XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2827
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge è il frutto
di un dibattito decennale sui più importanti temi della
giustizia in Italia.
I presentatori di questo progetto di riforma hanno la
consapevolezza della condizione assai difficile nella quale il
sistema giustizia continua a trovarsi.
Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni,
riconosciuti anche da organismi comunitari, vi è ancora la
convinzione che ulteriori interventi debbano trovare
attuazione.
La finalità di questo progetto di riforma è quella di
soddisfare le esigenze di coloro che rappresentano l'anello
debole della società: i cittadini che quotidianamente
avvertono le inefficienze e le incongruenze che hanno
provocato anni di incuria e di scelte rivelatesi errate.
Con la presente proposta di legge i Democratici di
sinistra intendono, all'interno della più ampia coalizione del
l'Ulivo, proseguire quel percorso riformatore avviato nel 1996
con i Governi di centro-sinistra ed oggi seriamente
compromesso dall'azione restauratrice dell'attuale maggioranza
di centro-destra.
Molto è stato fatto sulla strada della modernizzazione,
molto resta ancora da fare; la direzione presa dall'attuale
maggioranza ci trova in netto dissenso, e tuttavia avvertiamo
la necessità di predisporre un complessivo progetto di riforma
che non sia rivolto a contrapporre sterilmente la nostra
all'altrui iniziativa, ma sia destinato al fine assai più
nobile di dotare il sistema giustizia italiano di regole
chiare, maggiormente democratiche e più rispondenti alle reali
necessità dei cittadini-utenti.
Ma ancor prima di questo ci proponiamo di favorire l'avvio
di un dibattito serio, scevro da preconcetti e da posizioni
ideologiche, nel quale l'opposizione non sia solo un
avversario, ma sia posta finalmente nelle condizioni di
apportare il proprio contributo alla discussione delle riforme
da attuare.
Del resto abbiamo sempre ritenuto, e continueremo a
ritenere, che un moderno Stato democratico debba dotarsi di un
efficiente sistema di regole giudiziarie, a tutela dei diritti
dei soggetti più deboli e di coloro che allo Stato si
rivolgono per "ottenere giustizia".
E' in questo senso che ogni riforma in tale campo, anche
la più tecnica e tecnicistica, ha importanti e delicati
risvolti sulla vita e sulle relazioni sociali dei singoli
appartenenti alla comunità statuale.
Una magistratura forte, libera e indipendente, che svolga
il proprio compito all'interno di un sistema di regole chiare
e democratiche, non solo è una garanzia per coloro che
all'ordine giudiziario appartengono, ma lo è soprattutto per
coloro che all'ordine giudiziario si rivolgono per ottenere
sicurezza e tutela.
Volendo analizzare i singoli aspetti innovativi della
presente proposta di legge, è possibile rilevare come, ad
esempio, l'obiettivo di dotare la magistratura italiana di una
efficiente ed innovativa Scuola (presente, del resto, in altri
Paesi ormai da molti anni) nasce dal bisogno di creare una
classe di magistrati sempre più preparati e attenti alle
evoluzioni del diritto e della realtà, che sia al servizio del
cittadino con tutto il carico di una preparazione in continuo
aggiornamento e in costante evoluzione.
La volontà di creare un sistema più efficiente di
valutazione e verifica dell'operato dei singoli magistrati
(introducendo le cosiddette "pagelle dei magistrati") mira a
responsabilizzare l'operato di una categoria di dipendenti
pubblici posta al vertice fra i poteri dello Stato, dotata di
facoltà molto ampie, a volte delicatissime, a fronte delle
quali vi è la necessità di approntare una costante verifica
dell'utilizzo di tali poteri e una altrettanto costante
valutazione della condotta dei singoli, la cui trasparenza e
specchiata integrità, anche in termini di efficienza e di
dedizione al lavoro, deve essere il fine ultimo da raggiungere
per tutti coloro che aspirano, legittimamente, a progredire
nella carriera. Con due limiti, anch'essi contenuti nella
presente proposta di legge, consistenti da un lato nella
necessità di assicurare la cosiddetta "temporaneità nella
titolarità degli incarichi direttivi", a sua volta destinata
ad evitare il rischio di una burocratizzazione dell'apparato
giustizia e a garantire un efficiente sistema di ricambio al
vertice dei singoli uffici giudiziari, dall'altro lato nella
opportunità di porre fine ad una pratica ancora assai diffusa,
di acquisizione di incarichi estranei ai compiti del proprio
ufficio, pratica doppiamente rischiosa sotto il profilo della
assoluta necessità di garantire l'indipendenza dei magistrati
e sotto il profilo del tempo che inevitabilmente viene
sottratto ai propri compiti istituzionali.
A fronte di tale maggiore responsabilizzazione dell'ordine
giudiziario si pone però l'esigenza di garantire agli
appartenenti all'ordine medesimo la massima libertà da
condizionamenti che, inevitabilmente e storicamente, il
sistema politico, specialmente quello italiano dotato di
notevole conflittualità con gli organi giudiziari, ha a volte
tentato di imporre. In tale direzione si muove la auspicata
distinzione delle funzioni tra magistratura giudicante e
requirente, diffusamente spiegata nel resto della relazione,
necessaria a porre un solido deterrente alla tentazione,
serpeggiante tra molti, di operare una separazione delle
carriere che, di fatto, rischierebbe di trasformare una parte
consistente della magistratura in uno strumento sottoposto
alle scelte di politica giudiziaria operate dalle mutevoli
maggioranze parlamentari.
TITOLO I.
La crescente richiesta di una elevata professionalità dei
magistrati, intesa nel suo senso più ampio, comprensivo non
solo di un bagaglio di conoscenze tecniche ma anche di
conoscenze della realtà sulla quale l'attività giudiziaria va
ad incidere, induce ad affrontare il tema alla radice
proponendo l'istituzione della Scuola della magistratura, da
sempre invocata.
Una tale soluzione, con il corollario dei più penetranti
strumenti di preparazione e di valutazione che essa comporta,
consente altresì di realizzare un'oculata riforma
ordinamentale, relativa alla distinzione tra le funzioni
requirente e giudicante, che riconosca il fondamento di
istanze reali senza intaccare delicati equilibri
costituzionali, come si dirà meglio nel prosieguo.
1. - L'importanza della formazione professionale.-
La formazione professionale può essere definita come la
comunicazione organizzata di conoscenze tecniche, pratiche e
deontologiche, che si aggiungono a quelle fornite dal concreto
operare professionale.
Se essa è importante in tutte le professioni, lo è in modo
particolare per la magistratura. Per dettato costituzionale,
infatti, "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" e "si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni". Ciò
significa che ai magistrati non possono essere suggeriti
indirizzi od orientamenti circa l'interpretazione delle leggi,
né da poteri esterni né dallo stesso ordine giudiziario: e
quindi il giudice, più ancora di ogni altro funzionario dello
Stato, ha bisogno di una formazione professionale di altissimo
livello, dovendo egli da solo ricercare ed acquisire gli
strumenti della sua attività.
Questa consapevolezza - e la conseguente necessità di
addivenire all'istituzione di una Scuola della magistratura, o
Accademia, o Centro superiore di studi giuridici - è ormai
diffusa, e molteplici sono state le sollecitazioni in tal
senso.
2. - Sollecitazioni ed esperienze similari.-
L'invocazione di una Scuola è presente nei lavori parlamentari
che precedettero il varo della legge 12 aprile 1990, n. 74, e
nei lavori della Commissione parlamentare per le riforme
istituzionali (seduta del 2 dicembre 1992), là dove ci si
soffermò sulla differenziazione dell'ufficio del pubblico
ministero rispetto alla magistratura giudicante, e
sull'esigenza di abbandonare ogni automatismo nella
progressione in carriera, per far luogo a reiterate verifiche
della professionalità dei magistrati.
Alla Camera dei deputati è stata presentata, in data 24
maggio 1996, la proposta di legge n. 1208, la quale riproduce
la proposta n. 2018 della XII legislatura, avente ad oggetto
il tema che qui si propone. E nella XI legislatura fu
presentata, in data 10 marzo 1993, una proposta di legge
avente ad oggetto la "Istituzione del Centro studi giudiziari
e forensi e norme per la formazione dei magistrati ordinari e
dei procuratori legali" (atto Camera n. 2374).
Il Consiglio superiore della magistratura, in più
occasioni, ha rivolto pressanti sollecitazioni affinché sia
istituita una Scuola della magistratura, che consenta la
ristrutturazione della materia del tirocinio, la
programmazione di una formazione permanente ed organica lungo
il corso della carriera e l'occasione per innestare nella
stessa dei momenti di rigorosa verifica della professionalità:
una disamina accurata delle problematiche in questione si
rinviene nella Relazione al Parlamento sullo stato della
giustizia del 1991, e soprattutto nella Relazione del 1994,
intitolata appunto al reclutamento ed alla formazione dei
magistrati.
Anche il mondo accademico, l'Associazione nazionale
magistrati e varie forze politiche si sono espressi a favore
di una struttura del genere.
Lo stesso panorama legislativo vigente offre indicazioni
nel senso che qui si propone. Già l'articolo 22 della legge 1^
aprile 1981, n. 121, previde una struttura indirizzata
all'alta formazione ed all'aggiornamento delle Forze di
polizia. L'articolo 17 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
ha contemplato l'istituzione di una scuola nazionale per la
formazione e la specializzazione dei quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria. L'articolo 29 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.
470, e successivamente abrogato, aveva ridisciplinato le
attività della già esistente Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Ed è noto ed apprezzato il funzionamento
della Scuola tributaria centrale del Corpo della guardia di
finanza. Di modo che appare ormai indifferibile dotare di una
struttura similare anche quella importante istituzione che è
la magistratura.
Un'ulteriore sollecitazione in tal senso viene altresì
dalla constatazione che l'Italia è sostanzialmente l'unico
Paese europeo, fra quelli ad avanzata organizzazione, ad
esserne privo. L'Ecole Nationale de la Magistrature
francese (ENM) è stata creata nel 1958, ha ormai fama
mondiale, e coinvolge ogni anno circa 4.000 dei 6.200
magistrati francesi. Il Centro de Estudios Judiciarios
portoghese, istituito con ordinanza del 10 settembre 1979,
svolge anch'esso opera altamente qualificata. In Germania la
Deutsche Richterakademie, istituita a Bonn nel 1978,
provvede alla formazione continua dei magistrati (sia
giudicanti, sia del pubblico ministero) ed opera in parallelo
con la Europaische Richterakademie per il settore
specifico del diritto comunitario, e con una "Accademia
federale degli avvocati". La Spagna è sede della più antica
scuola europea per la formazione dei magistrati (istituita sin
dal 1944), e con la Ley Organica del Poder Judicial del
1985 ha sancito la nascita del nuovo Centro de Estudios
Judiciales, che si ispira in qualche misura al modello
francese. Strutture similari, infine, operano in Olanda
Stichting Studiecentrum Rechtspleging, Svizzera
Fondation pour la formation continue des juges suisses e
Norvegia. Anche le indicazioni comparatistiche depongono per
un intervento nel senso qui proposto.
3. - Motivazioni specifiche.- La necessità di una
Scuola della magistratura è resa evidente anche da una serie
di considerazioni oggettive di contesto.
Il percorso universitario e post-universitario che adduce
al concorso è attualmente in fase di profonda
ristrutturazione, in forza delle innovazioni introdotte dalle
leggi n. 127 del 1997 e n. 48 del 2001: esso consta del
triennio della laurea generica, del biennio di
specializzazione e quindi dell'ulteriore anno di scuola
post-universitaria.
L'assetto è lungi dall'essere definito, e si è quindi in
presenza di un livello complessivo di preparazione piuttosto
fluido ed incerto, che rende necessario un periodo ed una
struttura di solida acculturazione ulteriore.
Il reclutamento dei magistrati avviene per concorso
(articolo 106, primo comma, della Costituzione) ed esclude
normalmente (salva l'eccezionale, e sinora mai praticata,
ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo 106)
l'immissione "laterale" nella magistratura, cioé la
possibilità di ricorso a soggetti già formati attraverso
un'esperienza professionale similare.
La preparazione preliminare al concorso è lasciata alla
iniziativa dell'aspirante ed a quella di svariate scuole
private, il cui obiettivo non è tanto quello di impartire una
preparazione di livello superiore, quanto quello di insegnare
le tecniche migliori per superare le prove del concorso.
Il tirocinio dei magistrati è normalmente deficitario,
perché effettuato al fianco di magistrati gravati dal lavoro
ordinario, e quindi impossibilitati - al di là di dedizioni
personali - a fornire all'uditore giudiziario l'assistenza
anche pedagogica, scientifica e deontologica necessaria per un
buon apprendistato.
Di fronte a queste carenze normative ed organizzative sta
la crescita oggettiva del ruolo della magistratura, chiamata a
risolvere conflitti di crescente complessità e delicatezza: il
che impone l'acquisizione non solo di un elevato bagaglio
tecnico, ma anche di una consapevolezza del ruolo e degli
effetti del proprio agire, tanto più in un momento nel quale
la necessaria intensificazione del reclutamento sta per
immettere nell'ordine giudiziario una percentuale di giovani e
giovanissimi magistrati mai registrata in precedenza.
4. - Modalità del reclutamento e della formazione.-
Per definire l'ambito di attività della istituenda Scuola
occorre ricordare che la formazione professionale della
magistratura (ma il discorso può essere esteso alla generalità
delle professioni di alto livello alle quali si acceda per
concorso) si snoda concettualmente in tre stadi successivi.
Il primo costituisce l'integrazione degli studi
universitari e la preparazione al concorso. Il secondo è
rappresentato dal tirocinio che segue il superamento del
concorso. Il terzo attiene all'aggiornamento ed al
miglioramento dei magistrati che già esercitano le funzioni
giudiziarie.
Si può quindi parlare di una "formazione preliminare", di
una "formazione iniziale" e di una "formazione permanente". La
formazione iniziale, a sua volta, postula una "formazione
complementare", da considerare come obbligatoria, collocata
nei primi anni della carriera, con connotati intermedi tra la
formazione iniziale e la formazione permanente.
Se questo è l'assetto concettuale del fenomeno, assai
variabile è l'interrelazione tra la formazione ed il momento
selettivo o concorso (e quindi, di riflesso, l'ambito della
possibile azione della Scuola).
Il nostro ordinamento considera, come è noto, un unico
momento selettivo (il concorso previsto dal citato articolo
106, primo comma, della Costituzione), superato il quale si
entra stabilmente a far parte dell'ordine giudiziario, si
effettua il tirocinio e quindi (salve eccezionali situazioni
nelle quali il soggetto può ancora essere dichiarato non
idoneo) si assumono le funzioni giudiziarie. Ciò comporta, di
fatto, una ingentissima quantità di persone che accedono al
concorso e ne rendono lunghissimi i tempi di espletamento; un
tirocinio di limitata efficacia, anche perché non accompagnato
dalla previsione di un filtro finale; una selezione
circoscritta ad un unico momento di valutazione tecnica, e
perciò non pienamente affidabile.
Altri ordinamenti, invece, prevedono un'articolazione
concorsuale più lunga e complessa, nel senso che il concorso
ingloba sia le prove di ammissione ad una struttura-scuola
nella quale si effettua il tirocinio, sia il tirocinio stesso,
sia infine un'ulteriore prova che lo conclude e che si unisce
ad una valutazione del rendimento dell'aspirante durante
l'intera fase.
In altri Paesi, ancora, l'ammissione all'esame è preceduta
da un ulteriore momento selettivo, nel senso che sono previsti
dei corsi preparatori, la cui frequenza è requisito per
l'ammissione al concorso ed ai quali si accede solamente
previo superamento di un distinto esame.
In sostanza - e sempre con riferimento a quegli
ordinamenti nei quali l'assunzione nella magistratura non
avviene ricorrendo a soggetti provenienti da altre professioni
forensi - si constata che l'istituto del concorso può avere
diverse connotazioni ed estensioni, ma che il dato costante è
rappresentato dalla presenza di una struttura stabile che
organizza e gestisce quanto meno il tirocinio, anche quando
poi affida, inevitabilmente, una parte del medesimo agli
uffici giudiziari od a sedi esterne.
