XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2807
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Reato militare).
1. Costituisce reato militare, oltre alla violazione delle
disposizioni del capo II, qualunque altra violazione della
legge penale prevista quale delitto contro la personalità
dello Stato e l'ordine pubblico, commessa dall'appartenente
alle Forze armate con abuso dei poteri e violazione dei doveri
inerenti alla qualità di militare, o comunque in luogo
militare, ovvero quale delitto contro la pubblica
amministrazione o l'amministrazione della giustizia o la fede
pubblica o l'incolumità pubblica o la moralità pubblica e il
buon costume o la persona o il patrimonio, dallo stesso
commessa a danno del servizio o dell'amministrazione militare,
o di altro militare purché in luogo militare o a causa del
servizio militare, o a danno dell'attività giudiziaria
militare.
2. Costituisce inoltre reato militare qualunque violazione
della legge penale prevista quale delitto in materia di
controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, e di produzione,
uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo
militare.
3. La pena detentiva temporanea stabilita per i reati
previsti dal presente articolo è aumentata fino a un sesto.
Art. 2.
(Appartenente alle Forze armate).
1. Agli effetti della legge penale, con le dizioni
"appartenente alle Forze armate" e "militare" si intende colui
che presta, ancorché di fatto, servizio attivo nelle Forze o
nei corpi armati dello Stato, anche se assente dal reparto di
appartenenza, e colui che, seppure non in servizio attivo,
sconta una pena detentiva per un reato militare in uno
stabilimento militare di pena o in un luogo di cura militare o
ivi si trova in stato di custodia cautelare.
2. Il servizio attivo inizia per il militare dal momento
stabilito per la presentazione e termina con il collocamento
in congedo.
3. Agli effetti della legge penale militare, i reati
commessi da militari italiani a danno di militari o delle
Forze armate di uno Stato alleato sono considerati come se
fossero commessi a danno di militari e delle Forze armate
dello Stato italiano. L'osservanza del presente comma è
subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca
parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze
armate dello Stato italiano. Sono fatte salve le disposizioni
stabilite da specifici trattati ratificati ai sensi
dell'articolo 80 della Costituzione.
Art. 3.
(Reati militari commessi
in territorio estero).
1. Oltre che nei casi indicati nel codice penale, è punito
secondo la legge italiana chi commette reati militari in
territorio estero di occupazione, soggiorno e transito delle
Forze armate dello Stato italiano.
2. Negli altri casi il militare che commette reati
militari in territorio estero è punito secondo la legge
italiana su segnalazione dell'amministrazione italiana da cui
nella circostanza dipende.
Art. 4.
(Nozione di luogo militare, di nave
o aeromobile militare, di servizio specifico).
1. Sotto la denominazione di luogo militare si comprendono
le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari
e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, anche se
momentaneamente, per ragioni di servizio.
2. Sono navi e aeromobili militari le navi e gli
aeromobili da guerra, nonché ogni altra nave e ogni altro
aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato
alla dipendenza di un comando militare.
3. Agli effetti della legge penale costituisce servizio
specifico ogni servizio armato, ovvero il servizio svolto in
reparti inquadrati organicamente per operazioni militari o di
protezione civile, ovvero il particolare servizio
esplicitamente regolato mediante consegne.
Art. 5.
(Reato commesso in esecuzione di ordini).
1. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine di
un superiore o di altra autorità competente, ne risponde anche
il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine è
manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la
sua esecuzione costituisce comunque manifestamente reato.
Art. 6.
(Uso legittimo delle armi).
1. Non è punibile il militare che, al fine di adempiere un
suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle
armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è
costretto dalla necessità di respingere una violenza o di
vincere una resistenza.
2. La legge determina gli altri casi nei quali il militare
è autorizzato a usare le armi o un altro mezzo di coazione
fisica.
3. I trattati internazionali ratificati ai sensi
dell'articolo 80 della Costituzione, le determinazioni delle
Nazioni Unite e degli organi di comando delle alleanze
militari alle quali aderisce lo Stato italiano possono
prevedere apposite norme per il reclutamento del personale
destinato a specifiche missioni delle Forze armate in
territorio estero.
Art. 7.
(Necessità militare).
l. Non è punibile il militare che ha commesso un fatto che
costituisce reato quando vi è stato costretto dalla necessità
di impedire condotte di ammutinamento, saccheggio,
devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la
sicurezza del posto, della nave o dell' aeromobile.
