XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2852




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la riforma della disciplina dell'esecuzione delle pene e dei residui di pena di lieve entità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non superiore a sei mesi, mediante affidamento del condannato al servizio sociale fuori dagli istituti di pena, finalizzato anche allo svolgimento di un programma di recupero dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza;

            b) emissione da parte del pubblico ministero dell'ordine di esecuzione mediante affidamento del condannato al servizio sociale, senza procedere alla previa osservazione in istituto, per un periodo uguale a quello della pena da scontare; contestuale sospensione dell'esecuzione e trasmissione degli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza competente;

            c) notificazione dell'ordine di esecuzione del decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro dieci giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle ulteriori misure alternative alla detenzione di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 90 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

            d) riduzione alla metà del termine per la presentazione dell'istanza di cui alla lettera c), qualora il condannato si trovi detenuto o agli arresti domiciliari;

            e) informazione, mediante l'avviso di cui alla lettera c) del presente comma, che ove non siano presentate l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'esecuzione della pena avrà luogo con le modalità di cui alla lettera a) del presente comma;

            f) coordinamento della disciplina introdotta dal decreto legislativo di cui al presente articolo con le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, con riferimento anche alla procedura di revoca della misura alternativa alla detenzione applicata, nel caso in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, sia incompatibile con la prosecuzione della medesima misura;

            g) previsione di misure agevolative anche di carattere fiscale a favore dei soggetti e delle organizzazioni presso i quali si provvede all'esecuzione della pena con le modalità di cui alla presente legge.


Art. 2.

        1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno due mesi prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Gli organi parlamentari competenti esprimono il loro parere entro un mese dalla data di trasmissione dello schema medesimo.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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