XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2853




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di indicare alcune soluzioni, necessarie ed indifferibili, per la gestione dei rifiuti pericolosi. In particolare, l'attenzione del provvedimento è focalizzata su due rifiuti - l'olio lubrificante usato e le batterie esauste - che hanno in comune il fatto di essere collegati all'automobile, cioè ad un mezzo di trasporto usato e gestito direttamente da milioni di persone. In entrambi i casi si tratta di componenti altamente tossiche per la salute umana ed inquinanti per l'ambiente, che richiedono una grande cautela una volta usati e che hanno in comune un altro elemento-chiave: la possibilità di essere pressoché integralmente riciclate, con forti risparmi nell'approvvigionamento di costose materie prime. L'amplissima platea di utilizzatori di olio lubrificante e di batterie è assistita da una capillare rete di professionisti - gli autoriparatori o gli addetti alle stazioni di servizio - che provvedono in genere a risolvere molti problemi connessi all'uso di olio e di batterie, a loro volta con l'aiuto di due consorzi obbligatori - il Consorzio obbligatorio degli oli usati e il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi - che hanno istituzionalmente il compito di affrontare e risolvere i problemi ambientali, industriali, di ricerca e comunicazione che sono connessi all'uso di tali rifiuti. L'essenziale funzione di questi Consorzi, svolta senza oneri a carico dello Stato, e con l'utilizzo di ampia autonomia gestionale nel raggiungimento degli scopi pubblici prefissati, ha conseguito nel tempo grandi risultati, che sia per l'olio che per le batterie collocano l'Italia ai vertici delle classifiche europee sia nella raccolta che nella capacità di riciclo. Ciononostante - dopo aver superato la soglia di percentuali maggiori del 90 per cento del raccoglibile e riciclabile, e volendo puntare al traguardo massimo - entrambi i Consorzi segnalano talune distonie legislative che rendono talvolta difficile il felice raggiungimento degli obiettivi di massima efficacia che sarebbero necessari a fronte di questo ultimo "zoccolo duro" da superare. Il problema è particolarmente acuto nel settore del cosiddetto "fai da te", cioè nella pratica diretta - da parte degli automobilisti - del cambio dell'olio e delle batterie, con rischi di abbandono nell'ambiente di materiali potenzialmente molto pericolosi. Le modifiche qui introdotte nella legislazione vigente - soprattutto in termini di armonizzazione - e i meccanismi proposti per facilitare una sorta di "circuito virtuoso" che coinvolga attivamente tutti i protagonisti del ciclo dell'uso di olio e di batterie, tengono conto - nella presente proposta di legge - dei suggerimenti che vengono dall'esperienza diretta di chi giornalmente si occupa del problema: i Consorzi, innanzitutto, ma anche le categorie degli autoriparatori e degli artigiani che hanno un ruolo diretto nella gestione di questi rifiuti pericolosi. Le misure che qui si propongono sono da ritenere come "indifferibili". Infatti, la situazione odierna dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti è piuttosto particolare poiché essi sono oggetto di una legislazione speciale (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95) che, in quanto tale, deroga a quella generale sui rifiuti rappresentata dal citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Però, per quanto riguarda gli aspetti che dal provvedimento speciale non sono contemplati, rientra in gioco la disciplina generale sui rifiuti. Tale situazione provoca un forte disagio gestionale sia negli operatori che negli organi di controllo poiché è necessario seguire di volta in volta strade diverse, anche se parallele. Il caso classico è dato dalla autorizzazione alla raccolta ed al trasporto dell'olio minerale che attualmente sono concesse dalla regione o dalla provincia autonoma o delegata; pertanto tale autorizzazione non ha valore nazionale, ma vige solo nel limitato territorio per il quale è competente l'organo che l'ha emanata. Mentre tale tipo di autorizzazione viene concessa per tutte le altre tipologie di rifiuti dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato "Albo", ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997, ed un solo atto copre l'intero territorio nazionale. L'autorizzazione regionale comporta anche una pluralità di fideiussioni, a differenza di quella prevista per l'Albo che è, ovviamente, unica. Tale dicotomia era previsto fosse sanata da un apposito decreto del Presidente della Repubblica che il Governo avrebbe dovuto adottare entro il mese di gennaio 1998 (articolo 56, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 22 del 1997), ma tale provvedimento non è mai stato neanche predisposto. A distanza di anni, dunque, si pone il serio problema del coordinamento tra le due legislazioni, anche in ragione del fatto che numerose disposizioni del decreto legislativo n. 95 del 1992 (norma speciale) sono riferite al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 abrogato, fin dal 2 marzo 1997, dal decreto legislativo n. 22 del 1997 (norma generale). Inoltre, le autorizzazioni per tutte le altre attività diverse dalla raccolta (quelle, dunque, che gravano sull'impianto) ad oggi soffrono di procedure diverse a seconda di come l'ente regione applica il principio di specialità su richiamato. Si dettano, inoltre, regole per l'armonizzazione della gestione dell'olio contaminato da policlorodifenili (PCB), richiamando espressamente valori e limiti di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209. Tale non commendevole situazione viene ricondotta ad unità mediante la presente proposta di legge la quale, inoltre, come accennato in premessa, prevede anche misure relative alla prevenzione della dispersione e dell'abbandono indiscriminati degli oli usati e delle batterie usate. Infatti, l'iniziativa si propone di concorrere alla salvaguardia ambientale prevedendo alcune misure tese a contrastare le cause di inquinamento dell'ambiente dovute all'abbandono indiscriminato nell'ambiente medesimo di oli e di batterie usati senza alcuna cautela da parte dei cittadini che procedono al cambio "fai da te". Come anticipato, si tratta di abbattere lo "zoccolo duro" della dispersione che da anni i due Consorzi obbligatori cercano di contrastare e che si valuta sia pari al 10 per cento del totale recuperabile di rifiuti pericolosi che vengono immessi nell'ambiente per ignoranza e disinteresse rispetto alle esigenze di tutela non solo dell'ambiente, ma anche della salute umana. Per questo si prevede una particolare disciplina per la raccolta degli oli usati e delle batterie esauste presso i rivenditori commerciali.
        Per quanto riguarda l'articolato della presente proposta di legge, esso consta di dieci articoli, recanti modifiche al decreto legislativo n. 95 del 1992, che sono qui di seguito brevemente commentati.

