XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2838
Onorevoli Colleghi! - Con la firma da parte dell'Italia
della Convenzione internazionale sulla sicurezza della
gestione dei rifiuti radioattivi e degli elementi di
combustibile nucleare esaurito, fatta a Vienna il 20 settembre
1994, resa esecutiva dalla legge n. 10 del 1998, lo Stato
italiano ha assunto formalmente, nei confronti di tutti i
Paesi che aderiscono all'Agenzia internazionale dell'energia
atomica, l'impegno di garantire la corretta gestione dei
rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito,
riconoscendo, così, alla problematica una valenza ed un
interesse di portata nazionale.
In particolare spetta allo Stato:
1) definire la policy della gestione e garantirne
la sicurezza;
2) stabilire ed applicare un chiaro quadro legislativo e
regolatorio;
3) stabilire gli obblighi connessi con la sicurezza
della gestione del combustibile nucleare irraggiato e dei
rifiuti radioattivi.
I termini dell'argomento sono ormai noti.
La circostanza che in Italia le attività nucleari sono
state sospese, in conseguenza delle decisioni politiche
seguite agli esiti referendari del novembre 1987, non ha fatto
venire meno l'esigenza, non più derogabile, di dover
pianificare la dismissione e la sistemazione di tutti gli
impianti ed i residui radioattivi afferenti le attività
nucleari pregresse. Infatti, i rifiuti radioattivi prodotti in
Italia durante le passate attività nucleari sono attualmente
immagazzinati negli stessi impianti (centrali nucleari ed
impianti sperimentali e di ricerca) in cui furono prodotti; il
combustibile nucleare esaurito, in parte, è stato rivenduto o
inviato all'estero per il riprocessamento (impianti della
British national fuel laboratory nel Regno Unito), in
parte è stato trasferito ed immagazzinato nella piscina
dell'ex reattore Avogadro presso il centro di Saluggia
(Vicenza), mentre quello del reattore di Caorso è ancora
collocato all'interno del vessel del reattore e in una
piscina di stoccaggio presso la centrale.
Le attività menzionate hanno una caratteristica unica, che
non ha paragoni con nessuna altra attività industriale, in
quanto l'obiettivo principale, l'isolamento dei materiali
radioattivi dalla biosfera, va perseguito su una scala
temporale plurisecolare e le cui prime fasi di attuazione, le
più delicate dal punto di vista radioprotezionistico, si
sviluppano nell'arco di alcune decadi.
E' chiaro come, per il decisore politico, si tratta di una
problematica inedita: regolare l'organizzazione di attività di
controllo destinata a durare per oltre una decina di
generazioni a venire. Questa scala temporale lunghissima va
confrontata da un lato con l'urgenza di mettere in sicurezza i
siti nucleari ed i rifiuti radioattivi di diverso tipo, in
quanto le strutture attuali non sono state progettate per la
scala temporale richiesta, dall'altro va tenuto in
considerazione il versante dei costi della sistemazione
definitiva dei rifiuti radioattivi, che richiede
necessariamente l'accantonamento di risorse finanziarie
adeguate che, per l'entità delle stesse, necessitano di un
orizzonte temporale molto lungo, per il quale il Paese è già
oggi in fortissimo ritardo.
Per tutti i rifiuti radioattivi sono già in corso, o sono
comunque in programma, attività di "condizionamento", cioè la
loro trasformazione in manufatti con caratteristiche
chimico-fisiche atte a garantire l'isolamento dei radionuclidi
dalla biosfera per 300-350 anni, secondo le linee guida
vigenti (guida tecnica ANPA n. 26).
Come sarà illustrato in dettaglio più avanti, le attività
da prevedere per la sistemazione definitiva dei siti nucleari
e dei rifiuti radioattivi si sviluppano su scale temporali
diversificate, alcune sull'ordine dei dieci anni, altre
sull'ordine di alcune decadi fino a un secolo, per giungere
agli oltre tre secoli menzionati. Tutte queste attività, per
essere ben condotte, richiedono un'elevata capacità di
pianificazione e di coordinamento.
Un primo orizzonte temporale delle azioni da intraprendere
riguarda le attività di condizionamento, che richiederanno
circa dieci anni. Rimangono tuttavia esclusi da tale attività
tutti quei rifiuti che verranno prodotti dallo smantellamento
degli impianti nucleari.
Ciò dipende dal fatto che per tutti gli impianti nucleari
è prevista una procedura di "disattivazione" (articolo 55 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) di cui lo
smantellamento è la fase finale, cioè quell'attività di
rimozione e di demolizione dei sistemi e componenti, e di
allontanamento dalla centrale di tutti i rifiuti radioattivi,
finalizzata al rilascio incondizionato del sito. Tale fase
finale, per esempio, nel caso dei reattori, può essere avviata
dopo circa trenta anni dal fermo degli impianti, allorquando i
valori della radioattività residua permetteranno di evitare un
rischio di dosi indebite ai lavoratori ed alle popolazioni,
nonché di danni all'ambiente.
La questione che parallelamente dovrà essere affrontata e
risolta riguarda il deposito definitivo nazionale presso cui
conservare tutti i rifiuti radioattivi opportunamente
condizionati. La caratterizzazione e la qualificazione del
sito e la progettazione delle strutture adeguate richiedono
un'accurata preparazione ed una fase di attuazione i cui tempi
sono medio-lunghi. Anche qui l'urgenza di avviare questa fase
è evidente: fino a che tale centro di deposito definitivo non
esisterà, i rifiuti già condizionati, e quelli che
continueranno a essere prodotti da attività industriali e
dagli utilizzi in campo sanitario e della ricerca scientifica,
dovranno continuare ad essere depositati presso i siti
attuali.
In sostanza la creazione di un idoneo centro di deposito
definitivo è la condizione indispensabile per avviare le
attività di denuclearizzazione dei siti esistenti e, inoltre,
per ridurre i rischi associati all'attuale sistemazione dei
rifiuti, rischi che nel tempo sono destinati ad aumentare con
l'invecchiamento progressivo delle strutture attuali.
Il quantitativo di rifiuti radioattivi già prodotti, e di
quelli che verranno prodotti dallo smantellamento degli
impianti e delle centrali, è stimato essere in forma
condizionata oltre 200 mila metri cubi. La maggior parte di
essi (circa il 96-98 per cento in termini volumetrici) è
costituita da quelli di media e bassa radioattività, o ad
emivita breve (cioè radionuclidi con tempi di dimezzamento
dell'ordine di circa trenta anni), detti di "seconda
categoria".
Alla tipologia dei rifiuti menzionati va aggiunta un'altra
tipologia di rifiuti derivante dall'utilizzo di sostanze
radioattive nel settore della ricerca scientifica, in campo
tecnologico, nell'industria e nel settore medico-sanitario,
terapeutico e diagnostico. Tali rifiuti danno luogo,
annualmente, a circa 300-400 metri cubi di rifiuti radioattivi
(valore stimato su base operativa), che devono essere raccolti
e custoditi perché caratterizzati da radionuclidi a vita
medio-lunga e talvolta anche radiotossici.
Contrariamente a quanto avviene per i rifiuti radioattivi
di origine impiantistica, questi rifiuti, di norma, non
seguono la pratica della conservazione nei luoghi di
produzione, ma vengono affidati per lo più ad imprese private,
che in parte li immagazzinano in depositi autorizzati dalle
autorità periferiche locali (aziende sanitarie locali,
prefetti), ma comunque precari, ed in parte li trasferiscono
negli impianti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA) del centro della Casaccia gestiti dalla
Nucleco Spa (società costituita con delibera del CIPE dell'11
luglio 1980).
Della destinazione di altri rifiuti radioattivi non si
hanno notizie certe (valore stimato: 5-10 per cento in
volume), perché al momento sfuggono al controllo delle
autorità competenti.