La necessità di tale struttura è dunque evidente ed
oggettiva, posto che gli uffici giudiziari e le altre
istituzioni collaterali assolvono già a compiti propri e
gravosi, e non possono dedicare al tirocinio se non attenzioni
residue ed insufficienti. Anche sotto questo profilo,
pertanto, le indicazioni comparatistiche convergono con la
presente proposta di legge.
5. - Gli obiettivi della istituenda Scuola.- Da un
punto di vista ideale una Scuola della magistratura dovrebbe
occuparsi di tutti i momenti dei quali si è detto, e cioé
della formazione preliminare, di quella iniziale e di quella
complementare e permanente. Anzi, la formazione preliminare
dovrebbe fornire una preparazione di base utile per accedere
non solo alla magistratura, ma a tutte le professioni forensi,
soprattutto a quella di avvocato, nel quadro di una comunione
di cultura e di valori e di un interscambio giovevole a tutte
le professioni.
Un'oculata definizione degli obiettivi sconsiglia però di
perseguire una struttura dimensionata su tutte queste
funzioni. La preparazione post-universitaria, tanto più se
resa funzionale all'accesso a tutte le professioni forensi,
coinvolge molte migliaia di giovani ogni anno; presuppone una
collocazione diffusa sul territorio, essendo insostenibile un
lungo soggiorno di studio in una sede centrale unificante;
esige strette integrazioni con molteplici università, ordini
professionali ed enti territoriali, non gestibili da una
struttura unitaria modellata sull'idea di scuola o di centro
di alti studi giuridici. D'altra parte, nessuno degli
ordinamenti stranieri presi in considerazione ha perseguito e
realizzato una simile ipotesi.
Proprio per queste considerazioni l'articolo 17, comma
113, della legge n. 127 del 1997 e la legge n. 48 del 2001,
hanno già modellato un percorso pre-concorsuale allocato in
"scuole di specializzazione istituite nelle università", con
ciò stesso sottraendo all'ipotesi di una scuola della
magistratura quella parte che la stessa non potrebbe mai
essere in grado di gestire.
Ne discende che la istituenda Scuola dovrà occuparsi
essenzialmente del tirocinio e della formazione permanente
(oltreché di altre funzioni "minori", quali la contribuzione
alla formazione di magistrati stranieri nel quadro di accordi
internazionali, ovvero la promozione di iniziative culturali e
di studi giuridici); e che resta aperto - e da definire in
distinta sede normativa - il problema delle modalità del
concorso e del reclutamento dei magistrati, dalla cui
disciplina potranno discendere nuovi campi e modi di azione
della Scuola, senza che ne sia alterata la fisionomia.
Rimane, poi, altamente auspicabile un'azione meditata ed
organica volta a realizzare la formazione post-universitaria
concernente tutte le professioni forensi, della quale si è
detto.
6. - La collocazione istituzionale della Scuola.-
Problema centrale di una struttura come quella in esame è la
sua corretta collocazione nel quadro costituzionale
esistente.
La nostra Costituzione, infatti, non si limita ad
enunciare il principio che la magistratura costituisce un
ordine indipendente da ogni altro potere; ma, accanto
all'indipendenza, intesa come libertà di giudizio da ogni
influenza, assicura altresì alla magistratura l'autonomia,
intesa come potestà di organizzarsi al di fuori di
condizionamenti, affidando la tutela di tali valori ad un
organo apposito, il Consiglio superiore della magistratura.
Si può osservare - ed è stato di fatto rimarcato - da un
lato, che le attribuzioni specifiche del Consiglio superiore
della magistratura, elencate dall'articolo 105 della
Costituzione, non ricomprendono la formazione professionale
dei magistrati; e dall'altro lato, che l'articolo 110 della
Costituzione assegna al Ministro della giustizia
l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia, tra i quali deve essere inclusa una struttura del
tipo che qui si ipotizza.
Ma è doveroso rilevare, in contraria direzione, che
l'ordinamento "vivente" ha da tempo riconosciuto al Consiglio
superiore della magistratura una competenza integrativa in
materia di formazione professionale, essendo innegabile che
essa può costituire un veicolo di potente orientamento della
magistratura, e che pertanto deve essere gestita dal suo
organo di autogoverno. Valgono, a titolo di esempio,
l'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272, in tema di formazione dei
magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili; l'articolo
6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, in tema di corsi di specializzazione
professionale per i giudici di pace; l'intero decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1988, n. 116, in
materia di tirocinio degli uditori giudiziari. E può essere
altresì ricordata la convenzione stipulata in data 23
settembre 1993 tra il Ministro della giustizia ed il Consiglio
superiore della magistratura (in seguito non registrata dalla
Corte dei conti), che riconosceva al Consiglio superiore tale
funzione.
D'altra parte, se il dettato costituzionale attribuisce al
Consiglio superiore della magistratura il compito di operare
le assunzioni e le promozioni dei magistrati, diventa
inevitabile collocare nell'orbita di tale organo anche la
struttura che somministra le conoscenze necessarie sia per un
valido tirocinio (culminante nella assunzione definitiva delle
funzioni giudiziarie), sia per una valida qualificazione
professionale (premessa necessaria delle promozioni).
Dunque, una corretta collocazione istituzionale della
struttura-Scuola non può prescindere da un suo fondamentale
raccordo con il Consiglio superiore della magistratura, così
come deve farsi carico delle competenze e delle attribuzioni
del Ministro in tema di organizzazione di quello che deve
essere qualificato un "servizio relativo alla giustizia".
Sotto il primo dei due profili, pertanto, la situazione
italiana appare diversa da quella degli altri Paesi alla cui
esperienza pure si deve guardare. Tralasciando gli Stati nei
quali la formazione professionale si acquisisce essenzialmente
attraverso il previo esercizio di altre professioni, forensi
od amministrative (Gran Bretagna, Norvegia, Olanda per il 50
per cento dei reclutati), si constata che in taluni Paesi la
"Scuola" è collocata alle dipendenze del Ministro della
giustizia (Francia, Portogallo); che in altri (Spagna) essa
opera bensì alle dipendenze del Ministro, ma in collaborazione
con il Consejo General del Poder Judicial, avvicinabile
al nostro Consiglio superiore della magistratura; in altri
ancora, come la Germania, questa struttura è dislocata presso
il Ministero, ma è integrata dalla presenza di magistrati,
avvocati, professori universitari e funzionari pubblici, che
ne accrescono sensibilmente il tasso di autonomia.
In sintesi, si può dire che, nei Paesi considerati, la
Scuola opera come emanazione del Ministero della giustizia, ma
con sostanziale autonomia amministrativa e finanziaria, là
dove non esiste un organo di autogoverno della magistratura;
ovvero opera nel quadro di una collaborazione tra Ministero e
Consiglio, là dove esso esiste. E si può aggiungere che il
dato costante è costituito dall'autonomia della struttura
sotto i profili lato sensu organizzativi; mentre la
dipendenza dal Ministro (e, dove accade, anche dal Consiglio)
concerne gli indirizzi culturali e didattici.
A questa stregua - dovendosi prospettare l'istituzione di
una Scuola che tragga profitto dalle esperienze straniere, ma
che sia in armonia con il nostro dettato costituzionale
complessivo - si può concludere richiamando non solo i già
ricordati articoli 105 e 110 della Costituzione (che
scandiscono le rispettive attribuzioni e competenze del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministro), ma
anche l'articolo 33 della Costituzione, il quale tutela la
libertà della scienza e del suo insegnamento, assicurando
ordinamenti autonomi alle istituzioni di alta cultura ed alle
accademie, alle quali ben può ricondursi anche l'istituzione
in esame.
Pertanto le indicazioni costituzionali muovono nel senso
di raccordare la struttura con entrambi gli organismi
costituzionali in questione, ma altresì nel senso di prevedere
una struttura dotata di autonomia amministrativa, finanziaria,
organizzativa e, in qualche misura, anche didattica, nei
termini che saranno tra breve precisati, e che vogliono
individuare una sostanziale equidistanza tra i due organismi
costituzionali.
7. - Rapporti della Scuola con il Consiglio superiore
della magistratura e con il Ministro della giustizia.-
Sempre a proposito di questo tema nodale, è stata talora
invocata una propensione più marcata verso l'uno o verso
l'altro dei due organi, auspicandosi, da un lato, una
collocazione della Scuola all'interno del Consiglio superiore
della magistratura, alla stregua di una mera articolazione del
medesimo, in nome del suo preminente interesse ad occuparsi
della formazione professionale dei magistrati; e, dall'altro
lato, una più stretta connessione con il Ministero, in nome
della sua responsabilità in ordine alla dotazione economica e
di personale che alla Scuola deve essere destinata.
Tali indicazioni non paiono accoglibili. Quanto alla
prima, sarebbe teoricamente possibile concepire la Scuola come
un'articolazione interna del Consiglio superiore della
magistratura, chiamato a gestirla attraverso un potenziamento
delle sue risorse e del personale: ma in pratica ciò
produrrebbe l'anomalo risultato di dare vita ad una parte
assai più ampia del suo contenitore, e si scontrerebbe con
l'inconveniente di far gestire una struttura altamente
specializzata da un organismo non fornito della necessaria
qualificazione, ed assorbito da una pienezza di altri impegni
incompatibile con la dedizione richiesta da questo. D'altro
canto, è sufficiente rilevare che, già oggi, talune funzioni
riconducibili a quelle della Scuola (tipico il concorso di
ammissione alla magistratura ed il tirocinio) non vengono
gestite direttamente dal Consiglio superiore della
magistratura, il quale si limita ad affidarle a commissioni di
esame da esso nominate ed a magistrati collaboratori ed
affidatari sottoposti alla sua approvazione.
Quanto poi ad una maggior attrazione della Scuola
nell'orbita del Ministro, l'obiezione centrale risiede nella
ricordata architettura voluta dalla Costituzione: che il
Ministero si faccia carico degli aspetti organizzativi e della
dotazione delle strutture della giustizia è un dato
fisiologico che vale per tutti gli uffici, e che non lo
abilita a rivendicare poteri di direzione, o sia pur solo di
indirizzo, in ciò che attiene all'indipendenza ed
all'autonomia della magistratura, nella quale sfera opera
senza dubbio l'istituenda Scuola.
Pertanto, i necessari raccordi con il Consiglio superiore
della magistratura possono e devono essere salvaguardati
attribuendo al medesimo il compito di enunciare annualmente i
programmi e gli indirizzi didattico-scientifici, di
determinare i criteri secondo i quali i magistrati sono
ammessi (e se del caso indotti) ad avvalersi della struttura e
di stabilire se ed in quali modi questa fruizione può avere
ripercussioni sullo status del magistrato. Così pure
competerà al Consiglio superiore della magistratura di dettare
le modalità di effettuazione del tirocinio, di essere
destinatario delle relazioni consuntive e dei programmi
attuativi dei propri indirizzi, al fine dell'approvazione, non
meno che di essere adeguatamente rappresentato negli organismi
nodali della struttura-scuola.
Quanto al Ministero della giustizia, le sue competenze si
esprimeranno nella predisposizione e nella organizzazione dei
supporti materiali necessari al funzionamento della struttura;
nella provvista del personale amministrativo ad esso
necessario (impregiudicato il problema di un ruolo autonomo,
che, allo stato, pare sconsigliato dalle modeste dimensioni
della Scuola, almeno nel periodo iniziale); nella presenza -
attraverso adeguato inserimento di suoi rappresentanti - nelle
articolazioni della struttura, seppure in misura più contenuta
per quel che riguarda gli organi aventi compiti
didattico-scientifici; nell'essere destinatario dei rendiconti
amministrativi, mentre in ordine ai programmi
didattico-scientifici, la sua facoltà di proporre osservazioni
nel momento delle decisioni consiliari è già assicurata
dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni.
8. - Le due sezioni fondamentali della Scuola.- La
struttura in esame, pur avendo e conservando un carattere
unitario, deve necessariamente suddividersi in due settori
fondamentali: l'uno destinato al tirocinio (ed eventualmente
all'esame di ingresso, qualora si addivenga in futuro anche a
questa necessaria riforma); l'altro destinato alla formazione
dei magistrati già in carriera (ed eventualmente anche di
compiti addizionali, quali il contributo alla formazione di
magistrati stranieri, nel quadro di accordi internazionali di
cooperazione tecnica, e la promozione di momenti di alta
cultura giuridica).
Dalla netta differenziazione dei compiti discende la
previsione di due sedi distinte (a somiglianza, tra l'altro,
di quanto accade, con risultati positivi, in Francia, in cui
l'ENM si suddivide tra Bordeaux, base del tirocinio, e Parigi,
dove ha luogo la "formation continue").
La sede destinata al tirocinio, infatti, deve avere
caratteristiche sue proprie, ricevendo gli uditori giudiziari
in numero più elevato e per periodi più lunghi di quanto
avviene per la formazione permanente, e svolgendo attività
continuativa con peculiarità didattiche che non trovano
corrispondenza nell'altra funzione, è essenziale, pertanto,
che questa sede possa offrire un comfort abitativo
accettabile anche per lunghi periodi di soggiorni; che abbia
il sostegno di biblioteche, sale per proiezioni, strumenti
informatici e, soprattutto, di numerosi locali adatti ai
lavori di gruppo (il numero degli uditori giudiziari si aggira
mediamente intorno ai 200 per ogni concorso, ed i gruppi
devono avere dimensione non superiore alle 10 - 12 unità).
Opportuna anche - sebbene non immediatamente disciplinabile
per legge - la previsione di sia pur modeste strutture per il
tempo libero, nonché per la simulazione di attività
giudiziarie.
La sede destinata alla formazione permanente e
complementare, invece, dovrà porre attenzione a momenti sia di
presenza collettiva, sia di tipo seminariale; ad una
partecipazione numericamente più contenuta (le sessioni
attualmente organizzate dal Consiglio superiore della
magistratura si rivolgono a un centinaio di partecipanti, ma
il numero dovrà essere ridotto per una migliore resa
didattica); a collegamenti anche telematici con una pluralità
di centri giudiziari e di ricerca; ad una sistemazione
abitativa che sia direttamente collegata con il luogo della
formazione.
Non è possibile, in questa sede ed in questo momento,
individuare le sedi adatte alle due finalità. Lo strumento più
adatto pare quello di affidare al Governo la scelta tra
l'acquisto, la ristrutturazione o la locazione di uno o più
immobili, eventualmente predisponendo una commissione
congiunta che valuti le varie opportunità, e definendo quindi
con regolamento l'ubicazione delle articolazioni della Scuola.
Alla stessa stregua, la spesa necessaria per l'impianto dovrà
essere definita alla luce delle scelte effettuate, e trovare
idonea copertura.
9. - La nuova disciplina del tirocinio.-
L'istituzione della Scuola e la sua articolazione devono
essere occasione per una revisione dell'intera materia del
reclutamento e della formazione dei magistrati, non solo sotto
il profilo organizzativo e didattico, ma anche sotto quello
ordinamentale. Un intervento legislativo che investisse
congiuntamente anche questi due settori sarebbe auspicabile
sotto il profilo sistematico; ma esso esigerebbe allora che
l'intervento si allargasse anche alla tematica delle verifiche
di professionalità e della progressione in carriera, e, in
ultima analisi, all'intera riforma dell'ordinamento
giudiziario, che dalla data di entrata in vigore della
Costituzione attende invano di essere varata. Sembra quindi
preferibile puntare ad un risultato intermedio più agevolmente
ottenibile, nella consapevolezza che l'istituzione della
Scuola non pregiudica alcuno dei punti elencati, ma anzi può
fungere da elemento traente per giungere anche alla normativa
collaterale.
Pur con questa limitazione di obiettivi, una circoscritta
riforma appare tuttavia necessaria sin d'ora, ed è quella che
investe le modalità di effettuazione del tirocinio. Sarebbe
sforzo in larga parte frustrato quello di provvedere ad una
Scuola che limitasse il suo campo d'intervento alla formazione
permanente, e lasciasse il tirocinio, momento-base di tutta la
successiva carriera, alla sua odierna insoddisfacente
dimensione.
Attualmente la materia è regolata dal solo articolo 129
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, il quale si limita a sancirne la durata
in almeno due anni (salva anticipazione delle funzioni, che è
diventata regola costante), mentre è affidata al Consiglio
superiore della magistratura la disciplina analitica di tale
periodo. Il Consiglio, a sua volta, ha regolato lo svolgimento
del tirocinio con varie risoluzioni, l'ultima delle quali (a
carattere generale) è stata tradotta nel decreto del
Presidente della Repubblica 17 luglio 1988.
La situazione concreta è reputata poco soddisfacente sotto
almeno due profili. Il primo attiene alla durata
dell'uditorato, che, sotto la pressione degli uffici
giudiziari ad organico perennemente incompleto, finisce con
l'essere sistematicamente abbreviata a circa un anno
effettivo, se non meno.
Il secondo attiene alla qualità della didattica, che,
essendo affidata quasi per l'intero a magistrati non sollevati
neppure in parte dai loro compiti ordinari, vive ai margini
dei medesimi, ed ha il livello che può assumere quando è
somministrata da persone non specificamente preparate e
gravate da altre pesanti incombenze. La dedizione di molti
affidatari non può fronteggiare un deficit strutturale,
ed ancor meno valgono a contrastarlo gli sporadici incontri
centralizzati organizzati dal Consiglio superiore della
magistratura, non sempre in armonia con i percorsi didattici a
livello locale.
E' quindi indispensabile che, pur rinviando ad altra
normativa le materie collegate, l'istituzione della Scuola si
accompagni quanto meno, e sin d'ora, alla definizione di una
durata del tirocinio che sia immodificabile, ad una precisa
qualificazione dell'attività didattica, ed alla estensione
dello spirito del tirocinio ai primi anni della carriera,
quando l'apprendistato è ultimato ma la formazione non può
certo dirsi completa.
Ciò si può conseguire stabilendo, per intanto, che la
durata del tirocinio è di due anni, e non può essere
abbreviata (per inciso, si può osservare che il costante
accorciamento dell'uditorato mantiene invariata la distanza
con l'entrata in servizio delle leve successive, senza quindi
alcun beneficio per gli uffici giudiziari; mentre la
stabilizzazione sui due anni ritarderebbe l'assunzione delle
funzioni solamente la prima volta, e potrebbe, se del caso,
essere compensata con un incremento di quel concorso, o con il
momentaneo ritardo dei pensionamenti di quell'anno). In ogni
caso va affermato con forza, a livello di princìpi, che la
formazione dei magistrati è valore primario rispetto ad
esigenze contingenti degli uffici.
Proprio per questa considerazione, si è ritenuto
necessario stabilire con legge che il tirocinio non potrà più
essere caratterizzato da un apprendimento meramente
tecnico-giuridico, ma dovrà essere integrato da esperienze
formative (organizzate appunto dalla Scuola) presso pubbliche
amministrazioni, istituti di credito, imprese, organizzazioni
sindacali ed altre consimili occasioni di diretta conoscenza
delle realtà sulle quali il magistrato dovrà operare.
Correlativamente è necessario stabilire sin d'ora che il
tirocinio ha cadenze temporali costanti, iniziando ogni anno
alla ripresa dell'attività giudiziaria dopo la pausa estiva
(15 settembre): la cadenza è resa necessaria dal fatto che,
avendo il tirocinio una durata biennale, ed essendo annuali i
concorsi, la Scuola si trova a dover gestire due levate
concorsuali contemporaneamente, e quindi deve alternare la
presenza degli uditori nella sede scolastica con la presenza
negli uffici giudiziari, in un rigoroso contrappasso che
richiede puntualità negli inizi e nella fine dei cicli.
Tale innovazione potrà avere, anche a questo riguardo,
effetto traente nei confronti di un allineamento alla stessa
data (15 settembre di ogni anno) di tutte le vicende che
comportano un trasferimento od un mutamento di status
dei magistrati, con benefici effetti in tema di programmazione
e di gestione del personale. Inoltre - ed anche questo tema
ricade nei compiti fondamentali della Scuola - una cadenza
unica dei trasferimenti consentirà l'istituzione di corsi o di
sessioni dedicati a quei magistrati che chiedono di accedere a
funzioni giudiziarie non mai esercitate in precedenza, così
colmando (a prescindere da più articolati interventi di
riforma dell'ordinamento) una grave lacuna del medesimo, più
volte lamentata. L'allineamento a data fissa dell'inizio del
tirocinio comporta, per necessità, anche un intervento sulla
disciplina del concorso e sulla determinazione dei tempi di
espletamento del medesimo. Ma questa materia esula dai limiti
imposti alla presente proposta di legge, e viene affidata ad
altre iniziative.
10. - Gli organismi della Scuola.- Le due
articolazioni fondamentali delle quali si è detto - il
tirocinio e la formazione permanente - ed i necessari raccordi
tra la Scuola, il Consiglio superiore della magistratura ed il
Ministro portano naturalmente a definire le linee essenziali
della struttura interna della Scuola.
L'autonomia della struttura conduce ad individuare un
organismo agile e numericamente ridotto che, in ciascuna delle
due sezioni, realizzi gli indirizzi enunciati dal Consiglio
superiore della magistratura nella quotidiana attività di
organizzazione e di esecuzione.
Per converso, non pare sufficiente assegnare al Consiglio
superiore della magistratura la sola funzione di enunciare
annualmente gli indirizzi e di controllarne a posteriori
l'attuazione, essendo troppo ampio lo spazio che corre tra le
due funzioni, e dovendo essergli riconosciuta anche una
presenza attiva nella Scuola stessa. Allo stesso modo, appare
necessaria la presenza nella Scuola di altre voci
(l'università, l'avvocatura, il Ministero della giustizia,
eventuali altre personalità di rilievo nominabili dal
Parlamento), e questa presenza non può essere assicurata né da
un ristretto comitato esecutivo o di gestione, né dal solo
Consiglio superiore della magistratura inteso come collettore
dei vari indirizzi.
E' opportuno allora prevedere un organismo intermedio tra
quello propriamente gestionale e gli organi o poteri esterni
con i quali la Scuola deve raccordarsi. Questo organo, che può
essere denominato consiglio scientifico, ha competenza
unitaria per entrambe le sezioni della Scuola; rappresenta
tutte le componenti di cui si è detto; elabora e concretizza
gli indirizzi dettati dal Consiglio superiore della
magistratura; li arricchisce con l'apporto delle altre
componenti. Il Consiglio superiore della magistratura deve
essere rappresentato in questo comitato con l'ampiezza che si
conviene alla sua posizione istituzionale. Il comitato,
d'altro canto, non è chiamato ad operare in modo continuativo,
ma con cadenze periodiche, o comunque su impulso di una quota
dei suoi componenti. Per questa ragione non è necessario
prevedere il collocamento fuori ruolo dei soggetti che lo
compongono.
Altro organo unitario deve essere il consiglio di
amministrazione, avente, tra gli altri e primariamente, il
compito di elaborare il bilancio, organizzare la contabilità e
presentare il rendiconto. In questo organo devono essere
adeguatamente rappresentati il Ministero della giustizia ed il
Ministero dell'economia e delle finanze.
Accanto a questi due organismi collegiali, anche la figura
del direttore deve avere competenza unitaria sull'intera
Scuola e compiti di rappresentanza esterna, di coordinamento,
di impulso e di verifica della corretta esecuzione dei piani.
Peraltro la netta distinzione delle due sezioni della Scuola
(tirocinio e formazione permanente) suggerisce la previsione
di due funzioni direttive, una per ciascun settore, dotate di
relativa autonomia anche reciproca. Poiché non appare
conveniente moltiplicare tali funzioni direttive, prevedendo
un terzo organo di raccordo di livello superiore, si ritiene
adeguato (sulla linea di quanto accade nell'ENM francese)
assegnare al direttore (in senso proprio) la responsabilità
della sezione di formazione permanente, e contemplare altresì
la presenza di un direttore del tirocinio, con funzioni di
vice-direttore.
I criteri di nomina e le attribuzioni di ciascuno degli
organi anzidetti sono meglio specificati nell'articolato che
segue, che non necessita di illustrazione.
11. - Il corpo docente.- Devono quindi essere
previste le articolazioni di ciascuna delle due sezioni: e tra
queste assume importanza fondamentale la disciplina del corpo
docente della Scuola. Le soluzioni teoricamente praticabili
sono comprese da un lato, tra la costituzione, di un corpo
docente stabile, sia per la funzione di tirocinio, sia per
quella di formazione permanente; e, dall'altro lato, dalla
totale esclusione di questa stabilizzazione, con ricorso ad
insegnanti di volta in volta richiesti per le loro specifiche
competenze. Fra questi due estremi si collocano ovviamente
varie soluzioni intermedie.
L'esperienza sin qui effettuata (la formazione permanente
è in qualche misura realizzata dal Consiglio superiore della
magistratura da oltre vent'anni, ed offre un punto di
riferimento utilizzabile) porta ad escludere il ricorso ad un
corpo stabile di docenti per quel che concerne la formazione
permanente. Lo sconsiglia la necessità di adattare tale
settore alle reali e concrete esigenze di aggiornamento, che
hanno spesso carattere di grande mutevolezza e tempestività; e
lo sconsiglia altresì l'opportunità di una costante ricerca
delle migliori competenze che vengono emergendo negli uffici e
al di fuori di essi, stimolate dalla novità degli impegni
giudiziari che la realtà propone; laddove un corpo
stabilizzato di docenti, sia pur rinnovabile periodicamente,
presenta il rischio di una certa qual ripetitività e
burocratizzazione, e dà certezza di non poter offrire la
necessaria polivalenza richiesta con urgenza dalla novità (si
pensi allo sfasamento temporale tra l'emergere di una certa
problematica - ad esempio talune tecniche di riciclaggio - e
l'elaborazione sistematica che viene poi offerta
dall'accademia).
Diverso può essere il discorso per quanto attiene al
tirocinio, poiché in esso il rapporto con il docente si
caratterizza anche per una sua continuità ed assiduità, e
poiché il tipo di insegnamento all'uditore non esige tanto
un'altissima qualificazione e specializzazione, quanto una
buona acculturazione di base in settori ciascuno
padroneggiabile da uno o più docenti. Di tal che si ritiene
che, a regime, si possa prevedere un corpo di "tutori" del
tirocinio, accuratamente selezionati e destinati
esclusivamente a detta funzione per un periodo di tempo
definito. Nella fase iniziale, tuttavia, soprattutto a causa
dell'attuale mancanza di una pregressa formazione di un valido
nucleo di formatori, pare preferibile ricorrere anche per il
tirocinio ad un corpo variabile di docenti, nell'attesa che la
sezione di formazione permanente della Scuola metta a punto
anche la preparazione specifica di questi "tutori".
D'altro canto il tirocinio, così come modificato dalla
presente normativa comporta anche fasi di apprendimento presso
gli uffici giudiziari, alternate a fasi presso la Scuola,
secondo cicli che si possono ipotizzare trimestrali (comunque
da definire da parte del Consiglio superiore della
magistratura). In questa alternanza non è affatto escluso,
anzi diventa raccomandabile, che le sessioni effettuate
dall'uditore presso la Scuola siano caratterizzate non più da
lezioni singole e non sempre coordinate, ma da veri e propri
cicli su sottotemi specifici affidabili ad uno o più docenti
impegnati in modo stabile per un certo tempo, e con formule
didattiche che coinvolgano una pluralità di docenti.
L'eventuale mutamento dell'opzione, con ricorso a docenti
stabili, sarà comunque sempre possibile, una volta entrata a
regime la struttura-scuola, attraverso semplici interventi
normativi che prevedano il collocamento fuori ruolo di questi
docenti e ne definiscano lo status.
12. - Il comitato di gestione.- Ciò premesso a
livello generale, assume grande rilievo la regolamentazione
degli ultimi due organismi interni a ciascuna sezione della
Scuola, e cioè il comitato di gestione ed il servizio di
segreteria.
Il comitato di gestione, sfrondato di ogni compito di
insegnamento diretto e collocato a valle del consiglio
scientifico, assume in ciascuna sezione il compito di vero e
proprio motore quotidiano della struttura. Esso deve dare
concreta e definitiva attuazione alle direttive del Consiglio
superiore della magistratura, già a loro volta specificate dal
consiglio scientifico. Deve cioè articolare le varie sessioni
di formazione nei sottotemi e nelle singole relazioni;
individuare eventuali percorsi formativi snodantisi tra più
sessioni e valutare l'opportunità di incoraggiare i magistrati
a seguire l'intero percorso; deve provvedere all'ammissione
dei partecipanti, secondo criteri obiettivi e predeterminati;
deve ricercare costantemente i docenti più qualificati e
reperire il materiale giudiziario adatto a formare i
dossier di studio e discussione dei casi; deve
coordinare le attività dei docenti attraverso eventuali
incontri preliminari; offrire ai partecipanti tutti i sussidi
didattici necessari; seguire i corsi e valutare l'andamento
delle lezioni, sia sotto il profilo del valore del docente,
sia sotto quello dell'utilità della relazione e del suo
efficace inserimento nel programma complessivo; deve
raccogliere ogni indicazione utile a realizzare il bisogno di
formazione emergente nella magistratura, e sottoporla al
comitato scientifico; deve proporre e sperimentare forme di
comunicazione didattica, non meno che forme di partecipazione
attiva dei soggetti ammessi alle sessioni, nel quadro di una
loro possibile utilizzazione come strumento di verifica della
professionalità dei magistrati; deve acquisire conoscenze in
merito al funzionamento delle strutture analoghe di altri
Paesi, e proporne l'utilizzo, se giustificato; deve propiziare
la funzione della Scuola di collettore dell'iniziativa e
dell'invenzione che matura nei vari uffici giudiziari, e
trasmetterla agli altri; deve, insomma, essere il reale e
costante interlocutore dei partecipanti, il concreto attuatore
degli indirizzi programmatici e la quotidiana cerniera tra il
bisogno di formazione della magistratura e la sua
realizzazione.
Per un simile compito è necessario prevedere un corpo di
magistrati interamente dediti a questo lavoro. Il loro numero,
allo stato, non può essere inferiore ad otto per ciascuna
sezione (salva estensione dopo un congruo periodo di
sperimentazione), e gli stessi devono essere collocati fuori
ruolo. La durata del loro incarico si può definire pari a
quella del direttore (quattro anni), e deve essere previsto un
sistema di avvicendamento graduale, che contemperi innovazione
e continuità.
13. - Il segretario.- Essenziale al funzionamento
della Scuola è un efficace servizio di segreteria, al quale è
preposto un segretario generale che - parallelamente a quanto
previsto per il direttore - ha compiti di direzione e di
coordinamento dell'intero servizio, e responsabilità diretta
in merito alla sezione di formazione permanente.
Il servizio di segreteria assicura il disbrigo di tutti
gli affari, compresi quelli relativi alla gestione
finanziaria, patrimoniale e contabile, provvede alle
comunicazioni e alle informazioni, riceve ed ordina le domande
di partecipazione alle sessioni, provvede ai compensi ed ai
rimborsi, aggiorna l'archivio, custodisce le installazioni ed
i beni della Scuola, procura i supporti tecnologici richiesti
dal comitato, gestisce la biblioteca e la pubblicazione degli
atti secondo le direttive del consiglio scientifico e del
direttore.
La dotazione del personale è assicurata dal Ministro della
giustizia, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della
proposta di legge.
14. - Spese e bilancio.- Al fine di valutare
l'esborso necessario per la realizzazione della Scuola
conviene distinguere tra spesa richiesta per l'allestimento
della medesima e spesa pretesa per il suo funzionamento
ordinario.
La prima è correlata alla scelta della sede che si riterrà
di compiere. Non potendo essere il Parlamento ad effettuare
tale scelta, la stessa deve essere compiuta in conformità ai
criteri di massima indicati nel paragrafo 8 della presente
relazione, e l'esborso sarà apprezzato in conseguenza.
Quanto alla spesa di gestione, un ordine di grandezza è
già ricavabile dall'osservazione di quanto viene annualmente
realizzato dal Consiglio superiore della magistratura in tema
di tirocinio e di formazione dei magistrati. Il Consiglio
affronta annualmente un esborso oscillante intorno ai
2.600.000-3.000.000 di euro, per una formazione permanente
costituita da circa quaranta sessioni, di tre giorni ciascuna
(raramente di cinque), coinvolgenti all'incirca 3.000 presenze
(il numero delle persone è di regola inferiore, essendo
frequenti le partecipazioni a più di una sessione). Per gli
uditori sono previste ulteriori sessioni di analoga durata.
Ampio risalto ha assunto, in tempi recenti, la formazione
decentrata, che chiede, a sua volta, risorse.
L'obiettivo della Scuola, una volta a regime, dovrebbe
essere quello di assicurare una sessione di formazione
all'anno a ciascun magistrato, vale a dire un volume di
prestazioni almeno doppio di quello attuale. Il tirocinio,
poi, modellato secondo quanto previsto dal paragrafo 9,
assumerebbe dimensioni e costi notevolmente più elevati,
dovendosi svolgere per metà presso la struttura-scuola, con
indennità per gli uditori non residenti, e con costo
addizionale per i docenti stabilmente dediti a questo
compito.
A titolo meramente orientativo, si può ricordare che il
bilancio dell'ENM francese è stato, nel 1995, di circa 150
milioni di franchi, pari ad oltre 40 miliardi di lire; e che
detta Scuola ha seguito nella formazione iniziale circa 550
uditori (distribuiti su tre corsi), mentre nel settore della
formazione permanente ha raggiunto oltre 1600 magistrati
attraverso circa 90 momenti di formazione.
E' prevedibile che, quanto meno all'inizio, la spesa
richiesta dalla istituenda Scuola sia sensibilmente inferiore.
L'onere derivante dall'attuazione della proposta di legge
viene valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003-2004.
In ogni caso, una volta istituite la struttura e le sue
articolazioni nei termini indicati, dovrà essere data delega
al Governo - il quale provvederà anche su conforme parere del
Consiglio superiore della magistratura - per la disciplina
analitica integrativa, concernente lo status dei docenti
e del personale, la dotazione del medesimo, nonché le forme di
gestione contabile ed amministrativa.
TITOLO II.
15. Il tema della separazione delle carriere tra
magistrati requirenti e giudicanti (o, con diversa
espressione, della distinzione delle funzioni), occupa da
tempo l'agenda politica. Con il nuovo codice di procedura
penale, e ancor più con le leggi approvate in materia nel
corso della XIII legislatura, le due funzioni si sono venute
nettamente differenziando, per cui oggi è innegabilmente
opportuna una riflessione che si faccia carico del
fenomeno.
Tuttavia è indispensabile avere chiare le motivazioni e
l'obiettivo di ogni eventuale intervento, e sganciare il
medesimo da ogni secondo fine di natura politica.
Sul piano rigorosamente istituzionale la distinzione delle
funzioni può essere funzionale a tre diversi tipi di
risultati. Il primo è quello di realizzare una qualche forma
di collegamento tra il pubblico ministero e la funzione di
governo, e si legittima con la considerazione che l'esercizio
della potestà punitiva costituisce, appunto, un capitolo
dell'attività di governo. Di qui l'asserita necessità che la
funzione requirente sia anch'essa soggetta a responsabilità
politica; e, trattandosi di una funzione non elettiva, tale
responsabilità deve tradursi in un nesso con una funzione
democraticamente eletta.
Il secondo possibile obiettivo è quello di realizzare,
attraverso la distinzione tra le due funzioni, un quadro di
migliori garanzie per l'accusato: poiché il pubblico ministero
- si osserva - è una parte processuale, egli non può essere
assimilato al giudice, ma piuttosto alla parte antagonista, e
cioè al difensore, cosicchè ne esca rafforzata l'immagine di
un giudice perfettamente "terzo" ed imparziale. Di qui
l'esigenza di una forte sottolineatura della diversità dei due
ruoli.
Il terzo obiettivo è quello di realizzare, attraverso la
separazione delle funzioni, una maggiore professionalità del
pubblico ministero, che è chiamato a compiti e competenze in
parte diversi da quelli del giudice, e quindi richiede una più
specifica preparazione ed efficienza (per un approfondimento
dei temi si rinvia, fra gli altri, a Guarneri, Pubblico
ministero e sistema politico, 1984; Dominioni, Per un
collegamento fra ministro della giustizia e pubblico
ministero, 1979; Di Federico, Obbligatorietà dell'azione
penale, coordinamento delle attività del pubblico ministero e
loro rispondenza alle aspettative della comunità, in
Giustizia penale, 1991, c. 164; Guarneri-Pederzoli, La
democrazia giudiziaria, 1997; e da ultimo, con ampia
panoramica, D'Orazi, Un referendum inammissibile,
in Critica penale, 1999, fasc. I-II).
16. Secondo i presentatori della proposta di legge deve,
per intanto, essere rifiutato il primo obiettivo, ed il
relativo corredo di giustificazioni, come argomento per
introdurre una separazione delle carriere. Si può affrontare
il discorso della necessità di un legame tra politica e
giurisdizione, si può essere d'accordo o meno con la
soggezione del pubblico ministero all'esecutivo, si può anche
mettere sul tappeto il tema dell'obbligatorietà dell'azione
penale; ma questi problemi non hanno alcun nesso necessario
con la separazione delle carriere o delle funzioni, poichè
qualsiasi risposta si intenda dare ai dilemmi ora esposti,
alla stessa è indifferente l'assetto reciproco delle due
funzioni.
Infatti un pur sommario esame comparatistico rivela che,
ad esempio, in Francia sussiste uno stretto legame tra potere
politico e pubblico ministero e tuttavia giudici e pubblico
ministero fanno parte dello stesso corpo; che in Portogallo
accade il contrario; che nel Regno Unito l'esercizio
dell'azione penale è attribuito ad un servizio organicamente
dipendente dal Governo, ma praticato in un quadro di grande
autonomia; che in Germania la forte unitarietà di tutte le
professioni giuridiche rende pressoché irrilevante un sistema
formalmente separatista, e via esemplificando.
Nel presente momento non si può non rilevare che la
tradizione culturale italiana e la peculiarità del nostro
attuale sistema, caratterizzato da una forte tensione tra il
mondo politico ed il mondo giudiziario, rendono decisamente
sconsigliabile qualsiasi soluzione che porti ad un tendenziale
assoggettamento del pubblico ministero al potere politico. In
ogni caso, qualora il problema fosse affrontato direttamente,
di esso si dovrebbe discutere in via principale, e poi,
solamente a scelta effettuata, si potrebbe valutare quali
conseguenze ordinamentali ne deriverebbero in tema di
distinzione delle funzioni.
Ciò che invece non può essere condiviso è il muovere dal
punto di arrivo - l'eventuale separazione delle carriere - per
giungere suo tramite al punto di partenza: poiché la
separazione delle carriere, una volta realizzata, sarebbe una
forte premessa per puntare all'assoggettamento politico del
pubblico ministero, essendo assai difficile sostenere la
totale indipendenza di un corpo autonomo, numericamente
ristretto, altamente professionalizzato, munito di poteri
amplissimi quale il controllo sulla polizia giudiziaria, e per
di più ormai sganciato dal self restraint suggerito
dalla cultura della giurisdizione.
17. Così pure, il terzo degli argomenti addotti a sostegno
di una separazione delle carriere (la necessità di una
specifica preparazione professionale) è certamente valido, ma
pecca per eccesso se si pretende che esso conduca alla
separazione delle funzioni. A realizzare l'obiettivo sono
sufficienti più rigorosi accertamenti di idoneità nel
passaggio da una funzione all'altra, un'accurata preparazione
specifica, un'attenzione particolare nell'organizzazione degli
uffici, un potenziamento dell'attività formativa da parte del
Consiglio superiore della magistratura o dell'auspicata Scuola
della magistratura: tutte cose che non pretendono affatto
interventi ordinamentali incidenti sullo statuto delle due
funzioni, ma che, se mai, devono essere affrontate a più largo
raggio, e cioè considerando anche le altre numerose funzioni
ad alta specializzazione presenti nella magistratura (giudici
minorili, di sorveglianza, del lavoro, del fallimento e
simili).
In questa prospettiva, inoltre, è bene ricordare che la
professionalità (del pubblico ministero in particolare, ma di
qualsiasi magistrato in generale) si arricchisce non solo
attraverso una preparazione specifica ed accurata, ma anche
attraverso la pluralità delle esperienze professionali, che,
nel caso del pubblico ministero, significa appunto l'esercizio
anche della funzione giudicante. La cosa è talmente evidente
(sino a che si vuole che il pubblico ministero non sia
l'avvocato della polizia, ma un organo della giurisdizione)
che nel progetto di raccomandazione sul "ruolo del pubblico
ministero nel sistema di giustizia penale", predisposto dalla
Commissione del Consiglio d'Europa il 30 giugno 2000, si
prevede che "gli Stati, ove il loro ordinamento giudiziario lo
consenta, adotteranno misure per consentire alla stessa
persona di svolgere successivamente le funzioni di pubblico
ministero e quindi di giudice, e viceversa", poichè tale
possibilità "rappresenta un'ulteriore garanzia per il pubblico
ministero" (si veda Rec <2000> 19 del Comitato dei ministri
del 6 ottobre 2000).
18. Sfoltite le motivazioni, la vera ragione che può
giustificare un intervento sulla materia è unicamente
l'esigenza garantista, cioè la necessità di sottolineare la
terzietà del giudice non solo nella sostanza, ma anche nel
modo con cui essa viene percepita dai cittadini.
Anche a questo riguardo, tuttavia, è necessario sgomberare
il campo da equivoci. Se quella che si persegue è la
sottrazione del giudice ad una pretesa sudditanza psicologica
nei confronti di un pubblico ministero che è anche un collega,
la semplice separazione dei ruoli, per quanto drastica e
tendenzialmente definitiva, sarebbe inefficace, posto che
l'organo dell'accusa continuerebbe a provenire dallo stesso
concorso, dalla stessa matrice culturale, dalla stessa
comunanza di valori e di stili di vita. Solo un pubblico
ministero autenticamente "parte", cioè estraneo alla
giurisdizione, potrebbe fugare questi sospetti e produrre una
completa assimilazione alla parte-difensore. Per realizzare
una piena specularità tra pubblico ministero e difensore, il
primo dovrebbe collocarsi del tutto fuori dell'ordine
giudiziario, a guisa di avvocato della polizia. Ma questo, a
quanto consta, non è perseguito da nessuno, e ben a
ragione.
Altre, in realtà, sono le motivazioni reali che possono
talora condurre il giudice ad un diverso atteggiamento mentale
nei confronti degli altri due soggetti processuali: il fatto
che il pubblico ministero sia "parte pubblica", e quindi
proponga le sue domande senza alcun interesse nei confronti
dell'accusato (il che non verrebbe meno neppure in un regime
di marcata separazione); il fatto che il pubblico ministero,
oltre ad un'omogeneità di cultura giuridica, abbia un naturale
impulso ad autoconformare le sue richieste al probabile
orientamento del giudice, onde evitare spiacevoli
sconfessioni; il fatto che l'alto numero degli avvocati (ormai
sproporzionato e fuori controllo, e contro il quale nessuno
accenna a introdurre rimedi efficaci) ne abbia ridotto, a
tacere del livello deontologico, l'influenza culturale sul
giudice.
Chi voglia davvero recuperare una "parità delle armi",
anche psicologica, delle parti processuali davanti al giudice,
è a questi dati di fatto che deve porre mano, piuttosto che ad
artificiose distinzioni, alla fine destinate ad essere assai
poco producenti.
Rimosse le considerazioni tendenziose o fragili, residuano
dunque quelle condivisibili: l'esigenza di rafforzare
l'imparzialità e la terzietà del giudice anche sotto il
profilo dell'apparenza; e l'esigenza di rafforzare la cultura,
la competenza e la professionalità del magistrato che aspira
ad esercitare funzioni inquirenti. Ad esse, pertanto, deve
mirare l'intervento riformatore.
19. Per potenziare l'immagine di imparzialità del giudice,
cioè il modo con cui il giudice viene percepito dall'opinione
pubblica, e in specie dall'accusato, lo strumento più idoneo
appare il ricorso a forme penetranti di incompatibilità,
secondo quel modello concettuale che la Corte costituzionale
ha particolarmente elaborato nell'ultimo decennio, e che
consiste essenzialmente nell'allontanare il giudice chiamato a
decidere da tutto ciò che ha a che fare con un suo precedente
contatto con la causa da decidere.
I modelli teorici atti a realizzare il distacco delle due
funzioni, e di riflesso la massima "terzietà" del giudice,
possono raggrupparsi intorno ai seguenti poli, impregiudicata
la possibilità di ulteriori articolazioni all'interno di
ciascuno di essi:
a) la definizione di una serie di incompatibilità
all'esercizio di una funzione negli uffici nei quali si sia
esercitata l'altra;
b) un sistema a concorso unico, ma con opzione ad
inizio carriera e successiva separazione di ruoli,
tendenzialmente definitiva (salve limitate e rigorose ipotesi
di passaggio);
c) un sistema di separazione radicale, attraverso
concorsi separati e ruoli organici distinti.
20. A giudizio dei proponenti le opzioni sub b) e
sub c) devono essere escluse sia perchè
manifestamente eccessive rispetto allo scopo, sia perchè
produttive di risultati molto negativi per il servizio. La
separazione dei ruoli (sia pure dopo l'espletamento di un
concorso unico; ma a maggior ragione se il concorso fosse
distinto), con sostanziale irreversibilità della scelta una
volta compiuta agli inizi della carriera (salve laboriose
"passerelle" dopo un congruo numero di anni), avrebbe come
prevedibili risultati, da un lato, quello di orientare la
grandissima parte dei neomagistrati verso le funzioni
giudicanti, per la molteplicità dei "mestieri" che queste
offrono, a fronte dell'unico tipo di lavoro insito nella
funzione requirente (preclusione che il giovane difficilmente
accetta per tutto il proprio futuro professionale); dall'altro
lato quello di consolidare forzatamente nella funzione
prescelta la stragrande maggioranza dei magistrati, compresi
coloro che, dopo qualche anno di esercizio, si scoprissero
poco adatti alla stessa, o comunque poco desiderosi di
continuare a restarvi per tutta la carriera. Si produrrebbe
quindi un elevato numero di magistrati (soprattutto
inquirenti) inadatti al ruolo, demotivati e scontenti, con
scadimento della qualità del servizio, e con danno per il
cittadino "utente".
21. Conclusivamente, al fine di offrire un'immagine di
piena terzietà del giudice, appare preferibile e sufficiente
la prima delle opzioni sopra elencate, e cioè una tecnica di
distinzione delle funzioni attuata attraverso l'impiego della
nozione di incompatibilità.
A questo fine si può stabilire:
a) il divieto di esercitare le funzioni diverse
nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario;
b) il divieto di esercitare funzioni diverse in
grado di appello nell'ambito dello stesso distretto;
c) il divieto di tornare ad esercitare le funzioni
nell'ufficio di provenienza prima di un determinato
periodo;
d) l'obbligo di rimanere nella funzione prescelta
(salvi i trasferimenti all'interno della medesima) per un
tempo superiore a quello richiesto dall'ordinamento
giudiziario per i trasferimenti ordinari.
All'interno di questa opzione, taluni preferiscono
estendere l'incompatibilità all'intera area del distretto: ma
la tesi appare inutilmente punitiva (e quindi dannosa ai fini
della ricerca di una pluralità di esperienze professionali in
capo al magistrato: confronta il paragrafo 3), e disarmonica
rispetto ad altre situazioni. Infatti, da un lato, la pretesa
di mettere una maggiore distanza geografica tra il luogo delle
precedenti e il luogo delle attuali funzioni è poco
significativa, ed anzi è frustrata quando si tratti di
circondari confinanti, facenti parte di distretti diversi (il
pubblico ministero di La Spezia potrebbe essere assegnato come
giudice alla vicina Massa, ma non alla lontana Imperia).
Dall'altro lato, la distinzione delle funzioni ha già
avuto una sua disciplina in capo alla figura del giudice di
pace, che non è meno appartenente all'ordine giudiziario di
quanto lo siano i magistrati, e che, anzi, assommando di
regola nella stessa persona fisica la qualità di avvocato e di
giudice, rende ancora più evidente la necessità della
scansione tra i due ruoli. Orbene, in forza del decreto
legislativo 28 agosto 2000 n. 274, l'incompatibilità tra
l'esercizio della professione forense e quello della
giurisdizione onoraria è limitata al circondario, nel senso
che l'avvocato-giudice di pace non può esercitare questa
seconda funzione nel circondario del tribunale in cui risulta
iscritto all'albo (oltre che davanti all'ufficio del giudice
di pace di appartenenza), e quindi può, nell'ambito dello
stesso distretto, e addirittura nell'ambito della stessa sede,
svolgere le funzioni di giudice e di avvocato-parte, senza che
ciò abbia suscitato riprovazione alcuna.
