XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2827
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
SCUOLA NAZIONALE
DELLA MAGISTRATURA
Capo I
NATURA E FUNZIONI DELLA SCUOLA
Art. 1.
(Denominazione e ubicazione).
1. E' istituita la Scuola nazionale della magistratura, di
seguito denominata "Scuola".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con apposito regolamento, emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, il Governo individua le sedi della
Scuola e la rispettiva articolazione, secondo le disposizioni
della presente legge.
Art. 2.
(Autonomia della Scuola).
1. La Scuola è dotata di personalità giuridica e gode di
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
Art. 3.
(Compiti della Scuola).
1. Sono compiti primari della Scuola:
a) organizzare e gestire il tirocinio degli
uditori giudiziari;
b) curare l'aggiornamento e la formazione
professionale permanente dei magistrati durante l'esercizio
delle funzioni giudiziarie, anche mediante esperienze
formative condotte, tra l'altro, presso pubbliche
amministrazioni, istituti di credito, grandi imprese,
confederazioni sindacali e enti analoghi.
2. La Scuola può altresì:
a) contribuire alla formazione di magistrati
stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi
internazionali di cooperazione tecnica in materia
giudiziaria;
b) organizzare incontri di studio e ricerche, o
comunque promuovere iniziative culturali, su argomenti
giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici
giudiziari.
3. L'azione di formazione professionale della Scuola è
esercitata nel quadro ed in conformità degli indirizzi
enunciati annualmente dal Consiglio superiore della
magistratura.
Art. 4.
(Dotazioni e gestione della Scuola).
1. La Scuola provvede alla gestione delle spese per il
proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato.
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è collocato, a valere
su una apposita unità previsionale di base, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Costituiscono altresì entrate della Scuola:
a) eventuali dotazioni supplementari alla stessa
assegnate nel bilancio dello Stato;
b) eventuali risorse ad essa destinate dal
Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero della
giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali
istituzioni;
c) i prodotti derivanti da pubblicazioni curate
dalla Scuola o dalla prestazione di servizi;
d) contributi, donazioni o legati di enti pubblici
o privati a suo favore.
4. Costituiscono uscite della Scuola:
a) le spese necessarie al suo funzionamento;
b) le remunerazioni, le borse di studio ed i
sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle
sessioni ed uditori giudiziari;
c) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta
inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio
personale per missioni strettamente attinenti i compiti di
studio;
d) le spese di pubblicazione di atti e di gestione
dei servizi sussidiari.
5. La Scuola adotta, ai sensi del comma 1, lettera
a), dell'articolo 9, un proprio regolamento di
amministrazione e contabilità.
6. Il rendiconto della gestione della scuola è presentato
alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.
Capo II
ORGANI DELLA SCUOLA
Art. 5.
(Sezioni della Scuola).
1. La Scuola è articolata in due sezioni.
2. La prima sezione si occupa dei compiti di formazione
permanente, di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2
dell'articolo 3, nonché della formazione complementare degli
uditori giudiziari ai sensi dell'articolo 19.
3. La seconda sezione, avente sede in città diversa da
quella della prima sezione, si occupa del tirocinio ai sensi
della lettera a) del comma 1 dell'articolo 3.
Art. 6.
(Organi della Scuola).
1. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio scientifico;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore;
d) i comitati di gestione di ciascuna sezione;
e) il segretario generale.
Art. 7.
(Competenze del consiglio scientifico).
1. Il consiglio scientifico:
a) elabora il piano annuale delle attività
teorico-pratiche e ne orienta l'esecuzione, nel quadro degli
indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio superiore della
magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio;
b) redige ed approva il regolamento interno per
l'organizzazione e il funzionamento della Scuola e le
eventuali modifiche;
c) approva la relazione annuale sulle attività
della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della
magistratura con le sue eventuali osservazioni;
d) delibera su ogni questione attinente il
funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri
organismi, o che gli sia sottoposta dal direttore della Scuola
o dal Consiglio superiore della magistratura.
Art. 8.
(Composizione del consiglio scientifico).
1. Il consiglio scientifico opera presso la prima sezione
di formazione permanente ed è costituito da:
a) il direttore della Scuola, che lo presiede;
b) il vicedirettore;
c) tre componenti del Consiglio superiore della
magistratura, di cui due togati;
d) tre magistrati ordinari, di cui uno del
pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non
inferiore a quella di magistrato di cassazione;
e) due professori universitari;
f) due avvocati;
g) un rappresentante del Ministero della
giustizia.
2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura
sono designati dal Consiglio stesso e cessano dall'incarico
con la scadenza del Consiglio da cui sono stati nominati.
3. I magistrati sono designati dal Consiglio superiore
della magistratura, fra quelli in servizio ovvero in
quiescenza da non più di due anni. Non possono essere
designati i magistrati che nell'ultimo biennio hanno svolto
incarichi continuativi di formazione professionale presso il
Consiglio superiore della magistratura.
4. I professori sono designati, fra gli ordinari di
materie giuridiche, da un apposito collegio formato da tutti i
presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università
statali.
5. Gli avvocati sono designati dal Consiglio nazionale
forense, fra gli abilitati al patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori, con almeno dieci anni di esercizio
dell'attività.
6. L'incarico di membro del consiglio scientifico dura
quattro anni e non può essere rinnovato.
7. Il consiglio scientifico si riunisce almeno una volta
ogni tre mesi, ed ogni volta che il direttore lo convoca, o ne
fanno richiesta almeno cinque componenti.
8. Il consiglio scientifico delibera validamente con la
presenza di almeno nove componenti. Le sue risoluzioni sono
adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di
voti prevale quello espresso dal direttore.
Art. 9.
(Compiti del consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora ed approva il regolamento di
amministrazione e contabilità di cui al comma 5 dell'articolo
4;
b) elabora il bilancio annuale di
previsione;
c) presenta il rendiconto annuale;
d) organizza la contabilità e controlla la sua
tenuta;
e) esercita le altre funzioni attribuitegli
dalla legge o dai regolamenti.
Art. 10.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione opera presso la prima
sezione di formazione permanente ed è costituito da:
a) il direttore della Scuola, che lo
presiede;
b) il segretario generale della Scuola;
c) un rappresentante del Ministero della
giustizia;
d) un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce
ordinariamente una volta ogni tre mesi, ed in via
straordinaria quando è convocato dal direttore, ovvero ne
fanno richiesta almeno due componenti.
3. Il consiglio di amministrazione delibera validamente
con la presenza di almeno tre componenti. Le sue delibere sono
adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di
voti prevale quello espresso dal direttore.
Art. 11.
(Compiti del direttore della Scuola).
1. Il direttore della Scuola:
a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti gli
effetti;
b) dirige e coordina tutte le attività della
Scuola, indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie
tutto quanto è necessario per il loro perseguimento;
c) sovrintende alla sezione di formazione
permanente e ne dirige il relativo comitato di gestione di cui
all'articolo 14;
d) provvede all'esecuzione delle delibere del
consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione;
e) adotta le deliberazioni di urgenza, con
riserva di ratifica se esse rientrano nella competenza di
altro organo;
f) redige la relazione annuale sull'attività
della Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga opportuno, dei
comitati di gestione;
g) esercita le competenze a lui eventualmente
delegate dal consiglio scientifico o dal consiglio di
amministrazione;
h) si avvale del personale addetto alla
Scuola;
i) esercita ogni altra funzione conferitagli
dalla legge o dai regolamenti.
Art. 12.
(Designazione, durata e revoca
del direttore).
1. Il direttore è nominato dal Consiglio superiore della
magistratura, sentito il Ministro della giustizia, fra i
magistrati ordinari aventi qualifica non inferiore a
magistrato di cassazione. Opera nei suoi confronti la causa di
incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 3.
2. Il direttore è collocato fuori del ruolo organico della
magistratura. Il periodo di svolgimento dell'incarico vale a
tutti gli effetti come esercizio delle funzioni
giudiziarie.
3. Il direttore dura in carica quattro anni.
4. L'incarico di direttore può essere rinnovato per una
sola volta, e può essere revocato dal Consiglio superiore
della magistratura, con provvedimento motivato adottato previo
ascolto dell'interessato, nel caso di grave inosservanza degli
indirizzi del Consiglio stesso.
Art. 13.
(Direttore della sezione di tirocinio).
1. Il direttore della sezione di tirocinio opera presso la
sezione stessa ed ha funzione di vicedirettore della
Scuola.
2. Il direttore della sezione di tirocinio opera nella
sezione di sua competenza con lo stesso grado di autonomia del
direttore della Scuola.
3. Al vicedirettore compete di:
a) sostituire il direttore della scuola nel
caso di sua assenza od impedimento;
b) dirigere la sezione preposta al tirocinio e
compiere quanto occorra al perseguimento dei fini ad essa
assegnati;
c) partecipare alle attività del consiglio
scientifico;
d) svolgere i compiti corrispondenti a quelli
assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili
alla sezione di sua competenza.
