XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2811
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I beni culturali, prestati da uno Stato o da una
collettivitą, ovvero da un'istituzione culturale o da
qualsiasi altro organismo pubblico o privato stranieri
all'Italia per l'esposizione al pubblico non possono essere
sequestrati per il periodo in cui si trovano a disposizione
dello Stato italiano o di un'ente dal medesimo designato.
2. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il
Ministero per i beni e le attivitą culturali, stabilisce per
ogni esposizione, la lista delle opere d'arte date in
prestito, la durata del prestito stesso, i responsabili
dell'esposizione e assume l'impegno alla restituzione di tutto
il materiale ricevuto.