XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2854
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In ogni caso sono fatte salve le utilizzazioni delle
opere di cui al primo comma, per motivi culturali o
promozionali, purché prive di ogni scopo di lucro, in
occasione di manifestazioni a carattere locale organizzate e
svolte dagli enti per la promozione del turismo".
2. Il Governo provvede ad adeguare lo statuto della
Società italiana degli autori ed editori, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1995, n. 223,
alle disposizioni previste dalla presente legge, prevedendo
che la Società non può concedere permessi per l'utilizzazione
gratuita delle opere, salvo che l'utilizzazione delle stesse
avvenga nel corso di manifestazioni di carattere strettamente
locale, organizzate e svolte dagli enti per la promozione del
turismo.