XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2838
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. La gestione dei rifiuti radioattivi deve essere
condotta in maniera tale da garantire la protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela
dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti.
2. L'individuazione, la realizzazione e la gestione del
sito o dei siti di smaltimento, nonché del deposito o dei
depositi di cui all'articolo 3 costituiscono attività di
interesse nazionale.
Art. 2.
1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni,
e al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, in quanto non
modificate dalla presente legge e compatibili con la medesima
legge.
Art. 3.
1. Ai fini della presente legge si applicano le
definizioni di cui al capo II del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni, nonché le seguenti
definizioni:
a) "sito di smaltimento": area qualificata ed
autorizzata nella quale è realizzato il centro di smaltimento
dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività, consistente
nell'insieme degli impianti, dei laboratori, dei servizi e
delle apposite strutture idonee a segregare i radionuclidi
dalla biosfera;
b) "smaltimento": collocazione, in un'apposita
struttura, di rifiuti radioattivi, condizionati secondo
determinate specifiche tecniche, con l'intenzione di non
recuperarli;
c) "smaltimento nell'ambiente": immissione
pianificata dei rifiuti radioattivi nell'ambiente in
condizioni controllate, entro limiti autorizzati o stabiliti
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, e dai relativi decreti applicativi;
d) "smantellamento di un impianto nucleare": fase
finale delle attività di disattivazione di un impianto
nucleare, consistente nell'insieme delle operazioni volte al
rilascio incondizionato del sito dal punto di vista
radioprotezionistico, anche mediante la demolizione e la
rimozione di strutture, sistemi e componenti;
e) "deposito": ogni installazione autorizzata di
deposito per la quale sia stabilito un tempo massimo di
permanenza e di custodia dei rifiuti radioattivi e che
garantisca la segregazione dei radionuclidi dalla biosfera;
f) "conferimento": operazioni di consegna dei
rifiuti radioattivi all'Agenzia nazionale di cui all'articolo
4, ai fini della loro collocazione nel sito di smaltimento o
nel deposito;
g) "rilascio incondizionato del sito": la
condizione per cui le strutture, i sistemi ed i componenti di
un impianto contenenti radioattività sono stati rimossi e le
parti eventualmente rimaste in sito non contengono
radioattività al di sopra dei livelli autorizzati;
h) "rifiuti radioattivi a media e bassa attività":
categoria di rifiuti radioattivi, anche costituiti da sorgenti
sigillate, caratterizzati da una concentrazione di
radioattività non superiore ad alcune centinaia di
becquerel per grammo o che richiedono tempi fino ad
alcune centinaia di anni per raggiungere concentrazioni di
tale ordine;
i) "rifiuti radioattivi ad alta attività": i
rifiuti radioattivi che non appartengono alla categoria
definita alla lettera h).
Capo II
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI RADIOATTIVI.
Art. 4.
1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei
rifiuti radioattivi (ANGERIR) avente il compito di:
a) realizzare e gestire il sito o i siti nazionali
per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a media e bassa
attività da chiunque prodotti o detenuti, ivi compresi quelli
provenienti dallo smantellamento degli impianti di cui al capo
VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e quelli
costituiti da sorgenti sigillate;
b) realizzare e gestire il deposito o i depositi
nazionali per la custodia temporanea dei rifiuti radioattivi
ad alta attività nonché dei rifiuti costituiti da combustibile
nucleare irradiato, materie fossili, fertili, fossili speciali
e materie grezze, da chiunque prodotti o detenuti, ivi
compresi quelli provenienti dallo smantellamento degli
impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, e quelli costituiti da sorgenti sigillate;
c) assicurare la chiusura delle pregresse attività
nel settore elettronucleare e del ciclo del combustibile,
promuovendo e coordinando, anche mediante la costituzione di
società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della
presente legge, la disattivazione degli impianti di cui al
capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
d) promuovere studi e ricerche nell'ambito della
disattivazione degli impianti nucleari e della gestione dei
rifiuti radioattivi, in particolare per quanto concerne
l'individuazione di siti di smaltimento in formazioni
geologiche profonde per rifiuti radioattivi ad alta attività,
a lunga vita media e per gli elementi di combustibile nucleare
irraggiato.
