XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2827




PROPOSTA DI LEGGE


TITOLO I

SCUOLA NAZIONALE
DELLA MAGISTRATURA


Capo I

NATURA E FUNZIONI DELLA SCUOLA


Art. 1.

(Denominazione e ubicazione).

        1. E' istituita la Scuola nazionale della magistratura, di seguito denominata "Scuola".
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo individua le sedi della Scuola e la rispettiva articolazione, secondo le disposizioni della presente legge.


Art. 2.

(Autonomia della Scuola).

        1. La Scuola è dotata di personalità giuridica e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.


Art. 3.

(Compiti della Scuola).

        1. Sono compiti primari della Scuola:

                a) organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;

                b) curare l'aggiornamento e la formazione professionale permanente dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche mediante esperienze formative condotte, tra l'altro, presso pubbliche amministrazioni, istituti di credito, grandi imprese, confederazioni sindacali e enti analoghi.

        2. La Scuola può altresì:

                a) contribuire alla formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

                b) organizzare incontri di studio e ricerche, o comunque promuovere iniziative culturali, su argomenti giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici giudiziari.

        3. L'azione di formazione professionale della Scuola è esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura.


Art. 4.

(Dotazioni e gestione della Scuola).

        1. La Scuola provvede alla gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.
        2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è collocato, a valere su una apposita unità previsionale di base, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        3. Costituiscono altresì entrate della Scuola:

                a) eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate nel bilancio dello Stato;

                b) eventuali risorse ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali istituzioni;

                c) i prodotti derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;
                d) contributi, donazioni o legati di enti pubblici o privati a suo favore.

        4. Costituiscono uscite della Scuola:

                a) le spese necessarie al suo funzionamento;

                b) le remunerazioni, le borse di studio ed i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari;

                c) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di studio;

                d) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari.

        5. La Scuola adotta, ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 9, un proprio regolamento di amministrazione e contabilità.
        6. Il rendiconto della gestione della scuola è presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.


Capo II

ORGANI DELLA SCUOLA


Art. 5.

(Sezioni della Scuola).

        1. La Scuola è articolata in due sezioni.
        2. La prima sezione si occupa dei compiti di formazione permanente, di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 dell'articolo 3, nonché della formazione complementare degli uditori giudiziari ai sensi dell'articolo 19.
        3. La seconda sezione, avente sede in città diversa da quella della prima sezione, si occupa del tirocinio ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 6.

(Organi della Scuola).

        1. Gli organi della Scuola sono:

                a) il consiglio scientifico;

                b) il consiglio di amministrazione;

                c) il direttore;

                d) i comitati di gestione di ciascuna sezione;

                e) il segretario generale.


Art. 7.

(Competenze del consiglio scientifico).

        1. Il consiglio scientifico:

                a) elabora il piano annuale delle attività teorico-pratiche e ne orienta l'esecuzione, nel quadro degli indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio;

                b) redige ed approva il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola e le eventuali modifiche;

                c) approva la relazione annuale sulle attività della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della magistratura con le sue eventuali osservazioni;

                d) delibera su ogni questione attinente il funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri organismi, o che gli sia sottoposta dal direttore della Scuola o dal Consiglio superiore della magistratura.


Art. 8.

(Composizione del consiglio scientifico).

        1. Il consiglio scientifico opera presso la prima sezione di formazione permanente ed è costituito da:

                a) il direttore della Scuola, che lo presiede;
                b) il vicedirettore;

                c) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati;

                d) tre magistrati ordinari, di cui uno del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione;

                e) due professori universitari;

                f) due avvocati;

                g) un rappresentante del Ministero della giustizia.

        2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura sono designati dal Consiglio stesso e cessano dall'incarico con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati.
        3. I magistrati sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in quiescenza da non più di due anni. Non possono essere designati i magistrati che nell'ultimo biennio hanno svolto incarichi continuativi di formazione professionale presso il Consiglio superiore della magistratura.
        4. I professori sono designati, fra gli ordinari di materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali.
        5. Gli avvocati sono designati dal Consiglio nazionale forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio dell'attività.
        6. L'incarico di membro del consiglio scientifico dura quattro anni e non può essere rinnovato.
        7. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ed ogni volta che il direttore lo convoca, o ne fanno richiesta almeno cinque componenti.
        8. Il consiglio scientifico delibera validamente con la presenza di almeno nove componenti. Le sue risoluzioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale quello espresso dal direttore.


Art. 9.

(Compiti del consiglio di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione:

                a) elabora ed approva il regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 5 dell'articolo 4;

                b) elabora il bilancio annuale di previsione;

                c) presenta il rendiconto annuale;

                d) organizza la contabilità e controlla la sua tenuta;

                e) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti.


Art. 10.

(Composizione del consiglio
di amministrazione).

        1. Il consiglio di amministrazione opera presso la prima sezione di formazione permanente ed è costituito da:

                a) il direttore della Scuola, che lo presiede;

                b) il segretario generale della Scuola;

                c) un rappresentante del Ministero della giustizia;

                d) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

        2. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando è convocato dal direttore, ovvero ne fanno richiesta almeno due componenti.
        3. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti. Le sue delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale quello espresso dal direttore.

Art. 11.

(Compiti del direttore della Scuola).

