XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2825
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Determinazione degli organici e dei servizi).
1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere
alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema
scolastico, ai fini della stipula dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a decorrere dal
1^ settembre 2002, è assegnato un contingente di personale
dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario pari al 70 per cento del numero dei posti
risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.
2. Con effetto sulle nomine previste dalle graduatorie
permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, dall'anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei
servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali, è
raddoppiato. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle scuole paritarie.
Art. 2.
(Abilitazione e nomine).
1. I diplomi di laurea di cui al comma 2 dell'articolo 3
della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativi alla formazione
degli insegnanti della scuola dell'infanzia ed elementare,
hanno valore abilitante ai fini dell'accesso ai rispettivi
settori di insegnamento, nonché dell'accesso ai posti di
istitutori ed istitutrici delle istituzioni educative
statali.
2. Il 30 per cento dei posti annualmente assegnati ai
concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di ogni
ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie
regionali o nazionali e secondo le rispettive classi di
concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un
concorso e l'altro risultino aver conseguito l'abilitazione
presso le facoltà universitarie.
3. Ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei
concorsi per titoli ed esami, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, è consentito di richiedere
l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di
merito che saranno compilate in occasione del primo concorso
per titoli ed esami che sarà bandito dopo la data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 3.
(Insegnanti di sostegno).
1. Coloro che hanno già conseguito il titolo di
specializzazione per le attività di sostegno presso la facoltà
di scienze della formazione primaria ai sensi e per gli
effetti del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della
Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e che hanno prestato
servizio nelle scuole statali per almeno centottanta giorni
nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data
di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una
sessione riservata di esami per il conseguimento
dell'abilitazione o della idoneità richiesta per
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola
elementare e negli istituti di istruzione secondaria e
artistica. Le prove sono svolte secondo le finalità e con le
modalità organizzative previste dall'articolo 7 della legge 3
maggio 1999, n. 124.
Art. 4.
(Abilitazione).
1. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal
medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306,
prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19
febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n.
117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge
n. 124 del 1999.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere, valutato in 15,49 milioni di euro per l'anno
2002, derivante dallo svolgimento delle sessioni riservate di
esami previste dalla presente legge, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.