XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2808
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 34 del codice della navigazione è sostituito
dal seguente:
"Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, su richiesta dell'amministrazione statale
interessata, della regione o dell'ente locale competenti,
parti del demanio marittimo possono essere destinate, senza
corresponsione di canone, ad altri usi pubblici, cessati i
quali riprendono la loro destinazione normale".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
valutati in 1.500.000 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.