2. In particolare, l'ANGERIR, nell'ambito
dell'assolvimento dei propri compiti:
a) caratterizza e qualifica il sito di smaltimento
nonché il sito per il deposito nazionale nel rispetto degli
obiettivi di radioprotezione definiti dall'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA);
b) predispone studi di fattibilità, elabora
progetti di massima e provvede alle stesure di progetti
esecutivi per la realizzazione dei propri impianti;
c) provvede alla realizzazione delle
infrastrutture dei propri impianti;
d) gestisce le attività di smaltimento e di
deposito di rifiuti radioattivi in propri impianti, ed
esercita la sorveglianza ambientale nei relativi siti;
e) stabilisce criteri e modalità di accettazione
dei rifiuti radioattivi nei propri impianti;
f) qualifica, secondo specifiche tecniche
approvate dall'ANPA, i processi di trattamento e di
condizionamento dei rifiuti radioattivi ai fini del
conferimento in propri impianti;
g) stabilisce le modalità del confezionamento dei
rifiuti radioattivi e di conferimento dei medesimi ai propri
impianti;
h) stabilisce il tariffario del conferimento dei
rifiuti radioattivi a propri impianti curando la congruità dei
costi.
3. L'ANGERIR inoltre:
a) può provvedere, anche mediante affidamento a
terzi autorizzati, al trasporto dei rifiuti radioattivi ai
propri impianti;
b) assicura, operando in regime di concorrenza, la
raccolta, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti
radioattivi destinati ai propri impianti di deposito o di
smaltimento;
c) promuove la formazione del personale per le
attività di disattivazione di impianti nucleari e per il
trattamento, il condizionamento e lo smaltimento dei rifiuti
radioattivi, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio ed il sovvenzionamento di dottorati di ricerca;
d) al fine di perseguire le finalità
istituzionali, può stipulare accordi di collaborazione
scientifica con università, enti, istituti di ricerca, nonché
con organismi europei ed internazionali;
e) conclude accordi di programma con le
amministrazioni dello Stato, con le regioni e con gli enti
locali, in cui sono stabiliti gli obiettivi, i tempi ed i
costi, nonché le modalità di finanziamento, anche in relazione
alle misure di cui all'articolo 15 adottate dal Consiglio dei
ministri.
4. Per garantire una corretta gestione dei rifiuti
radioattivi e ai fini della programmazione e pianificazione
della propria attività l'ANGERIR può chiedere, nel rispetto
dei vincoli inerenti alla sicurezza nazionale, dati e
informazioni a soggetti pubblici e privati, che sono tenuti a
comunicarli.
5. L'ANGERIR assicura la più ampia diffusione
dell'informazione sui temi attinenti la propria attività,
anche attraverso apposite pubblicazioni. L'informazione deve
in particolare comprendere i criteri per l'individuazione di
aree idonee alla realizzazione di siti di smaltimento e di
deposito di rifiuti, le caratteristiche degli impianti, in
particolare per quanto attiene alla protezione dalle
radiazioni, nonché i risultati dei controlli ambientali
periodicamente condotti.
6. Il presidente dell'ANGERIR presenta al Ministro delle
attività produttive, entro il primo semestre di ciascun anno,
una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno
precedente.
Art. 5.
1. L'ANGERIR ha personalità giuridica di diritto pubblico,
è sottoposta al controllo della Corte dei conti con le
modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259, e può avvalersi dell'Avvocatura dello
Stato per la consulenza legale e la rappresentanza in
giudizio. L'ANGERIR è posta sotto la vigilanza del Ministro
delle attività produttive.
2. Sono organi dell'ANGERIR:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
3. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, dura in carica cinque anni e può essere
confermato solo per un secondo quinquennio. Il presidente, che
è scelto tra personalità di elevata qualificazione nel
settore, ha la rappresentanza legale dell'ANGERIR, convoca e
presiede il consiglio di amministrazione, sovraintende
all'andamento generale dell'Agenzia stessa.
