XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2811




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I beni culturali, prestati da uno Stato o da una collettivitą, ovvero da un'istituzione culturale o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico non possono essere sequestrati per il periodo in cui si trovano a disposizione dello Stato italiano o di un'ente dal medesimo designato.
        2. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attivitą culturali, stabilisce per ogni esposizione, la lista delle opere d'arte date in prestito, la durata del prestito stesso, i responsabili dell'esposizione e assume l'impegno alla restituzione di tutto il materiale ricevuto.



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