XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2836




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ove nel corso di intercettazioni di qualsiasi tipo, legittimamente autorizzate a carico di terze persone, venga comunque acquisita la conversazione di un parlamentare in carica, ovvero un flusso di comunicazioni informatiche o telematiche allo stesso riferibile, il pubblico ministero che procede provvede immediatamente alla secretazione degli atti.
        2. Il pubblico ministero provvede, altresì, a formare un fascicolo separato delle intercettazioni di cui al comma 1, disponendo che il supporto magnetico, la trascrizione cartacea e tutti gli atti relativi alle intercettazioni siano conservati con modalità idonee a garantirne l'assoluta segretezza.


Art. 2.

        1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di non dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con decreto motivato dispone la distruzione di tutta la documentazione inerente le registrazioni.
        2. Nel provvedimento non può, in alcun modo, essere fatto riferimento al contenuto delle intercettazioni.


Art. 3.

        1. Ove nel corso delle indagini, ovvero all'esito di esse, il pubblico ministero ritenga di dover utilizzare le intercettazioni ai fini del processo, con missiva riservata avanza richiesta di utilizzazione al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare.
        2. La richiesta deve contenere l'analitica indicazione dei motivi che rendono indispensabile l'utilizzazione delle intercettazioni, con l'indicazione degli atti ai quali è fatto riferimento e che devono essere trasmessi in copia.
        3. La richiesta e gli atti conseguenti devono essere conservati nel fascicolo riservato di cui all'articolo 1, comma 2.


Art. 4.

        1. Sulla richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 3 la Camera di appartenenza del parlamentare delibera, nel termine di due mesi, trasmettendo immediatamente il relativo provvedimento al pubblico ministero procedente.


Art. 5.

        1. Nel provvedimento con il quale accorda il consenso all'utilizzazione delle intercettazioni, la Camera di appartenenza del parlamentare dà analitica indicazione delle intercettazioni ritenute utilizzabili e di quelle ritenute non utilizzabili, ed indica le eventuali parti delle intercettazioni ritenute non utilizzabili, emanando i provvedimenti necessari in ordine alle modalità ed ai limiti dell'utilizzabilità delle intercettazioni stesse.


Art. 6.

        1. Ove la Camera di appartenenza del parlamentare neghi l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni in tutto o in parte, il pubblico ministero provvede immediatamente alla distruzione delle intercettazioni per le quali è stata negata l'autorizzazione, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.



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