XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2853
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) Olio usato: rifiuto pericoloso costituito da
qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o
sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente
destinato, in particolare gli oli usati dei motori a
combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli
minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli
contenuti nei filtri usati;";
2) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:
"f) Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita
e di raggruppamento di oli usati per il loro trasporto dai
detentori alle imprese di eliminazione o di rigenerazione di
tali rifiuti;
f-bis) Stoccaggio: le operazioni di deposito
preliminare e di messa in riserva previste dagli allegati B e
C annessi al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
f-ter) Oli usati contenenti o contaminati da
policlorodifenili: oli usati che contengono o sono contaminati
dalle sostanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numero 1), del decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 209, e loro miscele";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sono comunque soggetti alla disciplina prevista
per gli oli usati: i filtri dell'olio, i filtri carburanti e
le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati
fluidi o liquidi solo parzialmente formati da olio minerale o
sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli
di acque ed olio e le emulsioni";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per quanto non disposto dal presente decreto ai
rifiuti rappresentati da oli minerali usati si applicano le
disposizioni sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, anche ai
fini della classificazione doganale".
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, le parole da: "L'importazione" fino a:
"doganale" sono soppresse.
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "autorizzata ai sensi del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) ove le alternative di cui alle lettere
a) e b) non siano praticabili in ragione della
natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o
immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o
sia contaminato da policlorodifenili e policlorotrifenili e
loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione è
regolata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209".
Art. 4.
1. All'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "la raccolta"
sono sostituite dalle seguenti: "lo stoccaggio".
Art. 5.
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Autorizzazioni). - 1. Le autorizzazioni
alla costruzione degli impianti ed all'esercizio delle
attività di stoccaggio o di eliminazione degli oli usati sono
rilasciate ai sensi del decreto legislativo 22 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni. Il rilascio delle
autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di
oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli
impianti, da eseguire a spese del richiedente.
2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un
impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento
adottato a distruggere policlorodifenili in concentrazione
superiore a 50 parti per milione, oppure a ridurne la
concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del
riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli
usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, dettando le specifiche
tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili
annualmente".
Art. 6.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9
del decreto legislativo 5, febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 209, non miscelare gli oli
usati che contengono o sono contaminati da policlorodifenili
fino a 50 parti per milione con olio usato che contenga o sia
contaminato da policlorodifenili in misura eccedente le 50
parti per milione;";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Chiunque esercita l'attività di commercio al
dettaglio, come definita dall'articolo 4, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di
oli e di fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la
vendita di lubrificanti di navi e di natanti di qualsiasi
genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati,
marittimi, lacuali o fluviali, in strutture di vendita con una
superficie superiore a 1.000 metri quadri è obbligato a
mettere a disposizione della propria clientela e a gestire in
conto proprio o tramite terzi un impianto attrezzato per la
sostituzione dell'olio usato e del fluido lubrificante e per
il loro relativo stoccaggio. Al fine di prevenirne la
dispersione nell'ambiente, tale obbligo è previsto anche per
le batterie al piombo esauste per autotrazione ed è posto a
carico dei soggetti che ne esercitano l'attività di commercio
al dettaglio. In tale ultimo caso, non si applica quanto
previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20
novembre 1997, n. 476";
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 3
sia svolta in strutture di vendita con una superficie
inferiore a 1.000 metri quadri, i soggetti di cui al medesimo
comma 3 devono consentire, su richiesta del Consorzio
obbligatorio degli oli usati o del Consorzio obbligatorio
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, che
gli stessi, presso i locali in cui è svolta tale attività,
installino un impianto di stoccaggio degli oli usati e delle
batterie al piombo esauste a disposizione del pubblico e
gestito dalla struttura di vendita, alle seguenti
condizioni:
a) l'installazione e l'esercizio dell'impianto
nonché la gestione del relativo contenuto non sono soggetti
all'osservanza degli obblighi relativi a deposito temporaneo,
autorizzazione, comunicazione, registro e documenti di
accompagnamento del trasporto di cui al presente decreto e al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, nonché delle norme tecniche stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392, e
dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 novembre
1997, n. 476;
b) sia effettuata la vigilanza per evitare
sversamenti, anche accidentali, dell'impianto di
stoccaggio;
c) per il prelievo ed il conferimento del
contenuto dell'impianto, sia contattato il Consorzio
obbligatorio degli oli usati o, nel caso di batterie al piombo
esauste, il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi e siano concordate con gli
stessi Consorzi le relative condizioni;
d) il conferimento di cui alla lettera c)
deve risultare da apposita dichiarazione, recante
l'indicazione del punto di prelievo, della data, della
quantità e del luogo di destinazione. Tale dichiarazione è
predisposta, compilata e firmata in due copie dal soggetto che
effettua il prelievo e controfirmata dal gestore degli
esercizi di cui al presente comma; la dichiarazione deve
essere conservata dai soggetti firmatari per due anni.
3-ter. Le imprese di cui ai commi 3 e 3-bis
hanno l'obbligo di esporre in modo ben visibile presso il
proprio esercizio una targa che fornisca al pubblico le
seguenti indicazioni relative all'olio minerale usato ed alle
batterie al piombo esauste:
a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti
dalla scorretta gestione e relative sanzioni;
b) indirizzo e nominativo delle imprese di
autoriparazione di zona abilitate ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, con le
quali è stata stipulata apposita convenzione per il cambio
dell'olio;
c) recapiti del Consorzio obbligatorio degli oli
usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio
obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi.
