XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2807




        Onorevoli Colleghi! - I codici penali militari vigenti in Italia risalgono al 1941: la stessa data di origine, nonché il contesto in cui furono emanati (in tempo di guerra) rendono evidente la loro inadeguatezza, sia sotto il profilo degli interessi tutelati (data anche la profonda evoluzione registrata in oltre cinquanta anni nella struttura e nelle esigenze delle forze armate), sia sotto il profilo delle tecniche di tutela, con riguardo in particolare al rispetto dei princìpi costituzionali rilevanti in materia penale. Non stupisce al riguardo che la Corte costituzionale abbia più volte rivolto al legislatore un "pressante" invito per la riforma della legislazione penale militare: ad esempio le sentenze n. 467 del 1991, n. 284 del 1995, n. 343 del l995 e n. 15 del 1996.
        Con riguardo all'ordinamento giudiziario militare e al processo penale militare, si sono registrati importanti cambiamenti, per effetto della legge 7 maggio 1981, n. 180 (sulla riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace) e della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (istitutiva del Consiglio della magistratura militare), e per l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. A seguito della riforma è rimasto un ruolo di magistrati militari (attualmente i magistrati militari in servizio sono circa settanta), separato dal ruolo dei magistrati ordinari, cui peraltro i primi sono equiparati ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 180 del 1981. L'applicazione del principio di unità della giurisdizione comporta la soppressione del ruolo dei magistrati militari e il trasferimento al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura delle competenze ora spettanti al Ministero della difesa e al Consiglio della magistratura militare.
        Quanto al diritto penale militare sostanziale, non vi sono state riforme organiche: se si eccettuano le leggi in tema di obiezione di coscienza e di insubordinazione (legge 8 luglio 1998, n. 230, e legge 26 novembre 1985, n. 689) ed alcune importanti sentenze della Corte costituzionale, occorre constatare che il sistema penale militare è rimasto immutato nella parte sostanziale.
        Fin dalla IX legislatura fu presentato un disegno di legge delega per la riforma del codice penale militare di pace, ripresentato periodicamente.
        Attualmente, le prevedibili difficoltà nella compilazione di nuovi codici mediante delega al Governo (considerando anche che, secondo un convincimento unanime, la procedura penale militare non dovrebbe divergere da quella ordinaria se non per aspetti marginali) consentono di ritenere che le esigenze di riforma della legislazione penale militare possano essere soddisfatte nel modo migliore mediante una legge speciale che introduca direttamente le modifiche ritenute necessarie.
        In tale senso, ad esempio, è l'esperienza della Germania federale, in cui la riforma della legge penale militare è stata attuata con la Wherstrafgeseetz del 30 marzo 1957, nel testo risultante dopo l'emanazione della legge del 1970 (che consta di complessivi 48 articoli).
        In questo modo, oltretutto, si lascia al Parlamento la decisione su aspetti non secondari, ancorché solitamente esclusi dai progetti di legge delega, della riforma, quali la compiuta determinazione degli elementi costituivi e del trattamento sanzionatorio dei reati militari.
        Si è contenuta così l'intera materia in soli 75 articoli, rispetto ai 433 del codice penale militare di pace del 1941: si tratta tuttavia di una riduzione necessaria, se si considera che il codice del 1941, pur accogliendo parzialmente il principio, con modifiche spesso solo formali, contiene una nutrita serie di disposizioni già contenute nella legge penale comune.
        La complementarità costituisce invece nella presente proposta di legge (in adesione agli indirizzi della più accreditata dottrina) criterio fondamentale, sia come strumento tecnico (al fine di evitare norme superflue, solo ripetitive di norme comuni: in tale senso il rinvio alla legge penale comune ha trovato ampia utilizzazione anche nella definizione del reato militare) sia come criterio sostanziale.
        Vanno considerate inoltre le conseguenze che sotto il profilo della composizione e della natura del rapporto di servizio sono venute a determinarsi con l'abolizione del servizio di leva obbligatorio e la trasformazione in senso totalmente professionale dello strumento militare italiano. Concorrono infine a modificare sostanzialmente struttura e compiti delle nostre Forze armate, due fattori fondamentali:

            1) l'ormai avviata costituzione di Forze collegate al nuovo ordinamento voluto dall'Unione europea;

            2) il mutato scenario operativo che sempre più frequentemente porta ad intervenire al di fuori dei confini nazionali in operazioni di mantenimento o imposizione della pace, e di interposizione, a volte anche al limite del conflitto armato.

        In molte di tali situazioni il codice penale militare di pace ha mostrato limiti evidenti e il codice penale militare di guerra una sostanziale inadeguatezza, non essendo in atto una situazione di guerra.
        E' l'insieme di queste considerazioni che ci inducono a presentare la presenta proposta di legge per un nuovo codice penale militare applicabile anche nelle operazioni militari all'estero cogliendo la peculiarità delle varie situazioni in cui sono chiamati ad operare i militari italiani.




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