XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2801
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rimborsi di spese).
1. Al personale militare con carico di famiglia,
trasferito d'autorità o in prima assegnazione, cui non possa
essere assegnato, per indisponibilità, un alloggio di servizio
della categoria e delle dimensioni spettanti in relazione
all'incarico rivestito o alla consistenza del nucleo
familiare, compete il rimborso delle maggiori spese sostenute
quale risulta dal formale contratto di locazione ovvero da
fattura quietanzata, per la locazione sul libero mercato di
un'unità immobiliare avente le medesime caratteristiche
dell'alloggio di servizio cui avrebbe diritto in base ai
requisiti posseduti.
Art. 2.
(Modalità di determinazione della misura dei
rimborsi).
1. I rimborsi di cui all'articolo 1 sono corrisposti fino
alla concorrenza di euro 550 mensili per i potenziali
assegnatari degli alloggi di servizio di temporanea
sistemazione per le famiglie dei militari - AST, e di euro 750
mensili per i potenziali assegnatari degli alloggi di servizio
connessi all'incarico con o senza annessi locali di
rappresentanza - ASIR-ASI.
2. I limiti di importo di cui al comma 1 sono oggetto, con
cadenza biennale, a periodica rivalutazione sulla base della
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai ed impiegati, determinato dall'Istituto nazionale
di statistica in relazione al periodo di riferimento.
Art. 3.
(Disposizioni relative al personale
volontario in servizio permanente).
1. Ai fini della quantificazione e dell'attribuzione dei
rimborsi di cui agli articoli 1 e 2, il personale volontario
in servizio permanente, nelle more dell'aggiornamento della
vigente disciplina in materia di alloggi di servizio, è
considerato destinatario in conformità a quanto disposto per i
sergenti.
Art. 4.
(Regime fiscale e previdenziale).
1. Gli importi corrisposti ai sensi della presente legge,
in quanto aventi natura di rimborso, non concorrono a formare
reddito imponibile e non sono computabili ai fini
previdenziali.
Art. 5.
(Esclusione).
1. Sono esclusi dal diritto ad ottenere i rimborsi di cui
alla presente legge i militari che nella sede di servizio,
ovvero in un'area territoriale ad essa limitrofa, determinata
sulla base alla distanza massima di cui all'articolo 22, primo
comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata
dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, siano titolari del diritto
di proprietà, ovvero di un diritto reale di godimento,
relativo ad una o più unità immobiliari ad uso abitativo,
ancorché non disponibili perché concesse in locazione,
comodato gratuito ovvero per qualsiasi altra motivazione. Tale
esclusione è altresì operante anche nell'ipotesi in cui
titolare del citato diritto di proprietà, ovvero del diritto
reale di godimento, sia un familiare convivente, anche qualora
si tratti di famiglia di fatto.
Art. 6.
(Diritto ai rimborsi).
1. Il diritto ai rimborsi di cui alla presente legge è
subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti
richiesti.
Art. 7.
(Spese di trasferimento).
1. Le spese connesse al trasferimento di mobili e di
masserizie da un'unità immobiliare ad uso abitativo, locata
sul libero mercato e per la quale sono stati corrisposti i
rimborsi di cui alla presente legge, ad un alloggio di
servizio, successivamente resosi disponibile e concesso in
locazione, sono a carico del Ministero della difesa.
Art. 8.
(Abrogazione).
1. L'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n.
86, è abrogato, fatti salvi i procedimenti relativi ai
rimborsi richiesti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3,
della legge n. 86 del 2001, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9.
(Attribuzione dei rimborsi).
1. I rimborsi di cui alla presente legge possono essere
attribuiti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1^
gennaio 2003 a tutto il personale trasferito d'autorità
nell'attuale sede di servizio ovvero in prima assegnazione, in
possesso dei requisiti e non compreso tra i soggetti esclusi
ai sensi dell'articolo 5, indipendentemente dalla data in cui
e stato disposto e materialmente effettuato il relativo
provvedimento d'impiego.