XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2852
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante la riforma della disciplina
dell'esecuzione delle pene e dei residui di pena di lieve
entità, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) esecuzione della sentenza di condanna a pena
detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non
superiore a sei mesi, mediante affidamento del condannato al
servizio sociale fuori dagli istituti di pena, finalizzato
anche allo svolgimento di un programma di recupero dallo stato
di tossicodipendenza o di alcooldipendenza;
b) emissione da parte del pubblico ministero
dell'ordine di esecuzione mediante affidamento del condannato
al servizio sociale, senza procedere alla previa osservazione
in istituto, per un periodo uguale a quello della pena da
scontare; contestuale sospensione dell'esecuzione e
trasmissione degli atti senza ritardo al tribunale di
sorveglianza competente;
c) notificazione dell'ordine di esecuzione del
decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato
per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo
ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
dieci giorni può essere presentata istanza, corredata dalle
indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad
ottenere la concessione di una delle ulteriori misure
alternative alla detenzione di cui all'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 90 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni;
d) riduzione alla metà del termine per la
presentazione dell'istanza di cui alla lettera c),
qualora il condannato si trovi detenuto o agli arresti
domiciliari;
e) informazione, mediante l'avviso di cui alla
lettera c) del presente comma, che ove non siano
presentate l'istanza nonché la certificazione da allegare ai
sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, l'esecuzione
della pena avrà luogo con le modalità di cui alla lettera
a) del presente comma;
f) coordinamento della disciplina introdotta dal
decreto legislativo di cui al presente articolo con le
disposizioni del codice di procedura penale e delle norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà, con riferimento anche
alla procedura di revoca della misura alternativa alla
detenzione applicata, nel caso in cui il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate,
sia incompatibile con la prosecuzione della medesima
misura;
g) previsione di misure agevolative anche di
carattere fiscale a favore dei soggetti e delle organizzazioni
presso i quali si provvede all'esecuzione della pena con le
modalità di cui alla presente legge.
Art. 2.
1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'articolo 1
è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica almeno due mesi prima della scadenza prevista per
l'esercizio della delega. Gli organi parlamentari competenti
esprimono il loro parere entro un mese dalla data di
trasmissione dello schema medesimo.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 2.500.000 per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.