        1. Il direttore della Scuola:

                a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti gli effetti;

                b) dirige e coordina tutte le attività della Scuola, indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie tutto quanto è necessario per il loro perseguimento;

                c) sovrintende alla sezione di formazione permanente e ne dirige il relativo comitato di gestione di cui all'articolo 14;

                d) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione;

                e) adotta le deliberazioni di urgenza, con riserva di ratifica se esse rientrano nella competenza di altro organo;

                f) redige la relazione annuale sull'attività della Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga opportuno, dei comitati di gestione;

                g) esercita le competenze a lui eventualmente delegate dal consiglio scientifico o dal consiglio di amministrazione;

                h) si avvale del personale addetto alla Scuola;

                i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge o dai regolamenti.


Art. 12.

(Designazione, durata e revoca
del direttore).


        1. Il direttore è nominato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, fra i magistrati ordinari aventi qualifica non inferiore a magistrato di cassazione. Opera nei suoi confronti la causa di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 3.
        2. Il direttore è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Il periodo di svolgimento dell'incarico vale a tutti gli effetti come esercizio delle funzioni giudiziarie.
        3. Il direttore dura in carica quattro anni.
        4. L'incarico di direttore può essere rinnovato per una sola volta, e può essere revocato dal Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato adottato previo ascolto dell'interessato, nel caso di grave inosservanza degli indirizzi del Consiglio stesso.


Art. 13.

(Direttore della sezione di tirocinio).

        1. Il direttore della sezione di tirocinio opera presso la sezione stessa ed ha funzione di vicedirettore della Scuola.
        2. Il direttore della sezione di tirocinio opera nella sezione di sua competenza con lo stesso grado di autonomia del direttore della Scuola.
        3. Al vicedirettore compete di:

                a) sostituire il direttore della scuola nel caso di sua assenza od impedimento;

                b) dirigere la sezione preposta al tirocinio e compiere quanto occorra al perseguimento dei fini ad essa assegnati;

                c) partecipare alle attività del consiglio scientifico;

                d) svolgere i compiti corrispondenti a quelli assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili alla sezione di sua competenza.

        4. Si applicano al vicedirettore le disposizioni previste dall'articolo 12.


Art. 14.

(Comitati di gestione).

        1. Presso ciascuna sezione della Scuola è costituito un comitato di gestione.
        2. Ciascun comitato, per quanto di rispettiva competenza, provvede a:
                a) dare attuazione alle direttive didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio scientifico della Scuola;

                b) programmare le sessioni di formazione e le attività di tirocinio, sia presso la Scuola, sia presso gli uffici giudiziari e le altre sedi;

                c) definire il contenuto analitico di ciascuna sessione o fase del tirocinio, ed individuare i relativi docenti;

                d) organizzare momenti di coordinamento fra i docenti e reperire ogni materiale utile al miglior funzionamento delle attività di formazione;

                e) fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, informare i magistrati, ammettere i richiedenti;

                f) offrire ogni sussidio didattico che si riveli utile, e sperimentare formule didattiche, d'intesa con il comitato scientifico della Scuola;

                g) seguire costantemente lo svolgimento delle sessioni e presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna di esse;

                h) curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola, e seguirlo con le modalità più appropriate nelle fasi svolte all'esterno della Scuola;

                i) adempiere ad ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio superiore della magistratura o dal consiglio scientifico della Scuola.


Art. 15.

(Composizione del comitato di gestione).

        1. Il comitato di gestione, in ciascuna sezione, è composto da:

                a) il direttore della rispettiva sezione, che lo presiede;

                b) otto magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.
        2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti di ciascun comitato di gestione, ad eccezione del direttore, cessano dall'incarico, rispettivamente, in numero di due dopo tre anni, di tre dopo quattro anni e di tre dopo cinque anni. L'individuazione del momento di cessazione di ciascuno dei componenti, ove non sia concordata fra loro, viene effettuata per sorteggio.
        3. A decorrere dalla seconda nomina dei componenti di ciascun comitato, il rispettivo incarico dura quattro anni e non può essere rinnovato.


Art. 16.

(Segretario generale della Scuola).

        1. Il segretario generale della Scuola svolge le funzioni di coordinamento e di direzione dell'intero servizio di segreteria della Scuola ed ha la responsabilità amministrativa della sezione di formazione permanente.


Art. 17.

(Servizio di segreteria della Scuola).

        1. Presso la Scuola è istituito un servizio di segreteria che si articola nelle due sezioni.
        2. Il servizio di cui al comma 1 provvede:

                a) al disbrigo degli affari, di rispettiva competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di amministrazione, al direttore della scuola ed al comitato di gestione;

                b) a dare esecuzione ad ogni delibera concernente l'attività della rispettiva sezione;

                c) a gestire l'archivio, le installazioni, la biblioteca e le altre dotazioni di ciascuna sezione;

                d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate dal direttore della sezione;
                e) ad assolvere ogni altro compito assegnatogli dalla legge o dai regolamenti.


Art. 18.

(Composizione del servizio di segreteria).

        1. Il servizio di segreteria è costituito da:

                a) il segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria;

                b) un vicesegretario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile amministrativo della sezione di tirocinio;

                c) due assistenti giudiziari per ciascuna sezione;

                d) tre coadiutori di cancelleria per ciascuna sezione;
                e) quattro operatori amministrativi per ciascuna sezione;

                f) quattro commessi giudiziari per ciascuna sezione.

        2. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione del personale di cui al comma 1, nelle forme e nei modi dettati dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo 20.


