XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2801
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
dispone l'istituzione di una indennità di alloggio per il
personale militare. In particolare, destinatario di tale
indennità dovrebbe essere il personale con carico di famiglia
trasferito d'autorità ovvero in prima assegnazione che:
a) non può beneficiare, pur avendola formalmente
richiesta, dell'assegnazione di un alloggio di servizio della
categoria e delle dimensioni spettanti in relazione
rispettivamente all'incarico rivestito (alloggi di servizio
connessi all'incarico con o senza annessi locali di
rappresentanza - ASIR-ASI, o alloggi di servizio di temporanea
sistemazione per le famiglie - AST) ed alla consistenza del
nucleo familiare, per indisponibilità di detti alloggi;
b) nella sede di servizio, ovvero in un contesto
territoriale che consenta un agevole pendolarismo giornaliero,
non possieda, nell'ambito del nucleo familiare, un alloggio di
proprietà ovvero non sia titolare, con riferimento ad un'unità
immobiliare ad uso abitativo, di diritti reali di
godimento.
La misura dell'indennità di cui propone l'istituzione non
può essere univoca per tutto il territorio nazionale, in
considerazione del fatto che nelle diverse realtà locali il
costo del "bene" casa è strettamente differenziato. Per quanto
esposto, si ritiene che ai destinatari dell'istituenda
"indennità" la medesima debba essere corrisposta in termini di
differenza tra l'importo della spesa effettivamente sostenuta
per la locazione dell'immobile sul libero mercato, quale
risulta dal contratto di locazione registrato ovvero da
fattura quietanzata, e quello relativo al canone che i
medesimi avrebbero dovuto corrispondere per l'alloggio di
servizio loro teoricamente spettante in relazione ai requisiti
posseduti, fino alla concorrenza di un importo limite mensile,
pari a euro 550 per i destinatari degli alloggi AST e a euro
750 per quelli degli alloggi ASIR-ASI. In relazione a quanto
esposto, atteso che rimangono comunque a carico degli
interessati sia l'importo del potenziale canone dell'alloggio
di servizio che la quota eventualmente eccedente l'importo
limite mensile dianzi precisato, si ritiene che la
corresponsione del citato rimborso non debba comportare la
riduzione percentuale (20 per cento) dell'indennità di cui
alla legge n. 86 del 2001 (prima disciplinata dalla legge n.
100 del 1987), un alloggio gratuito da parte
dell'Amministrazione della difesa.
Ai fini dell'attribuzione e della determinazione della
misura del rimborso il personale volontario in servizio
permanente, che attualmente nelle more della revisione della
normativa relativa agli alloggi di servizio non è destinatario
dell'assegnazione dei medesimi, viene assimilato ai
sergenti.
E' stato previsto che gli importi corrisposti a titolo di
"indennità di alloggio", avendo natura di rimborso, non
concorrono a formare reddito imponibile e, correlativamente,
non sono computabili ai fini previdenziali.
La possibilità di beneficiare dei citati rimborsi è
preclusa per coloro i quali sono titolari del diritto di
proprietà, ovvero di diritti reali di godimento, di un'unità
immobiliare ad uso abitativo nella sede di servizio ovvero
all'interno di un'area distante fino a 30 chilometri rispetto
alla stessa, anche se nell'ambito del nucleo familiare,
eventualmente anche di fatto.
Si evidenzia che si ritiene che il diritto alla percezione
dell'indennità non debba essere condizionato da un termine
temporale. Infatti, in analogia a quanto avviene attualmente
nella gestione degli alloggi ASI, la cui assegnazione "cum
titulo" è subordinata al possesso del solo requisito
rappresentato dal ricoprire un determinato incarico, alla
stessa stregua l'indennità dovrebbe essere corrisposta fino a
che non sia intervenuto un successivo provvedimento d'impiego,
ovvero fino alla cessazione o alla modifica dei requisiti
soggettivi o familiari che consentono l'attribuzione della
medesima indennità.
Infine è stato previsto che le spese per il trasloco dei
mobili e delle masserizie tra un alloggio di servizio ed
un'unità immobiliare ad suo abitativo per la quale sono
corrisposti i rimborsi siano a carico dell'Amministrazione
della difesa.