Appare pertanto legittima, e coerente con il sistema
quanto a dimensione territoriale dell'incompatibilità, la
soluzione sopra proposta.
22. Ai fini dell'altro obiettivo ritenuto valido, e cioè
quello di un innalzamento della professionalità dei pubblici
ministeri, è opportuno, per intanto, regolare l'iniziale
accesso alle funzioni non solo in base al desiderio del
neo-magistrato (la cui indicazione, allorché è chiamato a
scegliere la sede delle prime funzioni, è spesso orientata da
aspirazioni di natura familiare, o da altre finalità che poco
hanno a vedere con le esigenze del servizio), ma anche in base
alle sue attitudini, prudentemente vagliate. Di qui la
previsione di un giudizio attitudinale in esito al tirocinio,
da cui discenda l'inammissibilità alla funzione prescelta, se
di marcata inidoneità, e che si combini con la graduatoria
conseguita in caso contrario.
Oltre a ciò, è indispensabile rendere più accurato il
vaglio di professionalità che deve precedere il mutamento
delle funzioni, da attuare non solo attraverso un giudizio
rigoroso ed informato, sulla base di quanto già previsto
dall'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ma anche attraverso il
previo assoggettamento del richiedente a congrui periodi di
formazione. E poichè non solo il passaggio dalle funzioni
giudicanti alle requirenti, o viceversa, richiede la
dimostrazione di attitudini e di preparazione, ma anche molti
altri mutamenti di "lavoro" hanno le medesime esigenze, e
talora anche maggiori (v. gli esempi addotti nel paragrafo 3),
è del tutto ragionevole prospettare un vaglio di
professionalità altrettanto accurato quando il passaggio
investe queste funzioni aventi forti connotati di
specializzazione, e sempre che il richiedente non le abbia
esercitate in precedenza in tempi non troppo lontani.
23. Infine, per conseguire anche il terzo degli obiettivi
meritevoli (la pluralità delle esperienze professionali),
occorre considerare che un sistema il quale renda molto
impegnativo, o che comunque disincentivi il passaggio dall'una
all'altra funzione, finisce con il produrre una negativa
immobilità nei vari "mestieri" della giurisdizione. La
magistratura italiana è già ora piuttosto "stanziale", ad
eccezione dei primi anni di carriera nei quali si insegue la
sede più prossima agli interessi familiari: un'ulteriore
dissuasione dalla mobilità condurrebbe ad un abbassamento
della qualità dei magistrati, soprattutto dei pubblici
ministeri, con perdita di dinamismo, di invenzione, di
motivazione al ruolo.
Queste considerazioni, da un lato, ribadiscono la già
illustrata scelta di escludere una radicale distinzione dei
ruoli organici, così come una qualsiasi disciplina del
passaggio che faccia perdere al magistrato mutante funzione
l'anzianità già maturata nel ruolo a quo, poiché, in
caso contrario, il transito sarebbe del tutto teorico, e si
comprometterebbe completamente l'obiettivo.
Dall'altro lato suggeriscono di stabilire per legge (sia
pure lasciando al Consiglio superiore della magistratura
l'elaborazione concreta degli strumenti adatti) che la
pluralità delle esperienze professionali è un elemento
positivo, che deve essere incoraggiato in occasione di
trasferimenti e promozioni.
TITOLO III
24. - Il titolo III riproduce, con un'unica variazione
sostanziale e limitate modifiche non rilevanti, il testo
approvato con ampi consensi dalla Commissione Giustizia del
Senato nella XIII legislatura (atto Senato n. 1799-A,
comunicato alla Presidenza il 27 maggio 1997). Poiché il
disegno di legge governativo era frutto, a sua volta, di un
ampio e lungo dibattito che negli anni precedenti aveva
coinvolto tutti gli operatori giudiziari, lo stesso viene
considerato tuttora come un'acquisizione largamente condivisa
(salva l'innovazione di cui al paragrafo 3), e quindi al
riparo da intenti di parte, o punitivi, o comunque influenzati
da sollecitazioni contingenti.
E' ormai convinzione diffusa che la carriera dei
magistrati abbia assunto con il tempo uno sviluppo pressoché
automatico, e che i controlli sulla professionalità dei
medesimi siano scarsi e poco efficaci. La promozione a
magistrato di appello e di cassazione, e alle funzioni
direttive superiori (fds) è praticamente universale (le
mancate promozioni si stimano nell'ordine dell'1-2 per cento,
e sono molto spesso seguite da una promozione semplicemente
ritardata di qualche anno). Pertanto si parla ormai di una
selezione unicamente "in negativo", che opera solo quando il
magistrato si è reso autore di fatti o di comportamenti
particolarmente gravi.
Deve essere riconosciuto che le leggi 25 luglio 1966, n.
570, e 20 dicembre 1973, n. 831 (note come "leggi Breganze")
rispondevano ad un'esigenza profondamente avvertita nel
momento del loro nascere, e cioè a quella di sottrarre la
magistratura da un assetto gerarchico piramidale, in cui la
valutazione del singolo discendeva essenzialmente dai titoli e
dalla conformità giurisprudenziale. Ma, se esse hanno svolto
un'utile funzione nei primi tempi, in quanto hanno espanso e
consolidata la cultura dell'indipendenza nel giudizio, oggi
appaiono inadeguate alla diversa, e sempre più sentita,
esigenza che la magistratura - ferma restando l'assoluta
indipendenza del contenuto delle sue decisioni - sia anch'essa
investita di responsabilità per quanto attiene
l'organizzazione ed il funzionamento del servizio in generale,
e sia soggetta a serie verifiche di professionalità.
25. - Si richiama pertanto, per economia, l'ampia
relazione svolta a corredo del testo approvato dalla
Commissione Giustizia il 27 maggio 1997, limitandoci a
ricordarne i capisaldi:
aumento del numero delle verifiche nel corso della
carriera, disposte ogni quattro anni anziché solo al 13^, 20^
e 28^ anno come oggi;
moltiplicazione degli indicatori sulla base dei quali
effettuare il giudizio;
ingresso di voci diverse nel procedimento valutativo, in
particolare dei consigli degli Ordini forensi;
possibilità per il Consiglio superiore della
magistratura di delegare ai consigli giudiziari le valutazioni
di professionalità diverse dalla terza, quinta e ottava, cioè
da quelle il cui superamento legittima ad accedere alle
funzioni superiori;
analitica definizione dei parametri in base ai quali
formulare la valutazione di professionalità (capacità,
laboriosità, diligenza, impegno, attitudine alla
dirigenza);
introduzione di un sistema di sanzioni alle eventuali
valutazioni non positive;
progressione economica collegata alla valutazione di
professionalità, e cioè al conseguimento di un giudizio
positivo, ma bloccata per effetto di un giudizio non positivo
o negativo;
eliminazione del fenomeno per cui la qualifica può
essere disgiunta da un effettivo esercizio della funzione
corrispondente.
26. - Secondo l'atto Senato 1799-A, il Consiglio superiore
della magistratura non conferisce più le qualifiche di
magistrato di appello, di cassazione, o di idoneo alle f.d.s.,
ma individua progressivamente la platea dei magistrati che,
avendo superato le valutazioni terza, quinta e ottava
(corrispondenti agli attuali 13, 20 e 28 anni di anzianità),
costituiscono il "paniere" nel quale attingere per conferire
in concreto le rispettive funzioni, attraverso i concorsi. In
altre parole, il conseguimento di determinate valutazioni
attribuisce la legittimazione a concorrere al
"posto-funzione".
Il principio è condivisibile, poiché risponde meglio al
dettato costituzionale secondo il quale "i magistrati si
distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni"
(articolo 107, terzo comma). L'avere conseguito valutazioni
positive serve, da un lato, per la progressione economica, e
dall'altro lato costituisce requisito per il conferimento
delle funzioni in concreto: ma non attribuisce qualifiche
ordinate gerarchicamente, e quindi non diversifica tra loro
magistrati che stanno esercitando funzioni uguali od omologhe.
La maggiore frequenza delle valutazioni, l'accrescimento del
dossier e l'inserimento di nuove voci serviranno senza
dubbio a generare valutazioni meno stereotipate ed uniformi,
al fine di produrre una reale mobilitazione di energie e di
impegno nei magistrati meno sensibili ai loro doveri.
TITOLO IV
Con il titolo IV si ripropone all'attenzione ed alle
decisioni del Parlamento il tema della responsabilità
disciplinare dei magistrati ordinari e delle cause di
incompatibilità, nella ferma convinzione della ormai
ineludibile necessità di riordinare e razionalizzare l'intera
normativa.
Si tratta di tematiche da tempo entrate nel dibattito
politico-istituzionale per numerose e delicate implicazioni,
un dibattito cui hanno contribuito i disegni di legge
presentati nelle legislature precedenti dal Ministro della
giustizia, le proposte e i disegni di legge d'iniziativa
parlamentare, i pareri del Consiglio superiore della
magistratura, gli orientamenti espressi dagli organismi
rappresentativi dei magistrati, i numerosi suggerimenti della
letteratura specialistica.
L'attuale titolo IV riprende, per buona parte, il testo
presentato dall'allora guardasigilli Flick nella scorsa
legislatura, con alcune modifiche scaturite da un maggiore
approfondimento della materia.
Il testo è diviso in tre capi. Il capo I comprende le
disposizioni generali concernenti i doveri del magistrato,
l'individuazione delle ipotesi di illecito, le sanzioni
irrogabili, la composizione dell'organo di giudizio
disciplinare, la individuazione dell'organo di accusa (cui è
attribuito anche il potere d'indagine), le cadenze
cronologiche del procedimento. Il capo II raggruppa le norme
procedimentali, dall'esercizio dell'azione alla chiusura delle
indagini, dalla discussione alle impugnative, dal rapporto con
altri giudizi ai provvedimenti cautelari. Il capo III
disciplina l'intera materia delle incompatibilità e le
situazioni di sopravvenuta inettitudine per malattia o per
altra causa.
In questo modo la proposta di legge, oltre ad offrire
soluzioni ai punti nodali di una materia estremamente
delicata, modifica per buona parte la legislazione precedente
e, per il resto, razionalizza e unifica l'intero tessuto
normativo. Perciò, oltre alle profonde innovazioni contenute
nel testo, si colmano lacune procedimentali e si eliminano
discrasie dovute alla disseminazione dell'attuale disciplina
in fonti diacroniche.
E' sembrato opportuno sottolineare con una norma di
apertura i doveri del magistrato, identificandoli (articolo
47, comma 1) nell'imparzialità, correttezza, diligenza,
laboriosità e riserbo, cioè nei cinque valori fondamentali che
debbono caratterizzare l'esercizio delle funzioni.
L'enunciazione non ha soltanto un significato deontologico, ma
una ben precisa dimensione sistematica perché gli illeciti
disciplinari vengono tipicizzati aggregandoli intorno a detti
valori; essi rappresentano in tal modo i beni protetti dalla
tutela disciplinare e, nel contempo, i limiti di intervento
del controllo in sede disciplinare. Inoltre si prescrive che,
anche al di fuori dell'esercizio dell'attività giudiziaria, il
magistrato non deve tenere comportamenti tali da compromettere
la credibilità della funzione, sostituendo il dato oggettivo
della credibilità alle precedenti formule concernenti il
prestigio dell'Ordine nei suoi valori esteriori e formali.
Ha un forte significato simbolico il richiamo al rispetto
della dignità della persona in qualunque atto di esercizio
delle funzioni, con un riferimento a valori costituzionali
(articoli 2 e 3 della Costituzione) e una dimensione
pragmatica che si collega al dovere di correttezza, benché la
regola abbia una portata molto più estesa.
Non si è ritenuto di ribadire - per altro verso - i
princìpi di legalità e di inamovibilità sia perché essi
risultano da specifici precetti costituzionali, sia perché
ricevono concreta conferma in articoli successivi attraverso
la specificazione delle figure di illecito ed attraverso la
disciplina del trasferimento di ufficio come eccezione
circondata da precise garanzie.
Quanto alla tipizzazione, si è abbandonata l'amplissima
formula dell'articolo 18 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, che, pur non essendo stata giudicata
illegittima dalla Consulta, ha finito per sovraccaricare il
titolare dell'azione e l'organo giudicante dell'attività di
assoluti intermediari rispetto alla legge per la costruzione
della regola disciplinare. Il diverso indirizzo della proposta
di legge conferisce assoluta terzietà alla sezione
disciplinare, recepisce in buona sostanza il principio di
legalità, offre garanzie al magistrato ed elimina "vuoti" o
"incertezze sui fini" del sistema disciplinare.
Come si è detto, gli illeciti riferiti all'esercizio delle
funzioni sono stati raggruppati intorno ai valori cui si
riferisce la tutela.
All'articolo 48, la lettera a) del comma 1 considera
quei fatti che contrastano con il dovere di imparzialità, e
cioè i comportamenti tenuti allo scopo di arrecare
"illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti"
(quest'ultima formula sembra preferibile all'altra della
"palese violazione del dovere di imparzialità" usata in
precedenti progetti di legge perché troppo vaga e
sostanzialmente tautologica), l'inosservanza dell'obbligo di
astensione e l'omissione delle comunicazioni dovute al
Consiglio superiore della magistratura per denunciare cause di
incompatibilità.
La lettera b) considera i fatti di scorrettezza
realizzati in danno delle parti, dei difensori, dei testimoni
o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario
(l'espressione comprende gli organi ausiliari e ogni utente
del servizio giudiziario), nonché in danno di altri magistrati
o di collaboratori; trattasi di comportamenti incompatibili
con la dignità della funzione e con il rispetto della persona,
perché contrastano con quello standard di civile
condotta che deve costituire un requisito fondamentale
dell'attività giudiziaria del magistrato. Rientra in questo
gruppo anche l'ingiustificata interferenza, attuata
avvalendosi delle proprie funzioni, nell'attività di altro
magistrato, giacché tale interferenza può pregiudicarne
l'autonomia di giudizio; la formula adottata è tale da
comprendere anche il comportamento del magistrato comunque
investito di poteri di direzione o di vigilanza che eserciti
pressioni o compia interferenze nei confronti dei colleghi in
relazione alla trattazione di affari loro affidati. In ogni
caso il comportamento deve essere "ingiustificato",
escludendosi così quelle forme di intervento che sono
legittimate dal rapporto di gerarchia funzionale o previste da
specifiche norme.
La lettera c) raggruppa i comportamenti lesivi del
dovere di diligenza professionale. Si tratta, in primo luogo,
dei fatti che, pur inerendo all'esercizio della giurisdizione,
rendono possibile il sindacato disciplinare: viene in
considerazione anzitutto la grave violazione di legge,
realizzata attraverso un atto o un provvedimento o un
comportamento processuale, per assoluta mancanza di diligenza.
Il grado di consistenza negativa che il fatto deve avere,
anche in riferimento alle conseguenze che ne derivano, si
collega al carattere "assoluto" della negligenza come causa
della violazione. La seconda ipotesi riguarda il travisamento
dei fatti dovuto - anche qui - al difetto assoluto di
diligenza nell'esame delle risultanze processuali.
C'è da notare che queste prime due ipotesi ricomprendono
le fattispecie previste dall'articolo 2, comma 3, lettere
a), b) e c), della legge 13 aprile 1988, n. 117,
sulla riparazione dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei
magistrati, ove si prevedono, come colpa grave: "la grave
violazione di legge determinata da negligenza inescusabile"
(lettera a); "l'affermazione, determinata da negligenza
inescusabile, di un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento"
(lettera b) e "la negazione, determinata da negligenza
inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento" (lettera
c). Nella proposta di legge la seconda e terza
fattispecie di colpa grave sono state unificate nella formula
onnicomprensiva di "travisamento dei fatti".
Un'altra ipotesi attiene al perseguimento di fini diversi
da quelli di giustizia e ricomprende condotte che hanno
finalità estranee agli obiettivi istituzionali della
giurisdizione. La stessa lettera c) del comma 1
dell'articolo 48 della proposta di legge contiene la
previsione dell'assenza di motivazione, allorché sia richiesta
dalla legge. Essa costituisce senza dubbio un caso di
violazione della legge, ma non è connotata dalle condizioni
che rendono rilevabili la fattispecie generale: si è voluto,
in realtà, sottolineare come sia importante che il magistrato
dia conto e ragione di ciò che compie nell'esercizio delle
funzioni, e quindi tale specifica previsione non è
circoscritta ai provvedimenti cautelari secondo una tendenza
che viceversa fu recepita in un precedente disegno di legge.