        Articolo 1: si specificano le definizioni di olio usato, raccolta, stoccaggio e oli contaminati da PCB. Inoltre, si richiamano esplicitamente le norme del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e del decreto legislativo n. 209 del 1999 sul PCB al fine di evitare che su un rifiuto così pericoloso come l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi (con conseguenti diverse, e non sempre corrette, gestioni applicative) come finora accaduto.

        Articolo 2: si sopprime il richiamo alla classificazione doganale degli oli, in quanto riportata nel modificato articolo 1, comma 3.

        Articolo 3: anche in questa sede si richiamano esplicitamente le norme del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e del decreto legislativo n. 209 del 1999 sul PCB al fine di evitare che su un rifiuto così pericoloso come l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi (con conseguenti diverse, e non sempre corrette, gestioni applicative) come finora accaduto.

        Articolo 4: si sostituisce la parola "raccolta" con "stoccaggio" perché le norme tecniche (ad oggi rappresentate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 392 del 1996) si riferiscono esplicitamente allo stoccaggio e contemplano la raccolta come ovvia fase propedeutica ad esso.

        Articolo 5: la disposizione in oggetto sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 95 del 1992 in materia di autorizzazioni alla costruzione degli impianti e all'esercizio delle attività di stoccaggio e di eliminazione degli oli usati.

        Articolo 6: in questo articolo viene tracciata la strategia tesa a limitare al massimo la dispersione derivante dagli interventi "fai da te". Infatti, si prevede che gli esercizi commerciali al dettaglio che vendono l'olio minerale ed operano in strutture di vendita superiori a 1.000 metri quadri (quindi, grandi esercizi) siano obbligati a mettere a disposizione della clientela e gestire (anche tramite terzi) un impianto per la sostituzione e lo stoccaggio di olio minerale usato. Ovviamente, tali impianti sono soggetti alle autorizzazioni ambientali.
        Laddove, invece, le strutture di vendita siano di superficie inferiore a 1.000 metri quadri queste devono consentire che il Consorzio obbligatorio degli oli usati (previa sua richiesta) installi un impianto di solo stoccaggio a disposizione del pubblico (quindi, non solo della propria clientela) adottando una serie di cautele (ad esempio vigilare su eventuali sversamenti); però è esplicitamente esclusa l'osservanza di autorizzazioni, comunicazioni, registri, formulari, eccetera. L'unico onere consiste nel contattare il Consorzio obbligatorio degli oli usati e conservare per due anni la dichiarazione di prelievo prevista alla lettera d), comma 3-bis, dell'articolo 6.
        In ogni caso, sia i piccoli sia i grandi esercizi commerciali al dettaglio hanno l'obbligo di esporre una targa che fornisca una corretta informativa al pubblico sul pericolo rappresentato dall'olio minerale, gli estremi delle imprese di autoriparazione di zona, convenzionate per il cambio olio, nonché i recapiti del Consorzio obbligatorio.
        Analogo discorso viene fatto, per identico motivo, per le batterie al piombo esauste di cui all'articolo 9.
        Inoltre, azionando il principio della responsabilità condivisa che sottende a tutto il decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti in generale, si prevede che dal 1^ gennaio 2003 le case costruttrici di autoveicoli e di tutti gli altri mezzi dotati di motore inseriscano nella documentazione che viene fornita all'acquirente una scheda sulla gestione dell'olio minerale usato.
        Sempre sulla base del richiamato principio di responsabilità condivisa, ancora dal 1^ gennaio 2003 i produttori di olio minerale hanno l'obbligo di marcare l'imballaggio che lo contiene affinché le informazioni richieste per i produttori di veicoli a motore compaiano anche su tale imballaggio.
            Articolo 7: con questo articolo si procede all'armonizzazione del decreto legislativo n. 95 del 1992 con le discipline più volte richiamate come dettate dai decreti legislativi n. 22 del 1997 e n. 209 del 1999 nonché a perequare la realtà operativa attuale che nèl tempo si è discostata da quella iniziale del 1992. Infatti:

                viene soppresso l'obbligo di comunicazione al Consorzio obbligatorio da parte dei soggetti che effettuano l'eliminazione dell'olio laddove lo cedano a soggetti diversi dal Consorzio medesimo;

                viene soppresso il registro di carico e scarico, essendo sufficiente il modello uniforme approvato con regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1^ aprile 1998, n. 148, ai sensi degli articoli 12 e 18 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

                la dichiarazione sul contenuto di PCB viene soppressa in quanto prevista dal decreto legislativo n. 209 del 1999;

                viene soppresso il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 abrogato da oltre quattro anni dal decreto legislativo n. 22 del 1997;

                si richiama l'applicazione delle norme sanzionatorie generali di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e non più di quelle di cui all'ormai abrogato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982. Infatti, le sanzioni penali o amministrative non possono essere applicate in via analogica;

                si prevedono delle sanzioni specifiche per il mancato rispetto della "strategia" tracciata per l'erosione della dispersione dovuta al fenomeno del "fai da te" di cui all'articolo 6. Analogo discorso viene fatto per identico motivo per le batterie al piombo di cui all'articolo 9.
            Articolo 8: si provvede a sanare la situazione dei depositi di olio minerale usato che non sono riusciti ad adeguarsi alle regole del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 392 del 1996, in quanto decisamente particolari e non applicabili, se non a costi esorbitanti. Tanto che lo stesso Ministero delle attività produttive sta procedendo alla sua completa revisione. Inoltre si provvede a trasferire la situazione delle autorizzazioni dalle regioni all'Albo, come spiegato in premessa.
        Anche in questo caso, si richiamano esplicitamente le norme del decreto legislativo n. 22 del 1997 sui rifiuti e del decreto legislativo n. 209 del 1999 sul PCB al fine di evitare che su un rifiuto così pericoloso come l'olio minerale vi siano dubbi interpretativi (con conseguenti diverse, e non sempre corrette, gestioni applicative) come finora accaduto.
        Si provvede all'abrogazione dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 32 del 1998 che, relativo alla rete carburanti, aveva introdotto un generico onere di raccolta degli oli usati a carico dei commercianti. Tale obbligo però è privo di sanzione e non ha mai esitato né impegni né risultati da parte del settore specifico. Pertanto, armonizzando le varie disposizioni esistenti, si procede alla sua soppressione.
            Articolo 9: come detto in premessa, i problemi della mancata dotazione di impianti di deposito da parte della rete commerciale, mancata dotazione che poi genera il problema della dispersione imputabile al fenomeno del "fai da te", esistono non solo per l'olio minerale usato, ma anche per le batterie al piombo esauste. Pertanto, sul punto, a tali batterie si prevede l'applicazione delle stesse regole proposte per l'olio minerale usato. Al riguardo, si propone la non applicazione dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, con riguardo al comparto commerciale poiché a distanza di anni tale articolo, privo di sanzioni, non ha esitato né impegni né risultati da parte del settore commerciale. Tutto il resto della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti rappresentati da batterie al piombo esauste viene lasciato inalterato, a fronte della insussistenza di problemi al riguardo.
        Articolo 10: reca la data di entrata in vigore della legge.
        Per questi motivi, la presente proposta di legge merita una larga approvazione del Parlamento.




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