XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2808




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 34 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

            "Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dell'amministrazione statale interessata, della regione o dell'ente locale competenti, parti del demanio marittimo possono essere destinate, senza corresponsione di canone, ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale".
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1.500.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione