XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2840




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti innanzi ai tribunali alla data del 2 giugno 1999, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità, indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. La presente legge si applica, altresì, ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.
        2. Per la trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, da portare a definizione entro e non oltre cinque anni, si procede alla assegnazione del carico di lavoro ai giudici onorari aggregati attualmente in carica, o a quelli il cui incarico sia cessato per definizione delle cause pendenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, presso l'ufficio giudiziario cui erano assegnati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.


Art. 2.

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia procede, su proposta motivata del Consiglio superiore della magistratura, alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante revoca e contestuale nomina degli stessi.
        2. Ove si accerti la necessità di un ampliamento dell'organico per la gestione del carico di lavoro, la selezione di ulteriori giudici onorari aggregati è effettuata nello stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. Presso ogni tribunale sono istituiti gli Uffici spoglio, già previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276.
        2. Il termine per l'istituzione degli Uffici di cui al comma 1 è previsto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

        1. Rimangono in funzione, al fine di definire i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, le Sezioni stralcio di cui all'articolo 1, comma 3, ed all'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, ed il personale nominato ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 276 del 1997, e successive modificazioni, fatti salvi i casi in cui l'Ufficio spoglio, istituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, accerti la mancanza di arretrato dei procedimenti di cui al citato articolo 1, comma 1.


Art. 5.

        1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

        "2. Ai giudici onorari è attribuita, al netto dei contributi previdenziali, una indennità di euro 15.000 annui da corrispondere in rate mensili. E' inoltre attribuito un rimborso spese forfettario fisso di euro 150 mensili, aggiornato annualmente in misura pari alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo, non costituente imponibile fiscale".

Art. 6.

        1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

        "3. Ai giudici onorari aggregati è altresì attribuito l'importo di euro 250 aggiornato annualmente in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo, per ogni sentenza che definisce il processo, o per ogni verbale di conciliazione, ovvero per ogni ordinanza anticipatoria di cui all'articolo 186-quater del codice di procedura civile, o per ogni ordinanza non impugnabile ai sensi dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. E' inoltre attribuito il compenso di euro 125, aggiornato annualmente in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per ogni diversa ipotesi di definizione del processo e conseguente estinzione di esso, compresa la cancellazione dal ruolo della causa ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile, con maturazione, in tale ultima ipotesi, differita alla data di scadenza del termine utile per la riassunzione della causa. Il pagamento dei compensi previsti dal presente comma è effettuato con cadenza trimestrale".


Art. 7.

        1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni.


Art. 8.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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