XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2840
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei
procedimenti civili pendenti innanzi ai tribunali alla data
del 2 giugno 1999, esclusi quelli già assunti in decisione e
quelli per i quali è prevista riserva di collegialità,
indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. La presente legge si
applica, altresì, ai procedimenti già assunti in decisione che
siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.
2. Per la trattazione dei procedimenti di cui al comma 1,
da portare a definizione entro e non oltre cinque anni, si
procede alla assegnazione del carico di lavoro ai giudici
onorari aggregati attualmente in carica, o a quelli il cui
incarico sia cessato per definizione delle cause pendenti ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n.
276, presso l'ufficio giudiziario cui erano assegnati ai sensi
del medesimo articolo 4, comma 2.
Art. 2.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero della giustizia procede, su
proposta motivata del Consiglio superiore della magistratura,
alla redistribuzione dei giudici onorari aggregati mediante
revoca e contestuale nomina degli stessi.
2. Ove si accerti la necessità di un ampliamento
dell'organico per la gestione del carico di lavoro, la
selezione di ulteriori giudici onorari aggregati è effettuata
nello stesso termine di cui al comma 1 del presente articolo,
con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 22
luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni.
Art. 3.
1. Presso ogni tribunale sono istituiti gli Uffici
spoglio, già previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge
22 luglio 1997, n. 276.
2. Il termine per l'istituzione degli Uffici di cui al
comma 1 è previsto entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4.
1. Rimangono in funzione, al fine di definire i
procedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge, le Sezioni stralcio di cui all'articolo 1, comma 3, ed
all'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276, ed il
personale nominato ai sensi dell'articolo 14 della medesima
legge n. 276 del 1997, e successive modificazioni, fatti salvi
i casi in cui l'Ufficio spoglio, istituito presso ciascun
tribunale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge,
accerti la mancanza di arretrato dei procedimenti di cui al
citato articolo 1, comma 1.
Art. 5.
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, è sostituito dal seguente:
"2. Ai giudici onorari è attribuita, al netto dei
contributi previdenziali, una indennità di euro 15.000 annui
da corrispondere in rate mensili. E' inoltre attribuito un
rimborso spese forfettario fisso di euro 150 mensili,
aggiornato annualmente in misura pari alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'indice dei prezzi al consumo, non costituente imponibile
fiscale".
Art. 6.
1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997,
n. 276, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è
sostituito dal seguente:
"3. Ai giudici onorari aggregati è altresì
attribuito l'importo di euro 250 aggiornato annualmente in
misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice
dei prezzi al consumo, per ogni sentenza che definisce il
processo, o per ogni verbale di conciliazione, ovvero per ogni
ordinanza anticipatoria di cui all'articolo 186-quater
del codice di procedura civile, o per ogni ordinanza non
impugnabile ai sensi dell'articolo 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794. E' inoltre attribuito il compenso di euro 125,
aggiornato annualmente in misura pari alla variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per
ogni diversa ipotesi di definizione del processo e conseguente
estinzione di esso, compresa la cancellazione dal ruolo della
causa ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura
civile, con maturazione, in tale ultima ipotesi, differita
alla data di scadenza del termine utile per la riassunzione
della causa. Il pagamento dei compensi previsti dal presente
comma è effettuato con cadenza trimestrale".
Art. 7.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente
legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive
modificazioni.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.