XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2836
Onorevoli Colleghi! - Le polemiche di questi giorni in
ordine alla possibilità di acquisire ad atti processuali
intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate a
carico di terze persone che vedano come interlocutori anche
parlamentari in carica, ripropone il problema di una corretta
disciplina attuativa dell'articolo 68, terzo comma, della
Costituzione.
Se infatti è pacifico che nessun membro del Parlamento
possa, senza autorizzazione della Camera di appartenenza,
essere sottoposto ad intercettazioni in qualsiasi forma di
conversazioni o di comunicazioni, non sembrano altrettanto
chiari né il limite della eventuale utilizzabilità delle
intercettazioni a carico di terzi per le quali vi è un
provvedimento autorizzativo e nelle quali sono coinvolti
parlamentari, né il tipo di intervento che il Parlamento è
chiamato ad operare nella fattispecie richiamata.
Con la presente proposta di legge si vuole sostanzialmente
chiarire quale sia il comportamento da tenere nel caso in
esame, al fine di rendere certa l'attuazione del principio
costituzionale, garantendo al contempo la legittimità
dell'attività di indagine.
Si è immaginato a tale fine un meccanismo che prevede la
distruzione immediata di quelle intercettazioni ritenute non
utili al processo e che prevede l'intervento della Camera di
appartenenza in ordine all'autorizzazione ad utilizzare le
intercettazioni in tutto o in parte.
Si è previsto, infine, un sistema di riservatezza attuato
mediante la secretazione obbligatoria degli atti e la
formazione di un fascicolo separato e riservato per le
intercettazioni, che non potrà confluire nel fascicolo
processuale se non limitatamente a quelle intercettazioni la
cui utilizzazione sia stata autorizzata dal Parlamento.