Art. 8.
(Eccesso colposo).
l. Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli
articoli 6 e 7 si eccedono colposamente i limiti stabiliti
dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità
ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni
in materia di reati colposi, se il fatto è previsto dalla
legge come reato colposo.
Art. 9.
(Circostanze aggravanti).
l. Oltre alle circostanze aggravanti comuni previste dal
codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le
seguenti circostanze:
a) l'essere il militare colpevole rivestito di un
grado o investito di un comando;
b) l'avere commesso il fatto in concorso con
l'inferiore;
c) l'avere commesso il fatto con le armi in
dotazione militare o durante un servizio militare o a bordo di
una nave militare o di un aeromobile militare;
d) l'avere commesso il fatto alle presenza di tre
o più militari;
e) l'avere commesso il fatto in territorio estero
mentre il colpevole vi si trovava per causa di servizio.
Art. 10.
(Circostanze attenuanti).
1. Oltre alle circostanze attenuanti comuni previste dal
codice penale attenuano il reato militare, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le
seguenti circostanze:
a) l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo
nell'espletamento dei doveri militari;
b) l'essere il fatto commesso da militare che non
ha ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando
si tratta di reati previsti dalla sezione II del capo II.
Art. 11.
(Reclusione militare).
1. Costituisce reclusione militare la pena della
reclusione che, essendo inflitta nel caso e con le modalità
indicate al comma 2, viene scontata negli stabilimenti
militari penali.
2. Nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare
o pronunciata nei confronti di militari, ancorché non più in
servizio attivo, in luogo della reclusione si applica la
reclusione militare per uguale durata, salvo che alla condanna
consegua l'interdizione dai pubblici uffici o che il
condannato abbia in altro modo perduto la qualità di
militare.
3. La reclusione militare è a ogni effetto equiparata alla
pena della reclusione.
4. Il trattamento rieducativo del militare condannato per
reati militari tende al recupero della sua consapevolezza e
senso di responsabilità, con specifico riferimento alla
osservanza dei doveri inerenti allo stato militare. Il
programma di trattamento penitenziario è stabilito in funzione
dello sviluppo e del consolidamento delle attitudini militari
per la ripresa del servizio attivo.
5. Sono eseguite negli stabilimenti penali militari la
custodia cautelare in carcere e le pene detentive inflitte ai
militari in servizio permanente per reati comuni.
Art. 12.
(Sanzioni sostitutive delle pene detentive e misure
alternative alla detenzione).
1. Il giudice applica le sanzioni sostitutive previste
dalla legge penale comune, e le misure alternative alla
detenzione previste dalle leggi di ordinamento penitenziario,
secondo modalità che non pregiudichino il normale svolgimento
delle prestazioni di servizio del militare condannato.
Art. 13.
(Interdizione dai pubblici uffici).
1. L'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o
temporanea, conseguente a condanna per reati militari, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale,
priva il militare condannato della qualità di militare e della
capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per
le Forze armate dello Stato.
Capo II
REATI CONTRO IL SERVIZIO
E LA DISCIPLINA MILITARE
Sezione I
REATI CONTRO IL DOVERE DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
MILITARE
Art. 14.
(Rifiuto del servizio militare).
1. Il militare che rifiuta di svolgere il servizio
militare è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. La pena è da tre a sette anni se il fatto è commesso
dopo che il militare ha iniziato il servizio militare.
3. La condanna importa l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici. La sospensione condizionale della pena non si
estende all'interdizione dai pubblici uffici.
Art. 15.
(Omessa assunzione del servizio militare).
1. Chiunque, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle
armi, non vi adempie, senza giusto motivo, entro otto giorni
da quello prefisso è punito, salvo quanto previsto
all'articolo 14, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 16.
(Diserzione).
1. Il militare che interrompe la prestazione del servizio
alle armi allontanandosi arbitrariamente od omettendo di
presentarsi senza giusto motivo e rimane assente per oltre
otto giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni.
2. Se il militare rimane assente almeno tre volte per
oltre un giorno la pena è della reclusione fino a un anno.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 14, quando il
militare, dopo essere stato condannato per tre reati di cui al
comma 1 del presente articolo, riporta un'altra condanna per
lo stesso reato.
Art. 17.
(Circostanza aggravante.
Causa di estinzione del reato).