All'ipotesi della assoluta assenza di motivazione si è
parificata, inoltre, quella della cosiddetta "motivazione
apparente", in quanto altrettanto costitutiva di una
violazione di legge.
Allo stesso tipo di illecito disciplinare per violazione
del dovere di diligenza si è ricondotta l'adozione di
provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali.
In tali previsioni risulta compresa anche la lettera d)
del comma 3 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n.
117: per un verso ("provvedimento concernente la libertà della
persona fuori dei casi consentiti dalla legge"), nell'ipotesi
di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso
diritti personali; per altro verso ("provvedimento concernente
la libertà della persona senza motivazione"), nell'ipotesi di
provvedimenti privi di motivazione o con motivazione
apparente.
L'inosservanza delle norme regolamentari o delle
disposizioni di servizio costituisce illecito disciplinare se
cagiona un apprezzabile pregiudizio per l'attività
dell'ufficio (altrimenti sarebbe oggetto di sanzione - ad
esempio - anche un occasionale e modesto ritardo nell'inizio
dell'udienza), e cioè nel caso in cui l'inosservanza sia
"reiterata" o "grave". Costituisce violazione del dovere di
diligenza professionale l'affidamento ad altri del proprio
lavoro: si è preferita tale formula (piuttosto che quella di
"affidamento a terzi della redazione dei provvedimenti") per
ricomprendervi sia le ipotesi in cui è gravato un altro
magistrato sia quelle in cui ci si disimpegna
ingiustificatamente da attività diverse dalla redazione di un
provvedimento. Quanto all'inosservanza dell'obbligo di
residenza, occorre partire dalla constatazione che oggi, per
lo sviluppo e la rapidità dei mezzi di comunicazione e per
problemi e difficoltà ambientali, il dovere di risiedere nello
stesso comune sede dell'ufficio non ha quel rigore che
giustamente aveva in altri tempi, pur conservando la sua
validità precettiva; si è ritenuto, quindi, di considerare
illecito disciplinare l'inosservanza dell'obbligo di residenza
nel duplice presupposto che manchi la cosiddetta
"autorizzazione a risiedere fuori circoscrizione" e ne sia
derivato in concreto un pregiudizio all'adempimento dei doveri
di diligenza.
La lettera d) comprende gli illeciti che derivano da
violazioni del dovere di laboriosità. Rientra in questo gruppo
il reiterato ritardo nel compimento di atti, sempre che sia
"grave" o, se non grave, sia "ingiustificato"; si noti che non
occorre l'abitualità ad integrare l'illecito, bastando
ripetute violazioni anche prive del carattere dell'abitualità.
Vi rientra la scarsa laboriosità rapportata al carico
dell'ufficio; quindi valutata con criterio relativo; vi
rientra infine l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario
(compresa la redazione dei provvedimenti) da parte del
dirigente l'ufficio o del presidente di sezione o di collegio,
volendosi con ciò recidere certe prassi secondo cui chi dirige
o presiede si autoesclude dall'esercizio di altre funzioni e,
soprattutto, dal redigere provvedimenti. Il fatto deve,
comunque, essere privo di giustificazione: si è considerato,
in sostanza, che, principalmente negli uffici di grandi
dimensioni, l'attività di direzione è connotata da aspetti
amministrativi ed organizzativi spesso del tutto assorbenti;
in questi casi l'esenzione dal lavoro giudiziario può trovare
adeguata giustificazione.
Un'ulteriore ipotesi di illecito riconducibile al difetto
di laboriosità è stata vista nell'inosservanza dell'obbligo di
rendersi reperibile per esigenze dell'ufficio, nei casi in cui
questo è imposto dalla legge o da disposizione di organo
competente.
La violazione del segreto d'ufficio o la rivelazione del
contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio configurano
specifiche ipotesi di reato e rientrano, quindi, nella
previsione di cui all'articolo 50. Si è ritenuto, però, di
ipotizzare, nella lettera e), comportamenti che,
restando al di fuori della sfera penale, determinano la
divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di
cui sia previsto il divieto di pubblicazione. Si tratta di
comportamenti che possono risalire a difetto di diligenza
ovvero a scarsa ponderazione e che pregiudicano il corretto
svolgersi dell'attività giurisdizionale.
Nella stessa lettera e) si è ritenuto di prevedere
come illecito disciplinare anche la violazione del dovere di
riservatezza: per gli affari in corso essa è rilevante sempre,
perché contrasta con la deontologia il riferire o divulgare
fatti propri della "vicenda processuale" che il magistrato sta
trattando, mentre per gli affari definiti la rilevanza
disciplinare si ha solo quando la violazione della
riservatezza possa arrecare pregiudizio a diritti altrui.
La lettera f) comprende le omissioni imputabili al
dirigente l'ufficio o al presidente di sezione o di collegio e
concernenti il non aver comunicato fatti compiuti dai
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio che
possono costituire illecito disciplinare, ovvero non aver
comunicato cause di incompatibilità inerenti a tali
magistrati. Trattasi di illeciti complementari a specifiche
figure previste in altre lettere, o a ciascuna delle ipotesi
di illecito previste in tali lettere, e che perciò non
potevano non essere collocate dopo le previsioni
principali.
Per ciascun gruppo di illeciti (tranne quelli di cui alle
lettere e) e f), che esauriscono con la
tipizzazione le ipotesi possibili), è stata usata la formula:
"ogni altra violazione del dovere", in modo da consentire la
punibilità di comportamenti "non nominati" lesivi degli
interessi protetti. Si evita così il ricorso ad una clausola
di chiusura unica che, nella sua generalità e genericità,
finirebbe per attenuare - se non addirittura per elidere - lo
scopo della tipizzazione; infatti, il collegamento sistematico
tra i valori espressi nell'articolo 47, la previsione di
illeciti raggruppati secondo tali valori nell'articolo 48 e la
clausola per ciascun gruppo offrono ai titolari dell'azione e
alla stessa sezione disciplinare criteri ben precisi per
l'individuazione di "illeciti non nominati".
Da notare, infine, che la formula usata a chiusura della
lettera a) non reca l'aggettivo "rilevante", a
differenza di quella relativa agli altri gruppi, in quanto si
è ritenuto che qualunque violazione del dovere di imparzialità
costituisce illecito disciplinare, stante l'importanza del
valore tutelato.
Nel comma 2 si è ritenuto di dover ribadire il principio
della insindacabilità dell'attività giurisdizionale, per il
valore assoluto che le è proprio - salve le limitate e
specifiche eccezioni, compatibili con l'affermazione del
principio - e per una sorta di simmetria normativa con la
disciplina della responsabilità civile del magistrato. La
disposizione che si propone riproduce, in sostanza, quella
contenuta nell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 117
del 1988, poiché è sembrato opportuno chiarire che anche il
sindacato disciplinare - alla stregua di quanto è stato
previsto per quello del giudice civile - non può riguardare
l'attività di interpretazione della legge o di valutazione dei
fatti e delle prove.
L'articolo 49 tipizza gli illeciti compiuti al di fuori
dell'esercizio delle funzioni.
La lettera a) del comma 1 considera gli episodi di
malcostume, talvolta spicciolo ma pur sempre riprovevole, che
sono sempre meno tollerati dalla coscienza sociale. La lettera
b) si riferisce a condotte riprovevoli in rapporto alla
qualità stessa del magistrato perché possono incidere sulla
credibilità della funzione. La lettera c) indica sia
l'assunzione di incarichi senza autorizzazione quando questa
sia prescritta da disposizioni di legge o da norme
regolamentari adottate dall'organo competente, sia lo
svolgimento di attività che, pur non essendo oggetto di
autorizzazione, risulti (per la natura dell'attività stessa,
per l'impegno che comporta, per il soggetto che la conferisce
o a cui l'attività è diretta) oggettivamente incompatibile con
la funzione giudiziaria, o comunque tale da pregiudicare la
laboriosità. A maggior ragione rientra in questa ipotesi
l'assunzione di attività priva di autorizzazione semplicemente
perché "non autorizzabile".
La lettera d) attiene ad uno dei temi più spinosi e
difficili, in quanto pone l'obbligo di un giusto equilibrio
tra l'interesse costituzionalmente protetto della libertà di
manifestazione del pensiero, che compete al magistrato come ad
ogni cittadino, con l'interesse, avente pari importanza, alla
dignità del singolo magistrato e dell'intero ordine
giudiziario. La necessità di tale equilibrio è stata
sottolineata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 100
dell'8 giugno 1981), secondo cui il bilanciamento degli
interessi tutelati non comprime il diritto alla libertà di
manifestare le proprie opinioni, ma ne vieta soltanto
l'esercizio anomalo o l'abuso, che viene ad esistenza ove
risultino lesi gli altri valori sopra menzionati.
In questa prospettiva non v'è dubbio che una siffatta
delicata operazione di bilanciamento non potrebbe attuarsi
salvaguardando integralmente ed in ogni caso la libertà di cui
all'articolo 21 della Costituzione; così come, per converso,
l'equilibrio sarebbe pregiudicato se si pretendesse di salvare
sempre ed in ogni caso la dignità dell'ordine giudiziario:
nell'uno e nell'altro caso non di bilanciamento si tratterebbe
ma, piuttosto, di annullamento di uno dei due interessi
tutelati.
Tuttavia si è ritenuto che la pubblica manifestazione di
consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso
acquisti rilevanza sul piano disciplinare soltanto quando
concorrano particolari elementi oggettivi e soggettivi. Si è
dato rilievo, così, oltre che alla posizione del magistrato
(che può conferire maggiore caratura alla manifestazione e
perciò cagionare un più intenso pericolo alla libertà del
giudice naturale del processo in corso), anche alle modalità
della manifestazione, di modo che posizione del magistrato e
modalità di manifestazioni conferiscano all'espressione del
consenso o del dissenso idoneità a condizionare la libertà del
collega.
Anche la lettera e) si riferisce ad un tema spinoso
che, in tempi recenti e meno recenti, ha interessato per vari
aspetti l'ordine giudiziario, come la partecipazione di
magistrati ad associazioni segrete o "riservate" ovvero a
logge massoniche. Resta ferma anche per i magistrati la
libertà associativa; ma non può consentirsi la partecipazione
ad associazioni che comportino doveri o vincoli incompatibili
con l'esercizio delle funzioni giudiziarie perché incidono
sulla autonomia, imparzialità di giudizio, indipendenza morale
e psicologica che rappresentano le precondizioni dello
svolgimento dell'attività giudiziaria in piena libertà e in
sottoposizione soltanto alla legge.
La lettera f) comprende quei comportamenti che
realizzano un uso strumentale della qualità di magistrato
(come, ad esempio, le eclatanti manifestazioni pubbliche o le
esternazioni in pubblico) idonei a turbare l'esercizio di
funzioni costituzionalmente previste; occorre tuttavia che
abbia particolare rilievo la posizione del magistrato o le
modalità dell'uso strumentale (come nella lettera d).
L'articolo 49 si chiude con la clausola secondo cui
integra l'illecito disciplinare ogni altro comportamento
tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la
credibilità della funzione giudiziaria.
Seguendo un'indicazione espressa dal Consiglio superiore
della magistratura, l'articolo 50 contiene la separata
previsione di illeciti disciplinari conseguenti a reati per i
quali sia intervenuta condanna irrevocabile o applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, quando si tratti: di delitti non colposi per
i quali la legge stabilisce la pena della reclusione, sola o
congiunta alla pena pecuniaria (lettera a), ovvero di
delitti colposi (lettera b) o di contravvenzioni
(lettera c), se sia stata rispettivamente applicata la
pena detentiva della reclusione o dell'arresto, ma, in
entrambi i casi, sempre che, per le modalità di esecuzione o
per le conseguenze che ne sono derivate, il fatto abbia
carattere di particolare gravità. L'articolo 50 si chiude con
un'ultima previsione (lettera d) relativa ad altre
ipotesi in cui il fatto costituente reato sia idoneo a
compromettere la credibilità del magistrato ed anche se
l'azione penale - per qualsiasi causa - non può essere
iniziata o proseguita.
L'articolo 51 indica le sanzioni disciplinari e ne
puntualizza la consistenza e i modi di esecuzione.
Non si è ritenuto di abolire l'ammonimento per due motivi:
in primo luogo, si possono verificare illeciti di modesta
entità per i quali il giudice disciplinare, operando la
valutazione complessiva della personalità dell'incolpato, può
comminare una sanzione minima che abbia anche, nella sostanza,
un intento dissuasivo; in secondo luogo, può insorgere il
timore che il giudice disciplinare, pur di non irrogare la
censura per fatti modesti ma pur sempre apprezzabili, finisca
per indulgere all'assoluzione.
Le novità rispetto all'attuale regime consistono nella
introduzione della "incapacità ad esercitare un incarico
direttivo o di collaborazione direttiva", nell'abolizione
della destituzione e nel collegamento fra tipo di illecito, o
ipotesi aggravata di esso, e il tipo minimo di sanzione da
irrogare.
L'incapacità all'incarico direttivo o di collaborazione
direttiva, che può durare per l'intera vita professionale del
magistrato o per un certo tempo, assume un significato
pregnante per qualche tipo di illecito ed ha comunque un
valore dissuasivo di notevole efficacia.
Quanto alla destituzione, si è ritenuto superfluo
mantenerla, giacché, dopo l'intervento della Corte
costituzionale circa il trattamento di quiescenza, essa per
nulla differisce rispetto alla rimozione, è stato anche
risolto (comma 8) il problema del concorso di illeciti e,
quindi, il concorso di sanzioni.
Nell'articolo 52 è fissato il collegamento tra sanzione
minima applicabile e tipo di illecito, realizzando, così, un
sistema sanzionatorio che, seppure organizzato in termini di
maggiore rigidità, consente ancora ampi spazi alla
discrezionalità dell'organo disciplinare. La sanzione da
applicare è determinata dalla legge in maniera specifica nel
solo caso di condanna penale a pena detentiva non
condizionalmente sospesa o che determina l'interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
Nell'articolo 53 è prevista l'applicazione della sanzione
accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio.
Al riguardo, in considerazione della gravità degli effetti che
conseguono a tale misura sanzionatoria, che si concreta
nell'allontanamento del magistrato dall'ufficio, sono stati
fissati non solo criteri rigidi di collegamento con
determinate categorie di illeciti disciplinari o di sanzioni
principali inflitte, ma si è condizionata l'applicazione della
sanzione stessa, nell'ipotesi di applicazione facoltativa,
all'accertamento che la permanenza del magistrato in quella
sede o in quell'ufficio si porrebbe in insanabile contrasto
con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Gli articoli 54, 55 e 56 adeguano, razionalizzandola, la
disciplina vigente circa la composizione dell'organo di
giudizio disciplinare, la previsione dei membri effettivi e di
quelli supplenti, il meccanismo delle sostituzioni anche nel
caso di ricusazione.
Le novità di rilievo sono due: la prima consiste nella
diminuzione da nove a sette dei componenti la sezione
disciplinare (articolo 54), per rendere più snello ed agile
l'organo di disciplina e per evitare incompatibilità con la
composizione della prima commissione; la seconda riguarda
(articolo 56) la previsione di una seconda sezione per il solo
giudizio di rinvio a seguito di annullamento della decisione
da parte delle Sezioni unite della Cassazione.
Non si è ritenuto di costituire una seconda sezione
parallela e concorrente perché se tale innovazione avrebbe,
per un verso, consentito di redistribuire il lavoro fra due
organi disciplinari e così accelerarne il corso, per altro
verso avrebbe suscitato il pericolo di difformità di
giurisprudenza disciplinare, fenomeno molto più preoccupante
rispetto ai vantaggi conseguibili con una seconda sezione a
pieno titolo.
