XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2807




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Reato militare).

        1. Costituisce reato militare, oltre alla violazione delle disposizioni del capo II, qualunque altra violazione della legge penale prevista quale delitto contro la personalità dello Stato e l'ordine pubblico, commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di militare, o comunque in luogo militare, ovvero quale delitto contro la pubblica amministrazione o l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica o l'incolumità pubblica o la moralità pubblica e il buon costume o la persona o il patrimonio, dallo stesso commessa a danno del servizio o dell'amministrazione militare, o di altro militare purché in luogo militare o a causa del servizio militare, o a danno dell'attività giudiziaria militare.
        2. Costituisce inoltre reato militare qualunque violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare.
        3. La pena detentiva temporanea stabilita per i reati previsti dal presente articolo è aumentata fino a un sesto.


Art. 2.

(Appartenente alle Forze armate).

        1. Agli effetti della legge penale, con le dizioni "appartenente alle Forze armate" e "militare" si intende colui che presta, ancorché di fatto, servizio attivo nelle Forze o nei corpi armati dello Stato, anche se assente dal reparto di appartenenza, e colui che, seppure non in servizio attivo, sconta una pena detentiva per un reato militare in uno stabilimento militare di pena o in un luogo di cura militare o ivi si trova in stato di custodia cautelare.
        2. Il servizio attivo inizia per il militare dal momento stabilito per la presentazione e termina con il collocamento in congedo.
        3. Agli effetti della legge penale militare, i reati commessi da militari italiani a danno di militari o delle Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari e delle Forze armate dello Stato italiano. L'osservanza del presente comma è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze armate dello Stato italiano. Sono fatte salve le disposizioni stabilite da specifici trattati ratificati ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.


Art. 3.

(Reati militari commessi
in territorio estero).

        1. Oltre che nei casi indicati nel codice penale, è punito secondo la legge italiana chi commette reati militari in territorio estero di occupazione, soggiorno e transito delle Forze armate dello Stato italiano.
        2. Negli altri casi il militare che commette reati militari in territorio estero è punito secondo la legge italiana su segnalazione dell'amministrazione italiana da cui nella circostanza dipende.


Art. 4.

(Nozione di luogo militare, di nave
o aeromobile militare, di servizio specifico).

        1. Sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, anche se momentaneamente, per ragioni di servizio.
        2. Sono navi e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, nonché ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alla dipendenza di un comando militare.
        3. Agli effetti della legge penale costituisce servizio specifico ogni servizio armato, ovvero il servizio svolto in reparti inquadrati organicamente per operazioni militari o di protezione civile, ovvero il particolare servizio esplicitamente regolato mediante consegne.


Art. 5.

(Reato commesso in esecuzione di ordini).

        1. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di un superiore o di altra autorità competente, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine è manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisce comunque manifestamente reato.


Art. 6.

(Uso legittimo delle armi).

        1. Non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.
        2. La legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o un altro mezzo di coazione fisica.
        3. I trattati internazionali ratificati ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, le determinazioni delle Nazioni Unite e degli organi di comando delle alleanze militari alle quali aderisce lo Stato italiano possono prevedere apposite norme per il reclutamento del personale destinato a specifiche missioni delle Forze armate in territorio estero.

Art. 7.

(Necessità militare).

        l. Non è punibile il militare che ha commesso un fatto che costituisce reato quando vi è stato costretto dalla necessità di impedire condotte di ammutinamento, saccheggio, devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell' aeromobile.


Art. 8.

(Eccesso colposo).

        l. Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli 6 e 7 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni in materia di reati colposi, se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.


Art. 9.

(Circostanze aggravanti).

        l. Oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le seguenti circostanze:

                a) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

                b) l'avere commesso il fatto in concorso con l'inferiore;

                c) l'avere commesso il fatto con le armi in dotazione militare o durante un servizio militare o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

                d) l'avere commesso il fatto alle presenza di tre o più militari;

                e) l'avere commesso il fatto in territorio estero mentre il colpevole vi si trovava per causa di servizio.

Art. 10.

(Circostanze attenuanti).