4. Il consiglio di amministrazione, è costituito, oltre
che dal presidente, da quattro componenti, aventi comprovata
competenza ed adeguata esperienza, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
rispettivamente del Ministro delle attività produttive, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del
Ministro della salute e della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il consiglio di amministrazione:
a) delibera il bilancio di previsione entro i due
mesi precedenti l'inizio di ciascun esercizio, le eventuali
note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio; il bilancio consuntivo
deve essere corredato da una relazione illustrativa dei
risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle
attività;
b) delibera il piano programmatico e finanziario
triennale nonché le eventuali variazioni annuali;
c) delibera i piani annuali di attuazione,
compresi quelli relativi al conferimento dei rifiuti
radioattivi agli impianti dell'ANGERIR;
d) approva i regolamenti interni;
e) può costituire, per lo svolgimento delle
attività dell'ANGERIR, joint venture, società di
capitali o consorzi, stipulare contratti o accordi di
collaborazione con imprese, enti pubblici e privati, anche con
la partecipazione finanziaria degli stessi;
f) delibera le tariffe relative al conferimento
dei rifiuti radioattivi agli impianti dell'ANGERIR;
g) delibera sugli impegni derivanti dalle
competenze istituzionali dell'ANGERIR, di cui all'articolo
4;
h) delibera in ordine all'applicazione dei
contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico
del personale ed alle assunzioni.
6. Le delibere del consiglio di amministrazione di cui
alle lettere a), b) e), g) e h) del comma
5 sono approvate dal Ministro delle attività produttive. Le
deliberazioni di cui alla citata lettera h) sono altresì
sottoposte all'approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. Le delibere non approvate ai sensi del comma 6 entro il
termine di un mese si intendono esecutive.
8. Il direttore generale è nominato dal Ministro delle
attività produttive tra persone di qualificata esperienza
nelle attività di competenza dell'ANGERIR, su proposta del
presidente, dura in carica cinque anni e può essere confermato
soltanto per un secondo quinquennio.
9. Il direttore generale:
a) predispone i piani di cui al comma 5, lettere
b) e c), che sottopone al consiglio di
amministrazione; il piano annuale è predisposto sulla base del
piano programmatico e finanziario triennale approvato dal
Ministro delle attività produttive;
b) attua i piani approvati e le altre
deliberazioni del consiglio di amministrazione;
c) partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione con facoltà di iniziativa e di proposta per le
materie di interesse dell'ANGERIR;
d) presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, al
consiglio di amministrazione il conto consuntivo annuale,
concordato da una relazione sull'attività dell'ANGERIR
sull'anno precedente;
e) predispone gli atti da sottoporre alla
deliberazione del consiglio di amministrazione;
f) gestisce le attività dell'ANGERIR, anche per
quanto concerne la determinazione di criteri, modalità e
specifiche tecniche, e ne è responsabile nei confronti del
consiglio di amministrazione.
10. Il collegio dei revisori dei conti vigila
sull'osservazione delle leggi e dei regolamenti, verifica la
regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del
conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili,
esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni,
effettua periodici accertamenti della consistenza di cassa e
può chiedere al direttore generale dati ed informazioni sulla
gestione dell'ANGERIR. E' composto da tre membri effettivi e
tre membri supplenti; è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Il collegio dura in carica
cinque anni. Il collegio dei revisori dei conti può
partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.
11. Il presidente ed i componenti degli altri organi di
cui al comma 2 sono nominati entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine
senza che siano intervenute le proposte di cui ai commi 3, 4 e
8, il Presidente del Consiglio dei ministri procede alla
nomina di propria iniziativa entro il mese successivo.
12. L'ANGERIR si avvale della consulenza di un comitato
tecnico-scientifico, in particolare ai fini della
programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e
di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti
istituzionali. La composizione del comitato è definita con
apposito decreto del Ministro delle attività produttive.
13. Gli emolumenti del presidente, dei membri del
consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei
conti sono fissati con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 6.