Lo scenario completo di tutti i rifiuti radioattivi è
alquanto variegato e complesso, sia per la tipologia e le
caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto stesso, sia per le
attività di condizionamento svolte dagli esercenti in assenza
di precise prescrizioni.
Per i rifiuti di seconda categoria, il deposito definitivo
avviene in tutto il mondo in speciali strutture artificiali,
spesso di superficie, dette anche "depositi modulari",
localizzate in un sito con caratteristiche naturali ed
antropiche adeguate e custodito per periodi di circa 300-350
anni.
Secondo una indagine della International atomic energy
agency (IAEA) svolta negli ultimi anni novanta, i Paesi con
siti di smaltimento già operativi erano trentasette, mentre
otto erano con un sito già selezionato ed in fase di
approntamento e nove Paesi con un processo di selezione
avviato da tempo.
Oltre alle unità di deposito, il sito può ospitare
installazioni ausiliarie, quali ad esempio laboratori di
analisi e controllo, stazioni di condizionamento, servizi,
eccetera. L'insieme si configura, quindi, come un centro
tecnologico dove è anche possibile svolgere altre attività di
tipo tecnico-scientifico.
Poiché l'isolamento dei radionuclidi dalla biosfera è
assicurato dalla combinazione condizionamento-strutture
ingegneristiche, le caratteristiche geografiche del sito non
sono da considerare particolarmente critiche. Pur tuttavia, il
sito dovrà possedere quei requisiti geomorfologici
indispensabili che lo rendono sicuro nel lungo periodo, anche
nelle condizioni incidentali.
I rifiuti ad alta radioattività ed a lunga vita media,
detti di "terza categoria", che in Italia rappresentano dopo
il condizionamento il restante 2-4 per cento dell'intera
produzione in volume, sono destinati, secondo la prassi
universalmente adottata, ad essere immagazzinati in appositi
"depositi temporanei", per un periodo dell'ordine di circa
50-100 anni, in vista del loro collocamento in depositi
realizzati in formazioni geologiche profonde. Le
caratteristiche tecniche di queste formazioni sono ancor oggi
allo studio, anche attraverso laboratori sotterranei, nei
Paesi che proseguono nelle attività nucleari.
I depositi temporanei, costituiti da adeguate strutture
ingegneristiche, di norma sono utilizzati anche per
l'immagazzinamento degli elementi di combustibile esaurito e
possono essere realizzati nel medesimo centro di smaltimento
dei rifiuti radioattivi di seconda categoria.
Considerando la peculiare situazione logistica e
l'inventario dei rifiuti radioattivi italiani, le azioni da
intraprendere, con priorità, riguardano l'istituzione di un
organismo di gestione, nonché il reperimento e la
predisposizione di un sito per il deposito definitivo di tipo
superficiale dei rifiuti condizionati di seconda categoria.
Coerentemente agli obiettivi da perseguire, le due azioni
non possono che procedere di pari passo ed essere avviate in
tempi brevi.
AZIONI IN CORSO PER LA SCELTA E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
DEPOSITO NAZIONALE.
Il problema della sistemazione dei rifiuti radioattivi
presenti sul territorio nazionale è stato discusso nel 1996
nell'ambito della sezione nucleare della Commissione "grandi
rischi", istituita presso il Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'argomento era stato posto all'ordine del giorno sia su
sollecitazione della precedente Commissione parlamentare di
inchiesta monocamerale, sia a seguito di iniziative
giudiziarie e politiche in materia di rifiuti radioattivi. Per
la valutazione di un programma operativo, la Commissione aveva
istituito un apposito gruppo di lavoro, con rappresentanti di
enti ed operatori nazionali interessati al problema (ENEA,
Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), nonché ANPA in
qualità di osservatore).
Nello stesso periodo l'ENEA ha costituito una task
force per individuare il sito nazionale di deposito dei
rifiuti radioattivi; in particolare esso è stato incaricato di
intraprendere le azioni di natura sitologica e progettuale
dirette all'individuazione e alla caratterizzazione di un sito
idoneo ad ospitare il centro di deposito ed alla definizione
concettuale del sistema ingegneristico. La priorità assegnata
alla task force è stata quella di avviare le azioni
preliminari, volte alla scelta del sito nel quale costruire il
deposito definitivo dei rifiuti di seconda categoria.
La task force ha svolto, in particolare, le seguenti
attività:
1) completamento ed analisi critica dell'inventario
nazionale di rifiuti e di materiali destinati al deposito, al
fine di acquisire i dati per il dimensionamento del centro di
deposito. Questa valutazione ha incluso anche i quantitativi
dei rifiuti che proverranno dallo smantellamento delle
centrali dell'ENEL e degli impianti dell'ENEA, che
costituiscono la quota di gran lunga preponderante dei volumi
da inviare ai depositi. L'inventario è in corso di revisione,
in quanto dovranno essere definiti con maggiore
approssimazione i suddetti dati (rifiuti radioattivi del
Centro interforze studi per le applicazioni militari (CISAM),
del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, eccetera);
2) elaborazione di uno studio concettuale per
l'individuazione di un centro di deposito proponibile, sulla
base delle caratteristiche qualitative e quantitative dei
rifiuti italiani. Il lavoro è stato eseguito, su ordinazione,
dall'agenzia francese ANDRA (Agenzia nazionale per i rifiuti
radioattivi). Lo studio ha avuto un carattere anche
metodologico, nel senso che è stato diretto ad individuare sia
la metodologia di valutazione di un sito che la soluzione
ingegneristica adatta;
3) avvio di uno studio di performance assessment,
avente per oggetto l'individuazione e l'applicazione di una
metodologia di calcolo per la valutazione del comportamento ai
fini del contenimento della radioattività, di un sistema di
depositi e del sito relativo nelle condizioni di esercizio
normale ed in quelle perturbate;
4) caratterizzazione più dettagliata diretta a meglio
definire le caratteristiche geo ed idrogeologiche, antropiche,
climatiche, eccetera, al fine di disporre di dati più precisi
per la valutazione quantitativa di performance
assessment e, quindi, meglio qualificare il programma ed il
modello di calcolo.
STRUMENTI NORMATIVI.
La pianificazione delle attività di chiusura del nucleare
e quindi della conseguente sistemazione del pregresso, deve
avvenire sulla base di un piano nazionale integrato che fa
ricorso a tutte le risorse e le competenze
tecnico-scientifiche ancor oggi disponibili nel Paese. Le
ragioni di una tale esigenza, non più rinviabile, vanno
ricercate principalmente nel fatto che l'attuale rischio
radiologico deve essere drasticamente ridotto, alla luce
dell'attuale sviluppo tecnologico, e di scelte strategiche ed
innovative in campo energetico, tenendo presente che le
risorse di personale qualificato, con reale bagaglio di
conoscenza della situazione impiantistica, vanno
progressivamente riducendosi.
Si tratta quindi di dover dar vita ad un progetto
complessivo di ampia valenza programmatica, che tenga conto
non solo della peculiarità del nostro Paese (impianti nucleari
da tempo non più in esercizio, ricerca applicata sospesa,
perdita progressiva della professionalità, della memoria
storica e delle risorse umane), ma che comprenda anche la
necessità di garantire il mantenimento delle necessarie
competenze tecnico-scientifiche, nonché le conseguenti
attività di ricerca finalizzate a soluzioni innovative di
smaltimento.
Gli strumenti essenziali, perché si passi da una
situazione di attesa e di studio ad una condizione di
soluzione programmata, sono nell'ordine:
a) strategia per il processo di scelta del sito di
smaltimento;
b) scelta di un sito di smaltimento da parte dello
Stato;
c) istituzione di una Agenzia nazionale di
gestione, che nasca in un chiaro quadro di riferimento
normativo e che raccolga le esperienze e le professionalità
disponibili nel Paese, per tramandarle in vista dei lunghi
tempi richiesti da una sistemazione definitiva delle attività
nucleari pregresse;
d) realizzazione di un centro di deposito per lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi di bassa e media
radioattività;
e) individuazione di sicure fonti di
finanziamento.
