XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2811




        Onorevoli Colleghi! - Lo scambio di opere d'arte fra i musei dei vari Paesi del mondo è uno dei mezzi per la diffusione della cultura al quale, soprattutto negli ultimi tempi, si ricorre con frequenza sempre maggiore. Ciò consente di organizzare mostre di grande interesse non solo per gli studiosi ma anche per il grande pubblico. Riunire in una sola rassegna capolavori sparsi in parti diverse diventa un'occasione irripetibile che richiama folle di visitatori. Chi non è in grado di viaggiare, inoltre, può allargare con poca spesa i confini delle proprie conoscenze.
        Al significato culturale si aggiunge, quindi, un valore sociale che non va sottovalutato.
        In certi casi, tuttavia, la collaborazione fra i musei trova un limite nel rischio, che corrono alcune istituzioni, di non vedersi restituire le opere d'arte temporaneamente cedute. Questo avviene quando sono coinvolti Paesi che hanno subìto divisioni, ovvero scissioni, a seguito delle quali si sono determinati nuovi assetti territoriali. Conseguenza inevitabile, spesso, la contestazione sulla proprietà di beni artistici mobili rivendicati da una parte o dall'altra.
        Emblematica la situazione esistente per le opere d'arte che il presidente della Repubblica di Cina, Chiang Kai-shek riuscì a portare a Taiwan dove, nel 1949, riparò con le sue truppe sotto l'incalzare dell'esercito di Mao Tze-tung. Si tratta di una quantità di eccezionali testimonianze dell'antica civiltà cinese ora conservate nel museo nazionale di Taipei. Pochi privilegiati hanno potuto ammirarle e quei pochi ne hanno riportato un'impressione straordinaria. Soltanto in rare occasioni, tuttavia, quei capolavori sono stati esposti all'estero perché la Repubblica popolare cinese è pronta a chiederne la confisca. Questa è la ragione per la quale, in Italia, non è stato finora possibile organizzare una mostra, nonostante la disponibilità ripetutamente offerta dalle autorità taiwanesi.
        Per superare l'ostacolo, alcuni Paesi, come gli Stati Uniti, la Francia e la Germania, hanno approvato già da vari anni leggi apposite, valevoli non solo nel caso di Taiwan. I provvedimenti si propongono di garantire alle istituzioni che le hanno messe a disposizione la restituzione delle opere d'arte ottenute in prestito senza minimamente interferire sullo stato e sulla natura delle controversie sul diritto di proprietà.
        Il principio che si vuole affermare è che non si può sottrarre ai cittadini, per diatribe locali o internazionali, il piacere e il diritto di ammirare capolavori non appartenenti a questo o a quel Paese ma patrimonio dell'umanità.
        La presente proposta di legge è in linea con le iniziative analoghe degli Stati Uniti, della Francia e della Germania e colma una lacuna fattasi più evidente a seguito del moltiplicarsi, in modo speciale dopo i rivolgimenti dell'ultimo decennio, di situazioni come quelle illustrate. Essa sancisce l'insequestrabilità dei beni prestati e l'impegno alla restituzione, indipendentemente da qualsiasi iniziativa anche giudiziaria promossa da chiunque (Paese estero o istituzioni pubbliche e private).
        Il testo ricalca quello approvato dall'Assemblea nazionale francese (Journal Officiel - 10 agosto 1994, pagina 11678) anche per confermare una uniformità di legislazione in una materia in cui Italia e Francia hanno analoghi interessi culturali.




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