XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2813
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni
e dei titoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1^
aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, emessi con
esclusiva finalità di istituire fondi da utilizzare per
finanziare progetti di salvaguardia, tutela e recupero
dell'ambiente, ovvero per la realizzazione di interventi
economici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti
dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo
2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 e
dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da
altre eventuali imposizioni sui redditi.
Art. 2.
1. Il lotto minimo di emissione dei titoli di cui
all'articolo 1 è fissato in 1.000 euro.
2. Possono essere emesse obbligazioni di durata non
inferiore a quattro anni, non convertibili, e certificati di
deposito di durata non inferiore a quindici mesi.
Art. 3.
1. Sono finanziati, mediante l'impiego dei capitali
raccolti attraverso il collocamento dei titoli di cui
all'articolo 1, interventi i cui progetti di realizzazione
siano positivamente valutati dalle regioni interessate,
attraverso gli organi competenti, previo parere favorevole
delle province.
2. Ai fini del rilascio di un attestato di ammissibilità i
singoli progetti di cui al comma 1 sono valutati in base alla
loro conformità alle disposizioni emanate, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
deliberazione dai consigli regionali e aggiornate
annualmente.
3. Le domande di finanziamento devono essere presentate
alle banche che abbiano effettuato una raccolta di fondi ai
sensi dell'articolo 1. Le banche provvedono alla raccolta
della documentazione necessaria alla valutazione del progetto
e del proponente e formulano un parere circa la sua
sostenibilità economica. Le proposte di finanziamento devono,
quindi, essere inoltrate alla regione competente, unitamente
alla valutazione della banca corredata da una dichiarazione
relativa alla percentuale di finanziamento deliberata.
Art. 4.
1. I progetti di cui all'articolo 1 devono riguardare i
seguenti ambiti di attività:
a) conservazione della natura; in particolare:
1) ripristino ambientale e riforestazione;
2) gestione e sviluppo di aree protette per la difesa
degli ecosistemi;
3) agricoltura biologica;
4) educazione ambientale:
5) ripopolamento faunistico dei boschi e della macchia
mediterranea;
6) potenziamento delle riserve;
b) energia alternativa e bioedilizia; in
particolare:
1) produzione di energia con impiego di biomasse;
2) produzione di energia eolica;
3) produzione di energia solare;
4) produzione di energia fotovoltaica;
5) produzione di energia geotermica;
6) opere edili conformi all'ecosistema;
c) ogni altra attività che abbia attinenza con la
difesa ed il miglioramento dell'ambiente e che sia valutata
positivamente dalla regione competente.
2. Con la deliberazione del consiglio regionale di cui
all'articolo 3, comma 2, è aggiornato l'elenco dei progetti di
tutela ambientale ritenuti prioritari, adeguandolo alle nuove
conoscenze scientifiche, in conformità con il piano di
sviluppo nazionale ed europeo.
Art. 5.
1. I progetti oggetto di finanziamento ai sensi della
presente legge devono essere cantierabili, ai sensi del comma
3 del presente articolo, entro tre mesi dal rilascio
dell'attestato di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma
2.
2. Il requisito di cantierabilità deve essere esplicitato
nel dispositivo del provvedimento che dispone il
finanziamento.
3. Ai fini di cui alla presente legge si intendono
cantierabili i progetti che abbiano acquisito tutte le
autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 6.
1. I fondi di cui all'articolo 1 sono soggetti a gestione
separata.
2. Della gestione di cui al comma 1 deve essere presentato
alla regione competente un rendiconto annuale da parte dei
singoli istituti di credito evidenziando i criteri di gestione
del fondo, i progetti finanziati, nonché la percentuale di
fondi raccolti non impiegata nel finanziamento.
3. L'assessorato competente per l'ambiente della regione
interessata invia annualmente al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sulla gestione dei fondi di cui
all'articolo 1.
Art. 7.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano, altresì, ai titoli di solidarietà in materia
ambientale emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.