1. Nei casi previsti dagli articoli 15 e 16 la pena è
aumentata se la durata dell'assenza supera i sei mesi.
2. Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli
15 e 16 il reato è estinto se è stata concessa la sospensione
condizionale della pena ed il militare completa la ferma di
leva senza commettere ulteriori reati militari.
Art. 18.
(Fraudolenta sottrazione all'obbligo
del servizio militare).
1. Chiunque, avendo l'obbligo di prestare il servizio
militare, ne ottiene l'esenzione, anche temporanea,
procurandosi o simulando un'infermità, o con altri mezzi
fraudolenti, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
Sezione II
REATI CONTRO PARTICOLARI DOVERI DI SERVIZIO MILITARE
Art. 19.
(Disobbedienza. Omessa assunzione
di un servizio specifico).
1. Il militare che indebitamente rifiuta, omette o ritarda
di eseguire un ordine attinente al servizio ed alla disciplina
militari, intimatogli da un superiore, è punito con la
reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica nei
confronti del militare che omette di assumere il servizio
specifico cui è stato assegnato o che gli è stato richiesto
dall'autorità competente.
2. Non è punibile il militare che dichiara di non voler
eseguire l'ordine, quando comunque, dopo che l'ordine è stato
confermato dal superiore, lo esegue.
3. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico,
ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione è
da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso in occasione di
operazioni militari o di interventi di protezione civile,
ovvero in altre circostanze di grave pericolo, la reclusione è
da uno a cinque anni.
Art. 20.
(Inottemperanza a intimazioni
di militare in servizio).
1. Il militare che non ottempera alle intimazioni fatte
dal militare preposto ad un servizio specifico nell'esecuzione
di regolamenti, prescrizioni od ordini che ne disciplinano
l'adempimento è punito con la reclusione fino ad un anno; la
reclusione è da sei mesi a tre anni se il fatto è commesso
nelle circostanze indicate dall'articolo 19, comma 3, secondo
periodo.
Art. 21.
(Mancata presentazione alla partenza
del corpo, della nave o dell'aeromobile).
1. Il militare che, appartenendo all'equipaggio di una
nave militare o di un aeromobile militare, o comunque essendo
stato destinato ad un corpo di spedizione o operazione si
trova assente, senza autorizzazione, al momento della partenza
del corpo, della nave o dell'aeromobile è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 22.
(Interruzione di un servizio specifico).
1. Il militare che interrompe il servizio specifico al
quale è stato assegnato o che gli è stato richiesto
dall'autorità competente, ovvero lo presta in modo non
conforme ai regolamenti o alle prescrizioni che ne
disciplinano l'adempimento, in modo da determinare un pericolo
per l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni
appartenenti all'amministrazione militare o per la sicurezza
del posto, della nave dell'aeromobile, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni; la reclusione è da uno a
cinque anni se il fatto è commesso nelle circostanze indicate
dall'articolo 19, comma 3, secondo periodo.
Art. 23.
(Fraudolenta sottrazione
a un servizio specifico).
1. Il militare che, svolgendo o dovendo svolgere un
servizio specifico, ne ottiene
l'esenzione, procurandosi o simulando un'infermità o con
altri mezzi fraudolenti, è punito con la reclusione da quattro
mesi a un anno.
Art. 24.
(Menomazione della capacità di prestare
un servizio specifico).
1. Il militare che, durante lo svolgimento di un servizio
specifico ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo,
è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da
sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale
da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito
con la reclusione fino a un anno.
Sezione III
REATI CONTRO I DOVERI
DEL COMANDO
Art. 25.
(Perdita colposa di navi, aeromobili, stabilimenti o
infrastrutture militari).
1. Il comandante di unità militare che, per colpa, cagiona
la perdita o la cattura di navi, aeromobili, stabilimenti,
infrastrutture militari o adibite al servizio delle Forze
armate è punito con la reclusione fino dieci anni.
Art. 26.
(Violazione di doveri inerenti all'esercizio del
comando).
1. Il comandante di unità militare che non osserva le
istruzioni ricevute per lo svolgimento di una operazione
militare o non adotta le modalità di organizzazione del
servizio stabilite dall'autorità superiore oralmente o per
iscritto, è punito, se dal fatto deriva pregiudizio per
l'operazione ovvero pericolo per l'efficienza o l'integrità
della nave, dell'aeromobile, dello stabilimento o
dell'infrastruttura militare o adibita al servizio delle Forze
armate, dipendente dal suo comando, con la reclusione fino a
cinque anni.