4. Si applicano al vicedirettore le disposizioni previste
dall'articolo 12.
Art. 14.
(Comitati di gestione).
1. Presso ciascuna sezione della Scuola è costituito un
comitato di gestione.
2. Ciascun comitato, per quanto di rispettiva competenza,
provvede a:
a) dare attuazione alle direttive
didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della
magistratura e dal consiglio scientifico della Scuola;
b) programmare le sessioni di formazione e le
attività di tirocinio, sia presso la Scuola, sia presso gli
uffici giudiziari e le altre sedi;
c) definire il contenuto analitico di ciascuna
sessione o fase del tirocinio, ed individuare i relativi
docenti;
d) organizzare momenti di coordinamento fra i
docenti e reperire ogni materiale utile al miglior
funzionamento delle attività di formazione;
e) fissare i criteri di ammissione alle
sessioni di formazione, informare i magistrati, ammettere i
richiedenti;
f) offrire ogni sussidio didattico che si
riveli utile, e sperimentare formule didattiche, d'intesa con
il comitato scientifico della Scuola;
g) seguire costantemente lo svolgimento delle
sessioni e presentare relazioni consuntive all'esito di
ciascuna di esse;
h) curare il tirocinio nelle fasi effettuate
presso la Scuola, e seguirlo con le modalità più appropriate
nelle fasi svolte all'esterno della Scuola;
i) adempiere ad ogni altro compito ad esso
affidato dal Consiglio superiore della magistratura o dal
consiglio scientifico della Scuola.
Art. 15.
(Composizione del comitato di gestione).
1. Il comitato di gestione, in ciascuna sezione, è
composto da:
a) il direttore della rispettiva sezione, che
lo presiede;
b) otto magistrati nominati dal Consiglio
superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.
2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo la data di
entrata in vigore della presente legge, i componenti di
ciascun comitato di gestione, ad eccezione del direttore,
cessano dall'incarico, rispettivamente, in numero di due dopo
tre anni, di tre dopo quattro anni e di tre dopo cinque anni.
L'individuazione del momento di cessazione di ciascuno dei
componenti, ove non sia concordata fra loro, viene effettuata
per sorteggio.
3. A decorrere dalla seconda nomina dei componenti di
ciascun comitato, il rispettivo incarico dura quattro anni e
non può essere rinnovato.
Art. 16.
(Segretario generale della Scuola).
1. Il segretario generale della Scuola svolge le funzioni
di coordinamento e di direzione dell'intero servizio di
segreteria della Scuola ed ha la responsabilità amministrativa
della sezione di formazione permanente.
Art. 17.
(Servizio di segreteria della Scuola).
1. Presso la Scuola è istituito un servizio di segreteria
che si articola nelle due sezioni.
2. Il servizio di cui al comma 1 provvede:
a) al disbrigo degli affari, di rispettiva
competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di
amministrazione, al direttore della scuola ed al comitato di
gestione;
b) a dare esecuzione ad ogni delibera
concernente l'attività della rispettiva sezione;
c) a gestire l'archivio, le installazioni, la
biblioteca e le altre dotazioni di ciascuna sezione;
d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate
dal direttore della sezione;
e) ad assolvere ogni altro compito assegnatogli
dalla legge o dai regolamenti.
Art. 18.
(Composizione del servizio di segreteria).
1. Il servizio di segreteria è costituito da:
a) il segretario generale, con qualifica non
inferiore a quella di dirigente di cancelleria;
b) un vicesegretario, con qualifica non
inferiore a quella di direttore di cancelleria, responsabile
amministrativo della sezione di tirocinio;
c) due assistenti giudiziari per ciascuna
sezione;
d) tre coadiutori di cancelleria per ciascuna
sezione;
e) quattro operatori amministrativi per ciascuna
sezione;
f) quattro commessi giudiziari per ciascuna
sezione.
2. Il Ministro della giustizia provvede alla designazione
del personale di cui al comma 1, nelle forme e nei modi
dettati dai regolamenti di attuazione di cui all'articolo
20.
Capo III
TIROCINIO
Art. 19.
(Durata e disciplina del tirocinio).
1. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, di seguito denominato "ordinamento
giudiziario", è sostituito dal seguente:
"Art. 129. (Tirocinio giudiziario). - 1. Gli uditori
devono compiere un periodo di tirocinio della durata di due
anni, da effettuare presso la Scuola della magistratura e
presso gli uffici giudiziari di primo grado, secondo le
direttive stabilite dal Consiglio superiore della
magistratura.
2. Il tirocinio inizia il 15 settembre di ogni anno
e si articola in sessioni di pari durata, svolte
alternativamente presso la Scuola e presso gli uffici
giudiziari di cui al comma 1. Gli uditori giudiziari non
possono assumere le funzioni prima del completamento positivo
del periodo di tirocinio.
3. In esito al tirocinio, il Consiglio superiore
della magistratura, sentito il consiglio giudiziario, e sulla
base del giudizio pronunciato dalla Scuola della magistratura,
formula un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni
giudiziarie, il quale, se positivo, deve contenere uno
specifico riferimento all'attitudine dell'uditore allo
svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.
4. Nell'assegnazione delle sedi si tiene conto, per
quanto possibile, del giudizio di cui al comma 3, ed a tale
fine ogni uditore deve formulare richiesta, eventualmente
graduata, di uffici sia giudicanti che requirenti.
5. Nei primi cinque anni successivi all'assunzione
delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare ad
almeno una sessione di formazione professionale ogni anno,
predisposta per le loro specifiche esigenze da parte della
sezione di formazione permanente della Scuola della
magistratura.
6. Il Consiglio superiore della magistratura emana
ulteriori norme sul tirocinio".
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20.
(Regolamenti di attuazione).
1. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, e previo parere del Consiglio
superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, i
regolamenti di attuazione del presente titolo, recanti, in
particolare, norme sullo stato giuridico del personale della
Scuola, sui procedimenti di designazione, sulle modalità e i
criteri di funzionamento della Scuola nonché le eventuali
disposizioni di coordinamento con le norme vigenti in materia
di ordinamento giudiziario.
Art. 21.
(Regime transitorio).
1. A decorrere dalla data di istituzione della Scuola, il
Consiglio superiore della magistratura adotta le opportune
disposizioni transitorie per regolare il passaggio alla nuova
gestione del tirocinio e della formazione permanente.
Art. 22.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
titolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accanttonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
TITOLO II
FUNZIONI GIUDICANTI E REQUIRENTI
Art. 23.
(Modifica all'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario).
1. Il comma 2 dell'articolo 190 dell'ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
"2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni
giudicanti alle requirenti e viceversa può essere disposto, a
domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore
della magistratura abbia accertato la sussistenza di
specifiche attitudini alla nuova funzione. Il giudizio è
formulato su parere del consiglio giudiziario, il quale può
acquisire le valutazioni del presidente del consiglio
dell'Ordine degli avvocati.
2-bis. L'immissione nelle nuove funzioni, anche se
conseguente a promozione, deve essere preceduta da appositi
periodi di formazione, nei modi e nei termini stabiliti dal
Consiglio superiore della magistratura. La partecipazione a
tali periodi di formazione non è richiesta se l'interessato ha
svolto, negli ultimi otto anni, funzioni corrispondenti a
quelle richieste".
Art. 24.
(Passaggio a funzioni diverse da quelle esercitate).
1. Dopo l'articolo 190 dell'ordinamento giudiziario, come
da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 190-bis. (Passaggio a funzioni diverse da quelle
esercitate) - 1. Gli accertamenti e la partecipazione a
periodi di formazione, previsti dai commi 2 e 2-bis
dell'articolo 190, sono disposti altresì quando il magistrato
chiede di essere destinato, anche nell'ambito della stessa
sede, a funzioni specializzate, quali la magistratura
minorile, di sorveglianza, del lavoro, ed eventuali altre,
definite tali dal Consiglio superiore della magistratura".
Art. 25.
(Modifica all'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario).
1. Dopo il sesto comma dell'articolo 192 dell'ordinamento
giudiziario è inserito il seguente:
"Il magistrato che chiede di essere assegnato da funzioni
requirenti a funzioni giudicanti, o viceversa, non può essere
destinato, rispettivamente, a funzioni giudicanti o requirenti
di primo grado nell'ambito dello stesso circondario, né a
quelle di componente della corte d'appello o della procura
generale del distretto. Egli non può tornare a svolgere le
nuove funzioni nell'ambito del circondario di provenienza
prima che siano decorsi cinque anni. Ogni domanda di
trasferimento che comporti il passaggio dalle funzioni
giudicanti alle funzioni requirenti, o da queste a quelle, può
essere presentata solamente previo decorso di almeno cinque
anni nelle funzioni in precedenza esercitate".
Art. 26.
