XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2820
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti beneficiari).
1. Ai fini della presente legge si intendono per "attività
di volontariato" quelle previste dall'articolo 2, comma 1,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora siano svolte dalle
organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima
legge.
Art. 2.
(Agevolazioni).
1. Le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato
di cui all'articolo 1, costituite esclusivamente per fini
solidaristici, non si considerano cessioni di beni né
prestazioni di servizi ai fini dell'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto. Non si considerano altresì soggette a
tale imposta le cessioni, effettuate a beneficio delle
medesime organizzazioni, di beni mobili registrati quali
autoambulanze, elicotteri, jeep ovvero mezzi idonei al
soccorso aereo, terrestre e marittimo.
2. Non è dovuto il pagamento dei diritti sulla
rappresentazione, sulla recitazione e sull'esecuzione musicale
di qualsiasi opera strettamente connessa all'organizzazione,
senza fini di lucro, di spettacoli di beneficenza realizzati
dalle organizzazioni di cui all'articolo 1.