Capo III

TIROCINIO


Art. 19.

(Durata e disciplina del tirocinio).

        1. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di seguito denominato "ordinamento giudiziario", è sostituito dal seguente:

        "Art. 129. (Tirocinio giudiziario). - 1. Gli uditori devono compiere un periodo di tirocinio della durata di due anni, da effettuare presso la Scuola della magistratura e presso gli uffici giudiziari di primo grado, secondo le direttive stabilite dal Consiglio superiore della magistratura.
            2. Il tirocinio inizia il 15 settembre di ogni anno e si articola in sessioni di pari durata, svolte alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Gli uditori giudiziari non possono assumere le funzioni prima del completamento positivo del periodo di tirocinio.
            3. In esito al tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, e sulla base del giudizio pronunciato dalla Scuola della magistratura, formula un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno specifico riferimento all'attitudine dell'uditore allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
            4. Nell'assegnazione delle sedi si tiene conto, per quanto possibile, del giudizio di cui al comma 3, ed a tale fine ogni uditore deve formulare richiesta, eventualmente graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti.
            5. Nei primi cinque anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare ad almeno una sessione di formazione professionale ogni anno, predisposta per le loro specifiche esigenze da parte della sezione di formazione permanente della Scuola della magistratura.
            6. Il Consiglio superiore della magistratura emana ulteriori norme sul tirocinio".


Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 20.

(Regolamenti di attuazione).

        1. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, i regolamenti di attuazione del presente titolo, recanti, in particolare, norme sullo stato giuridico del personale della Scuola, sui procedimenti di designazione, sulle modalità e i criteri di funzionamento della Scuola nonché le eventuali disposizioni di coordinamento con le norme vigenti in materia di ordinamento giudiziario.


Art. 21.

(Regime transitorio).

        1. A decorrere dalla data di istituzione della Scuola, il Consiglio superiore della magistratura adotta le opportune disposizioni transitorie per regolare il passaggio alla nuova gestione del tirocinio e della formazione permanente.


Art. 22.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione del presente titolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accanttonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI


Art. 23.

(Modifica all'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario).

        1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

        "2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura abbia accertato la sussistenza di specifiche attitudini alla nuova funzione. Il giudizio è formulato su parere del consiglio giudiziario, il quale può acquisire le valutazioni del presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati.
            2-bis. L'immissione nelle nuove funzioni, anche se conseguente a promozione, deve essere preceduta da appositi periodi di formazione, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. La partecipazione a tali periodi di formazione non è richiesta se l'interessato ha svolto, negli ultimi otto anni, funzioni corrispondenti a quelle richieste".


Art. 24.

(Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate).

        1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 190-bis. (Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate) - 1. Gli accertamenti e la partecipazione a periodi di formazione, previsti dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 190, sono disposti altresì quando il magistrato chiede di essere destinato, anche nell'ambito della stessa sede, a funzioni specializzate, quali la magistratura minorile, di sorveglianza, del lavoro, ed eventuali altre, definite tali dal Consiglio superiore della magistratura".


Art. 25.

(Modifica all'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario).

        1. Dopo il sesto comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario è inserito il seguente:

        "Il magistrato che chiede di essere assegnato da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o viceversa, non può essere destinato, rispettivamente, a funzioni giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito dello stesso circondario, né a quelle di componente della corte d'appello o della procura generale del distretto. Egli non può tornare a svolgere le nuove funzioni nell'ambito del circondario di provenienza prima che siano decorsi cinque anni. Ogni domanda di trasferimento che comporti il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o da queste a quelle, può essere presentata solamente previo decorso di almeno cinque anni nelle funzioni in precedenza esercitate".


Art. 26.

(Incentivi alla mobilità).

        1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 194-bis. (Incentivi alla mobilità) - 1. Il Consiglio superiore della magistratura definisce ed applica criteri atti ad incentivare la pluralità delle esperienze professionali ed a valorizzarla in occasione di trasferimenti e di promozioni".


Art. 27.

(Modifica all'articolo 121 dell'ordinamento giudiziario).

        1. All'articolo 121 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel corso del tirocinio, e anteriormente alla scelta della sede di esercizio delle prime funzioni, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, dichiara l'idoneità dell'uditore all'esercizio della funzione giudicante o requirente o di entrambe. L'eventuale giudizio di inidoneità ad una funzione rende inammissibile la domanda all'esercizio della medesima".


TITOLO III

FUNZIONI DEI MAGISTRATI E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE.
VALUTAZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO


Capo I

CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
GIUDIZIARIE


Art. 28.

(Funzioni giudiziarie).

        1. I magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo le funzioni conferite ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5.
        2. Le funzioni di magistrato di tribunale sono conferite ai magistrati, compresi gli uditori giudiziari che hanno completato il tirocinio. Tali funzioni sono:

                a) giudice presso il tribunale ordinario e il tribunale per i minorenni;

                b) magistrato di sorveglianza presso il tribunale e gli uffici di sorveglianza;

                c) sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale, ivi compresi la direzione distrettuale antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni.

        3. Le funzioni di magistrato di appello, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

                a) consigliere presso la corte di appello;
                b) sostituto procuratore generale presso la corte di appello e sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia;

                c) magistrato destinato alla Corte di cassazione ed alla Procura generale presso la medesima Corte, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

                d) presidente del tribunale, ivi compreso quello per i minorenni, procuratore della Repubblica presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo quanto previsto dal comma 4, lettera g);

                e) presidente di sezione del tribunale e procuratore della Repubblica aggiunto.