(Incentivi alla mobilità).
1. Dopo l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 194-bis. (Incentivi alla mobilità) - 1. Il
Consiglio superiore della magistratura definisce ed applica
criteri atti ad incentivare la pluralità delle esperienze
professionali ed a valorizzarla in occasione di trasferimenti
e di promozioni".
Art. 27.
(Modifica all'articolo 121 dell'ordinamento giudiziario).
1. All'articolo 121 dell'ordinamento giudiziario, e
successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Nel corso del tirocinio, e anteriormente alla scelta
della sede di esercizio delle prime funzioni, il Consiglio
superiore della magistratura, sentito il consiglio
giudiziario, dichiara l'idoneità dell'uditore all'esercizio
della funzione giudicante o requirente o di entrambe.
L'eventuale giudizio di inidoneità ad una funzione rende
inammissibile la domanda all'esercizio della medesima".
TITOLO III
FUNZIONI DEI MAGISTRATI E ORDINAMENTO DELLE CARRIERE.
VALUTAZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI
GIUDIZIARIE
Art. 28.
(Funzioni giudiziarie).
1. I magistrati ordinari si distinguono unicamente secondo
le funzioni conferite ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5.
2. Le funzioni di magistrato di tribunale sono conferite
ai magistrati, compresi gli uditori giudiziari che hanno
completato il tirocinio. Tali funzioni sono:
a) giudice presso il tribunale ordinario e il
tribunale per i minorenni;
b) magistrato di sorveglianza presso il tribunale
e gli uffici di sorveglianza;
c) sostituto procuratore della Repubblica presso
il tribunale, ivi compresi la direzione distrettuale
antimafia, ove costituita, e il tribunale per i minorenni.
3. Le funzioni di magistrato di appello, nonché quelle
direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono
conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la terza
valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:
a) consigliere presso la corte di appello;
b) sostituto procuratore generale presso la corte
di appello e sostituto procuratore presso la Direzione
nazionale antimafia;
c) magistrato destinato alla Corte di cassazione
ed alla Procura generale presso la medesima Corte, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;
d) presidente del tribunale, ivi compreso quello
per i minorenni, procuratore della Repubblica presso il
tribunale e presso il tribunale per i minorenni, presidente
della sezione dei giudici per le indagini preliminari, salvo
quanto previsto dal comma 4, lettera g);
e) presidente di sezione del tribunale e
procuratore della Repubblica aggiunto.
4. Le funzioni di magistrato di cassazione, nonché quelle
direttive e di collaborazione direttiva corrispondenti, sono
conferite ai magistrati i quali abbiano conseguito la quinta
valutazione di professionalità. Tali funzioni sono:
a) consigliere presso la Corte di cassazione;
b) sostituto procuratore generale presso la Corte
di cassazione;
c) procuratore presso la Direzione nazionale
antimafia;
d) presidente di sezione presso la corte di
appello;
e) avvocato generale presso la procura generale
della corte di appello;
f) presidente del tribunale di sorveglianza;
g) presidente del tribunale, procuratore della
Repubblica presso il tribunale, presidente della sezione dei
giudici per le indagini preliminari, in relazione agli uffici
aventi sede nelle città di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
5. Le funzioni direttive superiori sono conferite a
magistrati i quali abbiano conseguito la settima valutazione
di professionalità. Tali funzioni sono:
a) primo presidente della Corte di cassazione;
b) procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di cassazione, presidente aggiunto presso la Corte di
cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche;
c) presidente di sezione presso la Corte di
cassazione e avvocato generale presso la Corte medesima;
d) presidente di corte di appello;
e) procuratore generale presso la corte di
appello.
Art. 29.
(Modalità di conferimento
delle funzioni giudiziarie).
1. Le funzioni giudiziarie di appello, di cassazione e
direttive superiori sono conferite dal Consiglio superiore
della magistratura ai magistrati che hanno conseguito le
valutazioni di professionalità di cui all'articolo 28, e nei
limiti di cui all'articolo 39, a domanda degli interessati o
d'ufficio secondo l'ordine di ruolo in caso di mancanza o di
inidoneità delle candidature proposte.
2. Per attribuire le funzioni il Consiglio superiore della
magistratura procede a valutazioni comparative dei candidati,
che hanno presentato domanda o che sono esaminati in vista del
conferimento d'ufficio, sulla base delle risultanze delle
valutazioni di professionalità e di ogni altro elemento di
conoscenza di cui il Consiglio è in possesso, secondo criteri
stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1,
che tengono conto della specificità delle singole funzioni.
3. I magistrati di tribunale, di appello, di cassazione e
di cassazione titolari di funzioni direttive superiori sono
collocati nel ruolo di anzianità della magistratura in
separati raggruppamenti, ciascuno corrispondente alle funzioni
ad essi conferite, e in tale ambito prendono posto nell'ordine
di data in cui le hanno conseguite.
Capo II
VALUTAZIONE
DELLA PROFESSIONALITA'
Art. 30.
(Valutazione di attitudine
e di professionalità).
1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di
attitudine e di professionalità ogni quadriennio a decorrere
dalla data della nomina, salvo la prima valutazione che è
effettuata dopo il compimento di un quinquennio, e la quarta
che si effettua dopo un triennio dalla precedente.
2. Continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5
della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla
valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario
dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni
giudiziarie.
3. La valutazione di professionalità deve riguardare la
capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.
4. La valutazione di professionalità riguarda anche
l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici
elementi.
5. Con i provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1,
sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere
espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari,
nonché i parametri per consentire l'omogeneità delle
valutazioni.
Art. 31.
(Capacità).
1. La capacità è riferita all'equilibrio del magistrato,
alla sua preparazione giuridica ed al suo aggiornamento, alle
metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al
possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione
delle prove, e, secondo le funzioni esercitate, alla
conoscenza e alla padronanza delle tecniche di indagine, alla
conduzione dell'udienza, all'efficacia nel dirigere,
utilizzare e controllare l'apporto dei collaboratori e degli
ausiliari.
Art. 32.
(Laboriosità).
1. La laboriosità è riferita alla qualità ed al numero
degli affari trattati, in relazione al tipo di ufficio e alla
sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di
smaltimento del lavoro, con particolare attenzione alla cura
dedicata agli affari più impegnativi.
Art. 33.
(Diligenza).
1. La diligenza è riferita all'assiduità e alla
puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni
stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del
servizio, al rispetto del termine per l'emissione, la
redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il
compimento di attività giudiziarie.
Art. 34.
(Impegno).
1. L'impegno è riferito alla partecipazione al buon
andamento dell'ufficio, nonché alla disponibilità per
sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie per il
miglior funzionamento del medesimo.
Art. 35.
(Attitudine alla dirigenza).
1. L'attitudine alla dirigenza è riferita alla capacità
organizzativa, di programmazione e di gestione, in relazione
al tipo di ufficio e alle relative dotazioni. E' riferita
altresì alla capacità di valorizzare le attitudini di
magistrati e di funzionari, e di responsabilizzarli nei
rispettivi compiti; alla capacità di controllo amministrativo
sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e
realizzare con tempestività gli adattamenti organizzativi e
gestionali convenienti, avvalendosi delle professionalità
necessarie.
2. La valutazione dell'attitudine alla dirigenza tiene
conto delle esperienze direttive anteriori, ove esistenti,
dell'enunciazione degli obiettivi e dei risultati conseguiti.
Ai fini della valutazione sono, altresì, considerati
positivamente la pluralità delle esperienze nelle diverse
funzioni, gli incarichi svolti, la frequenza dei corsi di
formazione per la dirigenza, ed ogni altra esperienza ritenuta
utile.
Art. 36.
(Procedimento per la valutazione
di attitudine e di professionalità).
1. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di
valutazione il consiglio giudiziario acquisisce:
a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto
nel periodo oggetto di valutazione, unitamente a quant'altro
egli ritenga di allegare, compresi atti e provvedimenti da
esaminare;
b) le statistiche del lavoro svolto e la
comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo
ufficio, secondo i criteri stabiliti nei provvedimenti di cui
all'articolo 44, comma 1;
c) i provvedimenti redatti dal magistrato e i
verbali delle udienze alle quali ha partecipato, scelti a
campione sulla base di criteri oggettivi, stabiliti dai
provvedimenti di cui all'articolo 44, comma 1;
d) l'indicazione degli incarichi extragiudiziari
svolti dal magistrato nel periodo valutato;
e) il rapporto ed ogni eventuale segnalazione
proveniente dai capi degli uffici, le segnalazioni
eventualmente pervenute dal consiglio dell'Ordine degli
avvocati, sempre che si riferiscano a fatti concreti incidenti
sulla professionalità del magistrato, con particolare
attenzione a fatti indicativi di esercizio non indipendente
della funzione o di mancanza di equilibrio. Il rapporto del
capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal
presidente della corte di appello o dal procuratore generale
con le proprie considerazioni.
