XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2813
Onorevoli Colleghi! - Le tematiche ambientali stanno
finalmente assumendo un ruolo di rilievo nella politica
internazionale. I rischi di tipo ambientale, avvertiti fino a
pochi anni fa solo da pochi sensibili all'ecoambiente, sono
oggi percepiti, in maniera crescente, da strati sociali sempre
più ampi. Le problematiche di natura ambientale sono divenute
conseguentemente temi prioritari di natura politica, economica
e sociale.
Le azioni di diversi organismi internazionali e
sovranazionali dimostrano come queste tematiche siano
considerate come urgenze improcrastinabili. La stessa
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE) sostiene diverse iniziative su tematiche ambientali e
di sviluppo sostenibile, mettendo a disposizione diversi
strumenti per migliorare le politiche e le scelte degli Stati
membri.
L'Unione europea, inoltre, disciplina sempre più
frequentemente tematiche di natura ambientale, condizionando,
da un lato, la concessione degli incentivi comunitari alla
compatibilità ambientale degli interventi finanziati e
incentivando, dall'altro, tramite strumenti volontari,
l'inserimento della variabile ambientale all'interno delle
scelte gestionali delle imprese.
La realizzazione di opere di pubblica utilità, attraverso
le quali si tende a risolvere le problematiche di tipo
ambientale, costituisce, inoltre, uno degli strumenti
prioritari per cercare di contrastare anche il grave fenomeno
della disoccupazione, in particolare giovanile, che affligge
il nostro Paese e in maniera diffusa tutta l'Europa.
La presente proposta di legge si inquadra nel contesto
descritto e tende a far affluire verso il comparto ambientale
anche risorse raccolte sul mercato finanziario dalle banche,
mediante apposite emissioni obbligazionarie. Al fine di
agevolare la collocazione di tali titoli rispetto a titoli
similari, considerato il contenuto socialmente rilevante degli
obiettivi che i finanziamenti così raccolti perseguono, si
propone di esonerarli dall'applicazione di qualsiasi
imposta.
La garanzia della destinazione ambientale dei
finanziamenti raccolti con il beneficio fiscale di cui
all'articolo 1 della proposta di legge è assicurata ai sensi
dell'articolo 3, che ne condiziona l'impiego a una valutazione
positiva da parte delle regioni competenti. E' inoltre stato
identificato, nell'articolo 4, un elenco di progetti
prioritari che si inseriscono coerentemente nelle politiche
nazionali e regionali per la difesa dell'ambiente e della
conversione energetica. Al fine di ridurre al minimo la
dicotomia temporale fra il momento della raccolta delle
risorse finanziarie ammesse ad un trattamento fiscale di
favore ed il loro impiego, all'articolo 5 si prevede che i
progetti per il finanziamento dei quali tali risorse sono
impiegate debbano essere di immediata cantierabilità.
Con la presente proposta di legge, seguendo una linea di
comportamento sempre più praticata, si utilizza la leva
fiscale per orientare le scelte di tutti i soggetti verso
obiettivi coerenti con il quadro politico-economico
complessivo.