XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2804
Onorevoli Colleghi! - L'avvio della previdenza
complementare per i dipendenti pubblici costituisce, anche per
il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, un
passaggio indispensabile per mitigare gli inevitabili effetti
riduttivi della riforma introdotta nel sistema pensionistico
obbligatorio di base.
In tale contesto, l'articolo 26, comma 20, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ha ampliato per il personale del
cosiddetto comparto sicurezza e difesa le materie di
negoziazione e concertazione, comprendendo anche la disciplina
del trattamento di fine rapporto nonché l'istituzione di forme
pensionistiche complementari.
Nell'ambito dei successivi provvedimenti di negoziazione e
di concertazione, relativi al quadriennio normativo 1998-2001
e al biennio economico 1998-1999, sono stati stabiliti
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 254 e all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, i contenuti
della concertazione previdenziale, concertazione che, sebbene
avviata alla fine del 1999, non si è ancora conclusa.
Ciò determina l'impossibilità per i soggetti con minore
anzianità contributiva (ovvero i neo assunti) di aderire a
forme di previdenza complementare usufruendo degli stessi
benefìci, economici e di natura previdenziale, previsti per
tutti i dipendenti pubblici.
La presente proposta di legge ha lo scopo di permettere a
tale personale di potere aderire, in attesa che siano concluse
le procedure di negoziazione e di concertazione previdenziale
in atto, a forme di previdenza complementare.
In particolare, il provvedimento prevede:
articolo 1: la possibilità di applicare, in attesa che
siano concluse le procedure di negoziazione e concertazione
previdenziale ed a domanda dell'interessato, i contenuti di
quanto già previsto nei confronti dei pubblici dipendenti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre
1999, e successive modificazioni;
articolo 2: il riconoscimento, in favore del personale
che abbia fruito della facoltà prevista dall'articolo 1, di
tutte le disposizioni che saranno introdotte con la
concertazione previdenziale. In tale contesto, per la base di
computo dei contributi per il fondo pensioni e del trattamento
di fine rapporto, l'indennità di impiego operativo e l'importo
aggiuntivo pensionabile per il personale delle Forze armate e
l'indennità pensionabile per le Forze di polizia sono
equiparati all'indennità di amministrazione, in analogia a
quanto già stabilito per il personale del comparto
ministeri;
articolo 3, comma 1: la disapplicazione delle
disposizioni relative ad adempimenti obbligatori, come le
Casse ufficiali e sottufficiali del personale delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri, previsti nei confronti di
tale personale;
articolo 3, comma 2: l'emanazione di uno o più decreti
interministeriali finalizzati a disciplinare le modalità di
versamento al fondo pensione di quanto l'interessato ha
maturato ferma restando la salvaguardia dei diritti acquisiti,
in coerenza con quanto previsto dalla risoluzione discussa
nella Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei
deputati n. 7-00772, accolta dal Governo il 19 gennaio
2000.