E' importante che il primo punto preceda e proceda
contemporaneamente con le azioni di cui alle lettere b)
e c), essendo la scelta del sito il vero e proprio
cammino critico dell'intero processo di predisposizione del
deposito.
Il percorso logico indicato è fondamentale per la ricerca
del consenso, che deve essere basata su un'azione capillare di
informazione trasparente. Quest'attività, che deve essere
diretta soprattutto agli amministratori ed ai politici locali,
oltre che alle comunità scientifiche ed alle associazioni
ambientaliste, dovrà essere condotta da un organismo super
partes, istituito per essere garante della correttezza
delle procedure e delle informazioni.
La Francia, la cui esperienza in questo campo è notevole,
ha affidato ad esempio la diffusione dell'informazione al
cosiddetto "mediatore" nominato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, scelto tra persone di indubbia capacità politica
ed adeguata cultura tecnologica e scientifica.
Per dare attuazione a quanto espresso, è necessario
predisporre atti legislativi concepiti per garantire la
massima efficacia all'intero sistema gestionale, lasciando
inalterato il quadro delle competenze istituzionali di tutti i
soggetti che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti
nel processo di sistemazione definitiva del pregresso
nucleare.
In particolare, nell'elaborare gli schemi normativi, si
ritiene che si debba tener conto, per quanto compatibile con
la specifica situazione del nostro Paese, delle esperienze
lavorative di altri Paesi dell'Unione europea, trasferendo
all'Agenzia le competenze istituzionali e le strutture
dell'ENEA e mantenendo nel contempo, per quanto possibile,
anche gli strumenti normativi già vigenti in Italia.
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI RADIOATTIVI (ANGERIR).
L'indirizzo di base è quello di attribuire all'ANGERIR sia
la responsabilità globale di gestione centralizzata dei
rifiuti da chiunque prodotti o detenuti, sia il compito di
provvedere, sulla base di un concordato programma di
disattivazione, allo smantellamento degli impianti nucleari,
quest'ultimo inteso come fase ultima del piano globale di
disattivazione previsto dall'articolo 55 del citato decreto
legislativo n. 230 del 1995. Ciò per tener conto della
sostanziale unitarietà del problema della disattivazione degli
impianti, della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e
del combustibile nucleare.
Sotto questo profilo, una gestione unificata non potrebbe
che avere effetti positivi.
In particolare, l'Agenzia deve principalmente:
1) proseguire gli studi che condurranno alla
caratterizzazione ed alla qualificazione del sito di
smaltimento prescelto;
2) provvedere alla progettazione ed alla realizzazione
dei servizi, delle infrastrutture e dei depositi
definitivi;
3) programmare con l'ENEA la cessione degli impianti ed
il trasferimento del personale qualificato ed assumersi la
responsabilità della gestione della disattivazione;
4) stabilire, in accordo con gli esercenti gli impianti
nucleari, un programma nazionale di disattivazione;
5) provvedere allo smantellamento degli impianti
nucleari dell'ENEL che hanno raggiunto la condizione di
custodia protettiva passiva;
6) stabilire i criteri e la modalità di accettazione dei
rifiuti radioattivi nel centro di smaltimento, nonché la
relativa congruità dei costi.
Inoltre l'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze
istituzionali, deve perseguire la collaborazione con
l'università, gli istituti di ricerca e gli organismi europei
ed internazionali, al fine di mantenere aggiornato il
know-how tecnologico in materia di smantellamento, di
gestione e di smaltimento dei rifiuti ad alta radioattività, e
di sistemazione degli elementi di combustibile nucleare
esaurito, nonché concludere accordi di programma con lo Stato,
le regioni e gli enti locali.
In pratica l'Agenzia, che avrà personalità giuridica di
diritto pubblico e sarà sottoposta alla vigilanza del Ministro
delle attività produttive, deve garantire l'insieme della
gestione finale dei rifiuti radioattivi, assumendo la
titolarità del centro di deposito definitivo per un periodo di
circa 300-350 anni, durante il quale dovrà attuare un
controllo istituzionale adeguato.
Gli esercenti ed i titolari di provvedimenti di
disattivazione degli impianti nucleari devono elaborare una
proposta globale di accantonamento (da aggiornare ogni tre
anni) delle somme da destinare alle attività di smaltimento
dei rifiuti radioattivi ed allo smantellamento di impianti
nucleari, nonché alla custodia degli elementi di combustibile
esaurito, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle
attività produttive, secondo le modalità stabilite dallo
stesso Ministro. Parimenti, l'Agenzia dovrà predisporre un
piano programmatico e finanziario triennale, nel quale dovrà
tener conto degli accantonamenti di cui sopra, che sottoporrà
all'approvazione del Ministro vigilante.
In definitiva, le fonti di finanziamento dell'Agenzia
saranno principalmente assicurate:
1) dallo Stato, per quanto attiene le spese di gestione
e di investimento;
2) dai produttori e dai detentori dei rifiuti
radioattivi nonché dai titolari dei provvedimenti di
disattivazione per le attività di smaltimento;
3) dai contributi esterni quali, ad esempio, quelli
dell'Unione europea, degli enti di ricerca, eccetera;
4) dal proprio patrimonio.
Inoltre, in un primo momento, è possibile assicurare
all'Agenzia anche una parte delle risorse finanziarie
provenienti dai contributi che lo Stato affida annualmente
all'ENEA per la messa in sicurezza dei propri impianti.
Infine, in sede di prima attuazione, le risorse umane
qualificate e quelle infrastrutturali saranno, per lo più,
acquisite dall'Agenzia mediante trasferimento di uomini e di
mezzi da altri organismi pubblici, come l'ENEA, dall'ENEL e
dalla Nucleco Spa.
E' stato evidenziato, in precedenza, che la scelta del
sito di smaltimento è un obiettivo di primaria importanza, di
cui lo Stato deve farsi carico. Per essere, quindi, coerenti
con gli obiettivi che si vogliono perseguire, è necessario che
gli adempimenti della normativa connessi alla scelta del sito
di smaltimento abbiano corso soltanto quando il sito di
smaltimento sarà stato scelto, con decreto, dalle competenti
autorità ministeriali.
RIFLESSIONI SULL'ORGANISMO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
RADIOATTIVI.
Compiti e competenze.
Sulla base delle soluzioni organizzative e delle
esperienze operative di altri Paesi dell'Unione europea, le
agenzie o le società per la gestione dei rifiuti radioattivi
possono avere compiti e responsabilità più o meno estesi. Di
fatto, in Europa sono stati concepiti essenzialmente due
modelli di operatori. Uno, per così dire, di tipo
istituzionale, nel quale l'organismo assicura in pratica, per
conto della collettività, funzioni di garanzia sulla gestione
finale dei rifiuti, in particolare tenendo presenti le
implicazioni di lungo periodo (vedi ANDRA, in Francia, e
NIREX, nel Regno Unito); l'altro, invece, di contenuto più
operativo, nel quale all'organismo sono attribuiti compiti di
gestione più estesi, non limitati cioè solo alle attività di
smaltimento definitivo, come nel caso dell'ONDRAF, in Belgio,
e della ENRESA, in Spagna.
In Italia, vista la peculiarità della situazione nucleare,
l'organismo che si propone deve essere concepito
essenzialmente per assicurare alla collettività, per un
periodo centenario, la sistemazione di tutto ciò che è stato e
che verrà prodotto dalle attività connesse con l'uso pacifico
dell'energia nucleare ma anche capace di programmare e
realizzare la disattivazione degli impianti nucleari.
Comunque, le funzioni base da assegnare all'Agenzia, che
sono di fatto quelle per le quali si vuole concepire un
organismo ad hoc, sono di seguito elencate.
