XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2808
Onorevoli Colleghi! - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (la
prima delle cosiddette "leggi Bassanini"), ha attribuito al
Governo la delega per il conferimento, con uno o più decreti
legislativi, di funzioni e compiti amministrativi alle regioni
e agli enti locali.
Tale delega ha ricevuto concreta attuazione con i decreti
legislativi 31 marzo 1998, n. 112, e 30 marzo 1999, n. 96.
Nel quadro di questo processo legislativo, avente ad
oggetto il trasferimento di competenze amministrative statali,
sono state assegnate alle regioni e agli enti locali -
intendendo come tali le province, i comuni, le comunità
montane e gli altri enti locali - le funzioni relative al
rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia
con esclusione dei porti finalizzati alla difesa militare ed
alla sicurezza dello Stato, dei porti con rilevanza economica
internazionale e nazionale, nonché delle aree di preminente
interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996 <articolo
105, comma 2, lettera l), del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998>.
Il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, poi, ha sta
stabilito che - sino alla data di entrata in vigore della
normativa con cui ciascuna regione è chiamata a disciplinare
il concreto riparto di competenze con gli enti locali - le
funzioni inerenti al demanio marittimo sono esercitate dai
comuni cui, peraltro, non sono state assegnate congrue risorse
finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per lo
svolgimento dei nuovi compiti.
In virtù dell'attribuzione di queste competenze, i comuni
debbono specificamente provvedere al rilascio delle
concessioni demaniali marittime a terzi; alla riscossione dei
canoni demaniali per conto del Ministero dell'economia e delle
finanze - che continua a conservare la titolarità delle aree
demaniali - e della regione; allo svolgimento di attività di
polizia amministrativa, con esercizio anche dei poteri di
autotutela, ove ne ricorrano i presupposti; al rinnovo delle
concessioni demaniali già intestate in precedenza al comune, o
al rilascio di nuove concessioni.
Ne deriva che i comuni sono tenuti a corrispondere i
canoni demaniali al Ministero dell'economia e delle finanze e,
ove previsto, alla regione, anche quando sono essi stessi
titolari di concessioni demaniali, per destinare ad una
utilizzazione esclusivamente pubblica aree del demanio
marittimo.
L'ipotesi tipica è quella del lungomare, che costituisce
nelle città e nei centri costieri il principale luogo di
incontro, di passeggio e di intrattenimento per tante
persone.
In questi casi il comune già sostiene gli oneri economici
per la manutenzione, la pulizia dei viali, delle strade, dei
marciapiedi; per la cura delle aree verdi, dei giardini, delle
alberature; per la conduzione degli impianti di illuminazione
pubblica e delle condotte fognarie.
E' opportuno precisare che in queste fattispecie il bene
demaniale in concessione al comune è destinato a soddisfare le
esigenze dell'intera comunità ed è, quindi, nella libera e
piena fruizione dei cittadini, senza alcuna compressione del
suo uso pubblico e senza che si siano determinate situazioni
soggettive di vantaggio in favore di singoli.
Si produce, così, la paradossale situazione - chiaramente
confliggente con la esigenza di equi e corretti rapporti fra
le istituzioni pubbliche - nella quale gli enti locali, da un
lato sopportano le spese per la tenuta, la gestione ed i
miglioramenti di aree del demanio marittimo ad essi affidate
in concessione; dall'altro lato devono corrispondere i canoni
demaniali allo Stato e alla regione.
Pertanto i comuni, a seguito dell'intervenuto conferimento
di funzioni amministrative inerenti al demanio marittimo, sono
costretti a rinnovare a se stessi le concessioni, versando i
relativi canoni.
Appare, quindi, opportuno un intervento legislativo per
evitare il protrarsi di situazioni penalizzanti per gli enti
locali.
Sulla scia di questa preoccupazione, la presente proposta
di legge tende ad introdurre una limitata ma significativa
modifica della disciplina del codice della navigazione,
precisamente all'articolo 34, recante la destinazione di zone
demaniali marittime ad altri usi pubblici.
Si propone, in particolare, di prevedere la consegna a
titolo gratuito delle aree demaniali marittime anche agli enti
locali, destinatari della delega di funzioni amministrative ai
sensi della citata legislazione statale, nel presupposto
invalicabile che tali aree continuino ad essere adibite
esclusivamente ad uso pubblico, senza che sia costituita
alcuna particolare situazione soggettiva di vantaggio.
Infatti, nell'attuale formulazione dell'articolo 34 del codice
della navigazione, la destinazione di parti del demanio
marittimo ad altri usi pubblici è consentita unicamente fra
diverse amministrazioni dello Stato e senza che sia richiesta
la corresponsione di alcun canone (articolo 36 del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328).
La prospettata novella legislativa muove proprio dalla
volontà di rimuovere le difficoltà in cui versano i comuni,
cui sono state ex lege trasferite le funzioni
amministrative relative al demanio marittimo e che sostengono
spese rilevanti per la tenuta e la gestione dei beni
demaniali, malgrado la mancata assegnazione di adeguate
risorse finanziarie ed organizzative per poter assolvere alle
nuove responsabilità. Con questa proposta di legge si intende
evitare che siano paradossalmente ed iniquamente dovuti allo
Stato e alla regione i canoni demaniali per concessioni, di
cui sono titolari i comuni e che, per giunta, sono state
rilasciate dagli stessi comuni.
Per quanto attiene, infine, gli oneri finanziari, si
ritiene che la proposta di legge, in considerazione della sua
natura esclusivamente ordinamentale, non abbia carattere
oneroso. Tuttavia, per ragioni meramente cautelari, si è
ritenuto di prevedere una copertura finanziaria orientativa
per l'anno 2002, attingendo al fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.