XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2808




        Onorevoli Colleghi! - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (la prima delle cosiddette "leggi Bassanini"), ha attribuito al Governo la delega per il conferimento, con uno o più decreti legislativi, di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali.
        Tale delega ha ricevuto concreta attuazione con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112, e 30 marzo 1999, n. 96.
        Nel quadro di questo processo legislativo, avente ad oggetto il trasferimento di competenze amministrative statali, sono state assegnate alle regioni e agli enti locali - intendendo come tali le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali - le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia con esclusione dei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, dei porti con rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996 <articolo 105, comma 2, lettera l), del citato decreto legislativo n. 112 del 1998>.
        Il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, poi, ha sta stabilito che - sino alla data di entrata in vigore della normativa con cui ciascuna regione è chiamata a disciplinare il concreto riparto di competenze con gli enti locali - le funzioni inerenti al demanio marittimo sono esercitate dai comuni cui, peraltro, non sono state assegnate congrue risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per lo svolgimento dei nuovi compiti.
        In virtù dell'attribuzione di queste competenze, i comuni debbono specificamente provvedere al rilascio delle concessioni demaniali marittime a terzi; alla riscossione dei canoni demaniali per conto del Ministero dell'economia e delle finanze - che continua a conservare la titolarità delle aree demaniali - e della regione; allo svolgimento di attività di polizia amministrativa, con esercizio anche dei poteri di autotutela, ove ne ricorrano i presupposti; al rinnovo delle concessioni demaniali già intestate in precedenza al comune, o al rilascio di nuove concessioni.
        Ne deriva che i comuni sono tenuti a corrispondere i canoni demaniali al Ministero dell'economia e delle finanze e, ove previsto, alla regione, anche quando sono essi stessi titolari di concessioni demaniali, per destinare ad una utilizzazione esclusivamente pubblica aree del demanio marittimo.
        L'ipotesi tipica è quella del lungomare, che costituisce nelle città e nei centri costieri il principale luogo di incontro, di passeggio e di intrattenimento per tante persone.
        In questi casi il comune già sostiene gli oneri economici per la manutenzione, la pulizia dei viali, delle strade, dei marciapiedi; per la cura delle aree verdi, dei giardini, delle alberature; per la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica e delle condotte fognarie.
        E' opportuno precisare che in queste fattispecie il bene demaniale in concessione al comune è destinato a soddisfare le esigenze dell'intera comunità ed è, quindi, nella libera e piena fruizione dei cittadini, senza alcuna compressione del suo uso pubblico e senza che si siano determinate situazioni soggettive di vantaggio in favore di singoli.
        Si produce, così, la paradossale situazione - chiaramente confliggente con la esigenza di equi e corretti rapporti fra le istituzioni pubbliche - nella quale gli enti locali, da un lato sopportano le spese per la tenuta, la gestione ed i miglioramenti di aree del demanio marittimo ad essi affidate in concessione; dall'altro lato devono corrispondere i canoni demaniali allo Stato e alla regione.
        Pertanto i comuni, a seguito dell'intervenuto conferimento di funzioni amministrative inerenti al demanio marittimo, sono costretti a rinnovare a se stessi le concessioni, versando i relativi canoni.
        Appare, quindi, opportuno un intervento legislativo per evitare il protrarsi di situazioni penalizzanti per gli enti locali.
        Sulla scia di questa preoccupazione, la presente proposta di legge tende ad introdurre una limitata ma significativa modifica della disciplina del codice della navigazione, precisamente all'articolo 34, recante la destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici.
        Si propone, in particolare, di prevedere la consegna a titolo gratuito delle aree demaniali marittime anche agli enti locali, destinatari della delega di funzioni amministrative ai sensi della citata legislazione statale, nel presupposto invalicabile che tali aree continuino ad essere adibite esclusivamente ad uso pubblico, senza che sia costituita alcuna particolare situazione soggettiva di vantaggio. Infatti, nell'attuale formulazione dell'articolo 34 del codice della navigazione, la destinazione di parti del demanio marittimo ad altri usi pubblici è consentita unicamente fra diverse amministrazioni dello Stato e senza che sia richiesta la corresponsione di alcun canone (articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328).
        La prospettata novella legislativa muove proprio dalla volontà di rimuovere le difficoltà in cui versano i comuni, cui sono state ex lege trasferite le funzioni amministrative relative al demanio marittimo e che sostengono spese rilevanti per la tenuta e la gestione dei beni demaniali, malgrado la mancata assegnazione di adeguate risorse finanziarie ed organizzative per poter assolvere alle nuove responsabilità. Con questa proposta di legge si intende evitare che siano paradossalmente ed iniquamente dovuti allo Stato e alla regione i canoni demaniali per concessioni, di cui sono titolari i comuni e che, per giunta, sono state rilasciate dagli stessi comuni.
        Per quanto attiene, infine, gli oneri finanziari, si ritiene che la proposta di legge, in considerazione della sua natura esclusivamente ordinamentale, non abbia carattere oneroso. Tuttavia, per ragioni meramente cautelari, si è ritenuto di prevedere una copertura finanziaria orientativa per l'anno 2002, attingendo al fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.




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