La gestione del centro di deposito definitivo.
La gestione del centro può anche includere le attività
operative di contorno, come il trasporto dei rifiuti
radioattivi condizionati dai luoghi di produzione o di
stoccaggio, anche se è possibile ipotizzare l'impiego di
operatori su committenza, dato che i trasporti sono, nella
situazione e con l'inventario italiani, molto diluiti nel
tempo ed un'attività in proprio potrebbe essere onerosa per
l'Agenzia.
La gestione di un centro di smaltimento implica, anche e
soprattutto, la custodia di lungo periodo durante il quale si
ha il "controllo istituzionale", che è quello successivo alla
fase operativa, a centro completato e chiuso, nella quale è
necessario custodire il sito ed eseguire controlli e
monitoraggi ambientali di vario tipo per circa 300 anni.
La gestione di un centro, comportando la titolarità della
licenza di esercizio, implica anche che l'Agenzia sia attore
dell'iter autorizzativo. Come è noto, infatti, quando si
deposita un rapporto di sicurezza, si deve contestualmente
indicare il titolare. Ne deriva, per come si svolge
l'iter per un sito di smaltimento, che l'Agenzia è anche
il soggetto che qualifica il sito.
Altra funzione di base è pertanto la qualificazione del
sito.
Non si deve confondere questo compito con la scelta del
sito.
Si arriva, infatti, alla scelta di un sito attraverso un
processo complesso, che implica azioni politiche e tecniche,
queste ultime basate sulle caratteristiche che sono state
prefissate dalle competenti autorità (ANPA).
Le diverse fasi comprendono:
l'individuazione di vari siti potenzialmente idonei;
la selezione di una rosa ristretta di siti;
l'individuazione dei siti candidati.
Tutte queste operazioni, propedeutiche alla
caratterizzazione e alla qualificazione del sito, non
richiedono necessariamente azioni in campo, ma possono essere
svolte su documenti esistenti (mappe, piani regolatori, dati
climatologici, dati socio-economici, carte idrogeologiche). I
siti candidati vengono resi pubblici e su essi si inizia una
caratterizzazione in campo, che richiede pertanto il consenso
pubblico. Questa fase deve essere preceduta o comunque
affiancata da una puntuale informativa, capillare e
trasparente, attraverso riunioni con Stato e regioni,
province, enti locali, associazioni ambientaliste, eccetera,
che come è stato detto in precedenza, deve essere svolta da un
organismo super partes e comunque diverso
dall'Agenzia.
Tra i siti candidati si individua quello sul quale si
inizia una preliminare attività di qualificazione, che viene
svolta al fine di dare conferma ai dati che sono riportati nel
rapporto di sicurezza. La qualificazione completa, che è
estesa e costosa, richiedendo sondaggi, verifiche geotecniche,
eccetera, si effettua solo per il sito finale. Queste fasi di
qualificazione devono essere svolte necessariamente
dall'Agenzia, in quanto titolare della licenza di
esercizio.
Si può anche prevedere che l'Agenzia svolga le attività
precedenti, di caratterizzazione, di concerto con enti ed
istituti pubblici competenti nella materia.
Programma nazionale di disattivazione e partecipazione
alle attività di smantellamento degli impianti nucleari.
La strategia di disattivazione dei reattori nucleari, per
motivi di opportunità radioprotezionistica, è di norma attuata
in due fasi:
1) la prima, alla quale provvede il titolare della
licenza di esercizio, comprende l'insieme delle attività che
devono far raggiungere all'impianto un assetto atto a
garantire la tutela fisica e sanitaria dei lavoratori e della
popolazione, cioè un assetto per cui la nocività e la
pericolosità dell'impianto sono ridotte al minimo
consentibile. Questa condizione, detta anche custodia
protettiva passiva (CPP) dell'impianto nucleare, si ottiene
essenzialmente allontanando il combustibile nucleare
dall'impianto, rimuovendo la contaminazione asportabile,
condizionando tutti i rifiuti radioattivi e riducendo
drasticamente i carichi di fuoco nonchè confinando la
radioattività residua in edifici e in componenti
sigillabili;
2) la seconda fase, detta di "smantellamento", deve
perseguire l'obiettivo del rilascio incondizionato del sito.
Pertanto essa comprende l'allontanamento dall'impianto dei
rifiuti radioattivi solidificati, lo smantellamento delle
infrastrutture e dei componenti contaminati ed attivati,
nonché un'approfondita indagine radiometrica ambientale. Tale
fase può essere avviata dopo circa 25-30 anni dall'arresto del
reattore, allorquando la residua radioattività indotta
nell'impianto non tenderà più a diminuire in modo
significativo. Prorogare quindi ulteriormente l'avvio delle
attività di smantellamento non comporterebbe ulteriore
beneficio radioprotezionistico.
Per questa seconda fase, l'Agenzia, sulla base di un
programma nazionale concordato con gli esercenti, partecipa
all'attività di smantellamento, costituendo società o
consorzi.
Per gli impianti del ciclo del combustibile le operazioni
connesse alle attività di disattivazione, di norma, avvengono
senza soluzione di continuità in quanto, solitamente, non
sussistono le esigenze di radioprotezione che sono alla base
del differimento delle attività di smantellamento.
Lo smantellamento degli impianti è quindi un passo
importante della strategia di sistemazione delle attività
nucleari pregresse in quanto rappresenta non solo il momento
di trasferimento del know-how tecnologico ed
impiantistico dall'esercente all'Agenzia, ma anche l'ultimo
atto significativo che consente il completo recupero dell'area
sulla quale era stato realizzato il reattore o l'impianto
nucleare.
In generale, le funzioni che non sono necessariamente da
assegnare ad un'Agenzia sono invece sostanzialmente:
a) le attività connesse con il processo di
selezione del sito o dei siti candidati, cioè le attività a
monte della qualificazione. Potrebbe, ad esempio, ritenersi
opportuno che esse vengano appositamente svolte da un attore
diverso da chi dovrà poi qualificare e gestire il sito, allo
scopo di separare la figura di chi qualifica il sito da colui
che lo cerca e lo caratterizza. Nel caso italiano, se
assegnare o no questo compito all'Agenzia, dipende anche dai
tempi di istituzione della stessa, in quanto le attività in
corso condotte dall'ENEA non devono essere interrotte, dovendo
esse consentire di arrivare all'indicazione del sito candidato
per quando sarà operativa l'Agenzia;
b) le attività di condizionamento dei rifiuti
radioattivi. Includere questa attività, almeno in sede di
prima attuazione, tra quelle dell'Agenzia comporta, di fatto,
assegnare ad essa i compiti attualmente svolti da alcuni
esercenti quali l'ENEA, l'ENEL e il centro Euratom di Ispra.
Ciò, invece, in linea di principio, è auspicabile per il
trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi di
origine industriale, tecnologica, scientifica, eccetera.
Stima dell'investimento.
Sulla base di analoghi programmi realizzati in altri Paesi
dell'Unione europea e tenendo presente la situazione
nazionale, l'investimento per la realizzazione dell'insieme
delle infrastrutture all'interno ed all'esterno del centro di
deposito definitivo, degli impianti di controllo, dei
laboratori, dei servizi e delle strutture di deposito può
essere dell'ordine di 200-300 milioni di euro, da suddividere
in circa 8-10 anni.
Le attività di progettazione e la costruzione sul sito
anche del deposito temporaneo per l'alta attività e per gli
elementi di combustibile potrebbero comportare il raddoppio
dell'investimento. Vale la pena qui sottolineare che
l'attuazione dell'intero programma richiede tempi
relativamente lunghi. Si ricorda, quindi, che l'istituzione
dell'Agenzia e la procedura per la scelta del sito dovranno
procedere di pari passo.
