XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2851




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada).

        1. Le deleghe al Governo di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono rinnovate fino al 31 dicembre 2002 e sono esercitate in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge e con le procedure di cui agli articoli 1 e 5 della citata legge n. 85 del 2001, come modificati dal presente articolo.
        2. Entro il 31 dicembre 2002, il Governo adotta, altresì, il regolamento di cui all'articolo 4 della legge 22 marzo 2001, n. 85.
        3. Entro il 15 aprile 2004, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, con le medesime procedure ivi previste e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
        4. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, dopo le parole: "con gli altri Ministri interessati" sono inserite le seguenti: ", nonché d'intesa con la Conferenza unificata".
        5. All'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85, il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari".


Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

        1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, nonché ai seguenti, ulteriori, princìpi e criteri direttivi:

            a) adeguamento della disciplina recata dal nuovo codice della strada alle competenze regionali e degli enti locali delineate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

            b) revisione del procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dal nuovo codice della strada, in particolare armonizzandolo e adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia delle Comunità europee ed alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato;

            c) revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al titolo VI del nuovo codice della strada, disciplinando, in particolare, le procedure di notificazione, in armonia con i nuovi strumenti di controllo a distanza che non consentono la contestazione immediata, e il regime delle spese di accertamento;

            d) revisione del sistema della tutela amministrativa e giurisdizionale, coordinandone i rimedi, individuando ipotesi e modalità in cui i soggetti, appartenenti agli enti locali, possono essere delegati dal prefetto a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata e della sosta, degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali e prevedendo che, nei casi in cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie non sono devoluti allo Stato, l'ente cui appartiene l'organo accertatore della violazione sta in giudizio avvalendosi del proprio personale, appositamente delegato;

            e) revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni in ragione dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, e di non discriminazione in ambito comunitario;

            f) previsione, in particolare, dell'inasprimento delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso in cui dalle violazioni alle norme del nuovo codice della strada derivino lesioni gravi, gravissime o la morte della persona;

            g) previsione, nella disciplina della patente a punti, di una decurtazione del punteggio in misura ridotta rispetto al sistema ordinario, per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale dai soggetti che svolgono attività di autotrasporto di cose e di persone;

            h) istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato permanente in materia di circolazione stradale, costituito dai competenti organi dello Stato, nonché dalle regioni, dalle province e dai comuni;

            i) previsione del coordinamento delle vigenti disposizioni riguardanti gli ausiliari del traffico, previsti dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevedendo che la loro competenza, relativa alla disciplina della sosta, sia estesa alle strade o ai tratti di strada su cui insistono le aree in concessione;

            l) previsione di apposite sanzioni, pecuniarie e accessorie, nei confronti di coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine;

            m) revisione delle pene pecuniarie e detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, attribuendo la competenza al tribunale.

        2. Il Governo è autorizzato alla emanazione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della classificazione, delle caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, dell'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, dell'omologazione e dei controlli di conformità dei veicoli, tenendo conto dei seguenti princìpi:

            a) adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale;

            b) semplificazione delle procedure.

        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati gli articoli: 46, 47, 48, 49, 50, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, commi da 1 a 4, 64, commi 1 e 2, 65, commi 1 e 2, 66, commi da 1 a 4, 68, commi da 1 a 5, 69, 71, commi da 1 a 5, 72, commi da 1 a 12, 73, commi 1 e 2, 74, commi da 1 a 5, 75, 76, commi da 1 a 7, 77, commi 1, 2 e 4, 78, commi 1 e 2, 105, commi da 1 a 3, 106, 107, 109, commi da 1 a 3, 112, commi da 1 a 3, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


Art. 3.

(Modifiche all'articolo 126
del nuovo codice della strada).

        1. All'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".


Art. 4.

(Norma finale).

        1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.



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