XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2833
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso ogni capoluogo di regione è istituito l'albo
professionale degli artisti dello spettacolo, che è formato
dai soggetti definiti ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
1. Sono definiti artisti dello spettacolo i lavoratori
autonomi e subordinati che creano, concorrono o contribuiscono
in maniera determinante alla realizzazione di un prodotto
artistico musicale o rappresentativo di qualsiasi genere o
tipo, ovvero che interpretano o eseguono brani musicali o di
prosa, traendo da tale professione la fonte principale del
loro reddito.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono suddivisi nelle
seguenti categorie:
a) autori: coloro che, su propria iniziativa e
ispirazione, compongono opere nuove, ovvero rielaborano o
riadattano in maniera innovativa o comunque radicale le opere
o i testi già esistenti;
b) cantanti e attori: coloro che eseguono o
interpretano vocalmente, musicalmente o mediante l'uso, anche
esclusivo, della mimica opere o testi realizzati, composti o
adattati da altri, fornendo un'interpretazione personale
dell'opera o del testo eseguito;
c) cantautori: coloro che eseguono ed interpretano
opere da essi stessi composte.
Art. 3.
1. L'esercizio della professione artistica nel campo dello
spettacolo è subordinato alla iscrizione all'albo
professionale di cui all'articolo 1. Tale iscrizione
garantisce il diritto alla tutela per le prestazioni eseguite
o per le opere realizzate. Sono altresì fatti salvi i diritti
relativi alle norme a tutela delle opere dell'ingegno, di cui
all'articolo 2575 e seguenti del codice civile e alla legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. Il compenso dovuto agli artisti, agli attori e agli
interpreti, ai sensi dell'articolo 2579 del codice civile, da
parte di chiunque diffonda, trasmetta, registri o riproduca le
recitazioni, le rappresentazioni o le esecuzioni, è stabilito
con legge, previa approvazione e aggiornamento del tariffario
professionale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio del diritto di
autore che spettano all'autore o ai suoi aventi causa sono
determinati con legge, previa approvazione ed aggiornamento
del tariffario professionale. A tale fine nella categoria
autori di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
2 sono compresi anche i coreografi e nella categoria cantanti
e attori di cui alla lettera b) del medesimo comma 2
sono compresi anche gli orchestrali.
Art. 5.
1. Hanno diritto all'iscrizione all'albo professionale i
soggetti di cui all'articolo 2, che sono in possesso del
titolo di studio di cui all'articolo 9 ovvero che, pur non
essendone in possesso, hanno superato l'esame attitudinale
sostenuto davanti alla commissione di valutazione istituita ai
sensi dell'articolo 7 ed esercitano l'attività da almeno tre
mesi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Hanno altresì diritto all'iscrizione all'albo
professionale i soggetti che, in mancanza del titolo di studio
di cui all'articolo 9, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno versato, per almeno due anni, i
contributi dovuti per l'esercizio di attività nel settore
dello spettacolo al Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo, istituito presso l'Ente nazionale di previdenza e
di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ai sensi del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive
modificazioni.
Art. 6.
1. L'albo professionale degli artisti dello spettacolo
istituito presso ogni capoluogo di regione ai sensi
dell'articolo 1, è tenuto da un collegio eletto dagli iscritti
all'albo, composto da un numero di membri proporzionale al
numero degli iscritti all'albo e rappresentativo delle
categorie di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le
proporzioni stabilite dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 8.
2. Il collegio di cui al comma 1 decide sulle domande di
iscrizione e di cancellazione dall'albo professionale, propone
e discute nelle sedi competenti il tariffario professionale
dei compensi minimi e massimi per le prestazioni degli artisti
e le eventuali deroghe, nomina i rappresentanti delle
categorie nelle trattative con il Governo, con le categorie o
con gli enti controparte, nomina i membri della commissione di
valutazione di cui all'articolo 7 e gestisce l'ordinaria
amministrazione.
3. Il collegio di cui al comma 1 dura in carica tre anni
e, alla scadenza del mandato, è rinnovato dall'assemblea degli
iscritti all'albo professionale.
Art. 7.
1. Presso ogni collegio di cui all'articolo 6 è istituita
una commissione di valutazione composta da un rappresentante
per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, comma 2, da un
rappresentante del pubblico cui il candidato intende
sottoporre la propria opera artistica e da un rappresentante
dei soggetti incaricati della diffusione dell'opera stessa.
2. La commissione di cui al comma 1 valuta, a maggioranza,
l'idoneità del candidato ai fini dell'attribuzione della
qualifica di cui all'articolo 2, comma 1, e dell'inserimento
nelle categorie di cui al medesimo articolo 2, comma 2.
Avverso il parere della commissione il candidato può
presentare ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione
del risultato al collegio regionale, il quale può convocare
nuovamente la commissione di valutazione, disponendo, se
opportuno, la sostituzione di alcuni membri, in misura,
comunque, non superiore al 50 per cento.
Art. 8.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, adotta,
con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 9.
1. Sono considerati titoli di studio idonei al fine
dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1,
i diplomi delle scuole di recitazione riconosciute dallo
Stato, i diplomi dei conservatori di musica, degli istituti
musicali pareggiati, degli istituti superiori per le industrie
artistiche, i diplomi di liceo artistico, classico e
scientifico, nonché gli attestati rilasciati dai corsi di
formazione, di aggiornamento o di perfezionamento
precedentemente approvati dal collegio di cui all'articolo
6.
Art. 10.
1. Ogni collegio di cui all'articolo 6 nomina al proprio
interno una commissione di coordinamento composta da tre
membri, al fine di curare i rapporti con gli altri collegi
regionali.
2. Le commissioni di cui al comma 1 costituiscono, nel
loro insieme, il comitato di coordinamento, retto da un
presidente, il quale ha il compito di promuovere e coordinare
le attività comuni a livello interregionale o nazionale, e di
definire il tariffario professionale.
3. Ai fini della determinazione del tariffario di cui al
comma 2 gli artisti sono suddivisi nelle categorie di cui alla
tabella A allegata alla presente legge.
Tabella A
(Articolo, 10 comma 3).
1) Orchestrali: componenti di gruppi e di orchestre di
musica leggera e da ballo.
2) Cantanti: soggetti che si esibiscono in pubblico con
orchestre di musica leggera e da ballo.
3) Pianisti di piano bar: musicisti che intrattengono il
pubblico anche vocalmente.
4) Presentatori, imitatori, prestigiatori e arti
varie.
5) Ballerini moderni:
a) esordienti;
b) emergenti;
c) affermati;
d) di fama internazionale.
6) Ballerini classici:
a) esordienti;
b) emergenti;
c) affermati;
d) di fama internazionale.
7) Cantanti di musica leggera:
a) esordienti;
b) emergenti;
c) affermati;
d) di fama internazionale.
8) Musicisti: coloro che hanno conseguito il diploma di
conservatorio o di istituti musicali autorizzati:
a) esecutori;
b) solisti;
c) direttori d'orchestra.
9) Cantanti lirici:
a) esordienti;
b) emergenti;
c) affermati;
d) di fama internazionale;
e) coristi.
10) Autori, coreografi e registi:
a) esordienti;
b) emergenti;
c) affermati;
d) di fama internazionale.
11) Attori:
a) comparse;
b) esordienti;
c) emergenti;
d) affermati;
e) di fama internazionale;
f) di consolidata esperienza.
12) Circensi.
13) Scenografi e costumisti.