XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2845
Onorevoli Colleghi! - La legge n. 379 del 1990 ha
introdotto norme a tutela della maternità per le libere
professioniste, successivamente riprese nel capo XII del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che ha conseguentemente
abrogato la citata legge del 1990.
L'applicazione di quelle norme può provocare disparità di
trattamento tra le libere professioniste interessate e fa
sorgere difficoltà interpretative in funzione anche degli
oneri conseguenti e, a volte, insostenibili a carico degli
enti erogatori.
La questione più importante e al contempo delicata,
riguarda la mancanza di un tetto massimo all'indennità da
corrispondere alla libera professionista. Ai sensi del comma 2
dell'articolo 70 del citato testo unico, l'indennità viene
corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque
dodicesimi del reddito (a qualsiasi titolo) percepito nel
secondo anno precedente a quello della domanda.
Ciò comporta la possibilità tecnica di liquidare indennità
di decine o, addirittura, di centinaia di migliaia di euro, a
prescindere, tra l'altro, dal reddito esclusivamente
professionale ed in contrasto con le regole vigenti per tutte
le altre prestazioni erogate dalle casse professionali e con
le regole generali di ogni ordinamento previdenziale.
Al riguardo, va ricordato che l'eventuale corresponsione
di indennità di importo abnorme si ripercuote,
inevitabilmente, sulla solidarietà generale endocategoriale,
con aumenti, a carico di tutti gli iscritti (compresi i
pensionati ancora iscritti all'Albo), del contributo
appositamente istituito per il finanziamento degli oneri
derivanti dal trattamento di maternità, ai sensi dell'articolo
83 del medesimo testo unico.
Occorre quindi una soluzione legislativa che, pur
salvaguardando i diritti del professionista, si ponga in
conformità con le tutele connesse alla maternità e con le
esigenze complessive degli enti erogatori.
La soluzione proposta è nel senso di prevedere, in
analogia a quanto stabilito per l'importo minimo
dell'indennità (articolo 70, comma 3), un tetto massimo da
considerare per il calcolo della medesima indennità, fissato
in cinque volte il livello minimo della prestazione, con
facoltà, per ogni singolo ente, di stabilire un tetto massimo
di livello superiore, giustificato dalla capacità reddituale e
contributiva della categoria professionale e compatibile con
gli equilibri finanziari dell'ente stesso.
Sempre nel citato articolo 70, oggi in vigore, vi è il
riferimento al reddito denunciato nel secondo anno antecedente
a quello della domanda anziché dell'evento.
Ciò, in realtà, consente alla libera professionista di
determinare (casualmente o, addirittura, arbitrariamente)
quale possa essere il reddito di riferimento per il calcolo
dell'indennità.
Tale anomalia si presta anche a possibili speculazioni
rinviando o anticipando il momento di presentazione della
domanda, in modo da trarne anche rilevanti vantaggi
economici.
E' chiaro che, in tale modo, si rende disponibile e
discrezionale da parte della richiedente un elemento
fondamentale per la determinazione dell'importo dell'indennità
creando una anomalia giuridica e una disparità di trattamento
rispetto ai lavoratori dipendenti.
La soluzione proposta è quella di ancorare il reddito di
riferimento utile per il calcolo dell'indennità al verificarsi
dell'evento e non alla presentazione della domanda, dando così
oggettività al riferimento normativo.
La proposta di legge si propone, inoltre, di chiarire,
senza possibilità di equivoci, che il reddito da prendere a
riferimento per il calcolo dell'indennità è solo quello
professionale con esclusione di quanto eventualmente percepito
per altre attività svolte (come, ad esempio, proventi
patrimoniali, redditi d'impresa, eccetera).