XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2845
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e
denunciato ai fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti:
"del solo reddito professionale netto percepito e denunciato
ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo", e le parole:
"della domanda" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'evento";
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'indennità di cui al comma 1 non può essere
superiore a cinque volte l'importo minimo derivante
dall'applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di
ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di
amministrazione, soggetta ad approvazione ai sensi
dell'articolo 83, un importo massimo più elevato, tenuto conto
delle capacità reddituali e contributive della categoria
professionale e della compatibilità con gli equilibri
finanziari dell'ente".