XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2828-A




        Onorevoli colleghi! Il decreto-legge n. 83 del 2002 è principalmente finalizzato a riorganizzare il sistema delle misure di sicurezza e protezione delle persone ritenute a rischio, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficacia.
        Come evidenzia la relazione governativa che accompagna il disegno di legge di conversione, il perseguimento di tali finalità esige la piena circolazione delle informazioni disponibili tra tutte le Autorità interessate, la previsione di un raccordo valutativo a livello centrale, la fissazione di criteri omogenei e condivisi per la valutazione delle medesime informazioni, al fine di consentire l'accurata selezione degli obiettivi da proteggere e l'individuazione delle misure più adeguate da adottare; l'individuazione, infine, di moduli operativi rigorosi per l'attuazione delle misure di protezione, sia per gli operatori di polizia impiegati nei relativi servizi, sia per gli stessi destinatari delle misure in questione.
        A ciò mirano, in particolare, gli articoli da 1 a 6 del provvedimento. Il sistema di protezione che essi delineano si impernia su di un nuovo organismo, l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Nello svolgimento della propria attività, l'UCIS si avvale di un organo di consulenza, la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale. L'esecuzione delle determinazioni dell'UCIS è affidata, a livello locale, ai prefetti: presso ogni ufficio territoriale del Governo viene costituito, quale referente territoriale dell'UCIS, un Ufficio provinciale per la sicurezza personale.
        Il decreto-legge contiene inoltre, all'articolo 7, disposizioni volte a semplificare il procedimento per la modifica delle dotazioni organiche del personale della carriera prefettizia, così da adeguare rapidamente il numero dei posti in organico alle esigenze che possono manifestarsi a seguito di eventi imprevisti, come, ad esempio, gravi fatti di terrorismo.
        Nello stesso articolo 7 è prevista anche una disposizione sulla valutazione annuale dei funzionari della carriera prefettizia ai fini della nomina a prefetto, che proroga fino al 2003 il sistema transitorio applicato in attesa dell'emanazione di un regolamento di attuazione che ne definisca le procedure.
        L'articolo 8 del provvedimento reca, infine, misure dirette ad agevolare la realizzazione del Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", attuativo del Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 relativamente al periodo di programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006.
        Le modifiche apportate dal Senato al testo del decreto-legge hanno nel più dei casi natura tecnica, o sono volte a garantire che le disposizioni del provvedimento non comportino nuovi oneri per la finanza pubblica. Assume tuttavia rilevanza sostanziale l'introduzione del nuovo articolo 5-bis.
        Quanto al contenuto delle singole disposizioni recate dal decreto-legge, l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove norme, individuando nel Ministro dell'interno - autorità nazionale di pubblica sicurezza - l'organo competente ad adottare i provvedimenti e a dettare le direttive in materia di tutela dei soggetti ritenuti a rischio, ed elencando i soggetti che possono essere destinatari delle misure di protezione personale. Si tratta delle alte personalità istituzionali, nazionali e straniere, e delle persone che, per le funzioni esercitate o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce nella persona propria o dei familiari.
        La Commissione non ha ritenuto necessario chiarire ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della norma come suggerito dal Comitato per la legislazione, tenuto conto che il testo fa ricorso a formule già utilizzate in altre fonti normative, aventi un significato consolidato nelle prassi applicative.

        Tali minacce o pericoli sono a loro volta specificamente correlati all'attività terroristica, al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi, di materiale radioattivo o di aggressivi chimici e biologici, ovvero ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.
        L'individuazione dei soggetti destinatari della protezione è rimessa dall'articolo 2, comma 8, a un decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
        Lo stesso Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio, che rappresenta la sede di coordinamento unitario del trasporto aereo di Stato, e sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, può disporre in materia di voli speciali volti a garantire la sicurezza dei soggetti sottoposti a protezione.
        Resta in capo al Presidente del Consiglio la facoltà di definire, in casi specifici, modalità differenziate di tutela e protezione, d'intesa comunque con il Ministro dell'interno.
        L'articolo 2 individua nell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), incardinato nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, l'organo competente ad adottare in via esclusiva le misure di protezione e di vigilanza personale e a coordinare le attività correlate. Il nuovo organismo agisce conformemente alle direttive impartite dal Capo della polizia, esercitando una serie di competenze dettagliatamente elencate, concernenti:

