XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2852




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende prevedere, per quanto possibile e compatibilmente con la rieducazione del reo e la sicurezza della collettività, la non applicazione del regime carcerario per i residui di pena non superiori a sei mesi e per le pene della stessa entità.
        In considerazione della lentezza del nostro sistema giudiziario accade sovente che un cittadino debba attendere per anni la sentenza definitiva, sentenza che talvolta lo obbliga a trascorrere quanto resta della pena (esclusi la carcerazione già scontata ed i diversi benefìci) in regime carcerario.
        E' pur vero che la normativa vigente prevede l'applicazione di sistemi alternativi alla detenzione e che essi possono essere con discreta rapidità richiesti ed applicati.
        Tuttavia è anche vero che spesso le condizioni socio-culturali o patrimoniali del reo possono essere tali da disincentivare il condannato o addirittura da non renderlo consapevole delle possibilità legali esistenti.
        Inoltre, per coloro che sono rientrati nell'alveo della società civile (e sono moltissimi, soprattutto per reati contro il patrimonio, legati all'uso di sostanze stupefacenti), l'applicazione di una pena residua per fatti commessi molti anni prima, costituisce uno sconvolgimento eccessivo e non sempre in linea con il fine rieducativo della pena.
        E' altresì da considerare che l'attuale regime "concessorio" impone l'instaurazione di un apposito procedimento legale per l'ammissione ai benefìci alternativi alla detenzione, con implicazioni negative sia per quanto riguarda la compatibilità del regime stesso con le condizioni socio-economiche dei potenziali soggetti istanti sia per quanto ha riflesso sulla conciliabilità della sua tempistica proprio con l'esecuzione dei residui di lieve identità.
        Si è così inteso modificare la legislazione carceraria in modo che, senza previa valutazione del magistrato, sia in questi casi immediatamente applicabile il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, in base al quale l'unico obbligo cogente consiste nel controllo della condotta del soggetto da parte del servizio, restando immutata la restante vita sociale.
        Il testo di legge, per ragioni connesse a motivi di snellezza dell'iter approvativo nonché ad esigenze di coordinamento e raccordo con la disciplina vigente, è, relativamente al suo articolo 1, formulato nella forma della delega legislativa.
        I pochi princìpi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1 in sintesi prevedono:

            l'affidamento in prova ai servizi sociali quale regime normale ed automatico di esecuzione dei residui di pena non superiori a sei mesi;

            il coordinamento della emananda disciplina con la disposizione del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, anche con riferimento alle procedure di revoca della misura alternativa applicata;

            la previsione di misure agevolative per i soggetti e l'organizzazione del servizio sociale.

        L'articolo 2 disciplina la fase di emanazione del parere da parte delle Camere sullo schema di decreto legislativo.
        L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.




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