XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2828-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2828,

              rilevato che il provvedimento in esame reca disposizioni che perseguono finalità distinte, riconducibili a tre settori di intervento (misure per la sicurezza personale e norme sul funzionamento del Ministero, artt. 1-6; disposizioni relative al personale prefettizio, articolo 7; utilizzo di risorse comunitarie, articolo 8),

              rilevato che talune disposizioni risultano formulate in modo generico (mancata indicazione delle procedure di emergenza, all'articolo 2, comma 3; mancata indicazione della composizione e delle funzioni dell'unità di crisi, all'articolo 6) o impreciso (mancata chiarezza in ordine all'attribuzione di una potestà ovvero di una facoltà, articolo 2, commi 4 e 5),

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, che istituisce l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza del personale, dovrebbe valutarsi la necessità di intervenire con norme di rango primario su una disciplina - quella dell'organizzazione ministeriale - rimessa ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fonte regolamentare; alla valutazione dell'opportunità di operare in tal senso dovrebbe procedersi anche in considerazione del fatto che al comma 9 del medesimo articolo si provvede a rimettere nuovamente la materia alla fonte regolamentare; peraltro, qualora si ritenesse che la disciplina in questione, in quanto esplicita e precisa le funzioni del Ministro in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, anche in relazione al coordinamento di forze dell'ordine che non sono poste alle dipendenze del Ministro stesso, debba comunque essere contenuta in una fonte di rango legislativo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, che definisce le attribuzioni del ministero, ovvero la legge 1^ aprile 1981, n. 121, "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", procedendo successivamente ad adeguare il tenore del regolamento di organizzazione del ministero stesso, di cui al d.P.R. 7 settembre 2001, n. 398;

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 5-bis, che dispone l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di veicoli in uso "ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo", al fine di individuare in modo più preciso i soggetti cui la norma si applica, si chiarisca a quali personalità si fa riferimento specificando se si tratti o meno delle stesse indicate agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 8; si provveda altresì ad individuare in modo più puntuale i compiti che a tali soggetti sono attribuiti in virtù della predetta equiparazione;

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

            agli articoli 2, comma 9 e 7, comma 1, dovrebbe valutarsi la congruità delle previsioni di delegificazione ivi contenute con la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, secondo il quale "i decreti devono contenere misure di immediata applicazione";

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 2, ove si prevede che il Ministro dell'interno adotti direttive per disporre "i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità", dovrebbe precisarsi quale sia il rapporto tra la disposizione in questione e la disciplina relativa al trasporto aereo di Stato, di cui la direttiva del Presidente del Consiglio del 21 novembre 2000 ha precisato le finalità, i criteri organizzativi, i soggetti destinatari, le strutture che ne curano l'attuazione e le relative competenze;

              all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dovrebbe valutarsi l'effettiva opportunità di rimettere la decisione sulla dotazione organica ad un decreto ministeriale in luogo del decreto legislativo che attualmente disciplina la materia, in ogni caso la disposizione dovrebbe essere ricondotta ad una previsione di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quale sia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, meglio indicando quali siano le "alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché le persone ...soggette a pericoli o minacce", nonché se il pericolo o le minacce costituiscano condizione per l'applicazione delle misure di protezione anche per le alte personalità istituzionali nazionali o estere;

              all'articolo 2, commi 5, 7, 8, dovrebbe chiarirsi la natura dei decreti ministeriali ivi previsti, indicando se essi abbiano o meno natura normativa, prevedendo in caso affermativo la loro adozione sotto forma di regolamento;

              all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare quale sia l'autorità competente, successivamente alle rispettive designazioni, ad effettuare la nomina (e attraverso quale atto) dei componenti l'istituenda Commissione;

              all'articolo 7, comma 2-bis, dovrebbe valutarsi se la relativa disposizione abbia effettivamente natura interpretativa oppure se essa si configuri come una modifica sostanziale della norma vigente, con effetti retroattivi; si ricorda, peraltro, che secondo quanto previsto al punto 3, lettera l), della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, l'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione, deve essere esplicitato anche attraverso l'apposizione di una specifica rubrica all'articolo in cui la disposizione interpretativa è contenuta.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              l'utilizzo di norme di rango primario consegua ad una specifica valutazione dell'impossibilità di provvedere, nei singoli casi, facendo ricorso a strumenti normativi secondari o ad atti amministrativi, ciò al fine di evitare un eccessivo "irrigidimento" del quadro normativo, soprattutto nei settori - come quello della disciplina della organizzazione amministrativa - che richiedono particolare elasticità e agilità di intervento.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

              esaminato il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (approvato dal Senato) (C. 2828),

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

                1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

"Art. 4.


(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale
interforze
per la sicurezza del personale).

          Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata, nonché al questore ed ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Comunico che il Comitato permanente per i pareri della Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

          sul testo del provvedimento:

            premesso che:

                la neutralità finanziaria del provvedimento in esame si fonda sulle clausole di cui all'articolo 2, comma 10-bis, ed all'articolo 7, comma 1, secondo periodo;

                occorre per altro rilevare che l'istituto dell'indisponibilità di un numero di posti di organico equivalenti sul piano finanziario contemplato dalle disposizioni testé citate non appare in sé effettivamente idoneo a garantire la neutralità finanziaria medesima;

                va infatti considerato che gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale dei Ministeri sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale in servizio alla data di entrata in vigore del bilancio annuale di previsione; di conseguenza, poiché quest'ultimo non assegna risorse finanziarie a posizioni di pianta organica non effettivamente occupate, i risparmi attesi dal meccanismo dell'indisponibilità non appaiono conseguibili qualora tutte le posizioni cui corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a legislazione vigente risultino occupate;

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che, ai fini della concreta operatività dei meccanismi di compensazione della spesa di cui agli articoli 2 e 7, le eventuali modificazioni alle dotazioni organiche ivi previste siano apportate solo in quanto non ne derivi un incremento complessivo delle dotazioni medesime e non ne derivi altresì contestualmente un incremento degli oneri retributivi effettivi rispetto a quelli previsti per il triennio 2002-2004.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

              nell'applicazione dell'articolo 2, comma 10-bis, si tenga conto delle necessità di sicurezza a livello locale, eventualmente predisponendo un piano di razionalizzazione del reclutamento di nuovo personale delle Forze dell'ordine.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il disegno di legge C. 2828;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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