XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2813




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, emessi con esclusiva finalità di istituire fondi da utilizzare per finanziare progetti di salvaguardia, tutela e recupero dell'ambiente, ovvero per la realizzazione di interventi economici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da altre eventuali imposizioni sui redditi.


Art. 2.

        1. Il lotto minimo di emissione dei titoli di cui all'articolo 1 è fissato in 1.000 euro.
        2. Possono essere emesse obbligazioni di durata non inferiore a quattro anni, non convertibili, e certificati di deposito di durata non inferiore a quindici mesi.


Art. 3.

        1. Sono finanziati, mediante l'impiego dei capitali raccolti attraverso il collocamento dei titoli di cui all'articolo 1, interventi i cui progetti di realizzazione siano positivamente valutati dalle regioni interessate, attraverso gli organi competenti, previo parere favorevole delle province.
        2. Ai fini del rilascio di un attestato di ammissibilità i singoli progetti di cui al comma 1 sono valutati in base alla loro conformità alle disposizioni emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione dai consigli regionali e aggiornate annualmente.
        3. Le domande di finanziamento devono essere presentate alle banche che abbiano effettuato una raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1. Le banche provvedono alla raccolta della documentazione necessaria alla valutazione del progetto e del proponente e formulano un parere circa la sua sostenibilità economica. Le proposte di finanziamento devono, quindi, essere inoltrate alla regione competente, unitamente alla valutazione della banca corredata da una dichiarazione relativa alla percentuale di finanziamento deliberata.


Art. 4.

        1. I progetti di cui all'articolo 1 devono riguardare i seguenti ambiti di attività:

                a) conservazione della natura; in particolare:

                1) ripristino ambientale e riforestazione;

                2) gestione e sviluppo di aree protette per la difesa degli ecosistemi;

                3) agricoltura biologica;

                4) educazione ambientale:

                5) ripopolamento faunistico dei boschi e della macchia mediterranea;

                6) potenziamento delle riserve;

                b) energia alternativa e bioedilizia; in particolare:

                1) produzione di energia con impiego di biomasse;

                2) produzione di energia eolica;

                3) produzione di energia solare;

                4) produzione di energia fotovoltaica;
                5) produzione di energia geotermica;

                6) opere edili conformi all'ecosistema;

                c) ogni altra attività che abbia attinenza con la difesa ed il miglioramento dell'ambiente e che sia valutata positivamente dalla regione competente.

        2. Con la deliberazione del consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2, è aggiornato l'elenco dei progetti di tutela ambientale ritenuti prioritari, adeguandolo alle nuove conoscenze scientifiche, in conformità con il piano di sviluppo nazionale ed europeo.


Art. 5.

        1. I progetti oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge devono essere cantierabili, ai sensi del comma 3 del presente articolo, entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 2.
        2. Il requisito di cantierabilità deve essere esplicitato nel dispositivo del provvedimento che dispone il finanziamento.
        3. Ai fini di cui alla presente legge si intendono cantierabili i progetti che abbiano acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.


Art. 6.

        1. I fondi di cui all'articolo 1 sono soggetti a gestione separata.
        2. Della gestione di cui al comma 1 deve essere presentato alla regione competente un rendiconto annuale da parte dei singoli istituti di credito evidenziando i criteri di gestione del fondo, i progetti finanziati, nonché la percentuale di fondi raccolti non impiegata nel finanziamento.
        3. L'assessorato competente per l'ambiente della regione interessata invia annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 1.


Art. 7.

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, ai titoli di solidarietà in materia ambientale emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.



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