XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2845




        Onorevoli Colleghi! - La legge n. 379 del 1990 ha introdotto norme a tutela della maternità per le libere professioniste, successivamente riprese nel capo XII del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che ha conseguentemente abrogato la citata legge del 1990.
        L'applicazione di quelle norme può provocare disparità di trattamento tra le libere professioniste interessate e fa sorgere difficoltà interpretative in funzione anche degli oneri conseguenti e, a volte, insostenibili a carico degli enti erogatori.
        La questione più importante e al contempo delicata, riguarda la mancanza di un tetto massimo all'indennità da corrispondere alla libera professionista. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 del citato testo unico, l'indennità viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito (a qualsiasi titolo) percepito nel secondo anno precedente a quello della domanda.
        Ciò comporta la possibilità tecnica di liquidare indennità di decine o, addirittura, di centinaia di migliaia di euro, a prescindere, tra l'altro, dal reddito esclusivamente professionale ed in contrasto con le regole vigenti per tutte le altre prestazioni erogate dalle casse professionali e con le regole generali di ogni ordinamento previdenziale.
        Al riguardo, va ricordato che l'eventuale corresponsione di indennità di importo abnorme si ripercuote, inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale, con aumenti, a carico di tutti gli iscritti (compresi i pensionati ancora iscritti all'Albo), del contributo appositamente istituito per il finanziamento degli oneri derivanti dal trattamento di maternità, ai sensi dell'articolo 83 del medesimo testo unico.
        Occorre quindi una soluzione legislativa che, pur salvaguardando i diritti del professionista, si ponga in conformità con le tutele connesse alla maternità e con le esigenze complessive degli enti erogatori.
        La soluzione proposta è nel senso di prevedere, in analogia a quanto stabilito per l'importo minimo dell'indennità (articolo 70, comma 3), un tetto massimo da considerare per il calcolo della medesima indennità, fissato in cinque volte il livello minimo della prestazione, con facoltà, per ogni singolo ente, di stabilire un tetto massimo di livello superiore, giustificato dalla capacità reddituale e contributiva della categoria professionale e compatibile con gli equilibri finanziari dell'ente stesso.
        Sempre nel citato articolo 70, oggi in vigore, vi è il riferimento al reddito denunciato nel secondo anno antecedente a quello della domanda anziché dell'evento.
        Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di determinare (casualmente o, addirittura, arbitrariamente) quale possa essere il reddito di riferimento per il calcolo dell'indennità.
        Tale anomalia si presta anche a possibili speculazioni rinviando o anticipando il momento di presentazione della domanda, in modo da trarne anche rilevanti vantaggi economici.
        E' chiaro che, in tale modo, si rende disponibile e discrezionale da parte della richiedente un elemento fondamentale per la determinazione dell'importo dell'indennità creando una anomalia giuridica e una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti.
        La soluzione proposta è quella di ancorare il reddito di riferimento utile per il calcolo dell'indennità al verificarsi dell'evento e non alla presentazione della domanda, dando così oggettività al riferimento normativo.
        La proposta di legge si propone, inoltre, di chiarire, senza possibilità di equivoci, che il reddito da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è solo quello professionale con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte (come, ad esempio, proventi patrimoniali, redditi d'impresa, eccetera).




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