XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2804




        Onorevoli Colleghi! - L'avvio della previdenza complementare per i dipendenti pubblici costituisce, anche per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, un passaggio indispensabile per mitigare gli inevitabili effetti riduttivi della riforma introdotta nel sistema pensionistico obbligatorio di base.
        In tale contesto, l'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ampliato per il personale del cosiddetto comparto sicurezza e difesa le materie di negoziazione e concertazione, comprendendo anche la disciplina del trattamento di fine rapporto nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari.
        Nell'ambito dei successivi provvedimenti di negoziazione e di concertazione, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, sono stati stabiliti all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, i contenuti della concertazione previdenziale, concertazione che, sebbene avviata alla fine del 1999, non si è ancora conclusa.
        Ciò determina l'impossibilità per i soggetti con minore anzianità contributiva (ovvero i neo assunti) di aderire a forme di previdenza complementare usufruendo degli stessi benefìci, economici e di natura previdenziale, previsti per tutti i dipendenti pubblici.
        La presente proposta di legge ha lo scopo di permettere a tale personale di potere aderire, in attesa che siano concluse le procedure di negoziazione e di concertazione previdenziale in atto, a forme di previdenza complementare.
        In particolare, il provvedimento prevede:

            articolo 1: la possibilità di applicare, in attesa che siano concluse le procedure di negoziazione e concertazione previdenziale ed a domanda dell'interessato, i contenuti di quanto già previsto nei confronti dei pubblici dipendenti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, e successive modificazioni;

            articolo 2: il riconoscimento, in favore del personale che abbia fruito della facoltà prevista dall'articolo 1, di tutte le disposizioni che saranno introdotte con la concertazione previdenziale. In tale contesto, per la base di computo dei contributi per il fondo pensioni e del trattamento di fine rapporto, l'indennità di impiego operativo e l'importo aggiuntivo pensionabile per il personale delle Forze armate e l'indennità pensionabile per le Forze di polizia sono equiparati all'indennità di amministrazione, in analogia a quanto già stabilito per il personale del comparto ministeri;

            articolo 3, comma 1: la disapplicazione delle disposizioni relative ad adempimenti obbligatori, come le Casse ufficiali e sottufficiali del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, previsti nei confronti di tale personale;

            articolo 3, comma 2: l'emanazione di uno o più decreti interministeriali finalizzati a disciplinare le modalità di versamento al fondo pensione di quanto l'interessato ha maturato ferma restando la salvaguardia dei diritti acquisiti, in coerenza con quanto previsto dalla risoluzione discussa nella Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati n. 7-00772, accolta dal Governo il 19 gennaio 2000.




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