2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su
fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli
uffici o dai consigli dell'Ordine degli avvocati, dando
tempestiva comunicazione all'interessato, del quale può
procedere all'audizione. L'audizione è sempre disposta se
l'interessato ne fa richiesta.
Art. 37.
(Parere del consiglio giudiziario).
1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo 36 il
consiglio giudiziario formula, se si tratta delle valutazioni
relative al terzo, quinto e settimo periodo oggetto di
valutazione, un parere motivato, che trasmette al Consiglio
superiore della magistratura unitamente alla documentazione e
ai verbali delle audizioni.
2. Copia del parere è comunicata all'interessato e al
Ministro della giustizia, per le osservazioni di cui
all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni.
3. Il magistrato, entro dieci giorni dalla comunicazione
del parere, può fare pervenire al Consiglio superiore della
magistratura le sue osservazioni, e chiedere di essere
ascoltato personalmente.
4. Il consiglio giudiziario può essere delegato dal
Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla
base dei criteri dallo stesso indicati all'atto del suo
insediamento, le valutazioni di professionalità relative ai
periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. In tal caso il
consiglio giudiziario, se ritiene di esprimere un giudizio
positivo, adotta la relativa delibera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai magistrati della Corte di
cassazione, della procura generale della Repubblica presso la
Corte di cassazione e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche.
5. La delibera è comunicata al magistrato interessato, che
può proporre ricorso al Consiglio superiore della magistratura
entro trenta giorni, e può chiedere di essere ascoltato
personalmente.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le
osservazioni del consiglio giudiziario, decide sul ricorso
entro novanta giorni e, in caso di accoglimento, sostituisce,
integra o modifica la delibera del consiglio giudiziario.
7. Qualora il consiglio giudiziario ritenga di dover
esprimere un giudizio non positivo o negativo, trasmette il
proprio motivato parere al Consiglio superiore della
magistratura, che decide direttamente, applicando le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
Art. 38.
(Consigli giudiziari).
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946 n. 511, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, sono
sostituiti dai seguenti:
"Presso ogni Corte d'appello è costituito un Consiglio
giudiziario.
Il Consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della
Corte d'appello ed è composto dal procuratore generale della
Repubblica, nonché, a seconda che l'organico dei magistrati
del distretto sia inferiore a duecento unità, sia compreso fra
duecento e quattrocento unità, o sia superiore alle
quattrocento unità, rispettivamente da:
a) otto membri, di cui tre supplenti, eletti ogni
due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del
distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti
proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente tra i
magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di
attitudine e di professionalità; due componenti effettivi ed
uno supplente tra i magistrati che abbiano conseguito la terza
valutazione di attitudine e di professionalità; due componenti
effettivi ed uno supplente tra i magistrati che abbiano
completato il tirocinio;
b) tredici membri, di cui cinque supplenti, eletti
ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari
del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti
proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente tra i
magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di
attitudine e di professionalità; tre componenti effettivi e
due supplenti tra i magistrati che abbiano conseguito la terza
valutazione di attitudine e di professionalità; tre componenti
effettivi e due supplenti tra i magistrati che abbiano
completato il tirocinio;
c) sedici membri, di cui cinque supplenti, eletti
ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari
del distretto, con voto personale e segreto, nelle seguenti
proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente tra i
magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di
attitudine e di professionalità; quattro componenti effettivi
e due supplenti tra i magistrati che abbiano conseguito la
terza valutazione di attitudine e di professionalità; quattro
componenti effettivi e due supplenti tra i magistrati che
abbiano completato il tirocinio.
Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i
magistrati alla quinta valutazione di attitudine e di
professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che
abbiano conseguito la terza valutazione.
Presso la Corte di cassazione è istituito un Consiglio
giudiziario, presieduto dal presidente aggiunto e composto
dall'avvocato generale più anziano della Procura generale
della Repubblica presso la Corte medesima, nonché da nove
membri, di cui due supplenti, eletti ogni due anni da tutti i
magistrati, anche applicati, in servizio presso la Corte di
cassazione, la Procura generale e il Tribunale superiore delle
acque pubbliche, con voto personale e segreto, nelle seguenti
proporzioni: un componente effettivo presidente di sezione o
avvocato generale; quattro, di cui uno supplente, tra i
magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di
sostituto procuratore generale; un componente effettivo tra i
magistrati applicati che abbiano funzioni di appello; un
componente effettivo ed uno supplente tra i magistrati di
tribunale applicati.
Il Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Roma
è competente anche per i magistrati della Direzione nazionale
antimafia.
In ogni Consiglio giudiziario il presidente della Corte
d'appello e il procuratore generale della Repubblica in caso
di mancanza o di impedimento sono sostituiti rispettivamente
dal magistrato che ne esercita la funzione.
L'istruttoria dei pareri e delle valutazioni relativi alle
verifiche di professionalità dei magistrati è distribuita tra
tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio
giudiziario. A tal fine i componenti possono avvalersi, oltre
che dei magistrati distrettuali secondo quanto previsto
dall'articolo 7 della legge 13 febbraio 2001 n. 48, degli
uffici amministrativi della Corte d'appello".
Art. 39.
(Giudizio positivo e legittimazioni).
1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è
positivo quando ricorrono in modo sufficiente tutti i
parametri di valutazione previsti dal presente capo.
2. Le funzioni di appello, di cassazione e direttive
superiori possono essere conferite solamente ai magistrati che
abbiano ottenuto un giudizio positivo, sulla base del
risultato del procedimento per la valutazione di attitudine e
professionalità ottenuto nella terza, quinta o ottava
valutazione.
Art. 40.
(Giudizio non positivo).
1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è non
positivo quando risultano deficienti uno o più parametri di
valutazione.
2. Se il giudizio è non positivo, il Consiglio superiore
della magistratura procede a una nuova valutazione di
attitudine e di professionalità dopo un anno, previo parere
del consiglio giudiziario. La nuova valutazione può
concludersi solamente con un giudizio positivo o negativo.
3. In caso di giudizio positivo il nuovo trattamento
economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo
a decorrere dalla scadenza dell'anno previsto al comma 2.
4. Al fine del conferimento di funzioni più elevate, il
magistrato può essere classificato solamente dopo un
quinquennio dal conseguimento del giudizio positivo.
Art. 41.
(Giudizio negativo).
1. Il giudizio di attitudine e di professionalità è
negativo quando risultano carenze gravi in uno o più dei
parametri di valutazione.
2. Se il giudizio è negativo il magistrato è sottoposto a
nuova valutazione dopo un biennio. Il Consiglio superiore
della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad
uno o più corsi di qualificazione, indicando le specifiche
carenze riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa
sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede, o
escluderlo dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi
o di collaborazione direttiva o a funzioni specifiche. La
nuova valutazione può concludersi solamente con un giudizio
positivo o negativo.
3. Il giudizio negativo comporta la perdita del diritto
all'aumento periodico di stipendio.
4. Se al giudizio negativo consegue un giudizio positivo,
il magistrato, al fine del conferimento di funzioni più
elevate, che non siano state escluse, può essere classificato
solamente dopo sei anni dal giudizio positivo.
5. Se il Consiglio superiore della magistratura formula,
previa audizione del magistrato, un secondo giudizio negativo,
questi è dispensato dal servizio.
6. Prima dell'audizione di cui al comma 5 il magistrato
deve essere informato della facoltà di prendere visione degli
atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e
l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a
trenta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e
memorie fino a sette giorni prima dell'audizione, e di farsi
assistere da un altro magistrato o da un avvocato del foro
libero. Non può, comunque, essere concesso più di un
differimento dell'audizione per impedimento del magistrato
designato per l'assistenza.
7. Resta fermo quanto previsto dall'ordinamento
giudiziario per i fatti costituenti illecito disciplinare.
Art. 42.
(Valutazione di attitudine e di professionalità per i
magistrati fuori ruolo).
1. La valutazione di attitudine e di professionalità per i
magistrati fuori ruolo è compiuta sulla base della capacità,
laboriosità, diligenza, impegno e attitudine alla dirigenza,
riferiti alla funzione esercitata.
2. Il Consiglio superiore della magistratura esprime il
giudizio:
a) quanto ai magistrati in servizio presso il
Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del
consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai
membri che rivestono la qualità di magistrato, redatto sulla
base del rapporto informativo del capo dell'ufficio al quale
il magistrato appartiene;
b) quanto agli altri magistrati collocati fuori
ruolo, compresi quelli in servizio all'estero, previo parere
del consiglio giudiziario presso la corte d'appello di Roma,
redatto sulla base della relazione dell'autorità presso la
quale i magistrati prestano servizio, illustrativa
dell'attività svolta.
3. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'interessato
di produrre ogni utile documentazione, purché attinente ai
parametri di valutazione.
Capo III
TRATTAMENTO ECONOMICO. NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 43.
