XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2801




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge dispone l'istituzione di una indennità di alloggio per il personale militare. In particolare, destinatario di tale indennità dovrebbe essere il personale con carico di famiglia trasferito d'autorità ovvero in prima assegnazione che:

                a) non può beneficiare, pur avendola formalmente richiesta, dell'assegnazione di un alloggio di servizio della categoria e delle dimensioni spettanti in relazione rispettivamente all'incarico rivestito (alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza - ASIR-ASI, o alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie - AST) ed alla consistenza del nucleo familiare, per indisponibilità di detti alloggi;

                b) nella sede di servizio, ovvero in un contesto territoriale che consenta un agevole pendolarismo giornaliero, non possieda, nell'ambito del nucleo familiare, un alloggio di proprietà ovvero non sia titolare, con riferimento ad un'unità immobiliare ad uso abitativo, di diritti reali di godimento.

        La misura dell'indennità di cui propone l'istituzione non può essere univoca per tutto il territorio nazionale, in considerazione del fatto che nelle diverse realtà locali il costo del "bene" casa è strettamente differenziato. Per quanto esposto, si ritiene che ai destinatari dell'istituenda "indennità" la medesima debba essere corrisposta in termini di differenza tra l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la locazione dell'immobile sul libero mercato, quale risulta dal contratto di locazione registrato ovvero da fattura quietanzata, e quello relativo al canone che i medesimi avrebbero dovuto corrispondere per l'alloggio di servizio loro teoricamente spettante in relazione ai requisiti posseduti, fino alla concorrenza di un importo limite mensile, pari a euro 550 per i destinatari degli alloggi AST e a euro 750 per quelli degli alloggi ASIR-ASI. In relazione a quanto esposto, atteso che rimangono comunque a carico degli interessati sia l'importo del potenziale canone dell'alloggio di servizio che la quota eventualmente eccedente l'importo limite mensile dianzi precisato, si ritiene che la corresponsione del citato rimborso non debba comportare la riduzione percentuale (20 per cento) dell'indennità di cui alla legge n. 86 del 2001 (prima disciplinata dalla legge n. 100 del 1987), un alloggio gratuito da parte dell'Amministrazione della difesa.
        Ai fini dell'attribuzione e della determinazione della misura del rimborso il personale volontario in servizio permanente, che attualmente nelle more della revisione della normativa relativa agli alloggi di servizio non è destinatario dell'assegnazione dei medesimi, viene assimilato ai sergenti.
        E' stato previsto che gli importi corrisposti a titolo di "indennità di alloggio", avendo natura di rimborso, non concorrono a formare reddito imponibile e, correlativamente, non sono computabili ai fini previdenziali.
        La possibilità di beneficiare dei citati rimborsi è preclusa per coloro i quali sono titolari del diritto di proprietà, ovvero di diritti reali di godimento, di un'unità immobiliare ad uso abitativo nella sede di servizio ovvero all'interno di un'area distante fino a 30 chilometri rispetto alla stessa, anche se nell'ambito del nucleo familiare, eventualmente anche di fatto.
        Si evidenzia che si ritiene che il diritto alla percezione dell'indennità non debba essere condizionato da un termine temporale. Infatti, in analogia a quanto avviene attualmente nella gestione degli alloggi ASI, la cui assegnazione "cum titulo" è subordinata al possesso del solo requisito rappresentato dal ricoprire un determinato incarico, alla stessa stregua l'indennità dovrebbe essere corrisposta fino a che non sia intervenuto un successivo provvedimento d'impiego, ovvero fino alla cessazione o alla modifica dei requisiti soggettivi o familiari che consentono l'attribuzione della medesima indennità.
        Infine è stato previsto che le spese per il trasloco dei mobili e delle masserizie tra un alloggio di servizio ed un'unità immobiliare ad suo abitativo per la quale sono corrisposti i rimborsi siano a carico dell'Amministrazione della difesa.




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