1. L'ANGERIR, entro quattro mesi dalla data di primo
insediamento del consiglio di amministrazione, adotta
regolamenti concernenti la propria organizzazione interna e il
relativo funzionamento, la pianta organica del personale di
ruolo, che non può eccedere le ottocento unità, e
l'ordinamento delle carriere. In base ai criteri fissati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il
settore elettrico, ivi compresi i trattamenti integrativi,
l'ANGERIR delibera il trattamento giuridico ed economico del
personale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali
ed organizzative.
2. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella
pianta organica dell'ANGERIR avviene mediante pubblico
concorso, ferme restando le procedure di cui ai commi 6, 7 e
8.
3. L'ANGERIR, nei dieci giorni successivi al termine
fissato dal comma 1, trasmette al Ministro delle attività
produttive la delibera adottata, corredata da una richiesta di
personale che ne indica i compiti e le responsabilità nonché
le relative esigenze nell'immediato.
4. Dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 6,
7 e 8, l'ANGERIR, con motivata delibera, può assumere, in
numero non superiore a cinquanta unità, personale con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre
anni, nonché esperti, ovvero collaboratori esterni, in numero
non superiore a venti, per specifici obiettivi e contenuti
professionali. I suddetti contratti a tempo determinato
possono essere rinnovati per non più di due volte.
5. Il personale in servizio, assunto anche a tempo
determinato, non può svolgere altro impiego o incarico né
esercitare altra attività professionale, anche di carattere
occasionale, e non può avere interessi diretti o indiretti con
i soggetti esercenti.
6. Per corrispondere all'esigenza di assicurare
l'operatività immediata dell'ANGERIR, in sede di prima
attuazione della presente legge, l'organico dell'Agenzia è
costituito da:
a) il personale dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui all'allegato 1a)
annesso alla presente legge;
b) il personale dell'Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) di cui all'allegato 1b) annesso alla
presente legge.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, possono essere apportate modifiche alla dotazione
organica iniziale dell'ANGERIR definita ai sensi del presente
articolo, anche tenendo conto delle eventuali richieste di
trasferimento avanzate da personale degli enti di cui al comma
6. Decorso inutilmente tale termine, l'organico è costituito
ai sensi delle disposizioni di cui agli allegati 1a) e
1b) annessi alla presente legge.
8. La dotazione organica di cui al comma 6 è individuata
con riferimento alla data del 31 dicembre 2002; il personale è
trasferito all'ANGERIR all'atto dell'insediamento del
consiglio di amministrazione e, fino all'approvazione delle
deliberazioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettera
h), concernenti il trattamento del personale, conserva
quello degli organismi di provenienza. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite
all'ANGERIR le corrispondenti risorse finanziarie.
9. Entro sei mesi dalla data di primo insediamento del
consiglio di amministrazione, l'ANGERIR acquisisce altro
personale da amministrazioni pubbliche, enti e società. A tale
fine, l'Agenzia concorda con gli enti, le società e le
amministrazioni interessati, ivi comprese la società per
azioni FN Nuove tecnologie e servizi avanzati e la società per
azioni NUCLECO, un piano di trasferimenti di personale
qualificato che sottopone all'approvazione del Ministro delle
attività produttive. Il piano specifica i compiti e le
responsabilità del personale, le relative risorse finanziarie,
nonché i tempi di attuazione dei trasferimenti.
10. Il Ministro delle attività produttive, entro un mese
dal ricevimento del piano di cui al comma 9, con proprio
decreto stabilisce le modalità ed i tempi dei trasferimenti
dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle
finanze, che provvede ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
OBBLIGHI DEI DETENTORI DEI RIFIUTI
RADIOATTIVI E DEGLI ESERCENTI
Art. 7.
1. I detentori di rifiuti radioattivi hanno l'obbligo di
conferire i rifiuti stessi all'ANGERIR. L'obbligo di
conferimento può essere assolto anche tramite i soggetti di
cui all'articolo 31 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, che siano convenzionati con l'ANGERIR.
2. I soggetti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che svolgono
attività che riguardano le disposizioni della presente legge
devono attenersi ai criteri ed alle specifiche tecniche
emanati dall'ANGERIR e devono operare il conferimento nei
tempi e con le modalità concordati con l'ANGERIR stessa.