(Trattamento economico e misura
delle retribuzioni).
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di
trattamento economico del personale della magistratura,
stabilite dalle tabelle allegate alla legge 19 febbraio 1981
n. 27, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 6
agosto 1984, n. 425, in relazione ai livelli retributivi
previsti dal comma 1 del presente articolo, non si considerano
i periodi temporali di cui agli articoli 40 e 41 della
presente legge.
Art. 44.
(Norme transitorie e finali).
1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplina i modi di raccolta della documentazione e di
individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di
udienza di cui all'articolo 36, definisce le modalità per la
redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo modelli
tipo o attraverso sistemi informatizzati, ed enuncia i criteri
di valutazione comparativa per i casi in cui la stessa è
richiesta.
2. Con uno o più decreti, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della giustizia disciplina le modalità per la
raccolta dei dati ai fini dell'articolo 36.
Art. 45.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati gli articoli da 2 a 32 della legge 4
gennaio 1963, n. 1, la legge 25 luglio 1966, n. 570, e
successive modificazioni, la legge 20 dicembre 1973, n. 831, e
successive modificazioni, nonché gli articoli 2, 3 e 4 della
legge 2 aprile 1979, n. 97.
Art. 46.
(Efficacia di singole disposizioni).
1. Le funzioni elencate nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo
28 sono rispettivamente conferite ai magistrati che, secondo
la normativa previgente, abbiano già ottenuto la nomina a
magistrato di appello, la dichiarazione di idoneità ad essere
nominati magistrati di cassazione o quella di idoneità alle
funzioni direttive superiori. Per il conferimento di tali
funzioni trovano applicazione le disposizioni dell'articolo
29.
2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, le valutazioni
periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile
successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale
momento iniziale la data del decreto di nomina ad uditore
giudiziario. Tale corrispondenza regola anche la misura delle
retribuzioni determinate ai sensi dell'articolo 43.
3. Nei casi previsti dall'articolo 211 dell'ordinamento
giudiziario, e successive modificazioni, la corrispondenza
viene operata tenendo conto del servizio effettivo prestato a
decorrere dal decreto di nomina a magistrato ordinario. La
eventuale maggiore retribuzione in godimento viene conservata
ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
TITOLO IV
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE.
INCOMPATIBILITA'
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITA'
DISCIPLINARE
Art. 47.
(Doveri del magistrato).
1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli
con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità,
riserbo.
2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato
deve rispettare la dignità della persona.
3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il
magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano
la credibilità.
4. La violazione dei doveri costituisce illecito
disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli
articoli 48, 49 e 50.
Art. 48.
(Illeciti disciplinari nell'esercizio
delle funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i comportamenti che, violando i doveri di
cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad
una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle
situazioni di cui all'articolo 74; l'inosservanza dell'obbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra
violazione del dovere di imparzialità;
b) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei
testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di
collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività
giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio
delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di
correttezza;
c) la grave violazione di legge determinata da
negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato
da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi
da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di
motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola
affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza
indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza
risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che
abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del
proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel
comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione
prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato
concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e
laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di
diligenza;
d) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo
nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle
funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro
giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte
del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del
presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di
rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia
imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente;
ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;
e) i comportamenti che determinano la
divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di
cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la
violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di
trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere
diritti altrui;
f) l'omissione, da parte del dirigente
l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio,
della comunicazione agli organi competenti di fatti che
possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte
del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della
sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità
previste dagli articoli 73 e 74 o di una delle fattispecie di
cui agli articoli 76 e 77.
2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma
1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività
di interpretazione di norme di diritto né quella di
valutazione del fatto e delle prove.
Art. 49.
(Illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle
funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a
procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal
magistrato, o persona che a questi consta essere stata
dichiarata delinquente abituale o aver subìto condanna per
gravi delitti non colposi o una misura di prevenzione, ovvero
il trattenere rapporti di affari con una di tali persone;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari
senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo
svolgimento di attività incompatibili con la funzione
giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio
all'assolvimento del dovere di laboriosità;
d) la pubblica manifestazione di consenso o
dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la
posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio
è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
e) la partecipazione ad associazioni i cui
vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio
delle funzioni giudiziarie;
f) l'uso strumentale della qualità che, per la
posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è
idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente
previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo
a compromettere in modo grave la credibilità della funzione
giudiziaria.
Art. 50.
(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena
pecuniaria;
b) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di
particolare gravità;
c) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità
di esecuzione, carattere di particolare gravità;
d) altri fatti costituenti reato idonei a
compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato
è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita.
Art. 51.
(Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianità;
d) l'incapacità perpetua o temporanea ad
esercitare un incarico direttivo o di collaborazione
direttiva;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a
due anni;
f) la rimozione.
2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel
dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del
magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito
commesso.
3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel
dispositivo della decisione.
4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per
un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente
spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un
quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico
della relativa qualifica.
5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta
per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il
magistrato svolge funzioni direttive, devono essergli
conferite di ufficio altre funzioni non direttive,
corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il
magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni
direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla
condanna.
6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la
sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato
fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i
due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
carattere continuativo.
7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di
servizio.
8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari,
si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica
altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con
quella meno grave se compatibile.
9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite
mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 52.
(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).
1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:
a) i comportamenti che, violando i doveri di
cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad
una delle parti;
b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione
nei casi previsti dalla legge;
c) l'omissione, da parte dell'interessato,
della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui
all'articolo 73;
d) ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
e) i comportamenti previsti dall'articolo 48,
comma 1, lettera b), prima parte;
f) il perseguimento di fini diversi da quelli
di giustizia;
g) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
h) la scarsa laboriosità, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
l) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;
m) i comportamenti previsti dall'articolo 49,
comma 1, lettera b).
2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianità:
a) i comportamenti che, violando i doveri di
cui all'articolo 47, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad
una delle parti, se gravi;
b) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.
3. E' punita con la sanzione della incapacità ad
esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva
l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del
dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se
abituale o grave.
4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività o
l'assunzione di impieghi vietati ai sensi dell'articolo 73,
nonché l'accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla
legge o non autorizzati.
5. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva
non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata
sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o
per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della
sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.
Art. 53.
(Sanzione accessoria del trasferimento
ad altra sede o ad altro ufficio).
1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura può disporre il trasferimento del
magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la
condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello
stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia.
2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una
delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 48, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge e
dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura, dalla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 49, ovvero se è inflitta la sanzione
della sospensione dalle funzioni.
Art. 54.
(Competenza e composizione della sezione
disciplinare).
1. La cognizione dei giudizi disciplinari a carico dei
magistrati è attribuita alla sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura, composta da sette
componenti effettivi e da sette supplenti.
2. Sono componenti effettivi della sezione disciplinare:
il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura,
che la presiede, due componenti eletti dal Parlamento, un
componente eletto quale magistrato di cassazione con effettivo
esercizio di funzioni di legittimità e tre componenti eletti
quali magistrati con funzioni di merito.
3. Sono componenti supplenti della sezione disciplinare:
tre componenti eletti dal Parlamento, uno dei quali è
designato a sostituire il vicepresidente, un componente eletto
quale magistrato di cassazione con effettivo esercizio di
funzioni di legittimità e tre componenti eletti quali
magistrati con funzioni di merito.
4. Il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura è componente di diritto della sezione
disciplinare. Gli altri componenti, effettivi e supplenti,
sono eletti dal Consiglio superiore della magistratura tra i
propri membri; nella elezione deve essere indicato il
componente non magistrato designato a sostituire il
vicepresidente. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a
maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso
di parità di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria,
è eletto il più anziano di età.
Art. 55.
(Sostituzione dei componenti della sezione
disciplinare).
1. In caso di assenza, impedimento, astensione o
ricusazione, il vicepresidente del Consiglio superiore della
magistratura è sostituito nella presidenza della sezione
disciplinare dal componente effettivo eletto dal Parlamento
che nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 54 sia
stato designato a tale funzione.
2. Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento
è sostituito dal componente supplente a ciò designato
nell'elezione prevista dal comma 4 dell'articolo 54; se la
sostituzione non è possibile, il componente effettivo è
sostituito dall'altro componente supplente della medesima
categoria.
3. I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai
supplenti della medesima categoria.
4. Sulla ricusazione di un componente della sezione
disciplinare decide la stessa sezione, previa sostituzione del
componente ricusato con il supplente corrispondente.
Art. 56.
(Composizione della sezione disciplinare per la cognizione
del giudizio di rinvio).
1. Per la cognizione del giudizio di rinvio a seguito di
annullamento da parte delle Sezioni unite della Corte di
cassazione, la sezione disciplinare è composta dai sette
componenti supplenti ovvero dai componenti supplenti e da quei
componenti effettivi che, a causa di loro impedimento, siano
stati eventualmente sostituiti da componenti supplenti
nell'originario giudizio disciplinare.