2. Il comandante di unità militare che, per negligenza o
imprudenza nello svolgimento dei compiti di comando,
pregiudica l'esito di una operazione militare che era
incaricato di compiere, è punito con la reclusione fino a due
anni.
Art. 27.
(Violazione di norme cautelari).
1. Il comandante di unità militare che ordina o consente
lo svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza
delle norme di sicurezza generali o particolari concernenti la
salvaguardia dell'integrità fisica del militare, ovvero omette
di vigilare sull'avvenuta predisposizione delle cautele
prescritte per prevenire infortuni o altri eventi dannosi, è
punito, se dal fatto deriva un pericolo per l'incolumità delle
persone o per l'integrità dei beni appartenenti
all'amministrazione militare o destinati al servizio militare
o per la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica al
comandante di unità militare che ordina o consente lo
svolgimento di attività di servizio senza l'osservanza delle
norme generali o particolari concernenti l'organizzazione,
l'impiego o l'addestramento dei militari o relative alla
conservazione o gestione amministrativa dei beni appartenenti
all'amministrazione militare, se dal fatto deriva pericolo per
l'incolumità delle persone o per l'integrità dei beni
appartenenti all'amministrazione militare o destinati al
servizio militare per la sicurezza del posto, della nave o
dell'aeromobile.
Art. 28.
(Movimento arbitrario di Forze armate).
1. Il comandante di unità militare che, senza incarico o
autorizzazione ovvero senza necessità, contravvenendo alle
norme in vigore, ordina un movimento di Forze armate, è punito
con la reclusione fino a tre anni.
Art. 29.
(Abbandono di comando).
1. Il comandante di unità militare che durante operazioni
militari abbandona il comando è punito con la reclusione da
due a cinque anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso in circostanze
di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito
dell'operazione si applica la reclusione da quattro a otto
anni.
Sezione IV
REATI SPECIALI CONTRO LA PERSONA
Art. 30.
(Violenza in servizio).
1. Il militare che usa violenza contro un superiore od un
inferiore per cause attinenti al servizio ed alla disciplina,
ovvero contro un militare che svolge un servizio specifico, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se il fatto è commesso per costringere l'altro militare
a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a fare o
ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, la pena è
della reclusione da sei mesi a cinque anni.
Art. 31.
(Minaccia in servizio).
1. Il militare che minaccia un ingiusto danno ad un
superiore o ad un inferiore, per cause attinenti al servizio
ed alla disciplina, ovvero ad un militare che svolge un
servizio specifico, è punito con la reclusione fino a tre
anni.
2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 30, la pena è
della reclusione da tre mesi a cinque anni.
Art. 32.
(Aggravanti).
1. Le pene stabilite dagli articoli 30 e 31 sono aumentate
se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, primo
comma, del codice penale, ovvero, per il reato di minaccia in
servizio, se il colpevole si è avvalso della forza
intimidatrice derivante dal vincolo di solidarietà, resistente
o supposto, tra i militari più anziani in servizio.
2. Se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339,
secondo comma, del codice penale, la pena è della reclusione
da due a otto anni nelle ipotesi semplici, e della reclusione
da tre a quindici anni nelle ipotesi previste dal comma 2
degli articoli 30 e 31.
Art. 33.
(Ingiurie in servizio).
1. Il militare che offende il prestigio, l'onore o la
dignità di un superiore o di un inferiore, per cause attinenti
al servizio ed alla disciplina, ovvero di un militare che
svolge un servizio specifico, in sua presenza, è punito con la
reclusione fino a due anni.
2. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano al
militare che commette i fatti indicati nel medesimo comma
mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o
televisiva, ovvero con scritti, disegni o con qualsiasi altro
mezzo di comunicazione, diretti al militare offeso.
Art. 34.
(Maltrattamenti).
1. Il militare che, con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri, inerenti alla sua posizione di servizio, al grado
o al comando rivestito, ovvero giovandosi del vincolo di
solidarietà tra i militari più anziani di servizio, sottopone
a maltrattamenti altro militare, così da rendere più gravoso
il servizio o la convivenza nell'ambiente militare, è punito,
per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 35.
(Prevaricazione).
