XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2833




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso ogni capoluogo di regione è istituito l'albo professionale degli artisti dello spettacolo, che è formato dai soggetti definiti ai sensi dell'articolo 2.


Art. 2.

        1. Sono definiti artisti dello spettacolo i lavoratori autonomi e subordinati che creano, concorrono o contribuiscono in maniera determinante alla realizzazione di un prodotto artistico musicale o rappresentativo di qualsiasi genere o tipo, ovvero che interpretano o eseguono brani musicali o di prosa, traendo da tale professione la fonte principale del loro reddito.
        2. I lavoratori di cui al comma 1 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

            a) autori: coloro che, su propria iniziativa e ispirazione, compongono opere nuove, ovvero rielaborano o riadattano in maniera innovativa o comunque radicale le opere o i testi già esistenti;

            b) cantanti e attori: coloro che eseguono o interpretano vocalmente, musicalmente o mediante l'uso, anche esclusivo, della mimica opere o testi realizzati, composti o adattati da altri, fornendo un'interpretazione personale dell'opera o del testo eseguito;

            c) cantautori: coloro che eseguono ed interpretano opere da essi stessi composte.


Art. 3.

        1. L'esercizio della professione artistica nel campo dello spettacolo è subordinato alla iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1. Tale iscrizione garantisce il diritto alla tutela per le prestazioni eseguite o per le opere realizzate. Sono altresì fatti salvi i diritti relativi alle norme a tutela delle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2575 e seguenti del codice civile e alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.


Art. 4.

        1. Il compenso dovuto agli artisti, agli attori e agli interpreti, ai sensi dell'articolo 2579 del codice civile, da parte di chiunque diffonda, trasmetta, registri o riproduca le recitazioni, le rappresentazioni o le esecuzioni, è stabilito con legge, previa approvazione e aggiornamento del tariffario professionale.
        2. I proventi derivanti dall'esercizio del diritto di autore che spettano all'autore o ai suoi aventi causa sono determinati con legge, previa approvazione ed aggiornamento del tariffario professionale. A tale fine nella categoria autori di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 sono compresi anche i coreografi e nella categoria cantanti e attori di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 sono compresi anche gli orchestrali.


Art. 5.

        1. Hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale i soggetti di cui all'articolo 2, che sono in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 9 ovvero che, pur non essendone in possesso, hanno superato l'esame attitudinale sostenuto davanti alla commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 7 ed esercitano l'attività da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Hanno altresì diritto all'iscrizione all'albo professionale i soggetti che, in mancanza del titolo di studio di cui all'articolo 9, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno versato, per almeno due anni, i contributi dovuti per l'esercizio di attività nel settore dello spettacolo al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni.


Art. 6.

        1. L'albo professionale degli artisti dello spettacolo istituito presso ogni capoluogo di regione ai sensi dell'articolo 1, è tenuto da un collegio eletto dagli iscritti all'albo, composto da un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti all'albo e rappresentativo delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le proporzioni stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
        2. Il collegio di cui al comma 1 decide sulle domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo professionale, propone e discute nelle sedi competenti il tariffario professionale dei compensi minimi e massimi per le prestazioni degli artisti e le eventuali deroghe, nomina i rappresentanti delle categorie nelle trattative con il Governo, con le categorie o con gli enti controparte, nomina i membri della commissione di valutazione di cui all'articolo 7 e gestisce l'ordinaria amministrazione.
        3. Il collegio di cui al comma 1 dura in carica tre anni e, alla scadenza del mandato, è rinnovato dall'assemblea degli iscritti all'albo professionale.


Art. 7.

        1. Presso ogni collegio di cui all'articolo 6 è istituita una commissione di valutazione composta da un rappresentante per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, comma 2, da un rappresentante del pubblico cui il candidato intende sottoporre la propria opera artistica e da un rappresentante dei soggetti incaricati della diffusione dell'opera stessa.
        2. La commissione di cui al comma 1 valuta, a maggioranza, l'idoneità del candidato ai fini dell'attribuzione della qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, e dell'inserimento nelle categorie di cui al medesimo articolo 2, comma 2. Avverso il parere della commissione il candidato può presentare ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione del risultato al collegio regionale, il quale può convocare nuovamente la commissione di valutazione, disponendo, se opportuno, la sostituzione di alcuni membri, in misura, comunque, non superiore al 50 per cento.


Art. 8.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 9.

        1. Sono considerati titoli di studio idonei al fine dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1, i diplomi delle scuole di recitazione riconosciute dallo Stato, i diplomi dei conservatori di musica, degli istituti musicali pareggiati, degli istituti superiori per le industrie artistiche, i diplomi di liceo artistico, classico e scientifico, nonché gli attestati rilasciati dai corsi di formazione, di aggiornamento o di perfezionamento precedentemente approvati dal collegio di cui all'articolo 6.


Art. 10.

        1. Ogni collegio di cui all'articolo 6 nomina al proprio interno una commissione di coordinamento composta da tre membri, al fine di curare i rapporti con gli altri collegi regionali.
        2. Le commissioni di cui al comma 1 costituiscono, nel loro insieme, il comitato di coordinamento, retto da un presidente, il quale ha il compito di promuovere e coordinare le attività comuni a livello interregionale o nazionale, e di definire il tariffario professionale.
        3. Ai fini della determinazione del tariffario di cui al comma 2 gli artisti sono suddivisi nelle categorie di cui alla tabella A allegata alla presente legge.



Tabella A
(Articolo, 10 comma 3).


          1) Orchestrali: componenti di gruppi e di orchestre di musica leggera e da ballo.

          2) Cantanti: soggetti che si esibiscono in pubblico con orchestre di musica leggera e da ballo.

          3) Pianisti di piano bar: musicisti che intrattengono il pubblico anche vocalmente.

          4) Presentatori, imitatori, prestigiatori e arti varie.

          5) Ballerini moderni:

              a) esordienti;

              b) emergenti;

              c) affermati;

              d) di fama internazionale.

          6) Ballerini classici:

              a) esordienti;

              b) emergenti;

              c) affermati;

              d) di fama internazionale.

          7) Cantanti di musica leggera:

              a) esordienti;

              b) emergenti;

              c) affermati;

              d) di fama internazionale.

          8) Musicisti: coloro che hanno conseguito il diploma di conservatorio o di istituti musicali autorizzati:

              a) esecutori;

              b) solisti;

              c) direttori d'orchestra.

          9) Cantanti lirici:

              a) esordienti;

              b) emergenti;
              c) affermati;

              d) di fama internazionale;

              e) coristi.

          10) Autori, coreografi e registi:

              a) esordienti;

              b) emergenti;

              c) affermati;

              d) di fama internazionale.

          11) Attori:

              a) comparse;

              b) esordienti;

              c) emergenti;

              d) affermati;

              e) di fama internazionale;

                f) di consolidata esperienza.

          12) Circensi.

          13) Scenografi e costumisti.



Frontespizio Relazione