        4. Le funzioni di magistrato di cassazione, nonché quelle direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

                a) consigliere presso la Corte di cassazione;

                b) sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

                c) procuratore presso la Direzione nazionale antimafia;

                d) presidente di sezione presso la corte di appello;

                e) avvocato generale presso la procura generale della corte di appello;

                f) presidente del tribunale di sorveglianza;

                g) presidente del tribunale, procuratore della Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, in relazione agli uffici aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
            5. Le funzioni direttive superiori sono conferite a magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:

                a) primo presidente della Corte di cassazione;

                b) procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

                c) presidente di sezione presso la Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte medesima;

                d) presidente di corte di appello;

                e) procuratore generale presso la corte di appello.


Art. 29.

(Modalità di conferimento
delle funzioni giudiziarie).

        1. Le funzioni giudiziarie di appello, di cassazione e direttive superiori sono conferite dal Consiglio superiore della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le valutazioni di professionalità di cui all'articolo 28, e nei limiti di cui all'articolo 39, a domanda degli interessati o d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di inidoneità delle candidature proposte.
        2. Per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati, che hanno presentato domanda o che sono esaminati in vista del conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di conoscenza di cui il Consiglio è in possesso, secondo criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1, che tengono conto della specificità delle singole funzioni.
        3. I magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e di cassazione titolari di funzioni direttive superiori sono collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni ad essi conferite, e in tale ambito prendono posto nell'ordine di data in cui le hanno conseguite.


Capo II

VALUTAZIONE
DELLA PROFESSIONALITA'


Art. 30.

(Valutazione di attitudine
e di professionalità).

        1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di attitudine e di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data della nomina, salvo la prima valutazione che è effettuata dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta che si effettua dopo un triennio dalla precedente.
        2. Continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giudiziarie.
        3. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.
        4. La valutazione di professionalità riguarda anche l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi.
        5. Con i provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1, sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari, nonché i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni.


Art. 31.

(Capacità).

        1. La capacità è riferita all'equilibrio del magistrato, alla sua preparazione giuridica ed al suo aggiornamento, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, e, secondo le funzioni esercitate, alla conoscenza e alla padronanza delle tecniche di indagine, alla conduzione dell'udienza, all'efficacia nel dirigere, utilizzare e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari.


Art. 32.

(Laboriosità).

        1. La laboriosità è riferita alla qualità ed al numero degli affari trattati, in relazione al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento del lavoro, con particolare attenzione alla cura dedicata agli affari più impegnativi.


Art. 33.

(Diligenza).

            1. La diligenza è riferita all'assiduità e alla puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, al rispetto del termine per l'emissione, la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attività giudiziarie.


Art. 34.

(Impegno).

        1. L'impegno è riferito alla partecipazione al buon andamento dell'ufficio, nonché alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie per il miglior funzionamento del medesimo.


Art. 35.

(Attitudine alla dirigenza).

        1. L'attitudine alla dirigenza è riferita alla capacità organizzativa, di programmazione e di gestione, in relazione al tipo di ufficio e alle relative dotazioni. E' riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e di funzionari, e di responsabilizzarli nei rispettivi compiti; alla capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e gestionali convenienti, avvalendosi delle professionalità necessarie.
        2. La valutazione dell'attitudine alla dirigenza tiene conto delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti, dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti. Ai fini della valutazione sono, altresì, considerati positivamente la pluralità delle esperienze nelle diverse funzioni, gli incarichi svolti, la frequenza dei corsi di formazione per la dirigenza, ed ogni altra esperienza ritenuta utile.


Art. 36.

(Procedimento per la valutazione
di attitudine e di professionalità).

        1. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce:

                a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel periodo oggetto di valutazione, unitamente a quant'altro egli ritenga di allegare, compresi atti e provvedimenti da esaminare;

                b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1;

                c) i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali ha partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi, stabiliti dai provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1;

                d) l'indicazione degli incarichi extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato;

                e) il rapporto ed ogni eventuale segnalazione proveniente dai capi degli uffici, le segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'Ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti concreti incidenti sulla professionalità del magistrato, con particolare attenzione a fatti indicativi di esercizio non indipendente della funzione o di mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale con le proprie considerazioni.

        2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'Ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione all'interessato, del quale può procedere all'audizione. L'audizione è sempre disposta se l'interessato ne fa richiesta.


Art. 37.

(Parere del consiglio giudiziario).

        1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo 36 il consiglio giudiziario formula, se si tratta delle valutazioni relative al terzo, quinto e settimo periodo oggetto di valutazione, un parere motivato, che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
        2. Copia del parere è comunicata all'interessato e al Ministro della giustizia, per le osservazioni di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.
        3. Il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione del parere, può fare pervenire al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni, e chiedere di essere ascoltato personalmente.
        4. Il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base dei criteri dallo stesso indicati all'atto del suo insediamento, le valutazioni di professionalità relative ai periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. In tal caso il consiglio giudiziario, se ritiene di esprimere un giudizio positivo, adotta la relativa delibera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati della Corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
        5. La delibera è comunicata al magistrato interessato, che può proporre ricorso al Consiglio superiore della magistratura entro trenta giorni, e può chiedere di essere ascoltato personalmente.
        6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le osservazioni del consiglio giudiziario, decide sul ricorso entro novanta giorni e, in caso di accoglimento, sostituisce, integra o modifica la delibera del consiglio giudiziario.
        7. Qualora il consiglio giudiziario ritenga di dover esprimere un giudizio non positivo o negativo, trasmette il proprio motivato parere al Consiglio superiore della magistratura, che decide direttamente, applicando le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.