1. Il militare che minaccia un ingiusto danno ad altro
militare valendosi della forza di intimidazione derivante dal
vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra i militari
più anziani di servizio, è punito con la reclusione fino ad un
anno.
Art. 36.
(Abuso di potere).
1. E' punito con la reclusione fino a quattro anni il
militare che, abusando del suo grado o delle sue funzioni, in
qualsiasi modo impedisce ad un inferiore di presentare
istanze, denunzie o ricorsi alle autorità competenti, gli
infligge sanzioni disciplinari non consentite, ovvero lo
costringe a svolgere prestazioni non attinenti al servizio o
alla disciplina.
Art. 37.
(Abuso di prestazioni d'opera).
1. Il militare che, abusando del suo grado o delle sue
funzioni, utilizza a profitto proprio o altrui le prestazioni
lavorative di un inferiore è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due
anni.
Sezione V
REATI SPECIALI
CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
Art. 38.
(Ammutinamento).
1. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a quattro
anni i militari che, riuniti in numero di cinque o più,
indebitamente rifiutano, omettono o ritardano di eseguire un
ordine attinente al servizio ed alla disciplina loro intimato
da un superiore, od omettono di assumere lo specifico servizio
cui sono stati assegnati o che viene loro richiesto
dall'autorità competente.
2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto
l'ammutinamento è della reclusione da uno a cinque anni.
3. La pena è della reclusione da tre a quindici anni se i
militari, avendo preso arbitrariamente le armi, rifiutano,
omettono o ritardano di eseguire l'ordine di deporle, intimato
da un loro superiore. Nel caso previsto dal comma 2 la pena è
della reclusione non inferiore a sei anni.
4. Se il fatto è commesso durante un servizio specifico o
a bordo di una nave o di un aeromobile militare, o in
occasione di operazioni militari o di interventi di protezione
civile, o in circostanze di grave pericolo, la pena è
aumentata dalla metà a due terzi.
5. Non è punibile il militare che desiste immediatamente
dall'azione dopo che l'ordine è reiterato dal superiore.
Art. 39.
(Accordo per commettere reati militari).
1. Sono puniti con la reclusione fino a tre anni i
militari che in numero di cinque o più si accordano per
commettere il reato previsto dall'articolo 38, se il reato non
viene commesso.
2. Con la stessa pena di cui al comma 1 sono puniti i
militari che si accordano per commettere un reato al fine di
compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del
posto, o al fine di impedire l'esercizio dei poteri del
comandante, se il reato non viene commesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la pena applicabile è
sempre inferiore alla metà di quella stabilita per il reato
cui si riferisce l'accordo.
Art. 40.
(Istigazione a commettere reati militari).
1. Il militare che istiga uno o più inferiori a commettere
un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta,
ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso,
con la reclusione fino a cinque anni. La pena è sempre
applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita
per il reato al quale si riferisce l'istigazione.
Art. 41.
(Omesso impedimento di reati militari).
1. Il militare che, in violazione dei propri doveri di
servizio, non usa ogni mezzo possibile per impedire
l'esecuzione di alcuno dei reati contro la personalità dello
Stato o di ammutinamento che si commette in sua presenza è
punito, al di fuori dei casi di concorso di reato, con la
reclusione fino a cinque anni. La pena è sempre inferiore alla
metà di quella prevista per il reato commesso in presenza del
militare.
Art. 42.
(Omesso rapporto).
1. Il militare che, anche se non presente ad alcuno dei
reati indicati dall'articolo 41, omette di farne rapporto ai
superiori non appena ne ha avuto notizia, è punito con la
reclusione fino ad un anno.
Art. 43.
(Sedizione).
1. Il militare che pubblicamente compie manifestazioni
sediziose o emette grida sediziose è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un
anno.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica al militare
che promuove o partecipa ad una adunata sediziosa.
Sezione VI
REATI CONTRO BENI
DI INTERESSE MILITARE
Art. 44.
(Danneggiamento colposo di opere militari).
1. Il militare che, per colpa, distrugge o rende
inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli,
strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o
adibite al servizio delle Forze armate è punito con la
reclusione fino a cinque anni.
Art. 45.
(Danneggiamento di armi od oggetti di armamento
militare).
1. Il militare che distrugge, disperde o rende, in tutto o
in parte, inservibili armi, munizioni o altri oggetti di
armamento o comunque adibiti alla difesa militare, è punito
con la reclusione da due a dieci anni. Se il fatto è commesso
per colpa, la reclusione è diminuita dalla metà ai due
terzi.
