XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2811
Onorevoli Colleghi! - Lo scambio di opere d'arte fra i
musei dei vari Paesi del mondo è uno dei mezzi per la
diffusione della cultura al quale, soprattutto negli ultimi
tempi, si ricorre con frequenza sempre maggiore. Ciò consente
di organizzare mostre di grande interesse non solo per gli
studiosi ma anche per il grande pubblico. Riunire in una sola
rassegna capolavori sparsi in parti diverse diventa
un'occasione irripetibile che richiama folle di visitatori.
Chi non è in grado di viaggiare, inoltre, può allargare con
poca spesa i confini delle proprie conoscenze.
Al significato culturale si aggiunge, quindi, un valore
sociale che non va sottovalutato.
In certi casi, tuttavia, la collaborazione fra i musei
trova un limite nel rischio, che corrono alcune istituzioni,
di non vedersi restituire le opere d'arte temporaneamente
cedute. Questo avviene quando sono coinvolti Paesi che hanno
subìto divisioni, ovvero scissioni, a seguito delle quali si
sono determinati nuovi assetti territoriali. Conseguenza
inevitabile, spesso, la contestazione sulla proprietà di beni
artistici mobili rivendicati da una parte o dall'altra.
Emblematica la situazione esistente per le opere d'arte
che il presidente della Repubblica di Cina, Chiang Kai-shek
riuscì a portare a Taiwan dove, nel 1949, riparò con le sue
truppe sotto l'incalzare dell'esercito di Mao Tze-tung. Si
tratta di una quantità di eccezionali testimonianze
dell'antica civiltà cinese ora conservate nel museo nazionale
di Taipei. Pochi privilegiati hanno potuto ammirarle e quei
pochi ne hanno riportato un'impressione straordinaria.
Soltanto in rare occasioni, tuttavia, quei capolavori sono
stati esposti all'estero perché la Repubblica popolare cinese
è pronta a chiederne la confisca. Questa è la ragione per la
quale, in Italia, non è stato finora possibile organizzare una
mostra, nonostante la disponibilità ripetutamente offerta
dalle autorità taiwanesi.
Per superare l'ostacolo, alcuni Paesi, come gli Stati
Uniti, la Francia e la Germania, hanno approvato già da vari
anni leggi apposite, valevoli non solo nel caso di Taiwan. I
provvedimenti si propongono di garantire alle istituzioni che
le hanno messe a disposizione la restituzione delle opere
d'arte ottenute in prestito senza minimamente interferire
sullo stato e sulla natura delle controversie sul diritto di
proprietà.
Il principio che si vuole affermare è che non si può
sottrarre ai cittadini, per diatribe locali o internazionali,
il piacere e il diritto di ammirare capolavori non
appartenenti a questo o a quel Paese ma patrimonio
dell'umanità.
La presente proposta di legge è in linea con le iniziative
analoghe degli Stati Uniti, della Francia e della Germania e
colma una lacuna fattasi più evidente a seguito del
moltiplicarsi, in modo speciale dopo i rivolgimenti
dell'ultimo decennio, di situazioni come quelle illustrate.
Essa sancisce l'insequestrabilità dei beni prestati e
l'impegno alla restituzione, indipendentemente da qualsiasi
iniziativa anche giudiziaria promossa da chiunque (Paese
estero o istituzioni pubbliche e private).
Il testo ricalca quello approvato dall'Assemblea nazionale
francese (Journal Officiel - 10 agosto 1994, pagina
11678) anche per confermare una uniformità di legislazione in
una materia in cui Italia e Francia hanno analoghi interessi
culturali.