Art. 38.

(Consigli giudiziari).

        1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, sono sostituiti dai seguenti:

            "Presso ogni Corte d'appello è costituito un Consiglio giudiziario.
        Il Consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della Corte d'appello ed è composto dal procuratore generale della Repubblica, nonché, a seconda che l'organico dei magistrati del distretto sia inferiore a duecento unità, sia compreso fra duecento e quattrocento unità, o sia superiore alle quattrocento unità, rispettivamente da:

                a) otto membri, di cui tre supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

                b) tredici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio;

                c) sedici membri, di cui cinque supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di attitudine e di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di attitudine e di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano completato il tirocinio.

        Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati alla quinta valutazione di attitudine e di professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione.
        Presso la Corte di cassazione è istituito un Consiglio giudiziario, presieduto dal presidente aggiunto e composto dall'avvocato generale più anziano della Procura generale della Repubblica presso la Corte medesima, nonché da nove membri, di cui due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la Corte di cassazione, la Procura generale e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto, nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo presidente di sezione o avvocato generale; quattro, di cui uno supplente, tra i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale; un componente effettivo tra i magistrati applicati che abbiano funzioni di appello; un componente effettivo ed uno supplente tra i magistrati di tribunale applicati.
        Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma è competente anche per i magistrati della Direzione nazionale antimafia.
        In ogni Consiglio giudiziario il presidente della Corte d'appello e il procuratore generale della Repubblica in caso di mancanza o di impedimento sono sostituiti rispettivamente dal magistrato che ne esercita la funzione.
        L'istruttoria dei pareri e delle valutazioni relativi alle verifiche di professionalità dei magistrati è distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario. A tal fine i componenti possono avvalersi, oltre che dei magistrati distrettuali secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 13 febbraio 2001 n. 48, degli uffici amministrativi della Corte d'appello".


Art. 39.

(Giudizio positivo e legittimazioni).

        1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione previsti dal presente capo.
        2. Le funzioni di appello, di cassazione e direttive superiori possono essere conferite solamente ai magistrati che abbiano ottenuto un giudizio positivo, sulla base del risultato del procedimento per la valutazione di attitudine e professionalità ottenuto nella terza, quinta o ottava valutazione.

Art. 40.

(Giudizio non positivo).

        1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è non positivo quando risultano deficienti uno o più parametri di valutazione.
        2. Se il giudizio è non positivo, il Consiglio superiore della magistratura procede a una nuova valutazione di attitudine e di professionalità dopo un anno, previo parere del consiglio giudiziario. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo.
        3. In caso di giudizio positivo il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno previsto al comma 2.
        4. Al fine del conferimento di funzioni più elevate, il magistrato può essere classificato solamente dopo un quinquennio dal conseguimento del giudizio positivo.


Art. 41.

(Giudizio negativo).

        1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è negativo quando risultano carenze gravi in uno o più dei parametri di valutazione.
        2. Se il giudizio è negativo il magistrato è sottoposto a nuova valutazione dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di qualificazione, indicando le specifiche carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede, o escluderlo dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o di collaborazione direttiva o a funzioni specifiche. La nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo.
        3. Il giudizio negativo comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio.
        4. Se al giudizio negativo consegue un giudizio positivo, il magistrato, al fine del conferimento di funzioni più elevate, che non siano state escluse, può essere classificato solamente dopo sei anni dal giudizio positivo.
        5. Se il Consiglio superiore della magistratura formula, previa audizione del magistrato, un secondo giudizio negativo, questi è dispensato dal servizio.
        6. Prima dell'audizione di cui al comma 5 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione, e di farsi assistere da un altro magistrato o da un avvocato del foro libero. Non può, comunque, essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.
        7. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento giudiziario per i fatti costituenti illecito disciplinare.


Art. 42.

(Valutazione di attitudine e di professionalità per i
magistrati fuori ruolo).

        1. La valutazione di attitudine e di professionalità per i magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità, laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza, riferiti alla funzione esercitata.
        2. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il giudizio:

                a) quanto ai magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale il magistrato appartiene;

                b) quanto agli altri magistrati collocati fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma, redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la quale i magistrati prestano servizio, illustrativa dell'attività svolta.

        3. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di produrre ogni utile documentazione, purché attinente ai parametri di valutazione.


Capo III

TRATTAMENTO ECONOMICO. NORME TRANSITORIE FINALI


Art. 43.

(Trattamento economico e misura
delle retribuzioni).

        1. Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamento economico del personale della magistratura, stabilite dalle tabelle allegate alla legge 19 febbraio 1981 n. 27, e successive modificazioni.
        2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione ai livelli retributivi previsti dal comma 1 del presente articolo, non si considerano i periodi temporali di cui agli articoli 40 e 41 della presente legge.


Art. 44.

(Norme transitorie e finali).

        1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo 36, definisce le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli tipo o attraverso sistemi informatizzati, ed enuncia i criteri di valutazione comparativa per i casi in cui la stessa è richiesta.
        2. Con uno o più decreti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia disciplina le modalità per la raccolta dei dati ai fini dell'articolo 36.