Art. 57.
(Pubblico ministero ed attività di indagine).
1. Le funzioni di pubblico ministero nel procedimento
disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso
la Corte di cassazione o da un suo sostituto, salvo quanto
previsto dall'articolo 61, comma 7.
2. All'attività di indagine relativa al procedimento
disciplinare procede il pubblico ministero.
Art. 58.
(Termini).
1. L'azione disciplinare è promossa entro un anno dalla
notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini
preliminari o di denuncia circostanziata.
2. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere
richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione
orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla
richiesta deve pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la
sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso
per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di
rinvio è di sei mesi e decorre dalla data in cui vengono
restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del
procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento
disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi
consenta.
3. Il corso dei termini è sospeso:
a) se per il medesimo fatto è iniziato il
procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui
non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a
procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza
pronunciata in giudizio o il decreto penale di condanna;
b) se durante il procedimento disciplinare
viene sollevata questione di legittimità costituzionale,
riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la
decisione della Corte costituzionale;
c) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad
accertamenti specialistici, e per tutto il tempo
necessario;
d) se il procedimento disciplinare è rinviato a
richiesta dell'incolpato.
Capo II
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Art. 59.
(Esercizio dell'azione disciplinare e inizio del
procedimento).
1. Il Ministro della giustizia promuove l'azione
disciplinare mediante richiesta di indagini al procuratore
generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il
Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della
magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali
si procede.
2. L'azione disciplinare può essere promossa anche dal
procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale
ne dà comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio
superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei
fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se
ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri
fatti, ne fa richiesta al procuratore generale, ed analoga
richiesta può fare nel corso delle indagini.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, i consigli
giudiziari e i dirigenti degli uffici devono comunicare al
Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la
Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo
disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di
collegio devono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti
concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del
collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare.
4. La richiesta di indagini rivolta dal Ministro della
giustizia al procuratore generale o la comunicazione da
quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai
sensi del comma 2 determinano a tutti gli effetti l'inizio del
procedimento.
5. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione
può contestare fatti nuovi nel corso delle indagini anche se
l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva
la facoltà del Ministro di cui al comma 2, ultimo periodo.
Art. 60.
(Comunicazioni all'incolpato
ed atti di indagine).
1. Dell'inizio del procedimento deve essere data
comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con
l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga
comunicazione deve essere data per le ulteriori contestazioni
di cui all'articolo 59, comma 5. L'incolpato può farsi
assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in
qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché,
se del caso, da un consulente tecnico.
2. Gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione
all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato,
sono nulli ma la nullità non può essere più rilevata quando
non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine
di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto
conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da
quella della comunicazione del decreto che fissa la
discussione orale davanti alla sezione disciplinare.
3. Per l'attività di indagine si osservano, in quanto
compatibili, le norme del codice di procedura penale,
eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di
poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni,
dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e
interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366,
372 e 373 del codice penale.
4. Per gli atti da compiere fuori dal suo ufficio, il
pubblico ministero può richiedere altro magistrato in servizio
presso la procura generale della corte d'appello nel cui
distretto l'atto deve essere compiuto.
5. Al termine delle indagini, il procuratore generale con
le richieste conclusive di cui all'articolo 61 invia alla
sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dà
comunicazione all'incolpato; il fascicolo è depositato nella
segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con
facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli
atti.
Art. 61.
(Chiusura delle indagini).
1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione,
al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la
declaratoria di non luogo a procedere, formula l'incolpazione
e chiede al presidente della sezione disciplinare la
fissazione dell'udienza di discussione orale. Della richiesta
è data comunicazione al Ministro della giustizia, con invio di
copia dell'atto.
2. Il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal
ricevimento della comunicazione, può chiedere l'integrazione
e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la
modificazione della contestazione, cui provvede il procuratore
generale presso la Corte di cassazione.
3. Il presidente della sezione disciplinare fissa, con suo
decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai
testimoni e ai periti.
4. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la discussione orale, al
pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di
quest'ultimo se già designato.
5. Nel caso in cui il procuratore generale ritiene che si
debba escludere l'addebito, fa richiesta motivata alla sezione
disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere.
Della richiesta è data comunicazione al Ministro della
giustizia, con invio di copia dell'atto.
6. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 5, può
richiedere copia degli atti del procedimento e, nei venti
giorni successivi alla ricezione degli stessi, può richiedere
al presidente della sezione disciplinare la fissazione
dell'udienza di discussione orale, formulando
l'incolpazione.
7. Decorsi i termini di cui al comma 6, sulla richiesta di
non luogo a procedere la sezione disciplinare decide in camera
di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi
previsti dai commi 3 e 4. Sulla richiesta del Ministro della
giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede
nei modi previsti nei commi 3 e 4 e le funzioni di pubblico
ministero, nella discussione orale, sono esercitate da un
magistrato in servizio presso il Ministero della giustizia,
designato dal Ministro.
Art. 62.
(Discussione nel giudizio disciplinare
e decisione).
1. Nella discussione orale un componente della sezione
disciplinare nominato dal presidente fa la relazione.
2. L'udienza non è pubblica, tranne diversa richiesta
dell'incolpato; tuttavia, anche in questo caso, la sezione
disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che
la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità
della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti
contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa.
3. La sezione disciplinare può assumere anche d'ufficio
tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la
lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero
della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli
uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché
delle prove acquisite nel corso delle indagini; può consentire
l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e
dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme
del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione
fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri
coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei
periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e
373 del codice penale.
4. La sezione disciplinare delibera immediatamente dopo
l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico
ministero e la difesa dell'incolpato; questi deve essere
sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla
deliberazione in camera di consiglio.
5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la
sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza.
6. I motivi della decisione sono depositati nella
segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni
dalla deliberazione.
7. Dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare è
data comunicazione al Ministro della giustizia con invio di
copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini
per la proposizione del ricorso alle Sezioni unite della Corte
di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del
procedimento.
Art. 63.
(Rapporti con altri giudizi).
1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente
dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione
penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 58, comma 3.
2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio
disciplinare la sentenza irrevocabile di condanna, quella
prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, la
sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad
impugnazione e quella irrevocabile di proscioglimento
pronunciate perché il fatto non sussiste o perché l'imputato
non lo ha commesso.
Art. 64.
(Sospensione cautelare necessaria).
1. A richiesta del Ministro della giustizia o del
procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione
disciplinare sospende dalle funzioni e dallo stipendio e
colloca fuori dal ruolo organico della magistratura il
magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui
confronti sia stata adottata una misura cautelare personale ai
sensi degli articoli 272 e seguenti del codice di procedura
penale.
2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo
a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza
irrevocabile di proscioglimento; la sospensione deve essere
revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare,
allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi
indizi di colpevolezza; la sospensione può essere revocata,
anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione
degli effetti della misura cautelare.
3. Al magistrato sospeso, ai figli minorenni o al coniuge
è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi
dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo.
4. Il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e
alle altre competenze non percepiti, detratte le somme
corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con
sentenza irrevocabile o se è pronunciata nei suoi confronti
sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad
impugnazione.
Art. 65.
(Sospensione cautelare facoltativa).
1. Quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale
per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa,
con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere
ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che,
per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle
funzioni, il Ministro della giustizia o il procuratore
generale presso la Corte di cassazione possono chiedere la
sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio anche
prima dell'inizio del procedimento disciplinare.
2. La sezione disciplinare convoca il magistrato con un
preavviso di almeno tre giorni e provvede dopo aver sentito
l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata
presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro
magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento
di sospensione cautelare.
3. La sospensione può essere revocata dalla sezione
disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51,
comma 6, e all'articolo 64, commi 3 e 4.
Art. 66.
(Ricorso per cassazione).
1. Contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui
agli articoli 64 e 65 e contro le decisioni della sezione
disciplinare l'incolpato, il Ministro della giustizia e il
procuratore generale presso la Corte di cassazione possono
proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme
previsti dal codice di procedura penale. Il ricorso ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
2. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite penali,
entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso.
Art. 67.
(Reintegrazione a seguito di sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento).
1. Il magistrato sottoposto a procedimento penale e
cautelarmente sospeso ha diritto ad essere reintegrato a tutti
gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto
con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi
confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta
ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha
diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può
chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello
originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri
eventuali concorrenti.
Art. 68.
(Corresponsione degli arretrati
al magistrato sospeso).
1. La sospensione cautelare cessa di diritto quando
diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che
conclude il procedimento.
2. Se è pronunciata decisione di non luogo a procedere o
se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa
dalla rimozione o dalla sospensione delle funzioni per un
tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare
eventualmente disposta, sono corrisposti gli arretrati dello
stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le
somme già riscosse per assegno alimentare.
