XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2837
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalitā e ambito di applicazione).
1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere benefėci
previdenziali ai lavoratori che abbiano prestato, per almeno
quindici anni, attivitā lavorativa in impianti del nucleo
industriale di Portovesme compresi nell'area del
Sulcis-Iglesiente, dichiarata "area ad elevato rischio di
crisi ambientale" dalla deliberazione del Consiglio dei
ministri del 30 novembre 1990, adottata ai sensi dell'articolo
7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in impianti ed industrie
esposti a particolari fattori nocivi individuati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
sino alla data di completamento delle azioni di risanamento
dell'area di cui al comma 1, fatti salvi i diritti
riconosciuti ai lavoratori, ai sensi della medesima legge, per
l'attivitā giā svolta.
Art. 2.
(Benefėci).
1. Ogni anno di prestazione di attivitā lavorativa presso
gli impianti industriali di cui all'articolo 1 dā diritto
all'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile
ai fini del diritto e della misura della pensione del soggetto
interessato.
2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione
di attivitā lavorativa di durata inferiore ad un anno,
l'anticipazione dei limiti di etā e la contribuzione
figurativa ivi previste sono riconosciute in misura
proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi
stessi.
3. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendano
avvalersi dei benefėci previsti dal presente articolo devono
presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite dal
decreto di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 3.
(Procedure di attuazione).
1. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua le
industrie e gli impianti di cui all'articolo 1 della presente
legge stabilendo, mediante una classificazione del livello di
pericolositā, una graduatoria di prioritā ai fini della
successiva concessione dei benefėci di cui all'articolo 2.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei
competenti organi parlamentari, disciplina le modalitā di
presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3,
nonché i termini per la concessione dei benefėci di cui al
medesimo articolo, in base alle prioritā individuate ai sensi
del comma 1 del presente articolo e delle risorse
disponibili.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede, per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2003.