Art. 45.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 32 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, la legge 25 luglio 1966, n. 570, e successive modificazioni, la legge 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni, nonché gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 aprile 1979, n. 97.


Art. 46.

(Efficacia di singole disposizioni).

        1. Le funzioni elencate nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 28 sono rispettivamente conferite ai magistrati che, secondo la normativa previgente, abbiano già ottenuto la nomina a magistrato di appello, la dichiarazione di idoneità ad essere nominati magistrati di cassazione o quella di idoneità alle funzioni direttive superiori. Per il conferimento di tali funzioni trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 29.
        2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale momento iniziale la data del decreto di nomina ad uditore giudiziario. Tale corrispondenza regola anche la misura delle retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 43.
        3. Nei casi previsti dall'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, la corrispondenza viene operata tenendo conto del servizio effettivo prestato a decorrere dal decreto di nomina a magistrato ordinario. La eventuale maggiore retribuzione in godimento viene conservata ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


TITOLO IV

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE.
INCOMPATIBILITA'


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'
DISCIPLINARE


Art. 47.

(Doveri del magistrato).

        1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.
2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona.
        3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.
        4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 48, 49 e 50.


Art. 48.

(Illeciti disciplinari nell'esercizio
delle funzioni).

            1. Costituiscono illecito disciplinare:

                a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 74; l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

                b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

                c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

                d) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

                e) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

                f) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 73 e 74 o di una delle fattispecie di cui agli articoli 76 e 77.

        2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.


Art. 49.

(Illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle
funzioni).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

                a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

                b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale o aver subìto condanna per gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;

                c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

                d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

                e) la partecipazione ad associazioni i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

                f) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria.


Art. 50.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

                a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

                b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

                c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

                d) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.


Art. 51.

(Sanzioni disciplinari).

        1. Le sanzioni disciplinari sono:

                a) l'ammonimento;

                b) la censura;

                c) la perdita dell'anzianità;

                d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

                e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

                f) la rimozione.

        2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
        3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.
        4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.
        5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, devono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.
        6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
        7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.
        8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile.
        9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 52.

(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).

        1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

                a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;

                b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

                c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 73;

                d) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

                e) i comportamenti previsti dall'articolo 48, comma 1, lettera b), prima parte;

                f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

                g) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
                h) la scarsa laboriosità, se abituale;

                i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

                l) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

                m) i comportamenti previsti dall'articolo 49, comma 1, lettera b).

        2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

                a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

                b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

        3. E' punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave.
        4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 73, nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati.
        5. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.


Art. 53.

(Sanzione accessoria del trasferimento
ad altra sede o ad altro ufficio).

        1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
        2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 48, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 49, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.


Art. 54.

(Competenza e composizione della sezione
disciplinare).

        1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei magistrati è attribuita alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, composta da sette componenti effettivi e da sette supplenti.
        2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare: il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, che la presiede, due componenti eletti dal Parlamento, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.
        3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare: tre componenti eletti dal Parlamento, uno dei quali è designato a sostituire il vicepresidente, un componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali magistrati con funzioni di merito.
        4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è componente di diritto della sezione disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i propri membri; nella elezione deve essere indicato il componente non magistrato designato a sostituire il vicepresidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, è eletto il più anziano di età.


Art. 55.

(Sostituzione dei componenti della sezione
disciplinare).

        1. In caso di assenza, impedimento, astensione o ricusazione, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è sostituito nella presidenza della sezione disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento che nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 54 sia stato designato a tale funzione.
        2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento è sostituito dal componente supplente a ciò designato nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 54; se la sostituzione non è possibile, il componente effettivo è sostituito dall'altro componente supplente della medesima categoria.
        3. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
        4. Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.


Art. 56.

(Composizione della sezione disciplinare per la cognizione
del giudizio di rinvio).

        1. Per la cognizione del giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la sezione disciplinare è composta dai sette componenti supplenti ovvero dai componenti supplenti e da quei componenti effettivi che, a causa di loro impedimento, siano stati eventualmente sostituiti da componenti supplenti nell'originario giudizio disciplinare.


Art. 57.

(Pubblico ministero ed attività di indagine).

        1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 7.
        2. All'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare procede il pubblico ministero.


Art. 58.

(Termini).

        1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata.
        2. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta deve pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.
        3. Il corso dei termini è sospeso:

                a) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna;

                b) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

                c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

                d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato.


Capo II

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE


Art. 59.

(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del
procedimento).

        1. Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede.
        2. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini.
        3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici devono comunicare al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio devono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.
        4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del procedimento.
        5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al comma 2, ultimo periodo.


Art. 60.

(Comunicazioni all'incolpato
ed atti di indagine).

        1. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni di cui all'articolo 59, comma 5. L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico.
        2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
        3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
        4. Per gli atti da compiere fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto.
        5. Al termine delle indagini, il procuratore generale con le richieste conclusive di cui all'articolo 61 invia alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà comunicazione all'incolpato; il fascicolo è depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti.


Art. 61.

(Chiusura delle indagini).