Art. 46.
(Appropriazione e sottrazione di armi o di oggetti di
armamento militare).
1. Il militare che, avendo il possesso o comunque la
disponibilità di armi, munizioni o altri oggetti di armamento
o comunque adibiti alla difesa militare, se ne appropria, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Il militare che si impossessa di armi, munizioni o
altri oggetti di armamento o comunque adibiti alla difesa
militare, sottraendoli all'amministrazione militare o ad altro
militare che li detiene, al fine di trarne profitto per sè o
per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni. Si applicano le aggravanti previste dall'articolo 625
del codice penale.
Capo III.
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
Art. 47.
(Giurisdizione penale militare).
1. La giurisdizione penale militare è esercitata ai sensi
delle norme di cui alla presente legge e al codice di
procedura penale, intendendosi sostituiti agli organi della
giurisdizione ordinaria i corrispondenti organi giudiziari
militari.
2. Gli organi giudiziari militari in tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate, esclusi coloro i quali non
hanno raggiunto la maggiore età.
3. Tra i procedimenti di competenza del giudice militare
ed i procedimenti di competenza del giudice ordinario, in
nessun caso opera la connessione stabilita dall'articolo 12
del codice di procedura penale.
Art. 48.
(Competenza per i reati commessi in corso di navigazione o
all'estero).
1. La competenza per i reati militari commessi interamente
in navigazione su navi o aeromobili militari, ovvero
all'estero, appartiene al tribunale militare del luogo in cui
ha sede il reparto di appartenenza dell'imputato.
2. Se il reparto ha sede all'estero, la competenza è
determinata dall'ultima sede di servizio dell'imputato nel
territorio dello Stato.
3. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice
competente per l'imputato più elevato in grado, o, a parità di
grado, per il più anziano.
4. Se non è possibile determinare la competenza nei modi
indicati nei commi 1, 2 e 3, questa appartiene al tribunale
militare del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia
di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di
procedura penale.
Art. 49.
(Incompatibilità speciali per i giudici
militari).
1. Non possono esercitare l'ufficio di giudice gli
ufficiali che appartengono allo stesso corpo cui appartiene
l'imputato, o che comunque, per il fatto per cui si procede,
hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare.
Art. 50.
(Delegazioni).
1. Per gli atti da eseguire fuori del comune in cui
risiedono, il pubblico ministero o il giudice, quando non
ritengono di dovere, per ragioni di urgenza o altro motivo,
procedere personalmente, richiedono l'intervento del pubblico
ministero o del giudice del tribunale militare del luogo, o in
mancanza, dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 51.
(Messo giudiziario militare).
1. Per le notificazioni degli atti del procedimento penale
il messo giudiziario militare può svolgere le mansioni
spettanti all'ufficiale giudiziario.
Art. 52.
(Attività di indagine
all'interno di luoghi militari).
1. Quando il pubblico ministero o la polizia giudiziaria
devono procedere all'arresto in flagranza, al fermo o
all'esecuzione di misure coercitive, ovvero compiere
perquisizioni, ispezioni, sequestri o altre attività
d'indagine, all'interno di luoghi militari, ne danno avviso,
immediatamente prima, al comandante del luogo, il quale, se
ciò non reca pregiudizio o ritardo alle indagini, può chiedere
di assistere alle operazioni o di farvi assistere un ufficiale
da lui delegato.
Art. 53.
(Arresto facoltativo in flagranza).
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 381 del codice di
procedura penale, gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in
flagranza dei reati previsti dagli articoli 15, 16, 30, 31,
34, 35, 39, 43 e 45 della presente legge.
Art. 54.
(Polizia giudiziaria).
1. Per i reati militari esercitano funzioni di polizia
giudiziaria, oltre alle persone indicate dal codice di
procedura penale, i comandanti di corpo, di distaccamento o di
posto.
2. In ciascuna procura militare della Repubblica è
istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria.
Capo IV
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE
DI GUERRA
Art. 55.
(Norma di principio).
1. Fino alla riforma complessiva delle leggi penali
militari di guerra si applicano, ove compatibili, le
disposizioni del presente capo.
Art. 56.
(Applicazione della legge penale militare di guerra nello
stato di pace).
