XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2833




        Onorevoli Colleghi! - Il mondo dello spettacolo si presenta come un disordinato coacervo di persone allo sbando che esercitano le più disparate professioni artistiche senza alcuna regolamentazione.
        L'abusivismo e la concorrenza straniera regnano nel mondo dello spettacolo in generale e, in particolare, nel mondo della musica leggera dove "amatori" dilettanti sono contattati per la realizzazione di serate il cui giro d'affari, talvolta, è di decine di migliaia di euro. Altri casi sono quelli di artisti stranieri che sono ingaggiati per tournée di settimane e che vengono nel nostro Paese con orchestre e tecnici di oltralpe o d'oltre oceano, prendendo appannaggi milionari e lasciando disoccupati centinaia di lavoratori italiani. Ma lo stesso discorso vale per qualsiasi settore dello spettacolo: dalla musica classica, alla lirica, al cinema, al teatro.
        Abusivismo e concorrenza straniera hanno la conseguenza di soffocare i nuovi talenti riducendoli al ruolo di comparse a vita, immortalando pochi privilegiati corteggiati dalle televisioni e dai network radiofonici.
        La necessità di mettere ordine nella categoria, l'improcrastinabile esigenza di tutelare i nuovi artisti, i neodiplomati dei conservatori e delle scuole di recitazione, l'opportunità di dare al pubblico una possibilità di scelta ed una garanzia di serietà e di professionalità da parte dell'artista, sono alla base della presente proposta di legge.
        In molti altri Paesi europei esistono già leggi che tutelano gli artisti nazionali; in Francia ed in Gran Bretagna, ad esempio, l'impresario che scrittura una compagnia straniera deve pagarne aggiuntivamente una nazionale, i cui componenti, in caso di bisogno, si sostituiscono ai primi nello spettacolo. Altri esempi sono numerosi! Siamo ben consci del fatto che la prestazione artistica, a certi livelli, non può essere chiusa entro i confini di uno Stato, ma siamo anche convinti che la categoria degli artisti debba tutelare, laddove sono presenti, gli interessi collettivi dei lavoratori più deboli.
        Sappiamo bene che anche l'Italia esporta grandi talenti specialmente nel campo della musica classica, della lirica e della danza classica, ma riteniamo che sia giusto inserire delle norme a tutela di quegli artisti che ancora non hanno raggiunto un peso internazionale tale da renderli non più bisognosi di alcun aiuto, o che non saranno mai in grado di raggiungere determinati livelli.
        I lavoratori dello spettacolo sono migliaia e sono per lo più professionisti seri e qualificati, al pari dei medici, degli architetti, degli avvocati e degli ingegneri.
        E' giusto ed è doveroso che una categoria tanto numerosa e tanto importante sia riconosciuta nell'ordinamento italiano e sia posta nelle condizioni di gestirsi autonomamente. Per questo la presente proposta di legge si è fatta portavoce di un'esigenza che non è solo degli artisti dello spettacolo, ma di tutto il popolo italiano cui il prodotto artistico è indirizzato.
        Esaminando nel dettaglio la presente proposta di legge, che è stata volutamente contenuta entro termini ridotti onde consentire successivamente alla categoria costituita di darsi una autoregolazione il più possibile conforme alle proprie esigenze, si fa rilevare che gli articoli 1, 2 e 3 sono dedicati all'inquadramento della categoria, alla descrizione dell'attività professionale e alla sua definizione in senso formale. Un'importante innovazione per combattere l'abusivismo e l'evasione è introdotta con l'articolo 3 che subordina la garanzia di tutela per le prestazioni eseguite all'iscrizione all'albo professionale. L'articolo 4 fa espressamente salvi i diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell'ingegno già esistente, derogandovi unicamente nella parte relativa ai compensi dovuti agli artisti per la diffusione delle opere medesime, che sono fissati con legge, previa approvazione e aggiornamento del tariffario professionale.
        L'articolo 5 specifica quali siano i casi nei quali è consentita l'iscrizione all'albo professionale di chi, non in possesso di idoneo titolo, già eserciti l'attività artistica.
        Gli articoli 6 e 7 specificano e ribadiscono la collocazione regionale dell'albo professionale ed istituiscono (articolo 7) la commissione di valutazione che garantisca la professionalità degli iscritti, al pari degli esami di Stato per i professionisti; il medesimo articolo, inoltre, detta la composizione della commissione di valutazione e ne delinea le modalità di funzionamento.
        L'articolo 8 stabilisce un termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge.
        L'articolo 9 specifica quali sono i titoli di studio per l'iscrizione all'albo professionale, mentre l'articolo 10 istituisce le commissioni ed il comitato di coordinamento delle attività comuni a livello interregionale o nazionale.
        La tabella A, allegata alla proposta di legge, identifica le categorie dei lavoratori dello spettacolo ai fini della determinazione del tariffario professionale.




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