XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2837




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalitā e ambito di applicazione).

        1. La presente legge ha lo scopo di riconoscere benefėci previdenziali ai lavoratori che abbiano prestato, per almeno quindici anni, attivitā lavorativa in impianti del nucleo industriale di Portovesme compresi nell'area del Sulcis-Iglesiente, dichiarata "area ad elevato rischio di crisi ambientale" dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990, adottata ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in impianti ed industrie esposti a particolari fattori nocivi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
        2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino alla data di completamento delle azioni di risanamento dell'area di cui al comma 1, fatti salvi i diritti riconosciuti ai lavoratori, ai sensi della medesima legge, per l'attivitā giā svolta.


Art. 2.

(Benefėci).

        1. Ogni anno di prestazione di attivitā lavorativa presso gli impianti industriali di cui all'articolo 1 dā diritto all'attribuzione di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura della pensione del soggetto interessato.
        2. Ai fini di cui al comma 1, per i periodi di prestazione di attivitā lavorativa di durata inferiore ad un anno, l'anticipazione dei limiti di etā e la contribuzione figurativa ivi previste sono riconosciute in misura proporzionalmente ridotta in relazione alla durata dei periodi stessi.
        3. I soggetti di cui all'articolo 1 che intendano avvalersi dei benefėci previsti dal presente articolo devono presentare apposita domanda secondo le procedure stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2.


Art. 3.

(Procedure di attuazione).

        1. La regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le industrie e gli impianti di cui all'articolo 1 della presente legge stabilendo, mediante una classificazione del livello di pericolositā, una graduatoria di prioritā ai fini della successiva concessione dei benefėci di cui all'articolo 2.
        2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dei competenti organi parlamentari, disciplina le modalitā di presentazione delle domande di cui all'articolo 2, comma 3, nonché i termini per la concessione dei benefėci di cui al medesimo articolo, in base alle prioritā individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle risorse disponibili.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio 2003.



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