XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2836




        Onorevoli Colleghi! - Le polemiche di questi giorni in ordine alla possibilità di acquisire ad atti processuali intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate a carico di terze persone che vedano come interlocutori anche parlamentari in carica, ripropone il problema di una corretta disciplina attuativa dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
        Se infatti è pacifico che nessun membro del Parlamento possa, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, essere sottoposto ad intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o di comunicazioni, non sembrano altrettanto chiari né il limite della eventuale utilizzabilità delle intercettazioni a carico di terzi per le quali vi è un provvedimento autorizzativo e nelle quali sono coinvolti parlamentari, né il tipo di intervento che il Parlamento è chiamato ad operare nella fattispecie richiamata.
        Con la presente proposta di legge si vuole sostanzialmente chiarire quale sia il comportamento da tenere nel caso in esame, al fine di rendere certa l'attuazione del principio costituzionale, garantendo al contempo la legittimità dell'attività di indagine.
        Si è immaginato a tale fine un meccanismo che prevede la distruzione immediata di quelle intercettazioni ritenute non utili al processo e che prevede l'intervento della Camera di appartenenza in ordine all'autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni in tutto o in parte.
        Si è previsto, infine, un sistema di riservatezza attuato mediante la secretazione obbligatoria degli atti e la formazione di un fascicolo separato e riservato per le intercettazioni, che non potrà confluire nel fascicolo processuale se non limitatamente a quelle intercettazioni la cui utilizzazione sia stata autorizzata dal Parlamento.




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