1. La legge penale militare di guerra può essere
eccezionalmente applicata nello stato di pace, nei casi
previsti dalla legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa autorizzazione delle Camere.
Art. 57.
(Giurisdizione militare di guerra).
1. La giurisdizione militare di guerra è esercitata dagli
organi giudiziari militari di pace. Si osservano le
disposizioni processuali previste per il tempo di pace, fatta
salva l'osservanza delle norme del presente capo.
Art. 58.
(Azione penale contro comandanti
in guerra).
1. I reati commessi da comandanti nell'esercizio del
comando durante lo stato di guerra sono puniti a richiesta del
comandante supremo. Il potere di richiesta non è soggetto a
termini.
2. Dopo la cessazione dello stato di guerra ed entro tre
mesi la richiesta può essere presentata dal Ministro della
difesa.
Art. 59.
(Copie di atti e informazioni al comandante
supremo).
1. Il comandante supremo può chiedere all'autorità
giudiziaria copie di atti processuali ed informazioni scritte
sul loro contenuto; l'autorità giudiziaria deve provvedere nel
termine stabilito nella richiesta o, in mancanza, entro cinque
giorni.
2. L'autorità giudiziaria può trasmettere al comandante
supremo copie di atti ed informazioni anche di propria
iniziativa.
3. Le copie di atti e le informazioni acquisite in
applicazione dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto di cui
all'articolo 329 del codice di procedura penale.
Art. 60.
(Poteri di fermo del comandante).
1. Quando un reato non colposo soggetto alla giurisdizione
penale militare sia stato commesso o scoperto in navigazione
o, comunque, in circostanze tali da rendere impossibile o non
compatibile con le esigenze della guerra il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il comandante al quale
sono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria militare,
se non si sia proceduto ad arresto in flagranza, può disporre
il fermo per tutti i reati punibili con pena detentiva non
inferiore nel massimo a tre anni. In tale ipotesi, e nel caso
in cui si sia proceduto ad arresto in flagranza, si osservano
le disposizioni dell'articolo 61.
Art. 61.
(Protrazione della custodia).
1. Il comandante, dopo l'interrogatorio dell'arrestato o
del fermato e l'eventuale compimento di atti di polizia
giudiziaria, valutate la sufficienza degli indizi e la gravità
del reato, se lo ritiene necessario per prevenire
l'inquinamento delle prove o il pericolo di fuga o per
salvaguardare la disciplina, l'ordine o la sicurezza della
nave o del posto, dispone che sia protratto lo stato di
custodia; in caso contrario ordina l'immediata liberazione.
Successivamente egli ordina la liberazione, se sono venute
meno le ragioni che hanno motivato la protrazione della
custodia.
2. Entro quarantotto ore dal momento in cui sono venute
meno le circostanze indicate nell'articolo 60, il comandante
procede alla consegna dell'arrestato o del fermato
all'autorità giudiziaria.
Art. 62.
(Modifica dell'articolo 165 del codice penale militare di
guerra).
1. L'articolo 165 del codice penale militare di guerra è
sostituito dal seguente:
"Art. 165. (Conflitti armati internazionali). - 1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni
caso di conflitto armato internazionale, indipendentemente
dalla dichiarazione dello stato di guerra".
Art. 63.
(Modifiche all'articolo 185 del codice penale militare di
guerra).
1. All'articolo 185 del codice penale militare di guerra
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il militare che, per cause non estranee alla guerra, usa
violenza contro persone civili, che non prendono direttamente
parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione
fino a cinque anni";
b) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Violenza di militari italiani contro persone civili o di
abitanti dei territori occupati contro militari italiani".
Art. 64.
(Modifica dell'articolo 185-bis del codice penale
militare di guerra).
1. L'articolo 185-bis del codice penale militare di
guerra è sostituito dal seguente:
"Art. 185-bis. (Altre offese contro persone protette
dalle convenzioni internazionali). - Il militare che, per
cause non estranee alla guerra, compie, a danno di prigionieri
di guerra, di persone civili, o di altre persone protette,
atti di discriminazione razziale o di tortura, trattamenti
inumani o degradanti, trasferimenti illegali, deportazioni,
ovvero altre condotte vietate dalle convenzioni
internazionali, è punito, qualora il fatto non costituisca più
grave reato, con la reclusione fino a cinque anni".
Art. 65.
(Modifica dell'articolo 219 del codice penale militare di
guerra).