Si può quindi supporre, sulla base anche di esperienze
estere, di porre in atto un programma temporale così
articolato:
avvio delle attività di promozione della diffusione
dell'informazione, settembre 2002;
istituzione dell'Agenzia, marzo 2003;
prosecuzione delle attività di caratterizzazione dei
siti, dicembre 2003;
decreto per la scelta del sito, marzo 2004;
qualificazione del sito, marzo 2005;
procedure autorizzative, marzo 2006;
costruzione, dicembre 2007;
esercizio, marzo 2011.
Possibili ricadute socio-economiche ed industriali.
E' stato detto, in premessa, che il centro di deposito
definitivo in realtà è un centro dove si svolgono attività
tecnologiche. E' possibile quindi ipotizzare che nell'area si
possano avviare altre iniziative compatibili e costituire poli
di sviluppo a contenuto ecologico, dall'indubbia valenza
socio-economica ed industriale. Infatti la realizzazione di
infrastrutture, di laboratori e di servizi e l'esecuzione
delle operazioni di disattivazione degli impianti nucleari
sono indubbiamente un momento di stimolo per l'industria
nazionale che potrebbe impegnarsi a sviluppare e ad applicare
tecnologie altamente innovative.
Esempi di questo tipo sono all'estero ormai una realtà.
La ricaduta qualitativamente non trascurabile di nuove
iniziative potrebbe condurre ad un indotto (anche commerciale)
di notevole interesse culturale per i cittadini e per gli
amministratori locali e regionali. Ovviamente, far divenire
realtà quanto è stato ipotizzato dipenderà molto dalla
formulazione di un programma di interventi, dall'ammontare
degli investimenti e dalla volontà politica degli
amministratori locali e regionali.
ESEMPI DI ORGANISMI EUROPEI ED INTERNAZIONALI PREPOSTI ALLA
GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI.
Belgio.
Leggi e organismi preposti.
La politica della gestione dei rifiuti radioattivi è
affidata alla responsabilità dell'ONDRAF/NIRAS, l'Agenzia
nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi e del
materiale fissile, un ente pubblico creato da una legge del
1980.
Questa Agenzia opera sotto la supervisione del Ministero
per gli affari economici, che comprende l'energia tra le sue
responsabilità.
Un regio decreto del 30 marzo 1981 definisce le finalità e
i compiti dell'Agenzia.
Una legge del gennaio 1991 integra tra le competenze
dell'Agenzia anche la gestione del materiale fissile e del
combustibile irraggiato, nonché lo smantellamento degli
impianti nucleari dismessi, con modalità successivamente
definite con apposito regio decreto dell'ottobre 1991.
Le attività relative alla gestione dei rifiuti radioattivi
sono, al pari di tutte le altre attività nucleari, sottoposte
all'osservanza delle "regole generali per la protezione della
popolazione e dei lavoratori dal rischio delle radiazioni
ionizzanti" (regio decreto del 28 febbraio 1963, e successive
revisioni).
Finanziamenti.
All'atto della sua costituzione, l'Agenzia ONDRAF/NIRAS ha
ricevuto una dotazione iniziale dallo Stato. A parte questo
fondo iniziale, la legge istitutiva dell'Agenzia ONDRAF/NIRAS
stabilisce che tutte le spese relative alla gestione dei
rifiuti radioattivi devono essere sostenute da chi li produce,
tramite appositi contratti e convenzioni negoziati tra i
produttori e la stessa Agenzia.
Il finanziamento di operazioni più a lungo termine quali
lo smaltimento definitivo nel sito nazionale è anch'esso
assicurato dai produttori di rifiuti tramite un fondo
speciale.
Spagna.
Leggi e organismi preposti.
Con regio decreto n. 1522 del 1984 è stata istituita
l'Agenzia nazionale per i residui radioattivi (ENRESA); lo
stesso decreto ne definisce i compiti e le responsabilità.
La politica generale per la gestione dei rifiuti
radioattivi è definita periodicamente tramite il Piano
nazionale per i residui radioattivi, elaborato dall'Agenzia
ENRESA e sottoposto al Ministero dell'industria e dell'energia
per la successiva approvazione governativa. Il primo di questi
piani è stato approvato nel 1987, ed attualmente è in vigore
il IV piano, approvato nel dicembre 1994.
Le leggi quadro di riferimento, concernenti tutte le
applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, sono: legge
sull'energia nucleare (Atto n. 25 del l964); decreto n. 2869
del 1972 sul rilascio delle licenze per installazioni
nucleari; regio decreto n. 2519 del 1982 sulla protezione
della popolazione e dei lavoratori dal rischio di radiazioni
ionizzanti (emendato nel 1987).
Finanziamenti.
All'atto della sua costituzione, l'Agenzia ENRESA ha
ricevuto una dotazione iniziale dallo Stato (finanziamenti,
personale e infrastrutture già della JEN, Junta Energia
Nuclear, l'Ente nucleare spagnolo analogo all'ex CNEN
italiano).
Secondo la legge istitutiva dell'Agenzia ENRESA, i costi
di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti
radioattivi devono essere sostenuti dai produttori dei rifiuti
stessi. Il sistema previsto consiste nel fissare una tassa
basata su una percentuale del conto totale delle forniture di
energia elettrica fornita dall'intero comparto elettrico, in
modo da costituire un fondo di dotazione permanente.
Attualmente l'ENRESA opera utilizzando quasi
esclusivamente gli interessi prodotti da tale fondo, lasciando
pressoché intatto il capitale in vista del suo utilizzo per le
operazioni più impegnative (deposito centralizzato temporaneo
per il combustibile irraggiato, sito nazionale di smaltimento
definitivo in formazioni geologiche).
Per i rifiuti radioattivi non di produzione
elettronucleare, è previsto invece il pagamento di specifiche
tariffe applicate ai servizi prestati.
Francia.
Leggi e organismi preposti.
Con decreto congiunto dei Ministri dell'industria,
dell'economia e del bilancio del 7 novembre 1979 è stata
creata, in seno al CEA (Commissariat à l'Energie
atomique) l'ANDRA (Agenzia nazionale per la gestione dei
rifiuti radioattivi).
La legge n. 1381 del 30 dicembre 1991, relativa alla
gestione dei rifiuti radioattivi, ha sganciato l'ANDRA dal
CEA, trasformandola in un organismo pubblico industriale e
commerciale, sotto la tutela dei Ministri dell'industria,
della ricerca e dell'ambiente. Sulla base di tale disposizione
legislativa, il decreto del Primo Ministro n. 1391 del 30
dicembre 1992, riconfermando ed ampliando le finalità e i
compiti già definiti nel decreto 7 novembre 1979, ha definito
la nuova organizzazione dell'Agenzia. Oltre ai compiti
specifici di gestione (raccolta dei rifiuti, predisposizione e
gestione dei siti nazionali di deposito sia per la bassa
attività che per l'alta attività) l'ANDRA ha anche la
responsabilità di definire le specifiche nazionali per il
condizionamento dei rifiuti, di promuovere e contribuire ai
programmi di ricerca nazionali in materia di gestione dei
rifiuti, di repertoriare lo stato e la localizzazione di tutti
i rifiuti radioattivi che si trovano sul territorio
nazionale.
Finanziamenti.
Fonti principali di finanziamento per l'ANDRA sono le
sovvenzioni dello Stato e degli enti locali, la remunerazione
dei servizi prestati in ambito nazionale, la partecipazione a
programmi finanziati dall'esterno (esempio: Unione europea),
la cessione a Paesi terzi di proprie conoscenze (esempio:
assistenza all'ENRESA per la realizzazione del deposito di
El Cabril).
Germania.
Leggi e organismi preposti.
