XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2840
Onorevoli Colleghi! - Prima ancora della riforma
dell'articolo 111 della Costituzione in materia di "giusto
processo" e dell'approvazione della legge 24 marzo 2001, n. 89
(nota come "legge Pinto") per l'attuazione della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955), al
fine di intervenire su quella che è oggi comunemente definita
la "crisi della giustizia", la legge 22 luglio 1997, n. 276, e
successive modificazioni, ha previsto la nomina di giudici
onorari aggregati (GOA) e l'istituzione di Sezioni stralcio
nei tribunali ordinari per lo smaltimento dell'arretrato
civile.
Tale norma ha assegnato ai GOA la competenza alla
definizione dei procedimenti civili pendenti davanti ai
tribunali alla data del 30 aprile 1995 e, a seguito della
soppressione delle preture, delle cause pendenti dinanzi al
pretore in base al criterio della materia (articolo 4 della
legge 16 dicembre 1999, n. 479).
Nei tre anni trascorsi dall'inizio della loro attività, i
GOA hanno svolto il loro mandato in maniera quasi "eroica";
essi hanno operato, a differenza dei giudici ordinari,
esclusivamente con proprie risorse (ad esempio banche dati
giuridiche, personal computer), in sedi proprie,
smaltendo finora complessivamente i due terzi
dell'arretrato.
L'esperienza delle Sezioni stralcio e la positività dei
risultati da queste conseguiti, riconosciuti dalla quasi
totalità dei procuratori generali nelle relazioni annuali e
dal procuratore generale presso la Corte di cassazione in
occasione dell'inaugurazione del corrente anno giudiziario,
non sembra poter essere messa in discussione; si è parlato in
proposito di un positivo esperimento di applicazione alla
Amministrazione della giustizia di quel principio di
"esternalizzazione" delle funzioni che ha riscosso tanto
successo a livello aziendale; esso consente infatti di
"portare fuori" dall'ambito della magistratura cosiddetta
"togata o professionale", giudizi e funzioni in materia
civile, affidandoli alla magistratura onoraria, in modo da
velocizzare i giudizi e da rendere i costi di gran lunga
inferiori agli introiti che pervengono alle casse dello Stato
per ogni sentenza emessa in termini di bolli, di
registrazioni, eccetera.
Lo scopo della legge n. 276 del 1997 è dunque stato
raggiunto, sebbene nelle cancellerie civili, insieme ad un
apprezzabile aumento della produttività, si debba registrare
l'accumulo di ulteriore arretrato, successivo al 1995; da
questa data in poi, difatti, il problema si ripresenta. Da qui
la proposta di assegnare ai GOA la competenza per l'arretrato
civile sino alla data del 2 giugno 1999, data di entrata in
vigore del giudice unico, sottraendo così lo Stato, in molti
casi, al risarcimento anni previsto dalla legge Pinto.
Allo stesso tempo però, si intende correggere
l'impostazione "francescana" della retribuzione riconosciuta
ai menzionati GOA; attualmente il trattamento economico per la
loro attività consiste nell'attribuzione di un'indennità lorda
di lire 20 milioni, pari a 10.329 euro, ripartita in dodici
mensilità e ridotta del 50 per cento nell'ipotesi in cui il
GOA sia titolare di una pensione da lavoro autonomo o
subordinato superiore a lire 5 milioni lorde mensili, pari a
2.582 euro.
Tale compenso risulta ormai "datato"; dunque nella
proposta di legge si propone un aggiornamento dello stesso,
l'abolizione della incompatibilità con il reddito da pensione
che risulta eccessivamente mortificante e l'attribuzione di un
compenso forfettario di euro 150 mensili come rimborso per
spese a qualsiasi titolo sostenute (cancelleria,
dattilografia, spese di trasporto, eccetera) non costituenti
imponibile; all'articolo 6, invece, si propone di sostituire
integralmente il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge
n. 276 del 1997, prevedendo un aumento di euro 250 per ogni
sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di
conciliazione o per ogni ordinanza anticipatoria di cui
all'articolo 186-quater del codice di procedura civile,
ovvero ancora per ogni ordinanza non impugnabile ai sensi
dell'articolo 29 della legge n. 794 del 1992, come già
riconosciuto - per queste due ultime ipotesi - nell'importo di
euro 125 rispettivamente con la circolare del Ministro di
grazia e giustizia n. 19 del 10 novembre 1995 e la nota della
Direzione generale degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia n. 8/2597/212
Q del 3 settembre 1997; si prevede, infine, l'attribuzione di
euro 125 per ogni ipotesi di diversa estinzione del processo,
compresa la cancellazione dal ruolo della causa ai sensi
dell'articolo 309 del codice di procedura civile, con
pagamento di compenso - in tale ultima ipotesi - alla scadenza
del termine per la sua riassunzione.