XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2807
Onorevoli Colleghi! - I codici penali militari vigenti
in Italia risalgono al 1941: la stessa data di origine, nonché
il contesto in cui furono emanati (in tempo di guerra) rendono
evidente la loro inadeguatezza, sia sotto il profilo degli
interessi tutelati (data anche la profonda evoluzione
registrata in oltre cinquanta anni nella struttura e nelle
esigenze delle forze armate), sia sotto il profilo delle
tecniche di tutela, con riguardo in particolare al rispetto
dei princìpi costituzionali rilevanti in materia penale. Non
stupisce al riguardo che la Corte costituzionale abbia più
volte rivolto al legislatore un "pressante" invito per la
riforma della legislazione penale militare: ad esempio le
sentenze n. 467 del 1991, n. 284 del 1995, n. 343 del l995 e
n. 15 del 1996.
Con riguardo all'ordinamento giudiziario militare e al
processo penale militare, si sono registrati importanti
cambiamenti, per effetto della legge 7 maggio 1981, n. 180
(sulla riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace)
e della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del
Consiglio della magistratura militare), e per l'entrata in
vigore del nuovo codice di procedura penale. A seguito della
riforma è rimasto un ruolo di magistrati militari (attualmente
i magistrati militari in servizio sono circa settanta),
separato dal ruolo dei magistrati ordinari, cui peraltro i
primi sono equiparati ai sensi dell'articolo 11 della legge n.
180 del 1981. L'applicazione del principio di unità della
giurisdizione comporta la soppressione del ruolo dei
magistrati militari e il trasferimento al Ministero della
giustizia e al Consiglio superiore della magistratura delle
competenze ora spettanti al Ministero della difesa e al
Consiglio della magistratura militare.
Quanto al diritto penale militare sostanziale, non vi sono
state riforme organiche: se si eccettuano le leggi in tema di
obiezione di coscienza e di insubordinazione (legge 8 luglio
1998, n. 230, e legge 26 novembre 1985, n. 689) ed alcune
importanti sentenze della Corte costituzionale, occorre
constatare che il sistema penale militare è rimasto immutato
nella parte sostanziale.
Fin dalla IX legislatura fu presentato un disegno di legge
delega per la riforma del codice penale militare di pace,
ripresentato periodicamente.
Attualmente, le prevedibili difficoltà nella compilazione
di nuovi codici mediante delega al Governo (considerando anche
che, secondo un convincimento unanime, la procedura penale
militare non dovrebbe divergere da quella ordinaria se non per
aspetti marginali) consentono di ritenere che le esigenze di
riforma della legislazione penale militare possano essere
soddisfatte nel modo migliore mediante una legge speciale che
introduca direttamente le modifiche ritenute necessarie.
In tale senso, ad esempio, è l'esperienza della Germania
federale, in cui la riforma della legge penale militare è
stata attuata con la Wherstrafgeseetz del 30 marzo 1957,
nel testo risultante dopo l'emanazione della legge del 1970
(che consta di complessivi 48 articoli).
In questo modo, oltretutto, si lascia al Parlamento la
decisione su aspetti non secondari, ancorché solitamente
esclusi dai progetti di legge delega, della riforma, quali la
compiuta determinazione degli elementi costituivi e del
trattamento sanzionatorio dei reati militari.
Si è contenuta così l'intera materia in soli 75 articoli,
rispetto ai 433 del codice penale militare di pace del 1941:
si tratta tuttavia di una riduzione necessaria, se si
considera che il codice del 1941, pur accogliendo parzialmente
il principio, con modifiche spesso solo formali, contiene una
nutrita serie di disposizioni già contenute nella legge penale
comune.
La complementarità costituisce invece nella presente
proposta di legge (in adesione agli indirizzi della più
accreditata dottrina) criterio fondamentale, sia come
strumento tecnico (al fine di evitare norme superflue, solo
ripetitive di norme comuni: in tale senso il rinvio alla legge
penale comune ha trovato ampia utilizzazione anche nella
definizione del reato militare) sia come criterio
sostanziale.
Vanno considerate inoltre le conseguenze che sotto il
profilo della composizione e della natura del rapporto di
servizio sono venute a determinarsi con l'abolizione del
servizio di leva obbligatorio e la trasformazione in senso
totalmente professionale dello strumento militare italiano.
Concorrono infine a modificare sostanzialmente struttura e
compiti delle nostre Forze armate, due fattori
fondamentali:
1) l'ormai avviata costituzione di Forze collegate al
nuovo ordinamento voluto dall'Unione europea;
2) il mutato scenario operativo che sempre più
frequentemente porta ad intervenire al di fuori dei confini
nazionali in operazioni di mantenimento o imposizione della
pace, e di interposizione, a volte anche al limite del
conflitto armato.
In molte di tali situazioni il codice penale militare di
pace ha mostrato limiti evidenti e il codice penale militare
di guerra una sostanziale inadeguatezza, non essendo in atto
una situazione di guerra.
E' l'insieme di queste considerazioni che ci inducono a
presentare la presenta proposta di legge per un nuovo codice
penale militare applicabile anche nelle operazioni militari
all'estero cogliendo la peculiarità delle varie situazioni in
cui sono chiamati ad operare i militari italiani.