            l'acquisizione di tutte le informazioni utili da parte del SISDE, del SISMI e delle forze di polizia;

            il coordinamento informativo con le prefetture e con l'autorità giudiziaria (in relazione alla quale può attivare la particolare procedura prevista dall'articolo 118 del codice di procedura penale, relativa all'accesso alle informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria), e la collaborazione con gli omologhi uffici appartenenti ad amministrazioni straniere;

            la definizione delle modalità di concreta attuazione dei servizi di protezione;

            la pianificazione dell'impiego delle risorse e la fissazione di criteri omogenei per la formazione del personale, nonché per la verifica dell'idoneità dei mezzi impegnati;

            l'eventuale attivazione di procedure di emergenza.

        A capo dell'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza o un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato. All'UCIS è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'amministrazione civile dell'interno; può esservi assegnato personale del Corpo della guardia di finanza e di altre amministrazioni statali, oltre a due esperti nominati dal Ministro dell'interno.
        L'esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza è riservata alle unità specializzate della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, se necessario, del Corpo della guardia di finanza. Modificando il testo originario, il Senato ha escluso da tali servizi il Corpo di polizia penitenziaria.
        L'articolo 2 dispone altresì in materia di organizzazione degli uffici dell'UCIS e tiene espressamente ferma la vigente disciplina concernente i servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente e degli ex Presidenti della Repubblica, risalente a un regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1991.
        Il Comitato per la legislazione, nel parere espresso sul testo del decreto-legge, ha segnalato alla Commissione l'esigenza di riformulare la disposizione recata dall'articolo 2, che istituisce l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza del personale nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che interviene con norma di carattere primario sulla disciplina dell'organizzazione ministeriale che è rimessa dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, alla fonte regolamentare. La Commissione, nel valutare la questione posta dal Comitato per la legislazione, ha ritenuto che la deroga operata dal decreto legge alla citata disposizione della legge n. 400 del 1988 sia pienamente condivisibile in quanto motivata dall'esigenza di provvedere con la massima urgenza all'istituzione del nuovo Ufficio, utilizzando a tal fine lo strumento del decreto-legge in luogo di regolamenti di delegificazione, la cui procedura di adozione avrebbe richiesto inevitabilmente tempi più lunghi. La Commissione ha inoltre ritenuto condivisibile, e non in contrasto con la precedente, la scelta attuata dal Governo di rimettere alla fonte regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, l'adozione di integrazioni e modifiche della struttura e dell'organizzazione dell'UCIS, che saranno eventualmente ritenute necessarie in una fase successiva.
        Al fine di assicurare un raccordo valutativo a livello centrale, l'articolo 3 istituisce un organo collegiale di consulenza: la Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, destinata ad operare in stretto collegamento con l'UCIS ed a supportarne le decisioni.
        La Commissione è presieduta dal direttore dell'UCIS ed è composta da cinque membri: tre rappresentanti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e due esperti in rappresentanza del SISDE e del SISMI.
        Ai sensi dell'articolo 4, le determinazioni assunte dal direttore dell'UCIS vengono tempestivamente comunicate al prefetto ed al questore della provincia, per l'esecuzione delle decisioni adottate.
        L'articolo 5 istituisce quale referente territoriale dell'UCIS, presso il gabinetto di ogni ufficio territoriale del Governo, un Ufficio per la sicurezza personale.
        Lo stesso articolo prevede che il prefetto convochi riunioni di coordinamento con i responsabili provinciali delle forze di polizia e, ove ritenga necessario, con le autorità di volta in volta interessate, formulando all'UCIS, sulla base delle valutazioni emerse in tale sede, proposte motivate circa l'adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione.
        L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, contempla, in presenza di esigenze eccezionali e temporanee, la possibilità di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestano incarichi istituzionali di governo. Tale previsione è motivata con l'esigenza di tutelare più efficacemente la sicurezza personale dei soggetti citati. E' espressamente esclusa, per gli agenti in questione, sia la possibilità di portare armi senza licenza sia la corresponsione di alcuno specifico compenso.
        Il Comitato per la legislazione ha segnalato l'esigenza di individuare in modo più puntuale i soggetti cui la norma si applica, specificando se le personalità alle quali si fa riferimento siano le stesse indicate dagli articoli 1 e 2, nonché i compiti attribuiti ai suddetti soggetti in virtù del conferimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. La Commissione non ha tuttavia ritenuto di modificare la disposizione reputando, quanto al primo aspetto, che sia sufficiente una interpretazione sistematica delle diverse disposizioni richiamate e, quanto al secondo aspetto, il rinvio alla normativa vigente in materia di attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, dettata del R.D 31 agosto 1907, n. 609.
        In occasione di situazioni eccezionali il Ministro dell'interno - ai sensi dell'articolo 6 - convoca un'Unità di crisi al fine di acquisire ogni notizia utile per l'attivazione, da parte delle strutture competenti, delle necessarie misure di emergenza. Il ministro, a sua volta, comunica immediatamente le informazioni disponibili al Presidente del Consiglio.
        L'articolo 7 prevede, al comma 1, che con regolamento ministeriale possano modificarsi le dotazioni organiche del personale della carriera prefettizia, per far fronte a specifiche esigenze funzionali connesse anche all'attuazione della riforma della carriera prefettizia, di cui al decreto legislativo n. 139 del 2000, ed all'organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno; ciò può aver luogo a decorrere dal 31 dicembre 2001, senza nuovi oneri finanziari e nei limiti della dotazione organica complessiva.
        Come rileva la relazione governativa, il ricorso allo strumento regolamentare consente di superare la rigidità propria delle dotazioni individuate per legge (nella specie, si tratta della tabella B allegata al D.Lgs. 139/2000) adeguando i posti di organico esistenti alle esigenze che possono manifestarsi in relazione a situazioni nuove e a volte non prevedibili, ricollegabili, ad esempio, al riemergere del fenomeno terroristico.
        Il comma 2 rinvia a dopo il 2003 l'applicazione delle disposizioni sulla valutazione annuale dei funzionari prefettizi ai fini della nomina a prefetto, introdotte dagli articoli 9 e 16 del D.Lgs. 139/2000, disponendo che fino al 2003 continuino ad applicarsi le modalità transitorie previste dall'articolo 36, co. 6, dello stesso decreto.
        La nuova disciplina di valutazione è infatti caratterizzata dall'istituzione di un'apposita commissione consultiva e dalla formulazione di schede di valutazione annuale dei viceprefetti, redatte sulla base di criteri da fissare con decreto ministeriale. In attesa dell'adozione di tale decreto, appare dunque necessario prolungare il regime transitorio di valutazione, basato sui soli atti di ufficio relativi al personale interessato.
        Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 26, co. 1, del D.Lgs. 334/2000, che riordina i ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a sua volta recante una disposizione transitoria concernente l'inquadramento a prefetto dei dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio all'entrata in vigore del decreto legislativo.
        L'articolo 8 reca misure dirette ad agevolare la realizzazione del Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", attuativo del Quadro comunitario di sostegno dell'obiettivo 1 relativamente al periodo di programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006, autorizzando il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare, su richiesta del Ministero dell'interno (che è l'Amministrazione responsabile dell'attuazione del programma) le quote dei contributi comunitari e statali, già pianificati, nella decisione di approvazione del programma, per il periodo 2000-2003.
        Il programma "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno" è finalizzato, attraverso l'innalzamento dei livelli di legalità, al recupero socioeconomico delle regioni meridionali, intervenendo altresì sul versante del contrasto al diffuso disagio sociale. Esso persegue un sistema articolato di obiettivi volti a diffondere la legalità, espandere la cultura della partecipazione civica, sostenere i sistemi sociali locali, contrastare l'emarginazione e gestire l'impatto migratorio.
        Esso utilizza due fondi strutturali: Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), con un piano finanziario complessivo pari a 573,108 milioni di euro di fondi comunitari e di 539,7 milioni di euro di contributo nazionale, pari ad un importo complessivo lordo di circa 1.112,8 milioni di euro (circa 2.155 miliardi di lire).
        La disposizione in esame è rivolta, come si evidenzia nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, a "rimuovere le rilevanti difficoltà incontrate in sede di applicazione delle procedure di spesa occorrenti per l'attuazione del Programma operativo in questione": difficoltà che potrebbero determinare il rischio di "definanziamento" del progetto, con la conseguenza di non poter utilizzare e, quindi, di perdere somme già stanziate dall'Unione europea.
        L'articolo 9 si limita a disporre sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Michele SAPONARA, Relatore




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