XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2820
Onorevoli Colleghi! - Non vi è ambito della vita
civile, culturale, sportiva, ricreativa ed assistenziale in
cui il volontariato non operi. E' un'immensa forza solidale
che si prodiga spesso laddove lo Stato è assente, sopperendo
così a gravi lacune assistenziali, portando conforto e
sostegno a quanti vivono in condizioni disagiate, non solo in
Italia, ma in tutto il mondo. Basti pensare all'importanza che
i gruppi di volontariato rivestono in caso di calamità
naturale, quando con spirito di abnegazione e con un lavoro
indefesso, traggono in salvo centinaia di vite umane o ancora
quando, nelle più disparate missioni umanitarie, portano alle
popolazioni colpite da guerre o da altre immani sciagure, i
primi generi di conforto, allestendo ospedali da campo e
cucinando pasti caldi. E' una forza, quella del volontariato,
tanto grande quanto anonima e disinteressata, il cui unico
scopo è quello di una solidarietà vera. Quella con la "S
maiuscola", disinteressata e senza confini. L'opera delle
migliaia di associazioni di volontariato (ONLUS) è resa
possibile dall'utilizzo di molte apparecchiature e mezzi di
servizio, i quali peraltro risultano spesso costosissimi e
gravati dall'imposta sul valore aggiunto che, non risultando
essere in alcun modo deducibile (come, invece, avviene nel
caso delle imprese commerciali) rappresenta un avere
finanziario che incide notevolmente sui già risicati bilanci
delle associazioni stesse. Non solo. Un ulteriore gravame è
costituito dal pagamento dei diritti di autore. Molto spesso,
infatti, le associazioni organizzano forme di spettacolo e di
intrattenimento varie al fine di raccogliere fondi per
consentire il prosieguo delle proprie attività. Su queste
iniziative benefiche si abbatte la "scure" della legge 22
aprile 1941, n. 633, che disciplina la protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. E' una
legge alquanto remota che mostra in molte sue parti l'usura
del tempo, anche se il legislatore è intervenuto nel corso
degli anni con provvedimenti parziali. La corresponsione alla
SIAE (Società italiana autori ed editori) di aliquote
variabili (ora in ragione del numero dei biglietti venduti,
ora in forma fissa, in supposizione del flusso di spettatori
anche non paganti) determina una consistente riduzione
dell'utile delle iniziative benefiche. L'esenzione dal
pagamento da parte di enti, organizzazioni, associazioni di
volontariato che organizzano a fini benefici, senza fini di
lucro, spettacoli, manifestazioni teatrali e musicali di
qualsiasi genere, non potrà che influire positivamente sulle
finalità solidali delle iniziative.
La presente proposta di legge, che ha lo scopo di
eliminare l'imposta sul valore aggiunto che grava sugli
acquisti di beni effettuati da parte di organizzazioni di
volontariato senza fini di lucro, oltre che di esentare le
stesse dal pagamento dei diritti d'autore in caso di
iniziative organizzate a fini benefici, non incide in modo
significativo sulle entrate connesse al dettato legislativo,
consentendo peraltro a tali organizzazioni di dotarsi degli
strumenti necessari per svolgere utilmente la loro
importantissima "mission" sociale.