XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2804




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In attesa della definizione delle procedure di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. Nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 1 sono definite anche le posizioni soggettive del personale che abbia aderito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, al fondo pensione.
        2. Ai fini di cui al comma 1, le indennità di impiego operativo e l'importo aggiuntivo pensionabile per il personale delle Forze armate e l'indennità pensionabile per le Forze di polizia sono inclusi nella retribuzione annua di riferimento, in analogia a quanto operato per il personale del Comparto ministeri in ordine all'indennità di amministrazione.


Art. 3.

        1. Nei confronti del personale che aderisce alle forme di previdenza complementare di cui al comma 1 dell'articolo 2 non si applicano le disposizioni relative ad adempimenti obbligatori aggiuntivi di natura previdenziale.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le rappresentanze militari, sono definite con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità per il versamento al fondo pensione di quanto l'interessato ha maturato alla data di cessazione della contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al comma 1.



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