XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2852
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende prevedere, per quanto possibile e compatibilmente con
la rieducazione del reo e la sicurezza della collettività, la
non applicazione del regime carcerario per i residui di pena
non superiori a sei mesi e per le pene della stessa entità.
In considerazione della lentezza del nostro sistema
giudiziario accade sovente che un cittadino debba attendere
per anni la sentenza definitiva, sentenza che talvolta lo
obbliga a trascorrere quanto resta della pena (esclusi la
carcerazione già scontata ed i diversi benefìci) in regime
carcerario.
E' pur vero che la normativa vigente prevede
l'applicazione di sistemi alternativi alla detenzione e che
essi possono essere con discreta rapidità richiesti ed
applicati.
Tuttavia è anche vero che spesso le condizioni
socio-culturali o patrimoniali del reo possono essere tali da
disincentivare il condannato o addirittura da non renderlo
consapevole delle possibilità legali esistenti.
Inoltre, per coloro che sono rientrati nell'alveo della
società civile (e sono moltissimi, soprattutto per reati
contro il patrimonio, legati all'uso di sostanze
stupefacenti), l'applicazione di una pena residua per fatti
commessi molti anni prima, costituisce uno sconvolgimento
eccessivo e non sempre in linea con il fine rieducativo della
pena.
E' altresì da considerare che l'attuale regime
"concessorio" impone l'instaurazione di un apposito
procedimento legale per l'ammissione ai benefìci alternativi
alla detenzione, con implicazioni negative sia per quanto
riguarda la compatibilità del regime stesso con le condizioni
socio-economiche dei potenziali soggetti istanti sia per
quanto ha riflesso sulla conciliabilità della sua tempistica
proprio con l'esecuzione dei residui di lieve identità.
Si è così inteso modificare la legislazione carceraria in
modo che, senza previa valutazione del magistrato, sia in
questi casi immediatamente applicabile il beneficio
dell'affidamento in prova ai servizi sociali, in base al quale
l'unico obbligo cogente consiste nel controllo della condotta
del soggetto da parte del servizio, restando immutata la
restante vita sociale.
Il testo di legge, per ragioni connesse a motivi di
snellezza dell'iter approvativo nonché ad esigenze di
coordinamento e raccordo con la disciplina vigente, è,
relativamente al suo articolo 1, formulato nella forma della
delega legislativa.
I pochi princìpi e criteri direttivi dettati dall'articolo
1 in sintesi prevedono:
l'affidamento in prova ai servizi sociali quale regime
normale ed automatico di esecuzione dei residui di pena non
superiori a sei mesi;
il coordinamento della emananda disciplina con la
disposizione del codice di procedura penale e dell'ordinamento
penitenziario, anche con riferimento alle procedure di revoca
della misura alternativa applicata;
la previsione di misure agevolative per i soggetti e
l'organizzazione del servizio sociale.
L'articolo 2 disciplina la fase di emanazione del parere
da parte delle Camere sullo schema di decreto legislativo.
L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del
provvedimento.