3. I provvedimenti autorizzativi di cui ai capi IV e VI
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, definiscono, sulla base delle tariffe relative
al conferimento dei rifiuti radioattivi agli impianti
dell'ANGERIR, l'entità e le modalità di prestazione di una
adeguata fideiussione a garanzia del dovere di conferimento di
cui al comma 1, nonché a garanzia del rispetto dei criteri e
delle specifiche tecniche di cui al comma 2. Per le attività
per le quali è già stato rilasciato il provvedimento
autorizzativo, la definizione di cui al primo periodo avviene
all'atto del rilascio del provvedimento di cui al comma 2
dell'articolo 146 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e successive modificazioni, o, comunque, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
a:
a) i rifiuti radioattivi per i quali esiste un
provvedimento autorizzativo, emanato ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni,
che ne consente lo smaltimento nell'ambiente o il cui
smaltimento nell'ambiente è esente dall'autorizzazione di cui
all'articolo 30 dello stesso decreto;
b) i rifiuti radioattivi che, entro un periodo di
750 giorni dalla loro produzione, soddisfano le condizioni di
cui al comma 2 dell'articolo 154 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
Art. 8.
1. Ad esclusione dei casi di cui all'articolo 12, comma 4,
entro un anno dalla data di insediamento del consiglio di
amministrazione dell'ANGERIR e, successivamente a tale data,
entro un anno dalla definitiva cessazione dell'esercizio, i
titolari dei provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e l'ANGERIR
costituiscono società cui è affidato il compito di provvedere
alla disattivazione degli impianti di cui allo stesso capo
VII.
2. Nell'atto costitutivo delle società di cui al comma 1
sono, altresì, definiti le modalità e i termini per il
conferimento alle società stesse degli impianti, del personale
e delle risorse economiche, ivi comprese le somme accantonate
ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2.
3. L'atto di cui al comma 2 deve stabilire anche i criteri
di riparto degli oneri finanziari delle attività di
smantellamento degli impianti, la relativa durata e la
restituzione del sito. L'atto determina altresì le modalità e
i tempi degli apporti tecnici e finanziari dei titolari alle
suddette attività. Nell'atto sono inoltre individuate le
modifiche all'assetto organizzativo inerente agli impianti da
conferire rispetto a quello descritto nella documentazione
prodotta a suo tempo dagli esercenti.
Art. 9.
1. Gli atti costitutivi delle società di cui all'articolo
8 sono trasmessi dall'ANGERIR al Ministro delle attività
produttive, per l'approvazione e hanno efficacia
subordinatamente ad essa.
2. Subordinatamente alle prestazioni di garanzia previste
dall'articolo 11, comma 6, il Ministro delle attività
produttive, provvede, sentita l'ANPA per gli aspetti di
sicurezza nucleare e di protezione dalle radiazioni, a
volturare alle società di cui all'articolo 8, nonché alle
società di cui all'articolo 12, comma 4, i provvedimenti
autorizzativi relativi agli impianti da conferire, di cui al
capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
3. Le società di cui all'articolo 8 e di cui all'articolo
12, comma 4, effettuano le operazioni di disattivazione fino
al rilascio incondizionato del sito cui consegue la cessazione
delle società stesse.
4. Il personale in servizio presso gli impianti conferiti
ai sensi del presente articolo è assegnato alle società di cui
all'articolo 8 ed è collocato dagli organismi di provenienza
in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con
riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Art. 10.
1. A seguito dei provvedimenti di volturazione di cui
all'articolo 9, gli atti costitutivi delle società di cui
all'articolo 8 sono trasmessi, insieme ai provvedimenti
medesimi, al Ministro dell'economia e delle finanze, che
provvede ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Capo IV
MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Art. 11.
1. I titolari di provvedimenti autorizzativi di cui al
capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
elaborano una proposta di piano globale di accantonamento, da
indicare nel bilancio, delle somme da destinare allo
smaltimento dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione degli
impianti ed al deposito temporaneo del combustibile nucleare
irraggiato e degli altri rifiuti ad alta attività. Il piano
globale di accantonamento è sottoposto all'approvazione del
Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per il periodo pregresso rispetto all'approvazione del
piano di cui al comma 1, restano fermi gli obblighi di
accantonamento previsti dalle norme vigenti per ciascuno dei
soggetti di cui allo stesso comma 1.