        1. Oltre alle circostanze attenuanti comuni previste dal codice penale attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le seguenti circostanze:

                a) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'espletamento dei doveri militari;


            b) l'essere il fatto commesso da militare che non ha ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando si tratta di reati previsti dalla sezione II del capo II.


Art. 11.

(Reclusione militare).

        1. Costituisce reclusione militare la pena della reclusione che, essendo inflitta nel caso e con le modalità indicate al comma 2, viene scontata negli stabilimenti militari penali.
        2. Nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militari, ancorché non più in servizio attivo, in luogo della reclusione si applica la reclusione militare per uguale durata, salvo che alla condanna consegua l'interdizione dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo perduto la qualità di militare.
        3. La reclusione militare è a ogni effetto equiparata alla pena della reclusione.
        4. Il trattamento rieducativo del militare condannato per reati militari tende al recupero della sua consapevolezza e senso di responsabilità, con specifico riferimento alla osservanza dei doveri inerenti allo stato militare. Il programma di trattamento penitenziario è stabilito in funzione dello sviluppo e del consolidamento delle attitudini militari per la ripresa del servizio attivo.
        5. Sono eseguite negli stabilimenti penali militari la custodia cautelare in carcere e le pene detentive inflitte ai militari in servizio permanente per reati comuni.

Art. 12.

(Sanzioni sostitutive delle pene detentive e misure
alternative alla detenzione).

        1. Il giudice applica le sanzioni sostitutive previste dalla legge penale comune, e le misure alternative alla detenzione previste dalle leggi di ordinamento penitenziario, secondo modalità che non pregiudichino il normale svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato.


Art. 13.

(Interdizione dai pubblici uffici).

        1. L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o temporanea, conseguente a condanna per reati militari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato.


Capo II

REATI CONTRO IL SERVIZIO
E LA DISCIPLINA MILITARE


Sezione I

REATI CONTRO IL DOVERE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
MILITARE


Art. 14.

(Rifiuto del servizio militare).

        1. Il militare che rifiuta di svolgere il servizio militare è punito con la reclusione da due a cinque anni.
        2. La pena è da tre a sette anni se il fatto è commesso dopo che il militare ha iniziato il servizio militare.
        3. La condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici. La sospensione condizionale della pena non si estende all'interdizione dai pubblici uffici.


Art. 15.

(Omessa assunzione del servizio militare).

        1. Chiunque, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle armi, non vi adempie, senza giusto motivo, entro otto giorni da quello prefisso è punito, salvo quanto previsto all'articolo 14, con la reclusione da sei mesi a due anni.


Art. 16.

(Diserzione).

        1. Il militare che interrompe la prestazione del servizio alle armi allontanandosi arbitrariamente od omettendo di presentarsi senza giusto motivo e rimane assente per oltre otto giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
        2. Se il militare rimane assente almeno tre volte per oltre un giorno la pena è della reclusione fino a un anno.
        3. Si applica il comma 3 dell'articolo 14, quando il militare, dopo essere stato condannato per tre reati di cui al comma 1 del presente articolo, riporta un'altra condanna per lo stesso reato.


Art. 17.

(Circostanza aggravante.
Causa di estinzione del reato).

        1. Nei casi previsti dagli articoli 15 e 16 la pena è aumentata se la durata dell'assenza supera i sei mesi.
        2. Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 15 e 16 il reato è estinto se è stata concessa la sospensione condizionale della pena ed il militare completa la ferma di leva senza commettere ulteriori reati militari.


Art. 18.

(Fraudolenta sottrazione all'obbligo
del servizio militare).

        1. Chiunque, avendo l'obbligo di prestare il servizio militare, ne ottiene l'esenzione, anche temporanea, procurandosi o simulando un'infermità, o con altri mezzi fraudolenti, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.


Sezione II

REATI CONTRO PARTICOLARI DOVERI DI SERVIZIO MILITARE


Art. 19.

(Disobbedienza. Omessa assunzione
di un servizio specifico).