3-quater. La facoltà di installare un impianto di
stoccaggio di proprietà del Consorzio obbligatorio degli oli
usati o, nel caso di batterie al piombo esauste, del Consorzio
obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
piombosi, è riconosciuta anche alle imprese di autoriparazione
abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e
successive modificazioni, che possono usufruire in tale caso
delle condizioni previste alle lettere a), b), c) e
d) del comma 3-bis del presente articolo. Tali
imprese hanno altresì l'obbligo di esporre la targa
informativa di cui al comma 3-ter, senza l'indicazione
delle imprese di autoriparazione";
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 i produttori
di autoveicoli, motoveicoli, natanti, motori e di ogni altro
mezzo o apparecchiatura che comporti l'utilizzo di olio
minerale, hanno l'obbligo di inserire nella documentazione che
viene fornita all'acquirente una scheda con le istruzioni
sulla gestione dell'olio minerale che contenga le seguenti
informazioni:
a) rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti
dalla scorretta gestione e relative sanzioni;
b) recapiti del Consorzio di cui all'articolo
11.
6-ter. A decorrere dal 1^ gennaio 2003 i produttori
di olio minerale hanno l'obbligo di marcare o di far marcare
l'imballaggio affinché esso rechi le informazioni di cui al
comma 6-bis".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 2, la lettera c) è
abrogata;
b) l'articolo 8 è abrogato;
c) all'articolo 9, il comma 1 è abrogato e, al
comma 3, le parole da: "La dichiarazione" fino a: "alla
combustione" sono soppresse;
d) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato;
e) all'articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Alle attività di gestione degli oli usati
disciplinati dal presente decreto restano applicabili le
sanzioni penali ed amministrative di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Chi non osserva gli obblighi stabiliti
dall'articolo 6, commi 1, lettera c), 3, 3-bis,
3-ter, 4, 5, 6-bis e 6-ter, nonché
dall'articolo 7, comma 1, lettera d), è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2.582 euro.
Nel caso di reiterazione delle violazioni alle disposizioni di
cui al citato articolo 6, comma 3, è applicata la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dello stabilimento da un minimo di cinque giorni ad un massimo
di un mese, ovvero la sospensione fino ad un massimo di due
mesi del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attività. In tale caso non è ammesso il pagamento in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
All'applicazione della sanzione è competente il
sindaco del comune in cui è commessa la violazione".
Art. 8.
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente
articolo, le imprese che alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno presentato domanda di autorizzazione
all'esercizio delle attività di raccolta o di eliminazione
degli oli usati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, sono tenute a
presentare nuova domanda di autorizzazione o di iscrizione ai
sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 28 e 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, entro quattro mesi dalla medesima data; le
sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti di cui al citato articolo
30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e le regioni si
devono pronunciare sulla domanda, completa di tutta la
documentazione prevista, entro i successivi tre mesi. Le
imprese per le quali non è intervenuto un provvedimento
espresso entro il predetto termine di tre mesi possono
continuare a svolgere le attività di raccolta, trasporto,
recupero o smaltimento oggetto della domanda presentata ai
sensi del citato articolo 15, comma 1, del decreto legislativo
n. 95 del 1992, per un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salva la responsabilità dell'autorità
competente.
2. Le autorizzazioni alle attività di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento di oli usati a base minerale e
sintetica rilasciate ed efficaci alla data di entrata in
vigore della presente legge restano valide ed efficaci fino al
termine di dodici mesi dalla medesima data e comunque non
oltre la loro scadenza. Entro tale termine le autorità
competenti provvedono ad aggiornare o a rinnovare le suddette
autorizzazioni su domanda dell'impresa interessata.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 56 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 7
del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è
abrogato.
4. Le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle
determinazioni analitiche relative ai policlorodifenili
contenuti negli oli usati sono quelle stabilite ai sensi del
decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive
modificazioni.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede, ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come
modificato dall'articolo 4 della medesima legge,
all'aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392.
6. Al fine di limitare al massimo la dispersione dell'olio
minerale usato e delle batterie al piombo esauste, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, promuove accordi di
programma tra le imprese dei settori dell'agricoltura e
dell'artigianato che producono tali rifiuti. Ai medesimi fini
tali imprese, se firmatarie, tramite le proprie associazioni
di categoria, dei citati accordi di programma, non sono
soggette agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e
30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
7. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, è abrogato.
Art. 9.
1. Al fine di prevenire la dispersione nell'ambiente delle
batterie al piombo esauste, i soggetti che, ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, esercitano
l'attività di commercio al dettaglio di batterie per
autotrazione sono tenuti a rispettare gli obblighi di cui
all'articolo 6, commi 3, 3-bis e 3-ter, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. In tal caso, è
competente il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo
esauste e dei rifiuti piombosi di cui all'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e le informazioni sono riferite alle batterie al piombo
esauste.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3,
3-bis e 3-ter, e di cui all'articolo 14, comma
7-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92,
come modificato dalla presente legge, si applicano anche con
riferimento alle batterie al piombo esauste.
3. Le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 20 novembre 1997, n. 476, non si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, del
decreto legislativo 27 gennaio 1995, n. 92, come modificato
dalla presente legge.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.