XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2813




        Onorevoli Colleghi! - Le tematiche ambientali stanno finalmente assumendo un ruolo di rilievo nella politica internazionale. I rischi di tipo ambientale, avvertiti fino a pochi anni fa solo da pochi sensibili all'ecoambiente, sono oggi percepiti, in maniera crescente, da strati sociali sempre più ampi. Le problematiche di natura ambientale sono divenute conseguentemente temi prioritari di natura politica, economica e sociale.
        Le azioni di diversi organismi internazionali e sovranazionali dimostrano come queste tematiche siano considerate come urgenze improcrastinabili. La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sostiene diverse iniziative su tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile, mettendo a disposizione diversi strumenti per migliorare le politiche e le scelte degli Stati membri.
        L'Unione europea, inoltre, disciplina sempre più frequentemente tematiche di natura ambientale, condizionando, da un lato, la concessione degli incentivi comunitari alla compatibilità ambientale degli interventi finanziati e incentivando, dall'altro, tramite strumenti volontari, l'inserimento della variabile ambientale all'interno delle scelte gestionali delle imprese.
        La realizzazione di opere di pubblica utilità, attraverso le quali si tende a risolvere le problematiche di tipo ambientale, costituisce, inoltre, uno degli strumenti prioritari per cercare di contrastare anche il grave fenomeno della disoccupazione, in particolare giovanile, che affligge il nostro Paese e in maniera diffusa tutta l'Europa.
        La presente proposta di legge si inquadra nel contesto descritto e tende a far affluire verso il comparto ambientale anche risorse raccolte sul mercato finanziario dalle banche, mediante apposite emissioni obbligazionarie. Al fine di agevolare la collocazione di tali titoli rispetto a titoli similari, considerato il contenuto socialmente rilevante degli obiettivi che i finanziamenti così raccolti perseguono, si propone di esonerarli dall'applicazione di qualsiasi imposta.
        La garanzia della destinazione ambientale dei finanziamenti raccolti con il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 della proposta di legge è assicurata ai sensi dell'articolo 3, che ne condiziona l'impiego a una valutazione positiva da parte delle regioni competenti. E' inoltre stato identificato, nell'articolo 4, un elenco di progetti prioritari che si inseriscono coerentemente nelle politiche nazionali e regionali per la difesa dell'ambiente e della conversione energetica. Al fine di ridurre al minimo la dicotomia temporale fra il momento della raccolta delle risorse finanziarie ammesse ad un trattamento fiscale di favore ed il loro impiego, all'articolo 5 si prevede che i progetti per il finanziamento dei quali tali risorse sono impiegate debbano essere di immediata cantierabilità.
        Con la presente proposta di legge, seguendo una linea di comportamento sempre più praticata, si utilizza la leva fiscale per orientare le scelte di tutti i soggetti verso obiettivi coerenti con il quadro politico-economico complessivo.




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