XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2851
Onorevoli Deputati! - La legge 22 marzo 2001, n. 85,
recante "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice
della strada" è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2001 ed è entrata in vigore il
15 aprile successivo.
La Commissione interministeriale incaricata di predisporre
gli schemi dei decreti legislativi da sottoporre al parere
delle Commissioni parlamentari è stata istituita con notevole
ritardo (decreto Lavori pubblici-Trasporti n. 3029 del 10
maggio 2001) e si è riunita, per la prima volta, l'11 giugno
2001.
Le difficoltà legate al passaggio di legislatura, oltre ad
incidere sull'inizio dell'attività, hanno rallentato i lavori
al punto che la Commissione interministeriale ha consegnato un
elaborato definitivo soltanto il 31 dicembre 2001.
Tale elaborato, comprensivo inizialmente di 150 articoli,
è stato dapprima ridotto ad 85 articoli e successivamente a 19
articoli.
Tale ultima versione, acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari, è stata approvata dal Consiglio dei
ministri il 15 gennaio 2002 e pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio
2002 (decreto legislativo n. 9 del 2002).
L'articolo 19 del decreto legislativo su menzionato fissa
al 1^ gennaio 2003 l'entrata in vigore delle modifiche al
codice della strada.
La riduzione dell'articolato originario del provvedimento
da 150 a 19 articoli, dovuta alla necessità di ulteriori
approfondimenti (in particolare, in relazione alle recenti
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,
incidenti sulla ripartizione tra i vari livelli di governo
delle competenze legislative, regolamentari e amministrative
nella materia che qui interessa), ha comportato la non piena
attuazione della delega e la conseguente necessità di
predisporre uno schema di disegno di legge (che è stato
approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il
giorno 11 gennaio ultimo scorso) in cui è stato previsto che
il Governo possa avvalersi di un ulteriore arco di tempo, per
definire il quadro oggetto di delega.
In tale schema di disegno di legge, inoltre, in coerenza
con quanto sopra esposto, si è ritenuto necessario indicare
espressamente tra i princìpi e i criteri direttivi del potere
delegato quello che impone l'adeguamento della disciplina del
nuovo codice della strada alle competenze regionali e degli
enti locali come delineate dalla riforma dell'articolo 117
della Costituzione.
Con l'occasione si è ritenuto, altresì, necessario
integrare i princìpi e criteri direttivi già recati dalla
legge n. 85 del 2001, prevedendo che in sede di decreti
delegati si proceda anche:
alla revisione del procedimento sanzionatorio, tenendo
conto soprattutto delle pronunce della Corte costituzionale
intervenute in materia di sanzioni amministrative, nonché
delle modifiche legislative che hanno rivisto le attribuzioni
del giudice ordinario;
alla revisione dell'accertamento degli illeciti
amministrativi e delle procedure di notificazione in armonia
con i nuovi strumenti di controllo a distanza;
alla revisione dell'apparato sanzionatorio, prevedendo
in particolare l'inasprimento delle sanzioni amministrative
accessorie nei casi più gravi.
In un'ottica di tendenziale concezione del codice della
strada come di un "codice di comportamento", si prevede,
infine, la "delegificazione" della disciplina relativa alle
materie della classificazione e delle caratteristiche
costruttive dei veicoli, dell'accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione, dell'omologazione e di altre
analoghe che per la loro natura prettamente tecnica meglio si
prestano ad essere regolate con strumenti normativi di rango
non legislativo.
Sullo schema è stato richiesto il parere della Conferenza
unificata che si è espressa positivamente con proposte
emendative nella seduta del 4 aprile 2002.
Tali proposte emendative sono state recepite nel presente
disegno di legge.
In particolare, all'articolo 1, comma 1, il termine per
l'esercizio della delega da parte del Governo è fissato al 31
dicembre 2002, al fine di consentire la contestuale entrata in
vigore delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9. Il comma 2 prevede che il Governo, entro
la stessa data, adotti il regolamento di attuazione integrale
della delega.
Il comma 4 stabilisce che il testo delle modifiche sia
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di intesa anche con la Conferenza unificata.
L'articolo 2 individua i princìpi e i criteri direttivi
integrativi della legge delega n. 85 del 2001, ai quali il
Governo dovrà attenersi.
Ai princìpi e ai criteri direttivi a suo tempo proposti
dal Governo sono state apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni.
Nel criterio indicato alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 2, relativo all'adeguamento alle competenze
regionali e degli enti locali, è stato aggiunto, oltre al
riferimento all'articolo 117 della Costituzione, anche quello
all'articolo 118.
Il criterio altresì indicato alla lettera d),
relativo alla revisione del sistema della tutela
amministrativa e giurisdizionale, è stato modificato
individuando ipotesi e modalità nelle quali i soggetti
appartenenti agli enti locali possono essere delegati dal
prefetto a ricevere, istruire e decidere ricorsi
amministrativi per determinate fattispecie sanzionatorie.
Sono stati aggiunti, anche, alcuni criteri relativi a:
istituzione di un Comitato permanente in materia di
circolazione stradale;
competenze degli ausiliari del traffico;
esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o
guardiamacchine;
pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga e di
omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.
Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 126 del codice
della strada rivedendo le sanzioni oggi previste in materia di
guida con patente scaduta, dando così risposta ad una
problematica fortemente sentita dall'opinione pubblica e da
tutti gli operatori del settore.
Si omette di redigere la relazione tecnica nella
considerazione che qualsiasi onere a carico dello Stato è
escluso dall'articolo 7 della legge delega 22 marzo 2001, n.
85.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla
legislazione vigente.
Il provvedimento in esame dispone l'adeguamento della
disciplina recata dal nuovo codice della strada alle
competenze regionali ed agli enti locali come delineati dalla
nuova riforma costituzionale, la revisione del procedimento
sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie previste dal nuovo codice della
strada, la revisione del sistema della tutela amministrativa e
giurisdizionale, eccetera, attraverso la modifica di norme
vigenti.
Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto
che giustificano l'innovazione della legislazione
vigente.
L'iniziativa legislativa si è resa necessaria in
relazione alle recenti modifiche introdotte al titolo V della
parte seconda della Costituzione novellato, incidenti sulla
ripartizione tra i vari livelli di governo delle competenze
legislative, regolamentari e amministrative. Si è resa,
inoltre, necessaria una revisione del procedimento
sanzionatorio, avuto riguardo soprattutto delle pronunce della
Corte costituzionale, della giurisprudenza consolidata della
Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, nonché della
Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'iniziativa intende conseguire gli obiettivi della
tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi
economici, sociali e ambientali.
Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il disegno di legge autorizza il Governo all'emanazione
di un regolamento per la disciplina, tra l'altro, della
classificazione, delle caratteristiche costruttive, della
omologazione e dei controlli di conformità dei veicoli
nell'ottica dell'adeguamento alla normativa comunitaria e
internazionale, oltre che della semplificazione delle
procedure.
Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto
speciale.
Una delle principali finalità del provvedimento all'esame
è quella dell'adeguamento della disciplina del codice alle
competenze regionali e degli enti locali, come delineate dalla
riforma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.
2. Valutazione dell'impatto amministrativo
Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi
dei mezzi e dei tempi individuati per il loro
perseguimento.
Il provvedimento intende perseguire l'obiettivo della
sicurezza delle persone nella circolazione stradale.
Tale obiettivo potrà essere conseguito a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle norme proposte.
Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di
nuove strutture amministrative e del coordinamento di quelle
esistenti.
E' prevista l'istituzione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di un Comitato permanente in
materia di circolazione stradale, costituito dai competenti
organi dello Stato, nonché dalle regioni, dalle province e dai
comuni.
Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle
imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti
burocratici.
L'approvazione del provvedimento non comporta alcun onere
a carico dei cittadini o delle imprese, ma anzi tende ad una
semplificazione e ad una accelerazione delle procedure
amministrative.
3. Elementi di drafting e linguaggio normativo
Individuazione delle nuove definizioni normative
introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Non si rilevano nel testo definizioni normative che non
siano già utilizzate nell'ordinamento.
Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti normativi citati nel provvedimento
risultano corretti anche con riguardo alla loro esatta
individuazione.
Individuazione di effetti abrogativi di disposizioni del
progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel
testo normativo.
Il provvedimento comporta effetti abrogativi nei
confronti di vari articoli.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Il disegno di legge riprende gli stessi criteri della
legge delega 22 marzo 2001, n. 85, apportando alcune modifiche
ed integrazioni.
Il primo criterio direttivo della delega, all'articolo 2,
comma 1, lettera ˆâ1a), recita: "coordinare e
armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme
legislative e con le norme comunitarie comunque rilevanti in
materia, nonché con le norme derivanti dagli accordi
internazionali stipulati dall'Italia".
L'esigenza giuridica cui l'intervento risponde si
identifica nella necessità di integrazione ed armonizzazione
con tutte le convenzioni internazionali e con le direttive
comunitarie intervenute numerose nel periodo successivo alla
data di entrata in vigore dell'attuale codice della strada,
nell'apprezzabile intento di concorrere ad una disciplina
della materia di cui trattasi il più possibile uniforme tra
gli Stati membri.
Con i nuovi criteri di delega aggiunti con l'articolo 2
del disegno di legge, è previsto anche l'adeguamento della
disciplina recata dal nuovo codice della strada alle
competenze regionali e degli enti locali, come delineate dalla
nuova formulazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, nonché alla sua armonizzazione e adeguamento
alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di
giustizia delle Comunità europee e alla consolidata
giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di
Stato.
Si è inteso dare risposta all'esigenza di un intervento
normativo che riguardi i profili essenziali della riforma del
codice, finalizzato alla tutela della sicurezza stradale,
perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di
migliorare il livello della qualità della vita dei cittadini,
anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio;
di migliorare la fluidità della circolazione.
L'intervento normativo in questione non presenta elementi
di criticità, ma anzi tende ad una semplificazione ed
accelerazione delle procedure di cui l'amministrazione della
cosa pubblica non potrà che giovarsi.