Le leggi di riferimento sono: Atomic energy act (15
luglio 1985, emendato il 19 luglio 1994); Radiation
protection ordinance (13 ottobre 1976, emendato il 2 agosto
1994); Directive on the control of radioactive waste (16
gennaio 1989, emendato il 14 gennaio 1994). La
responsabilità primaria per la gestione dei rifiuti
radioattivi è del BfS (Ufficio federale per la protezione
dalle radiazioni), creato nel 1976 con il nome di PTB, poi
mutato in BfS, e posto sotto la giurisdizione del BMU
(Ministero federale per l'ambiente, la protezione della natura
e la sicurezza dei reattori).
Per gli aspetti relativi alla ricerca tecnologica sulla
gestione dei rifiuti radioattivi, il BMU agisce congiuntamente
con il BMFT (Ministero federale per la ricerca e la
tecnologia).
Il BfS si avvale, come bracci operativi, delle Società DBE
(Compagnia germanica per la costruzione e l'operazione di
depositi per rifiuti radioattivi) e GNS (Compagnia per i
servizi nucleari, di proprietà per l'80 per cento delle
utilitie elettronucleari).
Finanziamenti.
I costi per la gestione dei rifiuti radioattivi devono
essere sostenuti dai produttori dei rifiuti stessi, sia
pagando direttamente i servizi, sia attraverso la costituzione
e capitalizzazione di un Fondo speciale per la gestione dei
rifiuti e lo smantellamento degli impianti che i produttori di
energia elettronucleare sono obbligati ad accumulare. La
responsabilità primaria per la gestione di rifiuti radioattivi
è del BfS (Ufficio lare).
Olanda.
Leggi e organismi preposti.
La legge di riferimento è il Nuclear energy act n.
62 (21 febbraio 1963, sezioni 13 e 14).
Nel 1982 è stata istituita con apposita legge la Società
COVRA (Organizzazione centrale per i rifiuti radioattivi),
responsabile della gestione di tutti i rifiuti radioattivi
prodotti in Olanda.
La COVRA è una società di tipo privatistico.
Finanziamenti.
Il budget della COVRA è coperto per il 60 per cento
dalle utilitie elettronucleari, per il 30 per cento
dall'ECN (l'Ente statale olandese di ricerca energetica,
assimilabile all'ENEA), e per il restante 10 per cento
direttamente dallo Stato.
Svezia.
Leggi e organismi preposti.
Le leggi che regolano in Svezia la gestione dei rifiuti
radioattivi sono le seguenti: Act n. 1984:3 su
Nuclear activities (1984); Radiation protection
act n. 1988: 020 (1988); Act n. 1992:1537 sul
Financing of future costs of nuclear waste management.
La responsabilità della gestione dei rifiuti radioattivi è
affidata alla società SKB (Compagnia svedese per il
combustibile nucleare e la gestione dei rifiuti
radioattivi).
La SKB, società costituita in prevalenza dalle quattro
utilitie elettronucleari nazionali, sottopone il suo
programma triennale alla SKI (Ispettorato nucleare svedese),
che lo valuta e lo sottopone, con le sue osservazioni,
all'approvazione del Governo.
Finanziamenti.
I fondi necessari sono raccolti prelevando una quota parte
della bolletta elettrica, secondo un fattore annualmente
aggiornato da SKI (attualmente pari a 0,019 corone svedesi per
kWh, ossia 4,4 lire per kWh). Con questo sistema, tenendo
conto anche degli interessi, fino al 1994 sono stati
accumulati fondi pari a circa 15 miliardi di corone svedesi
(circa 180 milioni di euro), che la SKB può utilizzare (e ha
già in parte utilizzato) per coprire i costi di costruzione e
operazione di impianti e infrastrutture per lo stoccaggio sia
temporaneo che definitivo del combustibile irraggiato (in
Svezia considerato come rifiuto da smaltire) e per lo
smantellamento degli impianti, nonché per finanziare attività
di ricerca in appoggio. I costi relativi alla gestione e
deposito degli altri rifiuti prodotti in Svezia non sono
coperti da questi fondi, ma vengono pagati direttamente dai
produttori.
Svizzera.
Leggi e organismi preposti.
Le leggi svizzere che regolano la gestione dei rifiuti
radioattivi sono le seguenti: Federal atomic energy act
(23 dicembre 1959, ultimi emendamenti 3 febbraio 1995, sezioni
4, 9 e 39); Federal order supplementing the atomic energy
act (6 ottobre 1968, sezioni 1 e 10); Ordinanza per le
misure preparatorie per la costruzione di depositi per rifiuti
radioattivi (27 novembre 1989); Ordinanza per la protezione
dalle radiazioni (22 giugno 1994, sezioni da 89 a 93).
Sulla base di tali leggi, per quanto riguarda la gestione
dei rifiuti:
la raccolta, il trattamento, il condizionamento e lo
stoccaggio temporaneo dei rifiuti "non elettrici" sono
assegnati tramite l'EDI (Dipartimento federale dell'interno)
al PSI (Paul Scherrer institute, istituto statale) con
sede a Wurelingen;
il deposito centralizzato dei rifiuti "elettrici"
(compresi quelli di ritorno dall'estero) è affidato alla
società privata ZWILAG (Zwischenlager Wurelingen AG),
fondata nel 1990 dalle utilitie che lo sta realizzando
sempre a Wurelingen;
per la predisposizione e l'operazione dei siti di
smaltimento definitivo di tutti i rifiuti svizzeri, nonché per
la promozione delle attività di ricerca in appoggio, è stata
costituita fin dal 1972 la società NAGRA, di tipo
privatistico, finanziata dallo Stato e dalle
utilitie.
Finanziamenti.
E' previsto per legge che le utilitie
elettronucleari (tramite prelievo dalla bolletta elettrica) e
tutti gli altri produttori di rifiuti radioattivi
contribuiscano ad alimentare un fondo destinato alla gestione
dei rifiuti e allo smantellamento degli impianti. Da tale
fondo attinge la NAGRA sia per le attività di ricerca sui siti
di smaltimento geologico per i rifiuti ad alta attività, sia
per la realizzazione del deposito finale per i rifiuti a bassa
attività.
Regno Unito.
Leggi e organismi preposti.
Le principali leggi che regolano la gestione dei rifiuti
radioattivi sono: Nuclear installation act (1965,
emendato da regulation del 18 settembre 1990); The
control of pollution (radioactive waste) regulations n. 959
(1976), n. 863 (1984), n. 708 (1985), n. 1158 (1989);
Radioactive substances act sections 13 and 14 (1993).
Sulla base di tali leggi, la responsabilità di sviluppare,
controllare ed aggiornare periodicamente la strategia
nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi è competenza
del Secretary of state for the environment, di concerto
con altri Ministeri interessati. L'atto più recente è
costituito dal documento UK Government review of
radioactive waste management policy, emesso dal
Secretary of State for the environment il 19 maggio
1994.
I compiti operativi sono affidati a due organismi,
entrambi di proprietà dello Stato:
la BNFL (British nuclear fuel services), sotto la
vigilanza del Department of environment, che fornisce,
su basi commerciali (anche a clienti esteri), servizi di
ritrattamento e di trattamento, condizionamento e interim
storage di rifiuti radioattivi ad alta e media attività, e
gestisce il deposito nazionale di Drigg per lo smaltimento
definitivo dei rifiuti a bassa attività;
la NIREX (Nuclear energy radioactive waste
executive), sotto la vigilanza del Department of
energy, fondata nel 1985 per attuare la strategia
governativa di smaltimento definitivo dei rifiuti di bassa e
media attività prodotti nel Regno Unito.
Finanziamenti.
Il costo della gestione dei rifiuti radioattivi deve
essere interamente sostenuto dai rispettivi produttori.
La BNFL opera in regime puramente commerciale.
La NIREX è supportata, oltre che dallo Stato
(Department of energy), dalla stessa BNFL, e dalle
utilitie elettronucleari.
Stati Uniti.
Leggi e organismi preposti.
La gestione dei rifiuti radioattivi è regolata negli Stati
Uniti da un complesso corpus di leggi, di cui si
elencano qui di seguito le principali: Nuclear waste policy
act (1982); Nuclear waste policy amendments act
(1987); Energy policy act, section 801 (1992); Low
lever radioactive waste policy act (1980, emendato nel
1985); Department of energy order 5820.2A Radioactive waste
management; Vaste isolation pilot plant land withdrawal
act (1992); West valley demonstration project act
(1980).
Finanziamenti.
Il Nuclear waste policy act prescrive:
che i proprietari di combustibile irraggiato e i
generatori di rifiuti ad alta attività paghino l'intero costo
del loro smaltimento;
che sia stabilito un Nuclear waste fund per
coprire i costi del programma di gestione dei rifiuti
radioattivi.
A tale scopo, una tassa variabile è stata caricata sulle
bollette elettriche a decorrere dall'aprile 1983, in aggiunta
ad una tassa una tantum per coprire la produzione di
rifiuti antecedente tale data.
Maggiori dettagli sono riassunti nel prospetto allegato
alla presente relazione.
NOTA TECNICA
Fin dalle prime applicazioni dell'energia nucleare, la
problematica della corretta gestione dei rifiuti radioattivi è
stata oggetto di un particolare impegno tecnologico da parte
degli enti di ricerca, in quanto considerata un aspetto
importante del ciclo nucleare ed una componente di rilievo
della tematica ambientale e radioprotezionistica connessa con
tali applicazioni. Si tratta di un problema molto articolato a
fronte della diversificata produzione e tipologia dei rifiuti,
in rapporto ai differenti momenti del ciclo produttivo. Anche
le esigenze di soluzione sono state, pertanto, diverse e
diversamente scaglionate nel tempo.
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi costituisce la
fase finale e certamente l'atto più impegnativo del ciclo
gestionale, in quanto deve essere destinato ad assicurare il
contenimento del manufatto radioattivo per tempi assai più
lunghi dell'ordinaria percezione degli operatori e delle
popolazioni interessati, garantendo un assoluto isolamento dei
radionuclidi dalla biosfera. A tale proposito, si ritiene che
la definizione di un sito di smaltimento debba essere condotta
con il consenso degli amministratori e dei cittadini, che
devono essere informati da un soggetto istituzionale super
partes- il cosiddetto "mediatore" - così come è avvenuto
in Francia.
Per dare al Paese una garanzia che tutto possa avvenire
con la massima correttezza e trasparenza di obiettivi, viene
proposta l'istituzione di un'Agenzia nazionale che, in qualità
di esercente di un centro di deposito cosiddetto "definitivo",
annovera tra i suoi peculiari compiti anche quello di dover
regolamentare e normalizzare i processi di confezionamento e
di condizionamento del rifiuto radioattivo in funzione del suo
smaltimento.
Per affrontare questa tematica nella massima sicurezza
possibile, i princìpi fondamentali ai quali l'Agenzia dovrà
fare riferimento sono quelli della radioprotezione dei
lavoratori e delle popolazioni, nel presente e nel futuro,
nonché della preservazione dell'ambiente. Poiché questi
obiettivi devono conseguirsi concretamente, mediante attività
operative, è indispensabile fare riferimento a normative o
guide tecniche già sufficientemente sperimentate.
Italia - La Guida tecnica n. 26 dell'ANPA "Gestione dei
rifiuti radioattivi" (edizione 1987)
In Italia, la classificazione dei rifiuti radioattivi
proposta dall'ANPA con la Guida tecnica n. 26 è già ampiamente
accettata ed utilizzata da alcuni importanti esercenti
nucleari, in attesa che i rifiuti radioattivi a media e bassa
radioattività vengano destinati ad uno smaltimento in depositi
superficiali o subsuperficiali. Infatti, tale Guida tecnica ha
recepito tre criteri generali, che sono comuni a tutte le
regolamentazioni internazionali in materia di rifiuti
radioattivi:
1) ottimizzazione delle dosi individuali e collettive
(secondo il criterio ALARA), nonché preservazione della
qualità dell'ambiente;
2) adozione di adeguati provvedimenti atti a ridurre il
volume dei rifiuti radioattivi;
3) immobilizzazione, ove necessario, dei radionuclidi
mediante condizionamento del rifiuto in matrice inerte
(manufatti).
Con riferimento alle tecniche di confinamento, la Guida
tecnica n. 26 prende in considerazione due fondamentali
parametri - la concentrazione di radioattività ed il tempo di
decadimento dei radionuclidi presenti - per mezzo dei quali
determina tre categorie di rifiuti radioattivi (paragrafo II,
punto 3); in particolare, per la seconda categoria, indica
anche i requisiti e le modalità di condizionamento e di
smaltimento (paragrafo II, punto 5).
L'aspetto tecnico che nella presente nota si vuole
evidenziare è quello relativo alle caratteristiche
chimico-fisiche e meccaniche che i manufatti radioattivi (la
cui radioattività si prevede che decada tra i 50 e i 300 anni
- II categoria) devono avere per rappresentare una prima
barriera all'eventuale rilascio di radioattività in caso di
incidente. Esse sono elencate al paragrafo II.5.4 della Guida
tecnica e riguardano: la resistenza alla compressione, la
resistenza ai cicli termici, la resistenza alle radiazioni, la
resistenza al fuoco, la resistenza alla biodegradazione, la
resistenza all'immersione, la lisciviabilità ed i liquidi
liberi.
La verifica dei requisiti dei manufatti deve essere
inquadrata in un programma documentato di qualificazione e
controllo, sviluppato sulla base di criteri di garanzia della
qualità.
Per tutti i rifiuti radioattivi non appartenenti alle
prime due categorie, detti di "terza categoria", la Guida
tecnica, al momento, non dà indicazioni se non per il processo
di condizionamento, riferendosi a generici "processi di
vetrificazione o altri processi di condizionamento
sufficientemente provati".
IAEA - Safety Guide 1994 "Classification of radioactive
waste"
Per quanto attiene alla classificazione dei rifiuti
radioattivi, nel linguaggio corrente è ancora in uso
un'antiquata terminologia qualitativa, spesso riportata nella
letteratura internazionale, che ha avuto origine in sede IAEA
e che è stata impiegata, in passato, in rapporto al tipo di
deposito e di smaltimento che si intendevano attuare:
rifiuti a bassa radioattività o di basso livello
(LLW);
rifiuti a media radioattività o di livello intermedio
(ILW);
rifiuti ad alta radioattività o di alto livello
(HLW).
Alle tre suddette classi di rifiuti veniva aggiunta
quella dei rifiuti contaminati da alfa emettitori in misura
tale da doverli assimilare ai rifiuti di alto livello.
Alle prime due classi (LLW e ILW), ancor oggi, si possono
far corrispondere, sia pure con qualche margine di
approssimazione, i rifiuti classificati nelle prime due
categorie della Guida tecnica. Alle altre due (HLW ed alfa
emettitori) corrispondono quelli classificati di terza
categoria.
In tempi recenti (1994) la stessa IAEA ha provveduto a
formulare una nuova e più articolata classificazione dei
rifiuti, sviluppando criteri quantitativi - confrontabili con
quelli della Guida tecnica n. 26 - mirati principalmente a
salvaguardare gli aspetti di radioprotezione in relazione al
tipo di sistemazione finale nel sito di smaltimento.
Vista l'analogia con quanto è stato regolamentato in
Italia (vedi tabella 1 della Guida tecnica n. 26), si può
senz'altro affermare che i criteri e la metodologia adottati
dall'ANPA sono in linea con gli orientamenti
internazionali.
Nel nuovo sistema di classificazione, anche l'IAEA
prevede tre classi principali di rifiuti radioattivi, solidi o
solidificati, le cui caratteristiche sono riassunte nella
seguente tabella A:
TABELLA A - Classificazione IAEA 1994 (classe dei
rifiuti radioattivi)
... (omissis) ...