3. Il piano globale di accantonamento, approvato ai sensi
del comma 1, è soggetto a revisione triennale. Le modifiche
eventualmente apportate sono approvate secondo quanto previsto
dal citato comma 1.
4. Le modalità di presentazione e i criteri di
approvazione della proposta di piano globale di accantonamento
sono stabiliti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'ANGERIR.
5. I piani globali approvati e le eventuali modifiche,
operate a seguito delle revisioni triennali, sono trasmessi
agli interessati e all'ANGERIR dal Ministro delle attività
produttive.
6. La titolarità dei provvedimenti autorizzativi relativi
agli impianti di cui al capo VII del decreto legislativo 17
marzo 1995, n 230, può essere trasferita subordinatamente alla
prestazione da parte dei titolari di adeguate garanzie che
consentano la provvista finanziaria per le operazioni di
smaltimento dei rifiuti radioattivi, di disattivazione degli
impianti nucleari e di deposito temporaneo del combustibile
nucleare irraggiato e degli altri rifiuti ad alta attività.
7. L'ANGERIR, nel redigere il piano programmatico e
finanziario triennale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera
b), tiene conto dei piani globali di accantonamento
approvati dal Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché delle
eventuali revisioni triennali.
Art. 12.
1. L'ANGERIR esercita le funzioni e svolge i compiti di
cui all'articolo 4 con i mezzi finanziari derivanti:
a) dal contributo dello Stato;
b) dai finanziamenti relativi ai programmi di
tutela ambientale, di cui all'articolo 73 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) dai proventi delle proprie attività;
d) dal contributo di enti e di privati;
e) dal contributo annuo delle società o degli enti
interessati alla produzione, alla distribuzione e alla
trasmissione di energia elettrica, in ragione di 0,01
centesimi di euro per kWh per ciascuno di essi;
f) dal proprio patrimonio.
2. Il contributo dello Stato per le attività dell'ANGERIR,
negli esercizi 2004-2006, è assegnato nella misura
rispettivamente di 25, 30 e 40 milioni di euro annui.
3. A decorrere dall'anno 2007, agli oneri relativi alle
spese di gestione e di investimento dell'ANGERIR, si provvede
annualmente con la legge finanziaria dello Stato, ai sensi
dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto
1978, n. 468, nella misura definita dal piano programmatico e
finanziario triennale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera
b) della presente legge.
4. Sono assegnate all'ANGERIR nella misura del 50,1 per
cento le azioni, di proprietà del Ministero dell'economia e
delle finanze, delle società costituite per lo smaltimento
delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo
del combustibile nonché le attività connesse e conseguenti.
Art. 13.
1. Le somme dovute in relazione al conferimento dei
rifiuti radioattivi all'ANGERIR sono anticipate dai soggetti
di cui all'articolo 11, secondo un piano finanziario
concordato con l'ANGERIR stessa.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene anche conto dello
stato di avanzamento dei lavori di costruzione del centro di
smaltimento e del deposito, nonché del programma di
conferimento dei rifiuti all'ANGERIR.
3. Le somme anticipate sono rivalutate sulla base delle
tariffe di conferimento al momento della consegna dei rifiuti
radioattivi al centro di smaltimento o al deposito.
Capo V
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Art. 14.
1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione del
sito o dei siti nazionali di smaltimento, e del deposito o dei
depositi nazionali, ed allo scopo di assicurare alle
amministrazioni regionali e locali, alle province autonome ed
alla popolazione la massima correttezza e trasparenza di
obiettivi, è istituito un Garante, cui è affidato il compito
di condurre e coordinare la concertazione preventiva alla
scelta del sito o dei siti.
2. Il Garante è un organo collegiale costituito da tre
componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
rispettivamente del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, del Ministro delle attività produttive e della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti
del Garante sono scelti tra soggetti di riconosciuta
autorevolezza ed indipendenza. La designazione del Governo è
sottoposta al parere degli organi parlamentari competenti, che
possono procedere all'audizione delle persone designate.