        1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione e chiede al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto.
        2. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore generale presso la Corte di cassazione.
        3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti.
4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato.
        5. Nel caso in cui il procuratore generale ritiene che si debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di copia dell'atto.
        6. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione.
        7. Decorsi i termini di cui al comma 6, sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai commi 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei commi 3 e 4 e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un magistrato in servizio presso il Ministero della giustizia, designato dal Ministro.


Art. 62.

(Discussione nel giudizio disciplinare
e decisione).

        1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente fa la relazione.
        2. L'udienza non è pubblica, tranne diversa richiesta dell'incolpato; tuttavia, anche in questo caso, la sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa.
        3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.
        4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.
        5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.
        6. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione.
        7. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento.


Art. 63.

(Rapporti con altri giudizi).

        1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 58, comma 3.
        2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, la sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento pronunciate perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.


Art. 64.

(Sospensione cautelare necessaria).

        1. A richiesta del Ministro della giustizia o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale ai sensi degli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale.
        2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare.
        3. Al magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
        4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione.


Art. 65.

(Sospensione cautelare facoltativa).

        1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
        2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare.
        3. La sospensione può essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
        4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 6, e all'articolo 64, commi 3 e 4.


Art. 66.

(Ricorso per cassazione).

        1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui agli articoli 64 e 65 e contro le decisioni della sezione disciplinare l'incolpato, il Ministro della giustizia e il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
        2. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.


Art. 67.

(Reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento).

        1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelarmente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti.


Art. 68.

(Corresponsione degli arretrati
al magistrato sospeso).

        1. La sospensione cautelare cessa di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento.
        2. Se è pronunciata decisione di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o dalla sospensione delle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare.


Art. 69.

(Revisione).

        1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

                a) i fatti posti a fondamento della decisione risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

                b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

                c) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile.

        2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.


Art. 70.

(Istanza di revisione).

        1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
        2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.
        3. Nei casi previsti dall'articolo 69, comma 1, lettere a) e c), all'istanza deve essere unita copia autentica della sentenza penale.
        4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui all'articolo 69 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.


Art. 71.

(Provvedimenti sull'istanza di revisione).

        1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al comma 2 dell'articolo 69, o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 70 ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare.
        2. Contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle Sezioni unite penali della Corte di cassazione.


Art. 72.

(Giudizio di revisione).

        1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
        2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.


Capo III

INCOMPATIBILITA'


Art. 73.

(Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i
magistrati).

        1. I magistrati non possono assumere impieghi od uffici pubblici o privati. Possono assumere l'ufficio di senatore, deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, componente della giunta regionale, provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti stabiliti nei commi 2, 3 e 4. I magistrati non possono esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi professionali, né attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali.
        2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso la Corte di cassazione, non possono essere eletti senatore, deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente della giunta provinciale o sindaco, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei due anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette cariche né essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.
        3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva.
        4. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, la procura generale presso la Cassazione possono essere eletti alle cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa almeno novanta giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del decreto di scioglimento, semprechè non si tratti di circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della nomina.
        5. Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 74.

(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o
affinità).

        1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale il coniuge, un parente o un affine fino al secondo grado esercita le funzioni di magistrato. Il Consiglio superiore della magistratura può tuttavia derogare al divieto se, tenuto conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio, ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non è compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.
        2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:

                a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge abitualmente la professione forense il coniuge o un parente in linea retta, o collaterale fino al secondo grado, salvo che il Consiglio superiore della magistratura accerti, anche in relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente distinti;

                b) nel territorio del distretto ove è compreso l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un affine in linea retta o in linea collaterale fino al secondo grado è imputato di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del distretto;

                c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella imparzialità o nella correttezza della funzione giudiziaria.

        3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di coniugio è parificata la convivenza di fatto.


Art. 75.

(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra
sede per incompatibilità o per inettitudine).

        1. Salvo quanto disposto dagli articoli 52 e 53, il magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 74 o quando per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della funzione.
        2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato, anche senza il suo consenso, ad altre funzioni non direttive quando risulti oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.


Art. 76.

(Norme procedimentali).

        1. Quando ricorre una delle situazioni previste dagli articoli 74 e 75, il magistrato interessato o il dirigente dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di sorveglianza che abbia avuto comunque notizia di una delle predette situazioni ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio superiore della magistratura entro il termine di quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio può anche attivarsi su richiesta del Ministro della giustizia ovvero d'ufficio.
        2. La competente commissione del Consiglio superiore della magistratura, compiuti tempestivamente eventuali accertamenti preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio stesso l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato ed avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta, con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Le indagini devono essere svolte entro il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'avviso di cui al presente comma.
        3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono depositati nella segreteria della commissione; del deposito è dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere visione degli atti, di estrarne copia e di presentare controdeduzioni scritte.
        4. Decorso il termine di cui al comma 3, la commissione, se non devono essere compiuti ulteriori accertamenti, propone al Consiglio superiore della magistratura, entro i successivi trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o l'archiviazione degli atti.
        5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. La seduta del Consiglio non è pubblica.
        6. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda, trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, con cessazione della situazione di incompatibilità.
        7. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 74 il magistrato deve essere trasferito ad altro distretto. Quando il procedimento penale che ha determinato l'incompatibilità si conclude con sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento o quando la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il magistrato che ne fa domanda è destinato all'ufficio di provenienza o ad altro della stessa sede anche in soprannumero.


Art. 77.

(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o
destinazione ad altre funzioni per infermità).