L'articolo 57 conferma che l'accusa è svolta dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione, ma
aggiunge che all'attività di indagine relativa al procedimento
disciplinare provvede il pubblico ministero; in tal modo si
supera definitivamente il precedente sistema in cui, ad
immagine del vecchio rito del processo penale con separata
previsione di istruttoria sommaria e di istruttoria formale,
le indagini potevano essere svolte rispettivamente dalla
procura generale e da un commissario istruttore scelto fra i
componenti della sezione disciplinare. In realtà ci si
uniforma all'orientamento del nuovo processo penale che non
conosce dicotomie di istruttoria sommaria e istruttoria
formale, accentuando nello stesso tempo la posizione di
terzietà del giudice disciplinare ed evitando i numerosi
inconvenienti sia del doppio sistema sia della nomina del
commissario istruttore (inconvenienti sottolineati dal
Consiglio superiore della magistratura).
L'articolo 58 detta la disciplina dei termini per il
giudizio disciplinare. L'azione deve essere promossa entro un
anno dalla piena notizia del fatto, cioè dalla conoscenza
acquisita a seguito di sommarie indagini o di denuncia
circostanziata; inoltre, entro l'anno dall'inizio del
procedimento deve intervenire la richiesta della procura
generale per l'emissione del decreto che fissa la discussione
orale innanzi alla sezione ed entro l'anno successivo
dev'essere pronunziata la sentenza; se i termini non sono
osservati, il procedimento si estingue. Questa
regolamentazione dei termini del procedimento si discosta
dalla disciplina attuale, sia con riguardo al termine (un
anno), decorrente dall'inizio del procedimento, entro il quale
deve essere richiesto - e non già emesso - il decreto che
fissa la discussione orale; sia con riguardo al termine entro
il quale deve essere pronunciata la sentenza, fissato in un
anno contro i due previsti dalla normativa vigente. Si è
ridotto, in sostanza, il periodo complessivo massimo del
giudizio di primo grado ad evitare che il magistrato resti
troppo a lungo esposto al disagio di un procedimento
disciplinare ed alla comprensibile turbativa della sua
serenità, riservando, però, l'intero anno per l'attività
d'indagine che richiede più tempo per l'acquisizione del
materiale probatorio.
Il capo II è dedicato alla disciplina del procedimento; si
è provveduto, cioè, a razionalizzare e a integrare le norme
vigenti, riscrivendole secondo la nuova impostazione in modo
che ne consegua un tessuto normativo completo.
Si è conservata la doppia titolarità dell'azione,
respingendosi la tesi dell'esclusivo esercizio da parte del
Ministro della giustizia, sia perché potrebbe risultare troppo
gravosa la gestione esclusiva di questo potere di iniziativa
da parte del Ministro sia perché la doppia titolarità
asseconda la prassi secondo cui il procuratore generale si
occupa prevalentemente di illeciti riguardanti la deontologia
professionale.
I meccanismi di esercizio sono naturalmente differenziati:
il Ministro della giustizia promuove l'azione con richiesta di
indagini al procuratore generale; a sua volta questi promuove
l'azione dandone comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura; dalla richiesta o, rispettivamente, dalla
comunicazione (ciascuna delle quali determina - secondo il
comma 4 dell'articolo 59 - l'inizio del procedimento a tutti
gli effetti) cominciano a decorrere i termini previsti
dall'articolo 58. Se l'azione è promossa dal procuratore
generale, il Ministro della giustizia può chiedere che
l'azione sia estesa ad altri fatti, e altrettanto può fare nel
corso delle indagini. Se l'azione è promossa dal Ministro
della giustizia, il procuratore generale è libero di
contestare fatti nuovi nel corso dell'indagine.
Sorge in proposito un altro problema, cioè quale sia il
rapporto fra le due titolarità allorché per il medesimo fatto
il Ministro della giustizia, avvalendosi della discrezionalità
riconosciutagli dall'articolo 107 della Costituzione, non
intenda promuovere l'azione mentre il procuratore generale di
fatto la promuove; si pone cioé il problema di una eventuale
condizione di improcedibilità derivante dalla esplicitata
comunicazione del Ministro all'altro titolare.
Si è tradizionalmente sostenuto che quella discrezionalità
assicurata al Ministro della giustizia non esiste per il
procuratore generale; che a quest'ultimo sono attribuiti
l'esercizio e la conseguente indagine per fatti di regola
attinenti ai doveri professionali che, viceversa, potrebbero
rimanere esenti; si è sostenuto altresì che il procuratore
generale, in quanto rappresentante della legge, non può non
attivarsi allorché viene a conoscenza di episodi suscettibili
di rilievo disciplinare.
Ma, al contrario, si potrebbe sostenere: che il
riconoscere una "obbligatorietà" al procuratore generale - non
esplicitamente dichiarata dalla legge, tranne i casi di cui
all'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 13 aprile
1988, n. 117 - rischierebbe di vanificare la discrezionalità
stabilita per il Ministro della giustizia dalla norma
costituzionale, in quanto ben potrebbe il primo esercitare
l'azione ogni qualvolta il secondo decide di non promuoverla;
che tutto questo vanificherebbe la responsabilità politica del
secondo nei confronti del Parlamento incentrata proprio sulla
caratterizzazione discrezionale del suo potere anche in
rapporto a criteri di ragionevolezza e professionalità;
infine, che quella distinzione fra ambiti oggettivi di
esercizio è discutibile in quanto il Ministro della giustizia,
disponendo dell'Ispettorato, può conoscere di fatti
concernenti violazioni dei doveri funzionali più o meglio di
quanto non possa il procuratore generale.
Si tratta di un problema delicato, con implicazioni
notevoli, specie nei rapporti fra il Ministro della giustizia
e la procura generale presso la Suprema Corte. Si è preferito
rappresentarlo senza prendere posizione sulle alternative
possibili affinché sia il Parlamento, nella sua sovranità, a
scegliere la soluzione più opportuna.
L'articolo 60 detta le norme disciplinanti l'attività di
indagine.
Dell'inizio del procedimento deve essere data
comunicazione all'incolpato con l'indicazione degli addebiti;
l'incolpato può farsi assistere, come difensore, da un altro
magistrato o da un avvocato. Non si è previsto un meccanismo
di nomina di un difensore d'ufficio, ove l'incolpato non sia
in grado di nominarne uno di fiducia in ottemperanza a quanto
sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220
dell'8 giugno 1994, in quanto la possibilità di scegliere come
difensore un avvocato rende sostanzialmente del tutto astratta
una tale ipotesi.
Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione, o
dall'avviso al difensore se già designato, sono nulli, e la
nullità è rilevabile entro dieci giorni da quando si sia avuta
conoscenza del contenuto degli atti o, in mancanza, dalla
comunicazione del decreto che fissa la discussione orale
davanti alla sezione disciplinare.
Per le indagini si osservano, in quanto compatibili, le
norme relative all'istruzione dei procedimenti penali, salvo
quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei
confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli
interpreti.
Il comma 5 dell'articolo 60 prevede che, al termine delle
indagini, il procuratore generale, con le richieste
conclusive, debba rimettere alla sezione disciplinare il
fascicolo degli atti del procedimento, atti che rimangono
depositati nella segreteria della sezione a disposizione
dell'incolpato per ogni esigenza difensiva (estrazione di
copie, eccetera).
Nell'articolo 61 è contenuta la disciplina radicalmente
nuova dei meccanismi di chiusura delle indagini e del
passaggio - eventuale - alla discussione orale.
Va chiarito, anzitutto, che su questo specifico tema la
normativa che si propone è frutto di una più approfondita
valutazione delle implicazioni che derivano dalla scelta
operata dalla Carta costituzionale in tema di facoltatività
dell'azione disciplinare.
Il disegno di legge presentato nel corso della X
legislatura prevedeva che il Ministro della giustizia o il
procuratore generale, ove avessero ritenuto insussistenti i
presupposti per promuovere l'azione disciplinare, avrebbero
dovuto richiedere alla sezione disciplinare l'archiviazione
degli atti (potendo provvedervi direttamente solo se i fatti
denunciati non avessero integrato alcuna delle fattispecie
tipiche di illecito disciplinare previste dalla legge).
La disposizione aveva provocato valutazioni discordanti e
nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura
nella seduta del 19 luglio 1988, pur dandosi atto
dell'apprezzamento manifestato da molti componenti su
un'innovazione tanto radicale della normativa vigente, si era
evidenziato che "la necessità di un provvedimento di
archiviazione da parte della sezione introduceva connotati di
obbligatorietà dell'azione disciplinare".
In particolare, nel parere veniva riferito che da parte di
alcuni consiglieri era stato sottolineato come l'innovazione
suscitava dubbi di legittimità costituzionale, in quanto la
"facoltà" di promuovere l'azione disciplinare, riservata al
Ministro dall'articolo 107 della Costituzione, sarebbe stata
stravolta nel suo contenuto e nei suoi caratteri di
discrezionalità politica dalla previsione del potere della
sezione disciplinare di assoggettare a controllo le scelte
fatte, eventualmente nel senso del non esperimento
dell'azione. Il tutto senza contare che, in tal modo, si
sarebbero concentrati nella stessa sezione disciplinare quei
poteri di iniziativa e di decisione che l'articolo 107 della
Costituzione aveva attribuito ad organi distinti.
Come è noto queste considerazioni vennero fatte proprie -
insieme ad altre valutazioni critiche - dal Presidente della
Repubblica nel messaggio inviato alle Camere il 26 luglio
1990. Nel messaggio venne confermata, anzitutto, l'esigenza di
conservare all'azione disciplinare il carattere della
discrezionalità e ciò nella considerazione che l'opposta
scelta della obbligatorietà verrebbe a costituire un elemento
di indebolimento dell'indipendenza, dell'autorevolezza e della
credibilità della magistratura nella misura in cui esporrebbe
i magistrati, per ogni fatto configurabile in ipotesi come
illecito disciplinare, ad una pubblicità ingiusta e non
compatibile con il prestigio dell'ordine giudiziario.
Tale situazione - proseguiva il messaggio - si sarebbe
verificata ove per l'azione disciplinare si fosse previsto
l'obbligatorio intervento dell'organo giudicante, con una
stretta analogia a quanto previsto per l'azione penale.
Ora, l'insieme di queste considerazioni, la cui fondatezza
è apparsa evidente, ha indotto ad abbandonare l'ipotesi di un
intervento obbligatorio della sezione disciplinare per
l'archiviazione degli atti. La facoltatività dell'azione
disciplinare, esplicitamente prevista per il Ministro della
giustizia dall'articolo 107 della Costituzione, deve essere
conservata anche nei riguardi del procuratore generale, al
fine di non sconvolgere l'assetto dato alla materia dal
dettato costituzionale, in termini di responsabilità politica
dell'organo dell'Esecutivo. Da questa premessa deriva che non
è praticabile alcun meccanismo di controllo giurisdizionale
delle scelte che entrambi i titolari dell'azione disciplinare
possono operare in ordine all'esercizio della stessa,
controllo che sarebbe concettualmente incompatibile con una
discrezionalità che, in effetti, non è tecnica, ma
squisitamente "politica".
Altro aspetto che richiede un preliminare chiarimento
riguarda il rapporto tra i due titolari dell'azione
disciplinare nel momento conclusivo dell'indagine. Il
Consiglio superiore della magistratura, nel parere dianzi
citato, aveva sottolineato che, soprattutto per l'ipotesi in
cui vi sia dissenso tra i due organi, occorre prevedere "un
meccanismo di raccordo che consenta al Ministro della
giustizia di intervenire nel procedimento facendo valere le
sue ragioni". Il Consiglio, ritenendo lacunosa la normativa
contenuta nel disegno di legge sottoposto al suo esame, aveva
prospettato l'opportunità di prevedere l'intervento del
Ministro della giustizia (eventualmente attraverso
l'Avvocatura dello Stato) nel procedimento disciplinare, sia
attribuendogli un potere autonomo di determinare, con propria
richiesta, il rinvio a giudizio dell'incolpato, sia in
riferimento specifico alla fase dibattimentale.
Questi suggerimenti sono apparsi meritevoli di
accoglimento.
L'articolo 61 della proposta di legge contiene, dunque, la
seguente disciplina del momento conclusivo delle indagini,
fermo restando che è fuori dalla previsione normativa
quell'archiviazione "diretta" degli atti che entrambi i
titolari dell'azione disciplinare possono disporre, senza dare
avvio all'azione medesima, nell'esercizio di quella piena
discrezionalità che si è ritenuto di non poter modificare.
All'articolo 61 si prevede che al termine delle indagini
il procuratore generale presso la Corte di cassazione formula
le sue richieste conclusive alla sezione disciplinare: esse
possono essere rivolte al non luogo a procedere o alla
fissazione dell'udienza di discussione orale.
In entrambi i casi della richiesta è data tempestiva
comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia
dell'atto (commi 1 e 5). Al Ministro della giustizia sono
attribuiti specifici poteri di intervento nel procedimento: in
riferimento alla richiesta del procuratore generale di
fissazione della discussione orale, il Ministro potrà
richiedere l'integrazione delle incolpazioni o, financo, la
modifica della contestazione nell'ipotesi di azione
disciplinare da lui promossa.
Nel caso in cui, viceversa, la richiesta del procuratore
generale sia finalizzata alla pronuncia di non luogo a
procedere, il Ministro della giustizia, dopo aver richiesto ed
ottenuto copia degli atti del procedimento, può assumere lui
l'iniziativa per il passaggio alla fase dibattimentale e cioé
può richiedere direttamente al presidente della sezione
disciplinare l'emissione del decreto di fissazione della
discussione orale (comma 6).
Nei commi 3, 4 e 7 sono disciplinate le attività
processuali conseguenti alle richieste previste dall'articolo
in oggetto, da svolgere da parte del presidente della sezione
disciplinare e da quest'ultima come organo giudicante. Una
novità assoluta della normativa che si propone riguarda
l'ipotesi in cui si perviene alla discussione orale sulla
richiesta del Ministro della giustizia: è sembrato logico ed
opportuno prevedere che - in tal caso - le funzioni di
pubblico ministero, in sede di discussione, siano esercitate
da un magistrato designato dal Ministro della giustizia tra
quelli in servizio al Ministero.
Per la fase della discussione e della decisione, il testo
della proposta di legge utilizza la disciplina vigente,
integrandola in varie parti. L'articolo 62 regola in modo
specifico alcuni aspetti probatori, anche per eliminare dubbi
e problemi denunciati dalla stessa giurisprudenza
disciplinare; per il resto richiama, in quanto compatibili, le
norme del rito penale sul dibattimento, ad eccezione di quelle
che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti
dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti
(comma 3), giacché la sezione disciplinare non è organo
giudiziario in senso proprio.
Le novità di maggiore rilievo attengono al carattere "non
pubblico" della discussione e alla formula assolutoria.
Infatti si conferma (comma 2) che la discussione non è
pubblica, tranne che l'incolpato lo richieda, consentendosi
così, nello specifico, l'esercizio del diritto
dell'interessato al processo pubblico, diritto che trova
riconoscimento nell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa
esecutiva dalla legge n. 848 del 1955. Anche in presenza della
richiesta della discussione pubblica da parte dell'incolpato,
la sezione disciplinare può tuttavia disporre, sentito il
pubblico ministero, che si proceda "a porte chiuse", ove ciò
sia necessario per tutelare la credibilità della funzione
giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio
che l'incolpato occupa. Si è ritenuto, in tal modo, di
bilanciare l'interesse alla conoscibilità di una vicenda il
cui iter processuale e la cui conclusione non devono
rimanere all'interno dell'Ordine, con l'interesse alla tutela
della credibilità della funzione che quel magistrato, di
regola, continuerà ad esercitare. Sarà, dunque, la sezione a
stabilire, sulla base della qualità dei fatti contestati in
rapporto all'interesse della conoscibilità esterna e sulla
base del tipo di ufficio che l'incolpato occupa, se la
discussione non debba essere pubblica nonostante il contrario
avviso dell'incolpato.
Quanto alla formula assolutoria, è stata recepita la
prassi di dichiarare "escluso l'addebito" allorché non è
raggiunta una prova sufficiente, evitandosi le difficoltà
dell'uso di formule tratte dalla tipologia del codice del rito
penale che non sempre si attagliano all'esito del giudizio
disciplinare.
Si è previsto, inoltre, che i motivi della decisione
debbano essere depositati, nella segreteria della sezione,
entro trenta giorni dalla deliberazione.