Art. 69.
(Revisione).
1. In ogni tempo è ammessa la revisione delle decisioni
divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una
sanzione disciplinare, quando:
a) i fatti posti a fondamento della decisione
risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza
penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a
procedere non più soggetta ad impugnazione;
b) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la
decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli
già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano
l'insussistenza dell'illecito;
c) il giudizio di responsabilità e
l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati
da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza
irrevocabile.
2. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione
devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali
da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso
l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da
quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla
sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio.
Art. 70.
(Istanza di revisione).
1. La revisione può essere chiesta dal magistrato al quale
è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte
o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo
congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale.
2. L'istanza di revisione è proposta personalmente o per
mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di
inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei
mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata,
unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria
della sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura.
3. Nei casi previsti dall'articolo 69, comma 1, lettere
a) e c), all'istanza deve essere unita copia
autentica della sentenza penale.
4. La revisione può essere chiesta anche dal Ministro
della giustizia e dal procuratore generale presso la Corte di
cassazione, alle condizioni di cui all'articolo 69 e con le
modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Art. 71.
(Provvedimenti sull'istanza di revisione).
1. La sezione disciplinare acquisisce gli atti del
procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della
giustizia, il procuratore generale presso la Corte di
cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiara
inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai
casi di cui al comma 2 dell'articolo 69, o senza l'osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 70 ovvero
se risulta manifestamente infondata; altrimenti, dispone
procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le
norme stabilite per il procedimento disciplinare.
2. Contro la decisione che dichiara inammissibile
l'istanza di revisione è ammesso ricorso alle Sezioni unite
penali della Corte di cassazione.
Art. 72.
(Giudizio di revisione).
1. In caso di accoglimento dell'istanza di revisione la
sezione disciplinare revoca la precedente decisione.
2. Il magistrato assolto con decisione irrevocabile a
seguito di giudizio di revisione ha diritto alla integrale
ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati
dello stipendio e delle altre competenze non percepiti,
detratte le somme corrisposte per assegno alimentare,
rivalutati in base agli indici di svalutazione ISTAT.
Capo III
INCOMPATIBILITA'
Art. 73.
(Incompatibilità di funzioni e ineleggibilità per i
magistrati).
1. I magistrati non possono assumere impieghi od uffici
pubblici o privati. Possono assumere l'ufficio di senatore,
deputato, ministro, sottosegretario di Stato, deputato al
Parlamento europeo, consigliere regionale, provinciale,
comunale, circoscrizionale, presidente della giunta
provinciale, sindaco, componente della giunta regionale,
provinciale o comunale, alle condizioni e con i limiti
stabiliti nei commi 2, 3 e 4. I magistrati non possono
esercitare libere professioni, anche se non ordinate in albi
professionali, né attività industriali, commerciali o comunque
imprenditoriali.
2. I magistrati, esclusi quelli in servizio presso la
Corte di cassazione, non possono essere eletti senatore,
deputato, deputato al Parlamento europeo, consigliere
regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, presidente
della giunta provinciale o sindaco, nelle circoscrizioni
elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione
degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i
quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso
nei due anni antecedenti la data di accettazione della
candidatura. Non possono altresì essere eletti alle suddette
cariche né essere nominati componenti di una giunta regionale,
provinciale o comunale se all'atto dell'accettazione della
candidatura o della nomina non si trovano in aspettativa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche
nel caso di scioglimento anticipato dell'assemblea
elettiva.
4. I magistrati in servizio presso la Corte di cassazione,
il Tribunale superiore delle acque pubbliche, la procura
generale presso la Cassazione possono essere eletti alle
cariche di cui al comma 2 solo se in aspettativa almeno
novanta giorni prima della data di convocazione dei comizi
elettorali e, nel caso di scioglimento anticipato
dell'assemblea elettiva, entro sette giorni dalla data del
decreto di scioglimento, semprechè non si tratti di
circoscrizione elettorale presso la quale abbiano esercitato
giurisdizione negli ultimi due anni. Non possono essere
nominati componenti di una giunta regionale, provinciale o
comunale se non si trovano in aspettativa all'atto della
nomina.
5. Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 74.
(Incompatibilità per vincoli di parentela, coniugio o
affinità).
1. Il magistrato non può essere assegnato o trasferito o
comunque prestare servizio in un ufficio giudiziario nel quale
il coniuge, un parente o un affine fino al secondo grado
esercita le funzioni di magistrato. Il Consiglio superiore
della magistratura può tuttavia derogare al divieto se, tenuto
conto anche del numero delle sezioni che compongono l'ufficio,
ritiene che non sussistono motivi di intralcio al corretto e
regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e che non è
compromessa la credibilità della funzione giudiziaria.
2. Il magistrato non può esercitare le funzioni:
a) nell'ufficio dinanzi al quale svolge
abitualmente la professione forense il coniuge o un parente in
linea retta, o collaterale fino al secondo grado, salvo che il
Consiglio superiore della magistratura accerti, anche in
relazione al numero dei componenti l'ufficio, che le
rispettive attività si svolgono in ambiti assolutamente
distinti;
b) nel territorio del distretto ove è compreso
l'ufficio innanzi al quale il coniuge o un parente in linea
retta o in linea collaterale fino al secondo grado ovvero un
affine in linea retta o in linea collaterale fino al secondo
grado è imputato di un delitto per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
tre anni o è sottoposto a procedimento per l'applicazione di
una misura di prevenzione, sempre che, avuto riguardo ai suoi
rapporti con l'imputato, alla funzione da lui esercitata e al
numero dei componenti l'ufficio, possa risultare gravemente
compromessa la fiducia nel regolare svolgimento della funzione
giudiziaria. L'incompatibilità permane sino a quando il
procedimento pende dinanzi ad uno degli uffici del
distretto;
c) nella sede del suo ufficio quando il coniuge
o un parente in linea retta o collaterale fino al secondo
grado ovvero altro parente o affine con lui convivente tenga
ivi una condotta che, per la natura riprovevole e la
notorietà, anche in relazione alla dimensione territoriale
dell'ufficio, comprometta gravemente la fiducia nella
imparzialità o nella correttezza della funzione
giudiziaria.
3. Agli effetti del presente articolo al rapporto di
coniugio è parificata la convivenza di fatto.
Art. 75.
(Destinazione ad altre funzioni o trasferimento ad altra
sede per incompatibilità o per inettitudine).
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 52 e 53, il
magistrato, anche senza il suo consenso, è destinato ad altre
funzioni o è trasferito ad altra sede quando si trova in uno
dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 74 o quando
per qualsiasi causa, anche indipendentemente da sua colpa e
prescindendo da ogni valutazione in ordine a provvedimenti
emessi nell'espletamento dell'attività giurisdizionale, non
può, nella sede o nell'ufficio che occupa, amministrare
giustizia nelle condizioni richieste per la credibilità della
funzione.
2. Il magistrato dirigente dell'ufficio è destinato, anche
senza il suo consenso, ad altre funzioni non direttive quando
risulti oggettivamente inidoneo all'incarico ricoperto.
Art. 76.
(Norme procedimentali).
1. Quando ricorre una delle situazioni previste dagli
articoli 74 e 75, il magistrato interessato o il dirigente
dell'ufficio ovvero il magistrato cui compete il potere di
sorveglianza che abbia avuto comunque notizia di una delle
predette situazioni ha l'obbligo di denunciarla al Consiglio
superiore della magistratura entro il termine di quindici
giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Il
Consiglio può anche attivarsi su richiesta del Ministro della
giustizia ovvero d'ufficio.
2. La competente commissione del Consiglio superiore della
magistratura, compiuti tempestivamente eventuali accertamenti
preliminari, se non ritiene di proporre al Consiglio stesso
l'archiviazione, dispone l'apertura della procedura di
trasferimento dandone immediatamente avviso all'interessato ed
avvertendolo che potrà essere sentito, anche a sua richiesta,
con l'eventuale assistenza di altro magistrato. Le indagini
devono essere svolte entro il termine di tre mesi dalla
comunicazione dell'avviso di cui al presente comma.
3. Esaurite le indagini, gli atti della procedura sono
depositati nella segreteria della commissione; del deposito è
dato immediato avviso all'interessato che, nei venti giorni
successivi alla ricezione dell'avviso, ha facoltà di prendere
visione degli atti, di estrarne copia e di presentare
controdeduzioni scritte.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, la commissione,
se non devono essere compiuti ulteriori accertamenti, propone
al Consiglio superiore della magistratura, entro i successivi
trenta giorni, il trasferimento d'ufficio del magistrato o
l'archiviazione degli atti.
