XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2828-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2828,
rilevato che il provvedimento in esame reca
disposizioni che perseguono finalità distinte, riconducibili a
tre settori di intervento (misure per la sicurezza personale e
norme sul funzionamento del Ministero, artt. 1-6; disposizioni
relative al personale prefettizio, articolo 7; utilizzo di
risorse comunitarie, articolo 8),
rilevato che talune disposizioni risultano formulate in
modo generico (mancata indicazione delle procedure di
emergenza, all'articolo 2, comma 3; mancata indicazione della
composizione e delle funzioni dell'unità di crisi,
all'articolo 6) o impreciso (mancata chiarezza in ordine
all'attribuzione di una potestà ovvero di una facoltà,
articolo 2, commi 4 e 5),
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento,
debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, che istituisce l'Ufficio centrale
interforze per la sicurezza del personale, dovrebbe valutarsi
la necessità di intervenire con norme di rango primario su una
disciplina - quella dell'organizzazione ministeriale - rimessa
ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23
agosto 1988, n. 400 e del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, alla fonte regolamentare; alla valutazione
dell'opportunità di operare in tal senso dovrebbe procedersi
anche in considerazione del fatto che al comma 9 del medesimo
articolo si provvede a rimettere nuovamente la materia alla
fonte regolamentare; peraltro, qualora si ritenesse che la
disciplina in questione, in quanto esplicita e precisa le
funzioni del Ministro in qualità di autorità nazionale di
pubblica sicurezza, anche in relazione al coordinamento di
forze dell'ordine che non sono poste alle dipendenze del
Ministro stesso, debba comunque essere contenuta in una fonte
di rango legislativo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
novellare l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 300
del 1999, che definisce le attribuzioni del ministero, ovvero
la legge 1^ aprile 1981, n. 121, "Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", procedendo
successivamente ad adeguare il tenore del regolamento di
organizzazione del ministero stesso, di cui al d.P.R. 7
settembre 2001, n. 398;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 5-bis, che dispone l'attribuzione
della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti
di veicoli in uso "ad alte personalità che rivestono incarichi
istituzionali di Governo", al fine di individuare in modo più
preciso i soggetti cui la norma si applica, si chiarisca a
quali personalità si fa riferimento specificando se si tratti
o meno delle stesse indicate agli articoli 1, comma 1, e 2,
comma 8; si provveda altresì ad individuare in modo più
puntuale i compiti che a tali soggetti sono attribuiti in
virtù della predetta equiparazione;
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
agli articoli 2, comma 9 e 7, comma 1, dovrebbe
valutarsi la congruità delle previsioni di delegificazione ivi
contenute con la previsione di cui al comma 3
dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, secondo il
quale "i decreti devono contenere misure di immediata
applicazione";
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 2, ove si prevede che il Ministro
dell'interno adotti direttive per disporre "i voli atti a
garantire la sicurezza delle alte personalità", dovrebbe
precisarsi quale sia il rapporto tra la disposizione in
questione e la disciplina relativa al trasporto aereo di
Stato, di cui la direttiva del Presidente del Consiglio del 21
novembre 2000 ha precisato le finalità, i criteri
organizzativi, i soggetti destinatari, le strutture che ne
curano l'attuazione e le relative competenze;
all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dovrebbe
valutarsi l'effettiva opportunità di rimettere la decisione
sulla dotazione organica ad un decreto ministeriale in luogo
del decreto legislativo che attualmente disciplina la materia,
in ogni caso la disposizione dovrebbe essere ricondotta ad una
previsione di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge n. 400 del 1988.
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di chiarire quale sia l'ambito soggettivo di
applicazione della norma, meglio indicando quali siano le
"alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché le
persone ...soggette a pericoli o minacce", nonché se il
pericolo o le minacce costituiscano condizione per
l'applicazione delle misure di protezione anche per le alte
personalità istituzionali nazionali o estere;
all'articolo 2, commi 5, 7, 8, dovrebbe chiarirsi la
natura dei decreti ministeriali ivi previsti, indicando se
essi abbiano o meno natura normativa, prevedendo in caso
affermativo la loro adozione sotto forma di regolamento;
all'articolo 3, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare quale sia l'autorità competente,
successivamente alle rispettive designazioni, ad effettuare la
nomina (e attraverso quale atto) dei componenti l'istituenda
Commissione;
all'articolo 7, comma 2-bis, dovrebbe valutarsi
se la relativa disposizione abbia effettivamente natura
interpretativa oppure se essa si configuri come una modifica
sostanziale della norma vigente, con effetti retroattivi; si
ricorda, peraltro, che secondo quanto previsto al punto 3,
lettera l), della circolare dei Presidenti della Camera e del
Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001,
l'intento di interpretare autenticamente altra precedente
disposizione, deve essere esplicitato anche attraverso
l'apposizione di una specifica rubrica all'articolo in cui la
disposizione interpretativa è contenuta.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
l'utilizzo di norme di rango primario consegua ad una
specifica valutazione dell'impossibilità di provvedere, nei
singoli casi, facendo ricorso a strumenti normativi secondari
o ad atti amministrativi, ciò al fine di evitare un eccessivo
"irrigidimento" del quadro normativo, soprattutto nei settori
- come quello della disciplina della organizzazione
amministrativa - che richiedono particolare elasticità e
agilità di intervento.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale
ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli
uffici dell'Amministrazione dell'interno (approvato dal
Senato) (C. 2828),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
1) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di sostituire l'articolo 4 con il seguente:
"Art. 4.
(Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale
interforze
per la sicurezza del personale).
Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è
comunicata al prefetto della provincia interessata per
l'esecuzione della decisione adottata, nonché al questore ed
ai comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del
Corpo della Guardia di finanza".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Comunico che il Comitato permanente per i pareri della
Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la
seguente decisione:
sul testo del provvedimento:
premesso che:
la neutralità finanziaria del provvedimento in esame
si fonda sulle clausole di cui all'articolo 2, comma
10-bis, ed all'articolo 7, comma 1, secondo periodo;
occorre per altro rilevare che l'istituto
dell'indisponibilità di un numero di posti di organico
equivalenti sul piano finanziario contemplato dalle
disposizioni testé citate non appare in sé effettivamente
idoneo a garantire la neutralità finanziaria medesima;
va infatti considerato che gli stanziamenti relativi
alle retribuzioni del personale dei Ministeri sono determinati
non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in
relazione al personale in servizio alla data di entrata in
vigore del bilancio annuale di previsione; di conseguenza,
poiché quest'ultimo non assegna risorse finanziarie a
posizioni di pianta organica non effettivamente occupate, i
risparmi attesi dal meccanismo dell'indisponibilità non
appaiono conseguibili qualora tutte le posizioni cui
corrisponde l'effettivo stanziamento di risorse nel bilancio a
legislazione vigente risultino occupate;
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che, ai fini della concreta operatività dei
meccanismi di compensazione della spesa di cui agli articoli 2
e 7, le eventuali modificazioni alle dotazioni organiche ivi
previste siano apportate solo in quanto non ne derivi un
incremento complessivo delle dotazioni medesime e non ne
derivi altresì contestualmente un incremento degli oneri
retributivi effettivi rispetto a quelli previsti per il
triennio 2002-2004.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
Le comunico che la Commissione da me presieduta ha
adottato, in data odierna, la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
nell'applicazione dell'articolo 2, comma 10-bis,
si tenga conto delle necessità di sicurezza a livello locale,
eventualmente predisponendo un piano di razionalizzazione del
reclutamento di nuovo personale delle Forze dell'ordine.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2828;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE