XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2836
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo,
legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga
comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in
carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o
telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che
procede provvede immediatamente alla secretazione degli
atti.
2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un
fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1,
disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea
e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano
conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta
segretezza.
Art. 2.
1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse,
il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le
intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato
dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le
registrazioni.
2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto
riferimento al contenuto delle intercettazioni.
Art. 3.
1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse,
il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le
intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata
avanza richiesta di utilizzazione al Presidente della Camera
di appartenenza del parlamentare.
2. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei
motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione delle
intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto
riferimento e che devono essere trasmessi in copia.
3. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere
conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 1,
comma 2.
Art. 4.
1. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 3 la
Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine
di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo
provvedimento al pubblico ministero procedente.
Art. 5.
1. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso
all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di
appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle
intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non
utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle
intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i
provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti
dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.
Art. 6.
1. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi
l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in
tutto o in parte, il pubblico ministero provvede
immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le
quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui
all'articolo 2, comma 1.