XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2833
Onorevoli Colleghi! - Il mondo dello spettacolo si
presenta come un disordinato coacervo di persone allo sbando
che esercitano le più disparate professioni artistiche senza
alcuna regolamentazione.
L'abusivismo e la concorrenza straniera regnano nel mondo
dello spettacolo in generale e, in particolare, nel mondo
della musica leggera dove "amatori" dilettanti sono contattati
per la realizzazione di serate il cui giro d'affari, talvolta,
è di decine di migliaia di euro. Altri casi sono quelli di
artisti stranieri che sono ingaggiati per tournée di
settimane e che vengono nel nostro Paese con orchestre e
tecnici di oltralpe o d'oltre oceano, prendendo appannaggi
milionari e lasciando disoccupati centinaia di lavoratori
italiani. Ma lo stesso discorso vale per qualsiasi settore
dello spettacolo: dalla musica classica, alla lirica, al
cinema, al teatro.
Abusivismo e concorrenza straniera hanno la conseguenza di
soffocare i nuovi talenti riducendoli al ruolo di comparse a
vita, immortalando pochi privilegiati corteggiati dalle
televisioni e dai network radiofonici.
La necessità di mettere ordine nella categoria,
l'improcrastinabile esigenza di tutelare i nuovi artisti, i
neodiplomati dei conservatori e delle scuole di recitazione,
l'opportunità di dare al pubblico una possibilità di scelta ed
una garanzia di serietà e di professionalità da parte
dell'artista, sono alla base della presente proposta di
legge.
In molti altri Paesi europei esistono già leggi che
tutelano gli artisti nazionali; in Francia ed in Gran
Bretagna, ad esempio, l'impresario che scrittura una compagnia
straniera deve pagarne aggiuntivamente una nazionale, i cui
componenti, in caso di bisogno, si sostituiscono ai primi
nello spettacolo. Altri esempi sono numerosi! Siamo ben consci
del fatto che la prestazione artistica, a certi livelli, non
può essere chiusa entro i confini di uno Stato, ma siamo anche
convinti che la categoria degli artisti debba tutelare,
laddove sono presenti, gli interessi collettivi dei lavoratori
più deboli.
Sappiamo bene che anche l'Italia esporta grandi talenti
specialmente nel campo della musica classica, della lirica e
della danza classica, ma riteniamo che sia giusto inserire
delle norme a tutela di quegli artisti che ancora non hanno
raggiunto un peso internazionale tale da renderli non più
bisognosi di alcun aiuto, o che non saranno mai in grado di
raggiungere determinati livelli.
I lavoratori dello spettacolo sono migliaia e sono per lo
più professionisti seri e qualificati, al pari dei medici,
degli architetti, degli avvocati e degli ingegneri.
E' giusto ed è doveroso che una categoria tanto numerosa e
tanto importante sia riconosciuta nell'ordinamento italiano e
sia posta nelle condizioni di gestirsi autonomamente. Per
questo la presente proposta di legge si è fatta portavoce di
un'esigenza che non è solo degli artisti dello spettacolo, ma
di tutto il popolo italiano cui il prodotto artistico è
indirizzato.
Esaminando nel dettaglio la presente proposta di legge,
che è stata volutamente contenuta entro termini ridotti onde
consentire successivamente alla categoria costituita di darsi
una autoregolazione il più possibile conforme alle proprie
esigenze, si fa rilevare che gli articoli 1, 2 e 3 sono
dedicati all'inquadramento della categoria, alla descrizione
dell'attività professionale e alla sua definizione in senso
formale. Un'importante innovazione per combattere l'abusivismo
e l'evasione è introdotta con l'articolo 3 che subordina la
garanzia di tutela per le prestazioni eseguite all'iscrizione
all'albo professionale. L'articolo 4 fa espressamente salvi i
diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell'ingegno
già esistente, derogandovi unicamente nella parte relativa ai
compensi dovuti agli artisti per la diffusione delle opere
medesime, che sono fissati con legge, previa approvazione e
aggiornamento del tariffario professionale.
L'articolo 5 specifica quali siano i casi nei quali è
consentita l'iscrizione all'albo professionale di chi, non in
possesso di idoneo titolo, già eserciti l'attività
artistica.
Gli articoli 6 e 7 specificano e ribadiscono la
collocazione regionale dell'albo professionale ed istituiscono
(articolo 7) la commissione di valutazione che garantisca la
professionalità degli iscritti, al pari degli esami di Stato
per i professionisti; il medesimo articolo, inoltre, detta la
composizione della commissione di valutazione e ne delinea le
modalità di funzionamento.
L'articolo 8 stabilisce un termine per l'adozione del
regolamento di attuazione della legge.
L'articolo 9 specifica quali sono i titoli di studio per
l'iscrizione all'albo professionale, mentre l'articolo 10
istituisce le commissioni ed il comitato di coordinamento
delle attività comuni a livello interregionale o nazionale.
La tabella A, allegata alla proposta di legge, identifica
le categorie dei lavoratori dello spettacolo ai fini della
determinazione del tariffario professionale.