XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2840




        Onorevoli Colleghi! - Prima ancora della riforma dell'articolo 111 della Costituzione in materia di "giusto processo" e dell'approvazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (nota come "legge Pinto") per l'attuazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955), al fine di intervenire su quella che è oggi comunemente definita la "crisi della giustizia", la legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, ha previsto la nomina di giudici onorari aggregati (GOA) e l'istituzione di Sezioni stralcio nei tribunali ordinari per lo smaltimento dell'arretrato civile.
        Tale norma ha assegnato ai GOA la competenza alla definizione dei procedimenti civili pendenti davanti ai tribunali alla data del 30 aprile 1995 e, a seguito della soppressione delle preture, delle cause pendenti dinanzi al pretore in base al criterio della materia (articolo 4 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).
        Nei tre anni trascorsi dall'inizio della loro attività, i GOA hanno svolto il loro mandato in maniera quasi "eroica"; essi hanno operato, a differenza dei giudici ordinari, esclusivamente con proprie risorse (ad esempio banche dati giuridiche, personal computer), in sedi proprie, smaltendo finora complessivamente i due terzi dell'arretrato.
        L'esperienza delle Sezioni stralcio e la positività dei risultati da queste conseguiti, riconosciuti dalla quasi totalità dei procuratori generali nelle relazioni annuali e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione in occasione dell'inaugurazione del corrente anno giudiziario, non sembra poter essere messa in discussione; si è parlato in proposito di un positivo esperimento di applicazione alla Amministrazione della giustizia di quel principio di "esternalizzazione" delle funzioni che ha riscosso tanto successo a livello aziendale; esso consente infatti di "portare fuori" dall'ambito della magistratura cosiddetta "togata o professionale", giudizi e funzioni in materia civile, affidandoli alla magistratura onoraria, in modo da velocizzare i giudizi e da rendere i costi di gran lunga inferiori agli introiti che pervengono alle casse dello Stato per ogni sentenza emessa in termini di bolli, di registrazioni, eccetera.
        Lo scopo della legge n. 276 del 1997 è dunque stato raggiunto, sebbene nelle cancellerie civili, insieme ad un apprezzabile aumento della produttività, si debba registrare l'accumulo di ulteriore arretrato, successivo al 1995; da questa data in poi, difatti, il problema si ripresenta. Da qui la proposta di assegnare ai GOA la competenza per l'arretrato civile sino alla data del 2 giugno 1999, data di entrata in vigore del giudice unico, sottraendo così lo Stato, in molti casi, al risarcimento anni previsto dalla legge Pinto.
        Allo stesso tempo però, si intende correggere l'impostazione "francescana" della retribuzione riconosciuta ai menzionati GOA; attualmente il trattamento economico per la loro attività consiste nell'attribuzione di un'indennità lorda di lire 20 milioni, pari a 10.329 euro, ripartita in dodici mensilità e ridotta del 50 per cento nell'ipotesi in cui il GOA sia titolare di una pensione da lavoro autonomo o subordinato superiore a lire 5 milioni lorde mensili, pari a 2.582 euro.
        Tale compenso risulta ormai "datato"; dunque nella proposta di legge si propone un aggiornamento dello stesso, l'abolizione della incompatibilità con il reddito da pensione che risulta eccessivamente mortificante e l'attribuzione di un compenso forfettario di euro 150 mensili come rimborso per spese a qualsiasi titolo sostenute (cancelleria, dattilografia, spese di trasporto, eccetera) non costituenti imponibile; all'articolo 6, invece, si propone di sostituire integralmente il testo del comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 276 del 1997, prevedendo un aumento di euro 250 per ogni sentenza che definisce il processo, ovvero per ogni verbale di conciliazione o per ogni ordinanza anticipatoria di cui all'articolo 186-quater del codice di procedura civile, ovvero ancora per ogni ordinanza non impugnabile ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 794 del 1992, come già riconosciuto - per queste due ultime ipotesi - nell'importo di euro 125 rispettivamente con la circolare del Ministro di grazia e giustizia n. 19 del 10 novembre 1995 e la nota della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia n. 8/2597/212 Q del 3 settembre 1997; si prevede, infine, l'attribuzione di euro 125 per ogni ipotesi di diversa estinzione del processo, compresa la cancellazione dal ruolo della causa ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile, con pagamento di compenso - in tale ultima ipotesi - alla scadenza del termine per la sua riassunzione.




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