XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2825




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge recante disposizioni relative al reclutamento del personale della scuola si propone di dare soluzione ad alcuni problemi di applicazione che si sono presentati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", nata per regolamentare il reclutamento e per assorbire il personale a tempo indeterminato (cosiddetti "precari"). Essa è finalizzata, altresì, a correggere le storture "di sistema" introdotte dalla legge finanziaria per il 2001 e dal decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
        Il citato decreto-legge n. 255 del 2001, infatti, ha modificato radicalmente la disciplina dettata dalla legge n. 124 del 1999, introducendo modalità per la valutazione del servizio profondamente ingiuste, perché favorevoli a chi svolge la propria attività nelle scuole non statali, dove il reclutamento è a totale discrezione dell'ente gestore.
        La legge finanziaria per il 2002, legge n. 448 del 2001, che avrebbe dovuto incidere solo su aspetti finanziari, in realtà ha condizionato il sistema di reclutamento incidendo sulla legge n. 124 del 1999.
        Oltre a una drastica riduzione degli organici in tutti gli ordini di scuola, la legge finanziaria per il 2002 ha modificato anche i criteri di costituzione degli stessi nelle scuole medie e secondarie, creando una situazione normativa che fa prevedere un consistente aumento del precariato, destinato a consolidarsi come fenomeno permanente (gli spezzoni di orario che gli insegnanti di ruolo potranno non accettare perché eccedenti le diciotto ore, come previsto dal contratto di lavoro, dovranno infatti essere assegnati a supplenti annuali).
        La presente proposta di legge si propone di porre rimedio ai guasti provocati dagli interventi legislativi della maggioranza di centrodestra, di istituire un efficace sistema di automatica determinazione dei posti per le nomine a tempo indeterminato, di affrontare i nuovi problemi di valutazione dei titoli e del servizio emersi con il nuovo sistema di formazione universitaria dei docenti e di offrire nuove opportunità di stabilizzazione agli insegnanti a tempo determinato che hanno molti titoli di servizio.
        La proposta consiste in cinque articoli.

Articolo 1

        Al comma 1 si prevede che, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico a decorrere dal 1^ settembre 2002, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico (esempio: se i posti vacanti per il prossimo anno scolastico risultano essere 60.000 dovranno essere effettuate quarantaduemila nomine e così via in modo automatico senza attendere alcun decreto governativo).
        Al comma 2 si intende rimediare, con un meccanismo assai facile da applicare, alla situazione di grave sperequazione che si determina nei confronti di quel personale che si è sacrificato per anni nell'accumulare servizi di supplenza nelle scuole statali spesso nei luoghi più impervi e disagiati. Tale personale è stato penalizzato sia con l'equiparazione riconosciuta ai servizi prestati nelle scuole paritarie sia con la supervalutazione riconosciuta ai laureati nelle scuole di specializzazione secondarie. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie permanenti di cui alla citata legge n. 124 del 1999, dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, il punteggio previsto per la valutazione dei servizi d'insegnamento prestati nelle scuole statali, dovrà essere raddoppiato. Stante la difformità dei sistemi di reclutamento tale disposizione non si deve applicare alle scuole paritarie.


Articolo 2

        Il sistema di formazione universitaria dei docenti sta producendo i primi risultati e l'anno prossimo saranno disponibili i primi maestri laureati nelle scuole di formazione universitaria. Occorre superare con estrema urgenza un'anomalia e una diversità che nasce dal mancato riconoscimento del valore abilitante di tali titoli, e ciò a differenza di quanto accade per le scuole di specializzazione univesitaria per la scuola secondaria. Per questo motivo ai diplomi di laurea quadriennale di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 341 del 1990 per la formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare, viene riconosciuto il valore abilitante ai fini dell'accesso ai rispettivi settori di insegnamento nonché per l'accesso ai posti di istitutori ed istitutrici delle istituzioni educative di Stato (comma 1).
        Poiché attualmente i neolaureati abilitati a livello universitario hanno solo la possibilità di accedere al concorso ordinario o alle graduatorie permanenti proponiamo che il 30 per cento dei posti annualmente assegnati ai concorsi ordinari per l'insegnamento nella scuola venga assegnato sulla base di un'apposita graduatoria nazionale e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e l'altro risultino aver conseguito l'abilitazione presso le facoltà universitarie (comma 2).
        Si propone tale soluzione anche in alternativa a quelle della maggioranza di centrodestra che indicano la possibilità che siano le scuole a scegliere i docenti abilitati cui attribuire un contratto biennale di formazione pre-ruolo.
        Al fine di ridurre il numero dei partecipanti al prossimo concorso per titoli ed esami e al fine di valorizzare le prove già sostenute da coloro che hanno partecipato alle ultime sessioni di tali concorsi, è consentito l'inserimento a richiesta, con il medesimo punteggio, nelle corrispondenti graduatorie di merito di tutti quei candidati che risultino inseriti nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge (comma 3).


Articolo 3

        Molti insegnanti di sostegno che hanno conseguito il titolo di specializzazione con i corsi biennali previsti dal preesistente ordinamento sono attualmente impediti nell'accesso alle graduatorie permanenti in quanto sprovvisti di abilitazione nella materia culturale di insegnamento.
        Con questo articolo si prevede che coloro che hanno gia conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso la facoltà di scienze della formazione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 e che abbiano prestato servizio nelle scuole statali per almeno 180 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della legge, siano ammessi ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le modalità organizzative già previste in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che ha già previsto una analoga forma di abilitazione.


Articolo 4

        Molte decine di migliaia di insegnanti spesso hanno prestato servizi della durata assai significativa ma inferiore a quella prevista dalla legge n. 124 del 1999 per la partecipazione ai corsi abilitanti speciali e perciò sono stati esclusi dai medesimi. Perciò prevediamo una loro nuova edizione. Saranno pertanto ammessi alla sessione riservata d'esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4, entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.


Articolo 5

        Si affronta il problema della copertura finanziaria. Al maggiore fabbisogno necessario per lo svolgimento delle attività formative predette, valutato in 15,49 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.




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