XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2804
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attesa della definizione delle procedure di cui
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16
marzo 1999, n. 254, e all'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, nei
confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
2000, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 1 sono
definite anche le posizioni soggettive del personale che abbia
aderito ai sensi del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, e successive
modificazioni, al fondo pensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, le indennità di impiego
operativo e l'importo aggiuntivo pensionabile per il personale
delle Forze armate e l'indennità pensionabile per le Forze di
polizia sono inclusi nella retribuzione annua di riferimento,
in analogia a quanto operato per il personale del Comparto
ministeri in ordine all'indennità di amministrazione.
Art. 3.
1. Nei confronti del personale che aderisce alle forme di
previdenza complementare di cui al comma 1 dell'articolo 2 non
si applicano le disposizioni relative ad adempimenti
obbligatori aggiuntivi di natura previdenziale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e le rappresentanze militari,
sono definite con uno o più decreti dei Ministri competenti
per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le modalità per il versamento al fondo pensione di
quanto l'interessato ha maturato alla data di cessazione della
contribuzione alle forme di previdenza complementare di cui al
comma 1.