XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2837
Onorevoli Colleghi! - La dichiarazione di "area ad
elevato rischio di crisi ambientale" per la zona interessata
alle emissioni del polo industriale di Portovesme effettuata
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre
1990, non lascia dubbio alcuno sulla gravità della situazione
determinatasi dopo tre decenni di attività della massiccia
presenza industriale di base.
Dall'analisi che accompagna la citata dichiarazione si
rileva che il carico inquinante, generato dagli insediamenti
produttivi, ha inciso pesantemente sulle componenti ambientali
ed ha determinato effetti nocivi sulle attività agricole,
zootecniche e sulla salute pubblica.
Numerose sono le iniziative ipotizzate e messe in cantiere
dal Ministero dell'ambiente e dalla regione; tuttavia, ancora
oggi, permane la necessità di intervenire con misure per il
disinquinamento ed il riequilibrio ambientali.
Partendo da tale considerazione, sembra urgente provvedere
all'adozione di uno strumento legislativo che, in certa
misura, riconosca il danno subìto dai lavoratori che hanno
operato o operano in ambienti nocivi per la salute. Oggi le
indagini epidemiologiche effettuate nell'ambito dell'area a
rischio confermano che "il rischio cancerogeno è
potenzialmente presente in tutti gli impianti di Portovesme,
come la presenza di IPA e metalli pesanti per i quali è
riconosciuta una sicura azione cancerogena sull'uomo".
Si evidenzia poi che dati non certo rassicuranti sono
emersi dalla relazione dell'Istituto superiore di sanità del
15 maggio 2001 indirizzata al comune di Portoscuro (Cagliari)
relativa all'indagine epidemiologica e al monitoraggio
sanitario del Sulcis-Iglesiente.
La presente proposta di legge prevede quindi benefìci a
tutela dei lavoratori che hanno lavorato e lavorano in
impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi.
L'articolo 1 determina le finalità e l'ambito di
applicazione della legge. Essa interessa i lavoratori che
abbiano lavorato per più di quindici anni nelle aree che sono
state dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale.
L'articolo 2 specifica che i benefìci consistono
nell'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa per
ogni anno di attività e che sono accessibili su domanda
dell'interessato.
L'articolo 3 tiene conto delle modifiche intervenute con
la devoluzione di competenze alle regioni avviata con le
"leggi Bassanini" e, attualmente, in corso di completamento.
In particolare in considerazione di quanto previsto
dall'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, che ha abrogato l'articolo 7 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e attribuito alle regioni le competenze in materia di
disciplina delle aree ad elevato rischio industriale, si è
demandato alla regione il compito di individuare le industrie
e gli impianti interessati dal provvedimento.
Gli articoli 4 e 5 stabiliscono la copertura finanziaria e
la data di entrata in vigore della legge.