XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2851
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive del nuovo codice della strada).
1. Le deleghe al Governo di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 22 marzo 2001, n. 85, sono rinnovate fino al 31
dicembre 2002 e sono esercitate in conformità ai princìpi e
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, della
presente legge e con le procedure di cui agli articoli 1 e 5
della citata legge n. 85 del 2001, come modificati dal
presente articolo.
2. Entro il 31 dicembre 2002, il Governo adotta, altresì,
il regolamento di cui all'articolo 4 della legge 22 marzo
2001, n. 85.
3. Entro il 15 aprile 2004, il Governo può adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
di cui al comma 1, con le medesime procedure ivi previste e
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
4. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n.
85, dopo le parole: "con gli altri Ministri interessati" sono
inserite le seguenti: ", nonché d'intesa con la Conferenza
unificata".
5. All'articolo 5 della legge 22 marzo 2001, n. 85, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari".
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1,
comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri
direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge 22 marzo 2001,
n. 85, nonché ai seguenti, ulteriori, princìpi e criteri
direttivi:
a) adeguamento della disciplina recata dal nuovo
codice della strada alle competenze regionali e degli enti
locali delineate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione,
come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3;
b) revisione del procedimento sanzionatorio per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie previste dal nuovo codice della strada, in
particolare armonizzandolo e adeguandolo alle sentenze della
Corte costituzionale, della Corte di giustizia delle Comunità
europee ed alla giurisprudenza consolidata della Corte di
cassazione e del Consiglio di Stato;
c) revisione del sistema dell'accertamento degli
illeciti amministrativi di cui al titolo VI del nuovo codice
della strada, disciplinando, in particolare, le procedure di
notificazione, in armonia con i nuovi strumenti di controllo a
distanza che non consentono la contestazione immediata, e il
regime delle spese di accertamento;
d) revisione del sistema della tutela
amministrativa e giurisdizionale, coordinandone i rimedi,
individuando ipotesi e modalità in cui i soggetti,
appartenenti agli enti locali, possono essere delegati dal
prefetto a ricevere, istruire e decidere i ricorsi
amministrativi in materia di disciplina della fermata e della
sosta, degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico
limitato e nelle aree pedonali e prevedendo che, nei casi in
cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie non
sono devoluti allo Stato, l'ente cui appartiene l'organo
accertatore della violazione sta in giudizio avvalendosi del
proprio personale, appositamente delegato;
e) revisione dell'apparato sanzionatorio, anche
modificando l'entità delle sanzioni in ragione dei princìpi di
ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, e di non
discriminazione in ambito comunitario;
f) previsione, in particolare, dell'inasprimento
delle sanzioni amministrative accessorie, nel caso in cui
dalle violazioni alle norme del nuovo codice della strada
derivino lesioni gravi, gravissime o la morte della
persona;
g) previsione, nella disciplina della patente a
punti, di una decurtazione del punteggio in misura ridotta
rispetto al sistema ordinario, per le violazioni commesse
nell'esercizio dell'attività professionale dai soggetti che
svolgono attività di autotrasporto di cose e di persone;
h) istituzione, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di un Comitato permanente in
materia di circolazione stradale, costituito dai competenti
organi dello Stato, nonché dalle regioni, dalle province e dai
comuni;
i) previsione del coordinamento delle vigenti
disposizioni riguardanti gli ausiliari del traffico, previsti
dall'articolo 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, e dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, prevedendo che la loro competenza, relativa alla
disciplina della sosta, sia estesa alle strade o ai tratti di
strada su cui insistono le aree in concessione;
l) previsione di apposite sanzioni, pecuniarie e
accessorie, nei confronti di coloro che esercitano
abusivamente l'attività di parcheggiatore o
guardiamacchine;
m) revisione delle pene pecuniarie e detentive per
i reati di fuga e di omissione di soccorso a seguito di
incidente stradale, attribuendo la competenza al tribunale.
2. Il Governo è autorizzato alla emanazione di un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per la disciplina della classificazione,
delle caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di
identificazione dei veicoli, dell'accertamento dei requisiti
di idoneità alla circolazione, dell'omologazione e dei
controlli di conformità dei veicoli, tenendo conto dei
seguenti princìpi:
a) adeguamento alla normativa comunitaria e
internazionale;
b) semplificazione delle procedure.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 sono abrogati gli articoli: 46,
47, 48, 49, 50, 51, comma 1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
63, commi da 1 a 4, 64, commi 1 e 2, 65, commi 1 e 2, 66,
commi da 1 a 4, 68, commi da 1 a 5, 69, 71, commi da 1 a 5,
72, commi da 1 a 12, 73, commi 1 e 2, 74, commi da 1 a 5, 75,
76, commi da 1 a 7, 77, commi 1, 2 e 4, 78, commi 1 e 2, 105,
commi da 1 a 3, 106, 107, 109, commi da 1 a 3, 112, commi da 1
a 3, del nuovo codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 126
del nuovo codice della strada).
1. All'articolo 126, comma 7, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il secondo e terzo periodo sono
sostituiti dal seguente: "Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
Art. 4.
(Norma finale).
1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano
oneri a carico del bilancio dello Stato.