1. L'articolo 219 del codice penale militare di guerra e
sostituito dal seguente:
"Art. 219. (Cattura di ostaggi). - Il militare che,
per cause non estranee alla guerra, sequestra una persona o la
tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di
continuare a tenerla sequestrata, al fine di costringere lo
Stato nemico, militari nemici o terzi, a compiere un qualsiasi
atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della
persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con
la reclusione da venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto
dell'articolo 289-bis del codice penale.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene
previste dall'articolo 605 del codice penale, aumentate dalla
metà ai due terzi".
Art. 66.
(Modifica all'articolo 230 del codice penale militare di
guerra).
1. All'articolo 230, primo comma, del codice penale
militare di guerra, dopo le parole: "reati preveduti dagli
articoli" è inserita la seguente: "85,".
Art. 67.
(Modifica all'articolo 65 della legge
di guerra).
1. All'articolo 65 della legge di guerra, approvata con
regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, le parole: ", salvoché
esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili" sono
soppresse.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 68.
(Soppressione del ruolo dei magistrati
militari).
1. Il ruolo dei magistrati militari istituito presso il
Ministero della difesa ai sensi del regio decreto 19 ottobre
1923, n. 2316, è soppresso.
2. I magistrati militari in servizio alla data di entrata
in vigore della presente legge transitano nel ruolo dei
magistrati ordinari secondo l'anzianità e la qualifica
maturate nel ruolo di provenienza e, al momento del transito
di ruolo, continuano ad esercitare le funzioni già ricoperte
presso gli uffici giudiziari militari.
3. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 103
unità, delle quali tre con qualifica di magistrato di
cassazione nominato alle funzioni direttive superiori e dieci
di magistrato di cassazione.
4. Il Consiglio della magistratura militare, istituito
dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561, è soppresso.
5. Il corpo degli ufficiali della giustizia miliare,
istituito dal regio decreto 28 novembre 1935, n. 2397, e
successive modificazioni, è soppresso.
Art. 69.
(Istituzione dell'Ufficio centrale per la giustizia
militare).
1. Presso il Ministero della giustizia è istituito
l'Ufficio centrale per la giustizia militare, avente
attribuzioni corrispondenti a quelle del Dipartimento per la
giustizia minorile.
Art. 70
(Personale in servizio presso gli uffici giudiziari
militari).
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il
personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie
militari transita nel ruolo delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie secondo l'anzianità e la qualifica
maturate nel ruolo di provenienza ed è assegnato allo stesso
ufficio giudiziario ove prestava servizio al momento del
transito di ruolo. La dotazione organica del personale delle
cancellerie e delle segreterie è aumentata in misura
corrispondente agli organici attualmente previsti concernenti
le cancellerie e le segreterie giudiziarie militari.
2. Il personale amministrativo del Ministero della difesa
che presta servizio presso uffici giudiziari militari può
chiedere, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il transito nel ruolo del Ministero della
giustizia di corrispondente profilo funzionale.
Art. 71.
(Locali degli uffici giudiziari militari).
1. Le modifiche alle circoscrizioni degli uffici
giudiziari militari sono stabilite con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e
del Ministro della difesa, previo parere del Consiglio
superiore della magistratura.
Art. 72.
(Composizione del collegio giudicante della corte militare
di appello).
1. All'articolo 3, quinto comma, al numero 2), della
legge 7 maggio 1981, n. 180, le parole: "due magistrati
militari" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato", e
al numero 3): "due militari" sono sostituite dalle seguenti:
"un magistrato" e la parola: "estratti" è sostituita dalla
seguente: "estratto".
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 73.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministro della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 74.
(Norme di adeguamento).
1. Quando in disposizioni di legge si fa riferimento ai
reati previsti dal codice penale militare di pace, si
intendono richiamati i reati previsti dalla presente legge.
2. La pena della reclusione militare prevista dalle
disposizioni del codice penale militare di guerra è sostituita
con la reclusione di pari durata.
Art. 75.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) il codice penale militare di pace, approvato con
regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303;
b) il libro quarto del codice penale militare di
guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303;
c) gli articoli da 57 a 91 dell'ordinamento
giudiziario militare approvato con regio decreto 9 settembre
1941, n. 1022;
d) l'articolo 13, comma 2, del codice di procedura
penale;
e) il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;
f) la legge 30 dicembre 1988, n. 561.