XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2825
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
recante disposizioni relative al reclutamento del personale
della scuola si propone di dare soluzione ad alcuni problemi
di applicazione che si sono presentati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,
recante "Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico", nata per regolamentare il reclutamento e per
assorbire il personale a tempo indeterminato (cosiddetti
"precari"). Essa è finalizzata, altresì, a correggere le
storture "di sistema" introdotte dalla legge finanziaria per
il 2001 e dal decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante
"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001-2002", convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
Il citato decreto-legge n. 255 del 2001, infatti, ha
modificato radicalmente la disciplina dettata dalla legge n.
124 del 1999, introducendo modalità per la valutazione del
servizio profondamente ingiuste, perché favorevoli a chi
svolge la propria attività nelle scuole non statali, dove il
reclutamento è a totale discrezione dell'ente gestore.
La legge finanziaria per il 2002, legge n. 448 del 2001,
che avrebbe dovuto incidere solo su aspetti finanziari, in
realtà ha condizionato il sistema di reclutamento incidendo
sulla legge n. 124 del 1999.
Oltre a una drastica riduzione degli organici in tutti gli
ordini di scuola, la legge finanziaria per il 2002 ha
modificato anche i criteri di costituzione degli stessi nelle
scuole medie e secondarie, creando una situazione normativa
che fa prevedere un consistente aumento del precariato,
destinato a consolidarsi come fenomeno permanente (gli
spezzoni di orario che gli insegnanti di ruolo potranno non
accettare perché eccedenti le diciotto ore, come previsto dal
contratto di lavoro, dovranno infatti essere assegnati a
supplenti annuali).
La presente proposta di legge si propone di porre rimedio
ai guasti provocati dagli interventi legislativi della
maggioranza di centrodestra, di istituire un efficace sistema
di automatica determinazione dei posti per le nomine a tempo
indeterminato, di affrontare i nuovi problemi di valutazione
dei titoli e del servizio emersi con il nuovo sistema di
formazione universitaria dei docenti e di offrire nuove
opportunità di stabilizzazione agli insegnanti a tempo
determinato che hanno molti titoli di servizio.
La proposta consiste in cinque articoli.
Articolo 1
Al comma 1 si prevede che, ai fini della stipula dei
contratti a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico a
decorrere dal 1^ settembre 2002, è assegnato un contingente di
personale dirigente, docente, educativo, amministrativo,
tecnico ed ausiliario, pari al 70 per cento del numero dei
posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico
(esempio: se i posti vacanti per il prossimo anno scolastico
risultano essere 60.000 dovranno essere effettuate
quarantaduemila nomine e così via in modo automatico senza
attendere alcun decreto governativo).
Al comma 2 si intende rimediare, con un meccanismo assai
facile da applicare, alla situazione di grave sperequazione
che si determina nei confronti di quel personale che si è
sacrificato per anni nell'accumulare servizi di supplenza
nelle scuole statali spesso nei luoghi più impervi e
disagiati. Tale personale è stato penalizzato sia con
l'equiparazione riconosciuta ai servizi prestati nelle scuole
paritarie sia con la supervalutazione riconosciuta ai laureati
nelle scuole di specializzazione secondarie. Con effetto sulle
nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla
citata legge n. 124 del 1999, dall'anno scolastico successivo
alla data di entrata in vigore della legge, il punteggio
previsto per la valutazione dei servizi d'insegnamento
prestati nelle scuole statali, dovrà essere raddoppiato.
Stante la difformità dei sistemi di reclutamento tale
disposizione non si deve applicare alle scuole paritarie.
Articolo 2
Il sistema di formazione universitaria dei docenti sta
producendo i primi risultati e l'anno prossimo saranno
disponibili i primi maestri laureati nelle scuole di
formazione universitaria. Occorre superare con estrema urgenza
un'anomalia e una diversità che nasce dal mancato
riconoscimento del valore abilitante di tali titoli, e ciò a
differenza di quanto accade per le scuole di specializzazione
univesitaria per la scuola secondaria. Per questo motivo ai
diplomi di laurea quadriennale di cui al comma 2 dell'articolo
3 della legge n. 341 del 1990 per la formazione degli
insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare, viene
riconosciuto il valore abilitante ai fini dell'accesso ai
rispettivi settori di insegnamento nonché per l'accesso ai
posti di istitutori ed istitutrici delle istituzioni educative
di Stato (comma 1).
Poiché attualmente i neolaureati abilitati a livello
universitario hanno solo la possibilità di accedere al
concorso ordinario o alle graduatorie permanenti proponiamo
che il 30 per cento dei posti annualmente assegnati ai
concorsi ordinari per l'insegnamento nella scuola venga
assegnato sulla base di un'apposita graduatoria nazionale e
secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel
periodo intercorrente tra un concorso e l'altro risultino aver
conseguito l'abilitazione presso le facoltà universitarie
(comma 2).
Si propone tale soluzione anche in alternativa a quelle
della maggioranza di centrodestra che indicano la possibilità
che siano le scuole a scegliere i docenti abilitati cui
attribuire un contratto biennale di formazione pre-ruolo.
Al fine di ridurre il numero dei partecipanti al prossimo
concorso per titoli ed esami e al fine di valorizzare le prove
già sostenute da coloro che hanno partecipato alle ultime
sessioni di tali concorsi, è consentito l'inserimento a
richiesta, con il medesimo punteggio, nelle corrispondenti
graduatorie di merito di tutti quei candidati che risultino
inseriti nelle graduatorie alla data di entrata in vigore
della legge (comma 3).
Articolo 3
Molti insegnanti di sostegno che hanno conseguito il
titolo di specializzazione con i corsi biennali previsti dal
preesistente ordinamento sono attualmente impediti
nell'accesso alle graduatorie permanenti in quanto sprovvisti
di abilitazione nella materia culturale di insegnamento.
Con questo articolo si prevede che coloro che hanno gia
conseguito il titolo di specializzazione per le attività di
sostegno presso la facoltà di scienze della formazione ai
sensi e per gli effetti del decreto del Ministro della
pubblica istruzione del 24 novembre 1998 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e che abbiano
prestato servizio nelle scuole statali per almeno 180 giorni
nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di entrata in vigore della legge, siano ammessi ad una
sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento
nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli
istituti di istruzione secondaria ed artistica. Le prove sono
svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative già
previste in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 maggio
1999, n. 124, che ha già previsto una analoga forma di
abilitazione.
Articolo 4
Molte decine di migliaia di insegnanti spesso hanno
prestato servizi della durata assai significativa ma inferiore
a quella prevista dalla legge n. 124 del 1999 per la
partecipazione ai corsi abilitanti speciali e perciò sono
stati esclusi dai medesimi. Perciò prevediamo una loro nuova
edizione. Saranno pertanto ammessi alla sessione riservata
d'esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio
1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di
servizio previsti dal medesimo comma 4, entro il termine
fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto
2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2000, n. 306, per le operazioni di prima integrazione
delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2,
comma 1, della legge n. 124 del 1999.
Articolo 5
Si affronta il problema della copertura finanziaria. Al
maggiore fabbisogno necessario per lo svolgimento delle
attività formative predette, valutato in 15,49 milioni di euro
per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.