        1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.
        2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può essere di ufficio collocato in aspettativa fino al termine massimo consentito dalle disposizioni vigenti. Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trova in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal servizio.
        3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica funzione giudiziaria di cui è investito.
        4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 dell'articolo 76. Nel corso della procedura il magistrato può farsi assistere anche da un perito di fiducia.
        5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato di salute.
        6. La sezione disciplinare, se pronuncia non luogo a procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli atti alla competente commissione referente affiché sia attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal servizio.

Art. 78.

(Divieto di iscrizione a partiti politici).

        1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi a partiti politici.
        2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è punita con sanzione non superiore alla censura.


TITOLO V

INCARICHI DIRETTIVI


Art. 79.

(Uffici direttivi).

        1. Sono considerati direttivi i seguenti uffici:

                a) primo presidente della Corte di cassazione;

                b) procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

                c) presidente di sezione presso la Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte medesima;

                d) presidente di corte d'appello e procuratore generale presso la stessa corte;

                e) presidenti di tribunale, presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari, procuratore della Repubblica e procuratore nazionale antimafia, presidente del tribunale di sorveglianza e presidente del tribunale per i minorenni.


Art. 80.

(Nomina).

        1. Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal Consiglio superiore della magistratura, il quale nel deliberare, tiene conto anche delle valutazioni e dei pareri espressi dai consigli giudiziari a norma dell'articolo 42.
        2. Resta fermo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.


Art. 81.

(Durata dell'ufficio).

        1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica quattro anni.
        2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, ove il titolare dell'ufficio direttivo ne faccia richiesta, l'incarico può essere prorogato per altri quattro anni se il Consiglio superiore della magistratura, sulla base del parere del consiglio giudiziario e degli elementi comunque acquisiti, ritiene che egli abbia svolto le funzioni direttive con particolare merito. La proroga prevista dal presente comma può essere concessa per una sola volta.
        3. La proroga dell'incarico è ammessa anche nel caso in cui pendano processi particolarmente rilevanti e complessi nei quali il titolare dell'ufficio direttivo sia direttamente impegnato e sino alla conclusione di essi.
        4. Allo scadere del quarto anno o della proroga concessa a norma dei commi 2 e 3, ovvero qualora non sia accolta la domanda formulata ai sensi del citato comma 2, il magistrato può fare domanda di acquisire la titolarità di un ufficio direttivo presso una sede giudiziaria diversa da quella nella quale ha esercitato l'ultimo incarico direttivo.
        5. Per il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, dal conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio direttivo non può chiedere di essere assegnato a funzioni diverse o trasferito ad altra sede, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

Art. 82.

(Revoca dell'incarico).

        1. Qualora il Consiglio superiore della magistratura, acquisito ogni utile elemento e previa audizione dell'interessato, accerti la palese inidoneità ad esercitare le funzioni direttive, può revocare le predette funzioni prima della scadenza del termine di legge. In tal caso si applica la disposizione di cui all'articolo 84.


Art. 83.

(Condizioni per la nomina).

        1. Gli uffici direttivi della magistratura di merito non possono essere conferiti ai magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il successivo biennio.
        2. Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla legge per la nomina ad uffici direttivi.


Art. 84.

(Cessazione dall'ufficio per scadenza
dell'incarico).

        1. Alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato, con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero se non ve ne sono di essere assegnato in sovrannumero ad uno degli uffici giudiziari del comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli era preposto.


Art. 85.

(Funzioni giurisdizionali).

        1. Il presidente della corte d'appello e il presidente del tribunale possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto presso la sezione dei rispettivi uffici indicata, a tale fine, nella tabella annuale.


Art. 86.

(Funzioni di collaborazione direttiva).

        1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva, insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei seguenti uffici:

                a) presidente di sezione della Corte di cassazione;

                b) presidente di sezione di corte d'appello;

                c) procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione e presso la corte d'appello;

                d) presidente di sezione di tribunale;

                e) procuratore della Repubblica aggiunto;

                f) presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari.


Art. 87.

(Nomina e durata dell'ufficio).

        1. Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti dal Consiglio superiore della magistratura su domanda e su proposta del consiglio giudiziario competente formulata in base alle attribuzioni conferite ai sensi dell'articolo 36 e seguenti.
        2. I titolari degli uffici di cui all'articolo 86 durano in carica cinque anni.
        3. E' ammessa la proroga dell'incarico soltanto nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 81.
        4. Gli uffici di collaborazione direttiva della magistratura di merito non possono essere conferiti a magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro il biennio successivo.

Art. 88.

(Modifica all'articolo 10 della legge
24 marzo 1958, n. 195).

        1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma è inserito il seguente:

        "Il Consiglio superiore emana, per l'assegnazione degli affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a criteri obiettivi e predeterminati".


Art. 89.

(Distribuzione degli affari giudiziari).

        1. Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari degli uffici previsti negli articoli 79 e 86 devono attenersi alle direttive emanate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.
        2. In caso di deroga, il capo dell'ufficio deve informare entro dieci giorni il Consiglio superiore della magistratura. Se non interviene un provvedimento di revoca entro i successivi dieci giorni, la deroga si intende confermata. Restano validi in ogni caso gli atti compiuti.
        3. La revoca dei provvedimenti di assegnazione e la sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.
        4. Il magistrato cui si riferisce il provvedimento di revoca o di sostituzione, entro sette giorni, può proporre reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi sette giorni.
        5. Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.



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