L'ultimo comma dell'articolo 62 dispone, infine, la
trasmissione di copia dei provvedimenti adottati dalla sezione
disciplinare al Ministro della giustizia, al fine di
consentirne la piena conoscenza per le conseguenti valutazioni
in ordine all'esercizio del diritto d'impugnazione. Il
Ministro della giustizia può richiedere copia degli atti
dell'intero procedimento disciplinare.
Nell'articolo 63 sono disciplinati i rapporti tra l'azione
disciplinare ed altri giudizi interessanti il magistrato
incolpato.
Si stabilisce, anzitutto, che l'azione disciplinare non è
preclusa dall'eventuale esercizio dell'azione civile di
risarcimento del danno promossa nei confronti del magistrato
per lo stesso fatto. Analogamente è stabilito per l'ipotesi di
esercizio dell'azione penale, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 58, comma 3, in ordine alla sospensione
dell'azione disciplinare.
Il comma 2 dell'articolo 63 contiene la disciplina degli
effetti, sul giudizio disciplinare, dei giudicati penali
divenuti irrevocabili.
I successivi articoli, dal 64 al 68, sono rivolti a
disciplinare l'adozione di provvedimenti cautelari di
sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per la pendenza
di un giudizio penale o disciplinare, con la previsione di uno
specifico procedimento nel quale sono assicurate le garanzie
difensive dell'interessato.
Secondo l'articolo 64 il magistrato nei cui confronti sono
avviate indagini o è esercitata l'azione penale deve essere
sospeso dalle funzioni dal giorno in cui è adottata nei suoi
riguardi una misura cautelare personale ai sensi degli
articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale. La
sospensione, la quale comporta il collocamento fuori dal ruolo
organico della magistratura, permane sino alla sentenza di non
luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla
sentenza irrevocabile di proscioglimento; può essere revocata,
anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la
misura cautelare personale abbia comunque perso efficacia. Al
magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge è
attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi
dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo.
Accanto alla sospensione necessaria, l'articolo 65 prevede
una sospensione cautelare facoltativa: quando il magistrato è
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo
punibile con pena detentiva, o quando al medesimo possono
essere ascritti fatti suscettibili di valutazione disciplinare
che per la loro gravità siano incompatibili con l'esercizio
delle funzioni, il Ministro della giustizia, o il procuratore
generale, anche prima dell'inizio del procedimento
disciplinare, può chiedere la sospensione cautelare del
magistrato dalle funzioni e dallo stipendio. La sezione
convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e
provvede, dopo averlo sentito o dopo aver constatato la sua
mancata comparizione.
Anche nell'ambito del procedimento di sospensione
cautelare il magistrato può farsi assistere da un difensore,
nominato nella persona di altro magistrato o di un
avvocato.
La sospensione cautelare facoltativa può essere revocata
in qualsiasi momento dalla sezione disciplinare, anche
d'ufficio.
Contro le decisioni e contro i provvedimenti in materia di
sospensione l'accusato, il Ministro della giustizia o il
procuratore generale possono proporre ricorso per cassazione,
nei termini e con le forme - specifica l'articolo 66 -
previsti dal codice di procedura penale; con questo richiamo
si rende più snello e celere il procedimento rispetto all'
iter oggi previsto. Il ricorso ha effetto sospensivo. La
Cassazione decide a Sezioni unite penali.
Nel comma 2 dello stesso articolo 66 è stabilito il
termine di sei mesi, dalla proposizione del ricorso, per la
decisione della Cassazione.
Gli articoli 67 e 68 dispongono, infine, che il magistrato
già sospeso ha diritto ad essere reintegrato nella situazione
anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile,
ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non
luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione; se il
posto prima occupato non è vacante, il magistrato ha diritto
di scelta fra quelli disponibili con priorità rispetto ad
altri eventuali concorrenti. Si prevede, infine, che in caso
di assoluzione con sentenza definitiva o di condanna ad una
sanzione diversa dalla sospensione dalle funzioni (per un
tempo pari o superiore alla durata della sospensione
cautelare) e dalla rimozione, cessa di diritto la sospensione
provvisoria eventualmente disposta e sono corrisposti gli
arretrati dello stipendio e delle altre competenze non
percepiti.
Gli articoli da 69 a 72 disciplinano la revisione,
utilizzando in buona parte la normativa vigente, cui apportano
talune integrazioni razionalizzatrici.
Il capo III è dedicato alla materia delle incompatibilità,
che la proposta di legge risistema in maniera completa,
apportando innovazioni di un certo rilievo alla disciplina
vigente.
Sono previste e disciplinate: le incompatibilità
"funzionali", cioé quelle che riguardano l'esercizio di
attività o l'assunzione di uffici incompatibili con le
funzioni giudiziarie; le incompatibilità derivanti da vincoli
di parentela, di affinità o di coniugio che concernono
magistrati dello stesso ufficio o che concernono magistrati e
persone che esplicano l'attività forense dinanzi al medesimo
ufficio giudiziario; le incompatibilità derivanti dai suddetti
vincoli quando riguardano persone imputate o condannate o
persone la cui condotta sia riprovevole; infine le
incompatibilità per situazioni ambientali.
Quanto alle prime, l'articolo 73 della proposta stabilisce
che la funzione giudiziaria è incompatibile con l'esercizio di
libere professioni, di attività industriali, commerciali o
comunque imprenditoriali, e con l'assunzione di impieghi od
uffici pubblici o privati, tranne quelli di senatore,
deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al
Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale,
comunale o circoscrizionale, presidente della provincia,
sindaco, nonché componente della giunta regionale,
provinciale, comunale, purché a determinate condizioni e con
precisi limiti. Tali condizioni e limiti sono dettati nei
commi da 2 a 4 dello stesso articolo 73 e consistono,
essenzialmente, nell'obbligo del collocamento in aspettativa
all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina ed
in limiti territoriali alla candidatura, in riferimento alla
circoscrizione giudiziaria alla quale il magistrato è
addetto.
Quanto alle incompatibilità per rapporti familiari,
l'articolo 74 prevede che i magistrati fra i quali esiste
vincolo di coniugio, di parentela o di affinità fino al
secondo grado non possono far parte dello stesso ufficio
giudiziario, e che il magistrato non può esercitare le
funzioni nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la
professione forense un parente in linea retta all'infinito o
il coniuge o collaterale fino al secondo grado, salvo che - ed
è questa la prima innovazione di rilievo - il Consiglio
superiore della magistratura escluda, in relazione al numero
delle sezioni che compongono l'ufficio, qualsiasi intralcio al
regolare svolgimento del servizio ovvero accerti (per l'altra
ipotesi) che le rispettive attività sono assolutamente
distinte. La norma prevede, altresì, che il magistrato non può
esercitare le funzioni nel territorio del distretto ove è
compreso l'ufficio innanzi al quale un suo parente in linea
retta all'infinito o in linea collaterale fino al secondo
grado ovvero il coniuge o un affine in linea retta sia
imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o
sia sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura
di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti
con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero
dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente
compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione
giudiziaria (l'incompatibilità permane sino a quando il
processo pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto);
infine prevede (altra innovazione di rilievo) che il
magistrato non può esercitare le funzioni laddove il coniuge o
un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado
ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga una
condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche
in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio,
comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella
correttezza della funzione giudiziaria.
L'ultima ipotesi di incompatibilità riguarda le situazioni
che il vigente articolo 2 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, comprende nella formula "quando, per
qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, siano venute
meno le "condizioni richieste dal prestigio dell'ordine
giudiziario"; trattasi, cioé di quella "incompatibilità
ambientale" che ha formato oggetto di ampio dibattito, anche
in seno al Consiglio superiore della magistratura, e che
alcuni vorrebbero escludere dall'ordinamento. In realtà, le
maggiori critiche alla vigente disciplina riguardano
l'interesse che appare tutelato da tale norma e l'assenza di
garanzie per la relativa procedura del trasferimento di
ufficio; critiche destinate a venir meno ove al "prestigio
dell'ordine giudiziario" si sostituisca il valore, ben più
pregnante nella proiezione collettiva, della "credibilità
della funzione", e si circondi la procedura delle necessarie
garanzie. D'altra parte l'esperienza dei Consigli succedutisi
nel tempo evidenzia una varietà di situazioni, non
rapportabili ad illeciti disciplinari, per le quali è evidente
l'esigenza di un meccanismo di tutela del "servizio giustizia"
sollecito ed attivabile con immediatezza dall'organo di
autogoverno della magistratura.
Ebbene, raccogliendo le fila del dibattito e i
suggerimenti emersi, si propone (articolo 75) che questa
ipotesi di incompatibilità sia individuata nella situazione in
cui, per qualsiasi causa, anche indipendentemente da colpa del
magistrato, egli non possa, nella sede o nell'ufficio che
occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per
la credibilità della funzione.
Una novità assoluta dell'attuale proposta di legge è
rappresentata dalla previsione (comma 2 dello stesso articolo
75) della destinazione - anche senza il suo consenso - a
funzioni non direttive del magistrato dirigente di un ufficio
che risulti "oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto".
Si è inteso, così, colmare una lacuna dell'attuale regime
delle incompatibilità, affiancando a quella cosiddetta
"ambientale", relativa alla sede o all'ufficio, una
incompatibilità "funzionale" conseguente all'accertata (sulla
base di dati oggettivi) incapacità all'esercizio delle
funzioni dirigenziali. Si tratta di condizione che può non
essere collegata a negligenza o scarsa preparazione del
magistrato o comunque a "colpe" a lui addebitabili, ma che può
nascere, viceversa, da situazioni temperamentali che,
lasciando integra la capacità professionale per lo svolgimento
di funzioni giudicanti o requirenti, di merito o di
legittimità, rendono difficile, ad esempio, il rapporto con il
personale dipendente, o che si risolvono in scarsa attitudine
ad affrontare i problemi organizzativi dell'ufficio, ovvero ad
intrattenere i necessari rapporti con istituzioni esterne,
eccetera. In riferimento a queste situazioni, mentre è
sembrata non pertinente la disposizione contenuta nel comma 1
dell'articolo 75, che fa riferimento all'impossibilità di
"amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la
credibilità della funzione", si è ritenuto opportuno inserire
una specifica previsione che riguardasse esclusivamente
l'inettitudine all'esercizio di funzioni direttive.
L'articolo 76 detta le regole per la soluzione delle
situazioni di incompatibilità previste negli articoli
precedenti, riconoscendo precise garanzie all'interessato.
La disciplina che si propone introduce, in primo luogo,
limiti temporali alle varie fasi della procedura ed a questa
nel suo complesso. E' apparso, infatti, indispensabile
superare l'attuale situazione nella quale la pendenza
indefinita nel tempo delle procedure di trasferimento
d'ufficio, oltre a costituire motivo di turbamento e di
disagio per i magistrati interessati, finisce con l'incidere
in maniera fortemente negativa sulla credibilità della
funzione dagli stessi esercitata.
Nel comma 1 si pone, anzitutto, l'obbligo di denunciare
tempestivamente (entro quindici giorni dall'avvenuta
conoscenza) al Consiglio superiore della magistratura
l'esistenza della situazione di incompatibilità: tale obbligo
grava sia sul magistrato interessato che sul dirigente
dell'ufficio e sul magistrato cui spetta il potere di
sorveglianza. Il Consiglio può, comunque, attivarsi d'ufficio
o su richiesta del Ministro della giustizia.
Avuta notizia di una causa di incompatibilità, la
competente commissione del Consiglio superiore della
magistratura compie, in tempi contenuti, gli eventuali
accertamenti preliminari e, all'esito, se non ritiene di
proporre al Consiglio l'archiviazione, dispone l'apertura
della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso
all'interessato e avvertendolo che potrà essere sentito con
l'eventuale assistenza di altro magistrato. La proposta di
legge apporta, anche qui, una opportuna innovazione rispetto
al vigente regime, perché elimina l'attuale fase preliminare
con cui il Consiglio superiore della magistratura autorizza la
commissione a procedere nell'istruttoria, una fase che è
univocamente considerata inutile e macchinosa.
Aperta la procedura, le indagini devono essere svolte nel
termine di tre mesi; all'esito gli atti vanno depositati nella
segreteria della commissione con avviso all'interessato che,
nei venti giorni successivi, ha facoltà di prenderne visione,
di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.
Entro i successivi trenta giorni la commissione, ove non
debbano essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al
Consiglio superiore della magistratura il trasferimento di
ufficio o l'archiviazione.
La data della seduta fissata dal Consiglio per la
decisione è comunicata almeno venti giorni prima
all'interessato, che ha diritto di essere sentito con
l'assistenza di altro magistrato o di un avvocato. La delibera
conclusiva deve essere adottata entro tre mesi dalla scadenza
del termine assegnato dalla legge per le proposte della
commissione.
La procedura di trasferimento di ufficio non può essere
iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda,
trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, ed è
perciò venuta meno la situazione di incompatibilità.
La proposta di legge estende la sua disciplina anche alle
ipotesi di infermità o di sopravvenuta inettitudine che non
consentono di adempiere convenientemente ed efficacemente ai
doveri d'ufficio (articolo 77). Trattasi di situazioni non
riconducibili tout court alla incompatibilità, anche se
per alcune di esse l'incompatibilità riaffiora nel rapporto
fra il tipo di ufficio che il magistrato occupa e le sue
condizioni di salute (quando non ricorra il più grave caso di
dispensa dal servizio); il motivo della estensione è
soprattutto quello di ricomprendere tali ipotesi nel medesimo
meccanismo procedimentale e in analoghe garanzie, per
uniformità sistematica e soprattutto per maggiore tutela
dell'interessato rispetto a provvedimenti (dispensa dal
servizio, collocamento in aspettativa per un certo tempo,
destinazione ad altre funzioni) che finiscono per incidere in
modo profondo sullo status o sull'inamovibilità.
TITOLO V
In materia di temporaneità degli incarichi direttivi la
presente proposta di legge riprende in parte le indicazioni e
gli orientamenti emersi nel dibattito sviluppatosi sin dalla
VIII legislatura tra tutte le forze politiche. Con l'intento
di superare la cristallizzazione dei centri di potere e di
sconfiggere l'annoso problema della burocratizzazione delle
funzioni direttive e per giungere ad un uso del potere
finalmente funzionale ad una amministrazione della giustizia
efficiente e rispondente alle aspettative dei cittadini.
La riforma si propone di incidere sul sistema del
conferimento degli incarichi direttivi, affermando i princìpi
della temporaneità e della rotazione, anche al fine di
assicurare l'indipendenza dei giudici, la garanzia della
libertà e del pluralismo della loro funzione, la
professionalità e l'utilizzazione nei ruoli più adeguati.
Tale intento viene perseguito prevedendo un termine
massimo entro il quale il titolare dell'ufficio direttivo può
esercitare le proprie funzioni (termine convenuto in quattro
anni, prorogabile per un ulteriore quadriennio oppure in caso
di esigenze straordinarie).
Tuttavia, sulla scorta di una crescente attenzione
riservata alla creazione di un corpo di magistrati preparati e
competenti ad assumere la direzione di un ufficio direttivo,
tale previsione viene appunto temperata dalla facoltà,
concessa ai titolari di uffici direttivi particolarmente
meritori cessati dal proprio incarico per decorso del termine,
di formulare una domanda per mantenere la titolarità del
medesimo ufficio direttivo per un ulteriore, ed unico,
quadriennio, ovvero la facoltà di presentare una nuova domanda
purché essa sia rivolta verso una sede diversa da quella
presso la quale è stato svolto l'ultimo incarico direttivo. Il
principio della temporaneità degli incarichi direttivi deve
infatti coniugarsi con la necessità di non disperdere quel
patrimonio di soggetti sui quali l'Amministrazione della
giustizia abbia investito le proprie risorse, umane ed
economiche, creando dei buoni dirigenti la cui preparazione ed
esperienza verrebbero altrimenti perse nel breve volgere di un
quadriennio.
Altra importante novità è quella che riguarda
l'attribuzione ai consigli giudiziari del compito di esprimere
un parere, sia pure non vincolante e sotto forma di una
valutazione complessiva dell'operato del magistrato, nei
confronti di coloro che presentino domanda per acquisire la
titolarità di un ufficio direttivo. Ferma restando la
competenza del Consiglio superiore della magistratura ad
attribuire la titolarità di un ufficio direttivo, tali
valutazioni hanno sicuramente il pregio di essere espresse da
organismi che quotidianamente possono avere cognizione delle
capacità e delle attitudini degli aspiranti dirigenti.