        1. Il militare che indebitamente rifiuta, omette o ritarda di eseguire un ordine attinente al servizio ed alla disciplina militari, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica nei confronti del militare che omette di assumere il servizio specifico cui è stato assegnato o che gli è stato richiesto dall'autorità competente.
        2. Non è punibile il militare che dichiara di non voler eseguire l'ordine, quando comunque, dopo che l'ordine è stato confermato dal superiore, lo esegue.
        3. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione è da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in occasione di operazioni militari o di interventi di protezione civile, ovvero in altre circostanze di grave pericolo, la reclusione è da uno a cinque anni.

Art. 20.

(Inottemperanza a intimazioni
di militare in servizio).

        1. Il militare che non ottempera alle intimazioni fatte dal militare preposto ad un servizio specifico nell'esecuzione di regolamenti, prescrizioni od ordini che ne disciplinano l'adempimento è punito con la reclusione fino ad un anno; la reclusione è da sei mesi a tre anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate dall'articolo 19, comma 3, secondo periodo.


Art. 21.

(Mancata presentazione alla partenza
del corpo, della nave o dell'aeromobile).

        1. Il militare che, appartenendo all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, o comunque essendo stato destinato ad un corpo di spedizione o operazione si trova assente, senza autorizzazione, al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Art. 22.

(Interruzione di un servizio specifico).

        1. Il militare che interrompe il servizio specifico al quale è stato assegnato o che gli è stato richiesto dall'autorità competente, ovvero lo presta in modo non conforme ai regolamenti o alle prescrizioni che ne disciplinano l'adempimento, in modo da determinare un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o per la sicurezza del posto, della nave dell'aeromobile, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni; la reclusione è da uno a cinque anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate dall'articolo 19, comma 3, secondo periodo.

Art. 23.

(Fraudolenta sottrazione
a un servizio specifico).

        1. Il militare che, svolgendo o dovendo svolgere un servizio specifico, ne ottiene
l'esenzione, procurandosi o simulando un'infermità o con altri mezzi fraudolenti, è punito con la reclusione da quattro mesi a un anno.


Art. 24.

(Menomazione della capacità di prestare
un servizio specifico).

        1. Il militare che, durante lo svolgimento di un servizio specifico ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo, è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino a un anno.


Sezione III

REATI CONTRO I DOVERI
DEL COMANDO


Art. 25.

(Perdita colposa di navi, aeromobili, stabilimenti o
infrastrutture militari).

        1. Il comandante di unità militare che, per colpa, cagiona la perdita o la cattura di navi, aeromobili, stabilimenti, infrastrutture militari o adibite al servizio delle Forze armate è punito con la reclusione fino dieci anni.


Art. 26.

(Violazione di doveri inerenti all'esercizio del
comando).

        1. Il comandante di unità militare che non osserva le istruzioni ricevute per lo svolgimento di una operazione militare o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore oralmente o per iscritto, è punito, se dal fatto deriva pregiudizio per l'operazione ovvero pericolo per l'efficienza o l'integrità della nave, dell'aeromobile, dello stabilimento o dell'infrastruttura militare o adibita al servizio delle Forze armate, dipendente dal suo comando, con la reclusione fino a cinque anni.
        2. Il comandante di unità militare che, per negligenza o imprudenza nello svolgimento dei compiti di comando, pregiudica l'esito di una operazione militare che era incaricato di compiere, è punito con la reclusione fino a due anni.


Art. 27.

(Violazione di norme cautelari).

        1. Il comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme di sicurezza generali o particolari concernenti la salvaguardia dell'integrità fisica del militare, ovvero omette di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele prescritte per prevenire infortuni o altri eventi dannosi, è punito, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
        2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica al comandante di unità militare che ordina o consente lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle norme generali o particolari concernenti l'organizzazione, l'impiego o l'addestramento dei militari o relative alla conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti all'amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni appartenenti all'amministrazione militare o destinati al servizio militare per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

Art. 28.

(Movimento arbitrario di Forze armate).

        1. Il comandante di unità militare che, senza incarico o autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle norme in vigore, ordina un movimento di Forze armate, è punito con la reclusione fino a tre anni.


Art. 29.

(Abbandono di comando).

        1. Il comandante di unità militare che durante operazioni militari abbandona il comando è punito con la reclusione da due a cinque anni.
        2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione si applica la reclusione da quattro a otto anni.