Proposta di classificazione dei rifiuti radioattivi in
ambito europeo.
Nell'ambito dell'Unione europea, un gruppo di esperti
(Concerted action working group on "waste classification
and equivalence"), su mandato della Advisory committee
on programme management (ACPM), ha studiato la possibilità
di armonizzare le strategie ed i criteri di gestione e di
smaltimento dei rifiuti radioattivi, con particolare riguardo
ai criteri di classificazione e di equivalenza tra tipologie
diverse di rifiuti, dopo aver esaminato i sistemi di
classificazione attualmente in uso nei diversi Paesi
dell'Unione europea. Ai lavori hanno partecipato anche esperti
dell'Est europeo.
L'attuale posizione, in materia di classificazione di
rifiuti radioattivi, degli Stati membri dell'Unione europea è
stata sintetizzata nel documento predisposto dal Dipartimento
della sicurezza nucleare e protezione civile della European
Commission del 30 marzo 1998 Radioactive waste
categories.
Dopo un approfondito confronto, il gruppo di lavoro ha
proposto un criterio generale di classificazione, che è il
risultato di un compromesso tecnico mediato tra tutti i
sistemi già in uso nei diversi Paesi dell'Unione europea. Tale
classificazione in definitiva non si discosta molto dai
criteri già indicati dall'IAEA e dall'ANPA:
1. Transition radioactive waste (TRW).
Tipologia di rifiuti che richiede un tempo limitato di
stoccaggio, fino ad un massimo di cinque anni, affinché la
radioattività decada a livelli inferiori ai limiti stabiliti
dalle autorità competenti per il rilascio incondizionato. Tali
limiti devono comunque seguire i criteri di base definiti
nella direttiva Euratom 96/29 del 13 maggio 1996. Questa prima
classe, in sostanza, è equivalente alla prima categoria della
Guida tecnica n. 26, con la differenza che è stato specificato
il limite massimo di anni di stoccaggio.
2. Low and intermediate level waste (LILW).
Rifiuti con livelli di concentrazione di attività
superiore ai limiti stabiliti per il rilascio
incondizionato.
2.1. Short lived waste (LILW-SL).
Limite di concentrazione di attività (ai fini dello
smaltimento) per alfa emittenti di 400 Bq/g sulla totalità dei
rifiuti, con un limite di 4000 Bq/g per singolo manufatto.
Questa sottoclasse corrisponde alla seconda categoria della
Guida tecnica n. 26 ed identifica la tipologia dei rifiuti
radioattivi che possono essere smaltiti in siti superficiali o
subsuperficiali.
2.2. Long lived waste (LILW-LL).
Rifiuti che eccedono il limite di concentrazione di
attività per alfa emittenti di cui al punto 2.1 e non
presentano una significativa produzione di calore.
3. High level waste (HLW).
Rifiuti che eccedono il limite di concentrazione di
attività per alfa emittenti di cui al punto 2.1 e presentano
una significativa produzione di calore.
I rifiuti LILW-LL e HLW corrispondono alla terza
categoria della Guida tecnica n. 26. Raccogliendo il parere
della maggioranza degli esperti presenti nel gruppo, si è
ritenuto di non dover specificare alcun valore di potenza
termica di separazione fra i rifiuti appartenenti alle classi
LILW-LL e HLW, mentre la IAEA stabilisce per tali rifiuti una
soglia di 2KW/mc. Il motivo sostanziale di tale decisione è
che il limite di potenza termica è fissato in funzione delle
caratteristiche del sito di smaltimento prescelto.
La soluzione che a tutt'oggi viene adottata per lo
smaltimento è quella del deposito temporaneo, in attesa che i
risultati degli studi condotti in appositi "laboratori"
sotterranei possano essere utilmente impiegati per individuare
e qualificare i siti geologici profondi. Di contro, per i
rifiuti di seconda categoria, sono già in esercizio numerosi
centri di smaltimento. Secondo una indagine della IAEA negli
ultimi anni novanta, trentasette Stati avevano già realizzato
siti di smaltimento, otto Stati avevano un sito già
selezionato ed in fase di approntamento e nove Stati avevano
un processo di selezione avviato da tempo.
USA - Classificazione dei rifiuti radioattivi.
Per completezza di informazione, si riporta anche una
sintesi del sistema di classificazione dei rifiuti radioattivi
negli Stati Uniti d'America dedotta dai criteri elencati nel
documento 10 CFR, articolo 61, Licensing requirements for
land disposal of radioactive waste.
Negli Stati Uniti d'America esistono tre classi di
rifiuti radioattivi (A, B e C), ad ognuna delle quali
corrispondono caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto
condizionato, crescenti nell'ordine.
La distinzione secondo le tre classi viene determinata
sia dalla concentrazione di radionuclidi a vita lunga che
dalla concentrazione di radionuclidi a vita breve.
Classificazione secondo i radionuclidi a emivita lunga.
a) se la concentrazione non supera 0,1 volte i
valori riportati in tabella 1, il rifiuto appartiene alla
classe A;
b) se la concentrazione è compresa tra 0,1 e 1
volte i valori della tabella 1, il rifiuto appartiene alla
classe C;
c) se la concentrazione supera i valori della
tabella 1, il rifiuto non è adatto per essere smaltito in un
deposito superficiale;
d) per rifiuti contenenti più radionuclidi presenti
nella tabella 1, la concentrazione totale viene rispettata
quando la somma dei quozienti, ottenuti dividendo la
concentrazione dei singoli radionuclidi nel rifiuto per il
corrispondente limite riportato nella tabella 1, non è
superiore a 1.
TABELLA 1
RADIONUCLIDI Concentrazione Unità
C-14 ............................ 8 Ci/mc
C-14 in metalli attivati ........ 80 Ci/mc
Ni-59 in metalli attivati ....... 220 Ci/mc
Nb-94 in metalli attivati ....... 0,2 Ci/mc
Tc-99 ........................... 3 Ci/mc
I-129 ........................... 0,08 Ci/mc
a-emettitori con T1/2 5 anni .... 100 nCi/g
Pu-241 .......................... 3500 nCi/g
Cm-242 .......................... 20000 nCi/g
Classificazione secondo i radionuclidi a emivita breve.
a) se la concentrazione non supera i valori della
colonna 1 della tabella 2, il rifiuto appartiene alla classe
A;
b) se la concentrazione è compresa fra i valori di
colonna 1 e di colonna 2 della tabella 2, il rifiuto
appartiene alla classe B;
c) se la concentrazione è compresa tra i valori di
colonna 2 e di colonna 3 della tabella 2, il rifiuto
appartiene alla classe C;
d) se la concentrazione supera i valori di colonna
3 della tabella 2, il rifiuto non è adatto allo smaltimento in
un deposito superficiale;
e) per rifiuti contenenti più radionuclidi presenti
nella tabella 2, la concentrazione totale viene rispettata
quando la somma dei quozienti, ottenuti dividendo la
concentrazione dei singoli radionuclidi nel rifiuto per il
corrispondente limite riportato nella tabella 1, non è
superiore a 1.
TABELLA 2
RADIONUCLIDI Concentrazione (Ci/mc)
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Totale dei radionuclidi
con T1/2 5 anni ......... 700 * *
H-3 ..................... 40 * *
Co-60 ................... 700 * *
Ni-63 ................... 3,5 70 700
Ni-63 in metalli attivati 35 700 7000
Sr-90 ................... 0,04 150 7000
Cs-137 .................. 1 44 4600
* Per questi radionuclidi non ci sono limiti in classe B o C.
Se il valore supera quello di colonna 1, il rifiuto è in
classe B, a meno che altri radionuclidi determinino la classe
superiore.
Qualora i rifiuti radioattivi contengano radionuclidi
diversi da quelli elencati nelle tabelle 1 e 2, essi vengono
classificati in classe A.