3. Il Garante provvede alle consultazioni con le comunità
e con gli organi di governo regionali, locali e delle province
autonome, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le
associazioni interessate; presenta l'economia dell'insieme del
progetto, gli obiettivi dei programmi, le caratteristiche
tecniche, gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione, e
svolge con la massima trasparenza, a livello nazionale,
un'approfondita azione di informazione a favore delle
associazioni rappresentative di interessi diffusi e della
popolazione, al fine di verificarne il consenso. Il Garante
valuta altresì le istanze e le segnalazioni presentate dai
cittadini, dagli operatori del settore e dalle associazioni
citate.
4. Il Garante riferisce periodicamente al Parlamento, al
Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e presenta agli stessi organi, al termine delle
attività volte all'individuazione del sito o dei siti
nazionali di smaltimento e del sito o dei siti dei depositi
nazionali, un rapporto con le proprie conclusioni.
5. Il Garante dispone di una segreteria tecnica, i cui
componenti, in numero massimo di venti, sono scelti dallo
stesso Garante, secondo criteri di comprovata competenza nelle
materie di interesse. Il Garante si avvale dell'ANPA per tutti
gli aspetti di competenza di quest'ultima e, per lo
svolgimento delle sue attività, può chiedere il supporto delle
amministrazioni pubbliche.
6. I componenti del Garante e della segreteria tecnica non
possono esercitare anche indirettamente, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza, ricoprire
incarichi di amministratore o essere dipendenti di soggetti
pubblici o privati, né avere interessi, anche indiretti, in
imprese operanti nel settore di competenza del Garante
medesimo. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati in aspettativa senza la corresponsione di assegni,
con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico,
i componenti del Garante non possono intrattenere, anche
indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di
impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.
8. Le spese di funzionamento del Garante e della
segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono poste a carico del
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli
emolumenti spettanti al Garante e ai componenti della
segreteria tecnica sono determinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. Le determinazioni in ordine all'individuazione del sito
o dei siti di cui al comma 1, sono assunte dal Consiglio dei
ministri, sentiti lo stesso Garante nonché i pareri degli
organi parlamentari competenti e della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. A seguito delle determinazioni assunte
dal Consiglio dei ministri, l'ANGERIR avvia le attività di
caratterizzazione e di qualificazione puntuali del sito o dei
siti ove realizzare i propri impianti di smaltimento o di
deposito.
10. Il Garante e la segreteria tecnica, di cui al comma 5,
sono sciolti all'atto del rilascio del provvedimento che
autorizza la fase di esercizio del sito o dei siti nazionali
di smaltimento e del deposito o dei depositi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), o,
comunque, a seguito di accertamento, operato con le modalità
di cui al comma 2 del presente articolo, del venir meno delle
esigenze per cui il Garante stesso è stato costituito.
Art. 15.
1. Il Consiglio dei ministri, in relazione alle
determinazioni di cui al comma 9 dell'articolo 14 in ordine
all'individuazione del sito o dei siti, adotta altresì le
misure, anche di carattere finanziario e tributario, volte a
compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini
della realizzazione del sito o dei siti citati.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate su proposta
dei Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle
finanze, sentita la regione o la provincia autonoma
interessata.
Art. 16.
1. Entro dodici mesi dalla presentazione da parte
dell'ANGERIR del rapporto di caratterizzazione e di
qualificazione puntuali del sito o dei siti, il Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita l'ANPA, individua con
decreto il sito o i siti nei quali realizzare gli impianti di
smaltimento o di deposito.
2. Il decreto di cui al comma 1 reca, altresì,
l'indicazione dei tempi di attuazione di tutte le attività
finalizzate alla realizzazione del sito o dei siti nazionali
di smaltimento e di deposito o dei depositi, e provvede
all'istituzione di un comitato di coordinamento e
consultazione a livello nazionale nonché di un comitato
regionale di controllo.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, per ciascuno degli impianti
di cui al comma 2 del presente articolo, la realizzazione è
soggetta al nulla osta di cui all'articolo 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La procedura di
consultazione da adempiere ai sensi del citato articolo 33 del
decreto legislativo n. 230 del 1995 comprende la commissione
tecnica di cui all'articolo 9 del medesimo decreto
legislativo.