Sezione IV

REATI SPECIALI CONTRO LA PERSONA


Art. 30.

(Violenza in servizio).

        1. Il militare che usa violenza contro un superiore od un inferiore per cause attinenti al servizio ed alla disciplina, ovvero contro un militare che svolge un servizio specifico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
        2. Se il fatto è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a fare o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.


Art. 31.

(Minaccia in servizio).

        1. Il militare che minaccia un ingiusto danno ad un superiore o ad un inferiore, per cause attinenti al servizio ed alla disciplina, ovvero ad un militare che svolge un servizio specifico, è punito con la reclusione fino a tre anni.
        2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 30, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni.


Art. 32.

(Aggravanti).

        1. Le pene stabilite dagli articoli 30 e 31 sono aumentate se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale, ovvero, per il reato di minaccia in servizio, se il colpevole si è avvalso della forza intimidatrice derivante dal vincolo di solidarietà, resistente o supposto, tra i militari più anziani in servizio.
        2. Se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, secondo comma, del codice penale, la pena è della reclusione da due a otto anni nelle ipotesi semplici, e della reclusione da tre a quindici anni nelle ipotesi previste dal comma 2 degli articoli 30 e 31.


Art. 33.

(Ingiurie in servizio).

        1. Il militare che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore o di un inferiore, per cause attinenti al servizio ed alla disciplina, ovvero di un militare che svolge un servizio specifico, in sua presenza, è punito con la reclusione fino a due anni.
        2. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano al militare che commette i fatti indicati nel medesimo comma mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, ovvero con scritti, disegni o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, diretti al militare offeso.

Art. 34.

(Maltrattamenti).

        1. Il militare che, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri, inerenti alla sua posizione di servizio, al grado o al comando rivestito, ovvero giovandosi del vincolo di solidarietà tra i militari più anziani di servizio, sottopone a maltrattamenti altro militare, così da rendere più gravoso il servizio o la convivenza nell'ambiente militare, è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a tre anni.


Art. 35.

(Prevaricazione).

        1. Il militare che minaccia un ingiusto danno ad altro militare valendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari più anziani di servizio, è punito con la reclusione fino ad un anno.


Art. 36.

(Abuso di potere).

        1. E' punito con la reclusione fino a quattro anni il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, in qualsiasi modo impedisce ad un inferiore di presentare istanze, denunzie o ricorsi alle autorità competenti, gli infligge sanzioni disciplinari non consentite, ovvero lo costringe a svolgere prestazioni non attinenti al servizio o alla disciplina.


Art. 37.

(Abuso di prestazioni d'opera).

        1. Il militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, utilizza a profitto proprio o altrui le prestazioni lavorative di un inferiore è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Sezione V

REATI SPECIALI
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO


Art. 38.

(Ammutinamento).

        1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro anni i militari che, riuniti in numero di cinque o più, indebitamente rifiutano, omettono o ritardano di eseguire un ordine attinente al servizio ed alla disciplina loro intimato da un superiore, od omettono di assumere lo specifico servizio cui sono stati assegnati o che viene loro richiesto dall'autorità competente.
        2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione da uno a cinque anni.
        3. La pena è della reclusione da tre a quindici anni se i militari, avendo preso arbitrariamente le armi, rifiutano, omettono o ritardano di eseguire l'ordine di deporle, intimato da un loro superiore. Nel caso previsto dal comma 2 la pena è della reclusione non inferiore a sei anni.
        4. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico o a bordo di una nave o di un aeromobile militare, o in occasione di operazioni militari o di interventi di protezione civile, o in circostanze di grave pericolo, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
        5. Non è punibile il militare che desiste immediatamente dall'azione dopo che l'ordine è reiterato dal superiore.


Art. 39.

(Accordo per commettere reati militari).

        1. Sono puniti con la reclusione fino a tre anni i militari che in numero di cinque o più si accordano per commettere il reato previsto dall'articolo 38, se il reato non viene commesso.
        2. Con la stessa pena di cui al comma 1 sono puniti i militari che si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del posto, o al fine di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, se il reato non viene commesso.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la pena applicabile è sempre inferiore alla metà di quella stabilita per il reato cui si riferisce l'accordo.