5. La data della seduta fissata dal Consiglio superiore
della magistratura per la decisione è comunicata almeno venti
giorni prima all'interessato, che ha diritto di essere sentito
personalmente con l'assistenza di altro magistrato o di un
avvocato. Il Consiglio decide con provvedimento motivato entro
tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 4. La
seduta del Consiglio non è pubblica.
6. La procedura di trasferimento d'ufficio non può essere
iniziata o proseguita se il magistrato è stato, a domanda,
trasferito ad altra sede o destinato ad altre funzioni, con
cessazione della situazione di incompatibilità.
7. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 2
dell'articolo 74 il magistrato deve essere trasferito ad altro
distretto. Quando il procedimento penale che ha determinato
l'incompatibilità si conclude con sentenza di non luogo a
procedere o di proscioglimento o quando la proposta per
l'applicazione della misura di prevenzione viene rigettata, il
magistrato che ne fa domanda è destinato all'ufficio di
provenienza o ad altro della stessa sede anche in
soprannumero.
Art. 77.
(Dispensa dal servizio, collocamento in aspettativa o
destinazione ad altre funzioni per infermità).
1. Il magistrato è dispensato dal servizio se per
qualsiasi infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine
non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri
del proprio ufficio.
2. Se l'infermità ha carattere temporaneo, il magistrato
può essere di ufficio collocato in aspettativa fino al termine
massimo consentito dalle disposizioni vigenti. Decorso tale
termine, il magistrato che ancora non si trova in condizioni
di essere richiamato dall'aspettativa è dispensato dal
servizio.
3. Il magistrato può essere destinato ad altre funzioni
senza il suo consenso quando le sue condizioni di salute
pregiudicano in modo grave lo svolgimento della specifica
funzione giudiziaria di cui è investito.
4. Si applicano le disposizioni contenute nei commi da 1 a
5 dell'articolo 76. Nel corso della procedura il magistrato
può farsi assistere anche da un perito di fiducia.
5. Nel caso previsto dal comma 3, la procedura non può
essere iniziata o proseguita se il magistrato, a domanda, è
stato destinato ad altre funzioni compatibili con il suo stato
di salute.
6. La sezione disciplinare, se pronuncia non luogo a
procedere per infermità di mente dell'incolpato, trasmette gli
atti alla competente commissione referente affiché sia
attivato immediatamente il procedimento di dispensa dal
servizio.
Art. 78.
(Divieto di iscrizione a partiti politici).
1. Ai magistrati è fatto divieto di iscriversi a partiti
politici.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 è
punita con sanzione non superiore alla censura.
TITOLO V
INCARICHI DIRETTIVI
Art. 79.
(Uffici direttivi).
1. Sono considerati direttivi i seguenti uffici:
a) primo presidente della Corte di cassazione;
b) procuratore generale della Repubblica presso la
Corte di cassazione, presidente aggiunto presso la Corte di
cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche;
c) presidente di sezione presso la Corte di
cassazione e avvocato generale presso la Corte medesima;
d) presidente di corte d'appello e procuratore
generale presso la stessa corte;
e) presidenti di tribunale, presidente della
sezione dei giudici per le indagini preliminari, procuratore
della Repubblica e procuratore nazionale antimafia, presidente
del tribunale di sorveglianza e presidente del tribunale per i
minorenni.
Art. 80.
(Nomina).
1. Gli uffici direttivi sono conferiti, a domanda, dal
Consiglio superiore della magistratura, il quale nel
deliberare, tiene conto anche delle valutazioni e dei pareri
espressi dai consigli giudiziari a norma dell'articolo 42.
2. Resta fermo quanto disposto dal terzo comma
dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni.
Art. 81.
(Durata dell'ufficio).
1. I titolari degli uffici direttivi durano in carica
quattro anni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, ove il
titolare dell'ufficio direttivo ne faccia richiesta,
l'incarico può essere prorogato per altri quattro anni se il
Consiglio superiore della magistratura, sulla base del parere
del consiglio giudiziario e degli elementi comunque acquisiti,
ritiene che egli abbia svolto le funzioni direttive con
particolare merito. La proroga prevista dal presente comma può
essere concessa per una sola volta.
3. La proroga dell'incarico è ammessa anche nel caso in
cui pendano processi particolarmente rilevanti e complessi nei
quali il titolare dell'ufficio direttivo sia direttamente
impegnato e sino alla conclusione di essi.
4. Allo scadere del quarto anno o della proroga concessa a
norma dei commi 2 e 3, ovvero qualora non sia accolta la
domanda formulata ai sensi del citato comma 2, il magistrato
può fare domanda di acquisire la titolarità di un ufficio
direttivo presso una sede giudiziaria diversa da quella nella
quale ha esercitato l'ultimo incarico direttivo.
5. Per il termine previsto dall'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni, dal
conferimento dell'incarico, il titolare di un ufficio
direttivo non può chiedere di essere assegnato a funzioni
diverse o trasferito ad altra sede, salvo che ricorrano gravi
motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di
famiglia.
Art. 82.
(Revoca dell'incarico).
1. Qualora il Consiglio superiore della magistratura,
acquisito ogni utile elemento e previa audizione
dell'interessato, accerti la palese inidoneità ad esercitare
le funzioni direttive, può revocare le predette funzioni prima
della scadenza del termine di legge. In tal caso si applica la
disposizione di cui all'articolo 84.
Art. 83.
(Condizioni per la nomina).
1. Gli uffici direttivi della magistratura di merito non
possono essere conferiti ai magistrati il cui collocamento a
riposo deve avere luogo entro il successivo biennio.
2. Restano fermi gli altri requisiti previsti dalla legge
per la nomina ad uffici direttivi.
Art. 84.
(Cessazione dall'ufficio per scadenza
dell'incarico).
1. Alla scadenza dell'incarico il magistrato che ha
esercitato funzioni direttive ha diritto di essere assegnato,
con precedenza su chiunque, alle funzioni ed alla sede di
provenienza se vi sono posti vacanti, ovvero se non ve ne sono
di essere assegnato in sovrannumero ad uno degli uffici
giudiziari del comune in cui ha sede l'ufficio al quale egli
era preposto.
Art. 85.
(Funzioni giurisdizionali).
1. Il presidente della corte d'appello e il presidente del
tribunale possono esercitare funzioni giurisdizionali soltanto
presso la sezione dei rispettivi uffici indicata, a tale fine,
nella tabella annuale.
Art. 86.
(Funzioni di collaborazione direttiva).
1. Esercitano funzioni di collaborazione direttiva,
insieme alle altre funzioni giudiziarie, i titolari dei
seguenti uffici:
a) presidente di sezione della Corte di
cassazione;
b) presidente di sezione di corte d'appello;
c) procuratore generale aggiunto presso la Corte
di cassazione e presso la corte d'appello;
d) presidente di sezione di tribunale;
e) procuratore della Repubblica aggiunto;
f) presidente aggiunto della sezione dei giudici
per le indagini preliminari.
Art. 87.
(Nomina e durata dell'ufficio).
1. Gli uffici di collaborazione direttiva sono conferiti
dal Consiglio superiore della magistratura su domanda e su
proposta del consiglio giudiziario competente formulata in
base alle attribuzioni conferite ai sensi dell'articolo 36 e
seguenti.
2. I titolari degli uffici di cui all'articolo 86 durano
in carica cinque anni.
3. E' ammessa la proroga dell'incarico soltanto nei casi
previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 81.
4. Gli uffici di collaborazione direttiva della
magistratura di merito non possono essere conferiti a
magistrati il cui collocamento a riposo deve avere luogo entro
il biennio successivo.
Art. 88.
(Modifica all'articolo 10 della legge
24 marzo 1958, n. 195).
1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo
il primo comma è inserito il seguente:
"Il Consiglio superiore emana, per l'assegnazione degli
affari giudiziari ai magistrati, direttive improntate a
criteri obiettivi e predeterminati".
Art. 89.
(Distribuzione degli affari giudiziari).
1. Nella distribuzione degli affari giudiziari i titolari
degli uffici previsti negli articoli 79 e 86 devono attenersi
alle direttive emanate dal Consiglio superiore della
magistratura e dal consiglio giudiziario, potendovi derogare
solo in casi eccezionali e con provvedimento motivato.
2. In caso di deroga, il capo dell'ufficio deve informare
entro dieci giorni il Consiglio superiore della magistratura.
Se non interviene un provvedimento di revoca entro i
successivi dieci giorni, la deroga si intende confermata.
Restano validi in ogni caso gli atti compiuti.
3. La revoca dei provvedimenti di assegnazione e la
sostituzione anche per il compimento di singoli atti sono
ammesse, con provvedimento motivato, soltanto nei casi di
assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio.
4. Il magistrato cui si riferisce il provvedimento di
revoca o di sostituzione, entro sette giorni, può proporre
reclamo al consiglio giudiziario, che decide nei successivi
sette giorni.
5. Il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento.
L'accoglimento del reclamo non incide sulla validità degli
atti compiuti, salva la facoltà di rinnovarli.