4. Gli obblighi previsti dagli articoli 7 e 13, comma 1,
decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle attività produttive di cui al comma 1 del
presente articolo.
Capo VI
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art. 17.
1. Chiunque viola l'obbligo di conferire i rifiuti
radioattivi all'ANGERIR, di cui all'articolo 7, è punito con
l'arresto da un mese a tre mesi e con l'ammenda da 25.800 euro
a 51.600 euro.
2. Chiunque non osserva, in tutto o in parte, le
istruzioni dell'ANGERIR di cui all'articolo 7, comma 2, è
punito con l'ammenda da 10.300 euro a 25.800 euro.
3. Chiunque contravviene all'obbligo di munirsi di
fideiussione di cui all'articolo 7, comma 3, è punito con
l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 51.600 euro
a 103.200 euro.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 14, comma
7, è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, con una
sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, alla
maggiore somma tra 25.800 euro e l'importo del corrispettivo
percepito, e, nel massimo, alla maggiore somma tra 258.200
euro e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore
che ha violato tale divieto si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del
fatturato, e comunque non inferiore a 25.800 euro e non
superiore 516.450 euro.
5. Chiunque, sottraendosi all'obbligo di conferimento di
cui al comma 1, disperde o abbandona rifiuti radioattivi
nell'ambiente, in modo da cagionare il pericolo di una grave
alterazione dello stato dell'ambiente medesimo è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 25.800 euro a
51.600 euro. Agli effetti penali, per grave alterazione dello
stato dell'ambiente si intende anche il superamento dei
livelli di rilevante contaminazione di cui all'articolo 115,
comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e
successive modificazioni. Se il fatto è commesso per colpa, la
pena è ridotta della metà.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18.
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, è sostituito dal seguente:
"Art. 56. (Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione. Svolgimento delle operazioni). - 1.
L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione di cui
all'articolo 55 e la relativa documentazione, effettua una
istruttoria tecnica e trasmette alle amministrazioni di cui al
medesimo articolo 55, comma 1, entro sei mesi dalla data di
ricezione dell'istanza e della documentazione medesime, una
relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli
eventuali limiti e condizioni da osservare.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro sei
mesi dalla data di ricezione della relazione dell'ANPA,
inviano a questa il proprio parere; decorso il suddetto
termine, il parere si considera favorevole. L'ANPA, sentita la
commissione tecnica che si esprime entro tre mesi, invia,
entro il mese successivo, il proprio parere con l'indicazione
delle eventuali prescrizioni.
3. Il Ministro delle attività produttive rilascia
l'autorizzazione di cui all'articolo 55, condizionandola
all'osservanza delle eventuali prescrizioni definite
dall'ANPA.
4. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la
vigilanza dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento e
sulla base di specifica istanza del titolare
dell'autorizzazione, verifica l'effettivo venir meno dei
presupposti tecnici per l'osservanza delle singole
disposizioni del presente decreto e delle prescrizioni
emanate.
5. In attesa dell'autorizzazione di cui all'articolo
55, possono aver luogo operazioni consentite dai provvedimenti
autorizzativi esistenti, che siano volte al mantenimento o al
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
radioprotezione".
Art. 19.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
ALLEGATO 1
(v. articolo 6, comma 6).
DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO INIZIALE DELL'ANGERIR
Allegato 1a).
Elenco delle unità della macrostruttura "Sistemazione
rifiuti radioattivi e disattivazione impianti" dell'ENEA
trasferite, con il relativo personale, all'ANGERIR: unità di
direzione, unità task-force sito nazionale di deposito
dei materiali radioattivi, unità laboratorio nazionale di
caratterizzazione rifiuti radioattivi ed unità GERIF.
Allegato 1b).
Elenco delle unità della SGN-Gestione impianti nucleari
dell'ENEL trasferite, con il relativo personale, all'ANGERIR:
unità ingegneria e tecniche di decommissioning, unità
amministrazione e controllo, unità personale organizzazione e
servizi, unità coordinamento operativo ed unità sicurezza
impianti.