Art. 40.

(Istigazione a commettere reati militari).

        1. Il militare che istiga uno o più inferiori a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione fino a cinque anni. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.


Art. 41.

(Omesso impedimento di reati militari).

        1. Il militare che, in violazione dei propri doveri di servizio, non usa ogni mezzo possibile per impedire l'esecuzione di alcuno dei reati contro la personalità dello Stato o di ammutinamento che si commette in sua presenza è punito, al di fuori dei casi di concorso di reato, con la reclusione fino a cinque anni. La pena è sempre inferiore alla metà di quella prevista per il reato commesso in presenza del militare.


Art. 42.

(Omesso rapporto).

        1. Il militare che, anche se non presente ad alcuno dei reati indicati dall'articolo 41, omette di farne rapporto ai superiori non appena ne ha avuto notizia, è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 43.

(Sedizione).

        1. Il militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.
        2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica al militare che promuove o partecipa ad una adunata sediziosa.


Sezione VI

REATI CONTRO BENI
DI INTERESSE MILITARE


Art. 44.

(Danneggiamento colposo di opere militari).

        1. Il militare che, per colpa, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate è punito con la reclusione fino a cinque anni.


Art. 45.

(Danneggiamento di armi od oggetti di armamento
militare).

        1. Il militare che distrugge, disperde o rende, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare, è punito con la reclusione da due a dieci anni. Se il fatto è commesso per colpa, la reclusione è diminuita dalla metà ai due terzi.


Art. 46.

(Appropriazione e sottrazione di armi o di oggetti di
armamento militare).

        1. Il militare che, avendo il possesso o comunque la disponibilità di armi, munizioni o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
        2. Il militare che si impossessa di armi, munizioni o altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa militare, sottraendoli all'amministrazione militare o ad altro militare che li detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si applicano le aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale.


Capo III.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI


Art. 47.

(Giurisdizione penale militare).

        1. La giurisdizione penale militare è esercitata ai sensi delle norme di cui alla presente legge e al codice di procedura penale, intendendosi sostituiti agli organi della giurisdizione ordinaria i corrispondenti organi giudiziari militari.
        2. Gli organi giudiziari militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, esclusi coloro i quali non hanno raggiunto la maggiore età.
        3. Tra i procedimenti di competenza del giudice militare ed i procedimenti di competenza del giudice ordinario, in nessun caso opera la connessione stabilita dall'articolo 12 del codice di procedura penale.


Art. 48.

(Competenza per i reati commessi in corso di navigazione o
all'estero).

        1. La competenza per i reati militari commessi interamente in navigazione su navi o aeromobili militari, ovvero all'estero, appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede il reparto di appartenenza dell'imputato.
        2. Se il reparto ha sede all'estero, la competenza è determinata dall'ultima sede di servizio dell'imputato nel territorio dello Stato.
        3. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per l'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, per il più anziano.
        4. Se non è possibile determinare la competenza nei modi indicati nei commi 1, 2 e 3, questa appartiene al tribunale militare del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.


Art. 49.

(Incompatibilità speciali per i giudici
militari).

        1. Non possono esercitare l'ufficio di giudice gli ufficiali che appartengono allo stesso corpo cui appartiene l'imputato, o che comunque, per il fatto per cui si procede, hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare.


Art. 50.

(Delegazioni).

        1. Per gli atti da eseguire fuori del comune in cui risiedono, il pubblico ministero o il giudice, quando non ritengono di dovere, per ragioni di urgenza o altro motivo, procedere personalmente, richiedono l'intervento del pubblico ministero o del giudice del tribunale militare del luogo, o in mancanza, dell'autorità giudiziaria ordinaria.


Art. 51.

(Messo giudiziario militare).

        1. Per le notificazioni degli atti del procedimento penale il messo giudiziario militare può svolgere le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario.

Art. 52.

(Attività di indagine
all'interno di luoghi militari).

        1. Quando il pubblico ministero o la polizia giudiziaria devono procedere all'arresto in flagranza, al fermo o all'esecuzione di misure coercitive, ovvero compiere perquisizioni, ispezioni, sequestri o altre attività d'indagine, all'interno di luoghi militari, ne danno avviso, immediatamente prima, al comandante del luogo, il quale, se ciò non reca pregiudizio o ritardo alle indagini, può chiedere di assistere alle operazioni o di farvi assistere un ufficiale da lui delegato.


Art. 53.

(Arresto facoltativo in flagranza).

        1. Fermo quanto disposto dall'articolo 381 del codice di procedura penale, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza dei reati previsti dagli articoli 15, 16, 30, 31, 34, 35, 39, 43 e 45 della presente legge.


Art. 54.

(Polizia giudiziaria).

        1. Per i reati militari esercitano funzioni di polizia giudiziaria, oltre alle persone indicate dal codice di procedura penale, i comandanti di corpo, di distaccamento o di posto.
        2. In ciascuna procura militare della Repubblica è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria.


Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE
DI GUERRA


Art. 55.

(Norma di principio).

        1. Fino alla riforma complessiva delle leggi penali militari di guerra si applicano, ove compatibili, le disposizioni del presente capo.

Art. 56.

(Applicazione della legge penale militare di guerra nello
stato di pace).

        1. La legge penale militare di guerra può essere eccezionalmente applicata nello stato di pace, nei casi previsti dalla legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere.


Art. 57.

(Giurisdizione militare di guerra).

        1. La giurisdizione militare di guerra è esercitata dagli organi giudiziari militari di pace. Si osservano le disposizioni processuali previste per il tempo di pace, fatta salva l'osservanza delle norme del presente capo.


Art. 58.

(Azione penale contro comandanti
in guerra).

        1. I reati commessi da comandanti nell'esercizio del comando durante lo stato di guerra sono puniti a richiesta del comandante supremo. Il potere di richiesta non è soggetto a termini.
        2. Dopo la cessazione dello stato di guerra ed entro tre mesi la richiesta può essere presentata dal Ministro della difesa.


Art. 59.

(Copie di atti e informazioni al comandante
supremo).

        1. Il comandante supremo può chiedere all'autorità giudiziaria copie di atti processuali ed informazioni scritte sul loro contenuto; l'autorità giudiziaria deve provvedere nel termine stabilito nella richiesta o, in mancanza, entro cinque giorni.
        2. L'autorità giudiziaria può trasmettere al comandante supremo copie di atti ed informazioni anche di propria iniziativa.
        3. Le copie di atti e le informazioni acquisite in applicazione dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.


Art. 60.

(Poteri di fermo del comandante).

        1. Quando un reato non colposo soggetto alla giurisdizione penale militare sia stato commesso o scoperto in navigazione o, comunque, in circostanze tali da rendere impossibile o non compatibile con le esigenze della guerra il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il comandante al quale sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria militare, se non si sia proceduto ad arresto in flagranza, può disporre il fermo per tutti i reati punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. In tale ipotesi, e nel caso in cui si sia proceduto ad arresto in flagranza, si osservano le disposizioni dell'articolo 61.


Art. 61.

(Protrazione della custodia).

        1. Il comandante, dopo l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e l'eventuale compimento di atti di polizia giudiziaria, valutate la sufficienza degli indizi e la gravità del reato, se lo ritiene necessario per prevenire l'inquinamento delle prove o il pericolo di fuga o per salvaguardare la disciplina, l'ordine o la sicurezza della nave o del posto, dispone che sia protratto lo stato di custodia; in caso contrario ordina l'immediata liberazione. Successivamente egli ordina la liberazione, se sono venute meno le ragioni che hanno motivato la protrazione della custodia.
        2. Entro quarantotto ore dal momento in cui sono venute meno le circostanze indicate nell'articolo 60, il comandante procede alla consegna dell'arrestato o del fermato all'autorità giudiziaria.


Art. 62.

(Modifica dell'articolo 165 del codice penale militare di
guerra).

        1. L'articolo 165 del codice penale militare di guerra è sostituito dal seguente:

        "Art. 165. (Conflitti armati internazionali). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato internazionale, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra".


Art. 63.

(Modifiche all'articolo 185 del codice penale militare di
guerra).

        1. All'articolo 185 del codice penale militare di guerra sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Il militare che, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro persone civili, che non prendono direttamente parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione fino a cinque anni";

            b) la rubrica è sostituita dalla seguente:

        "Violenza di militari italiani contro persone civili o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani".


Art. 64.

(Modifica dell'articolo 185-bis del codice penale
militare di guerra).

        1. L'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra è sostituito dal seguente:

        "Art. 185-bis. (Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali). - Il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie, a danno di prigionieri di guerra, di persone civili, o di altre persone protette, atti di discriminazione razziale o di tortura, trattamenti inumani o degradanti, trasferimenti illegali, deportazioni, ovvero altre condotte vietate dalle convenzioni internazionali, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a cinque anni".


Art. 65.

(Modifica dell'articolo 219 del codice penale militare di
guerra).

        
1. L'articolo 219 del codice penale militare di guerra e sostituito dal seguente:

        "Art. 219. (Cattura di ostaggi). - Il militare che, per cause non estranee alla guerra, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata, al fine di costringere lo Stato nemico, militari nemici o terzi, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
        Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis del codice penale.
        Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale, aumentate dalla metà ai due terzi".


Art. 66.

(Modifica all'articolo 230 del codice penale militare di
guerra).

        1. All'articolo 230, primo comma, del codice penale militare di guerra, dopo le parole: "reati preveduti dagli articoli" è inserita la seguente: "85,".

Art. 67.

(Modifica all'articolo 65 della legge
di guerra).

        1. All'articolo 65 della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole: ", salvoché esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili" sono soppresse.


Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO


Art. 68.

(Soppressione del ruolo dei magistrati
militari).

        1. Il ruolo dei magistrati militari istituito presso il Ministero della difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, è soppresso.
        2. I magistrati militari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge transitano nel ruolo dei magistrati ordinari secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza e, al momento del transito di ruolo, continuano ad esercitare le funzioni già ricoperte presso gli uffici giudiziari militari.
        3. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 103 unità, delle quali tre con qualifica di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e dieci di magistrato di cassazione.
        4. Il Consiglio della magistratura militare, istituito dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561, è soppresso.
        5. Il corpo degli ufficiali della giustizia miliare, istituito dal regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397, e successive modificazioni, è soppresso.


Art. 69.

(Istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia
militare).

        1. Presso il Ministero della giustizia è istituito l'Ufficio centrale per la giustizia militare, avente attribuzioni corrispondenti a quelle del Dipartimento per la giustizia minorile.


Art. 70

(Personale in servizio presso gli uffici giudiziari
militari).

        1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari transita nel ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza ed è assegnato allo stesso ufficio giudiziario ove prestava servizio al momento del transito di ruolo. La dotazione organica del personale delle cancellerie e delle segreterie è aumentata in misura corrispondente agli organici attualmente previsti concernenti le cancellerie e le segreterie giudiziarie militari.
        2. Il personale amministrativo del Ministero della difesa che presta servizio presso uffici giudiziari militari può chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il transito nel ruolo del Ministero della giustizia di corrispondente profilo funzionale.


Art. 71.

(Locali degli uffici giudiziari militari).

        1. Le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari militari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, previo parere del Consiglio superiore della magistratura.


Art. 72.

(Composizione del collegio giudicante della corte militare
di appello).

        1. All'articolo 3, quinto comma, al numero 2), della legge 7 maggio 1981, n. 180, le parole: "due magistrati militari" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato", e al numero 3): "due militari" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato" e la parola: "estratti" è sostituita dalla seguente: "estratto".


Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 73.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro della difesa.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 74.

(Norme di adeguamento).

        1. Quando in disposizioni di legge si fa riferimento ai reati previsti dal codice penale militare di pace, si intendono richiamati i reati previsti dalla presente legge.
            2. La pena della reclusione militare prevista dalle disposizioni del codice penale militare di guerra è sostituita con la reclusione di pari durata.


Art. 75.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati:

            a) il codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;

            b) il libro quarto del codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;
            c) gli articoli da 57 a 91 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

            d) l'articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale;

            e) il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

            f) la legge 30 dicembre 1988, n. 561.



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