XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2801




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Rimborsi di spese).

        1. Al personale militare con carico di famiglia, trasferito d'autorità o in prima assegnazione, cui non possa essere assegnato, per indisponibilità, un alloggio di servizio della categoria e delle dimensioni spettanti in relazione all'incarico rivestito o alla consistenza del nucleo familiare, compete il rimborso delle maggiori spese sostenute quale risulta dal formale contratto di locazione ovvero da fattura quietanzata, per la locazione sul libero mercato di un'unità immobiliare avente le medesime caratteristiche dell'alloggio di servizio cui avrebbe diritto in base ai requisiti posseduti.


Art. 2.

(Modalità di determinazione della misura dei
rimborsi).

        1. I rimborsi di cui all'articolo 1 sono corrisposti fino alla concorrenza di euro 550 mensili per i potenziali assegnatari degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari - AST, e di euro 750 mensili per i potenziali assegnatari degli alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza - ASIR-ASI.
        2. I limiti di importo di cui al comma 1 sono oggetto, con cadenza biennale, a periodica rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, determinato dall'Istituto nazionale di statistica in relazione al periodo di riferimento.

Art. 3.

(Disposizioni relative al personale
volontario in servizio permanente).

        1. Ai fini della quantificazione e dell'attribuzione dei rimborsi di cui agli articoli 1 e 2, il personale volontario in servizio permanente, nelle more dell'aggiornamento della vigente disciplina in materia di alloggi di servizio, è considerato destinatario in conformità a quanto disposto per i sergenti.


Art. 4.

(Regime fiscale e previdenziale).

        1. Gli importi corrisposti ai sensi della presente legge, in quanto aventi natura di rimborso, non concorrono a formare reddito imponibile e non sono computabili ai fini previdenziali.


Art. 5.

(Esclusione).

        1. Sono esclusi dal diritto ad ottenere i rimborsi di cui alla presente legge i militari che nella sede di servizio, ovvero in un'area territoriale ad essa limitrofa, determinata sulla base alla distanza massima di cui all'articolo 22, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, siano titolari del diritto di proprietà, ovvero di un diritto reale di godimento, relativo ad una o più unità immobiliari ad uso abitativo, ancorché non disponibili perché concesse in locazione, comodato gratuito ovvero per qualsiasi altra motivazione. Tale esclusione è altresì operante anche nell'ipotesi in cui titolare del citato diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di godimento, sia un familiare convivente, anche qualora si tratti di famiglia di fatto.

Art. 6.

(Diritto ai rimborsi).

        1. Il diritto ai rimborsi di cui alla presente legge è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti richiesti.


Art. 7.

(Spese di trasferimento).

        1. Le spese connesse al trasferimento di mobili e di masserizie da un'unità immobiliare ad uso abitativo, locata sul libero mercato e per la quale sono stati corrisposti i rimborsi di cui alla presente legge, ad un alloggio di servizio, successivamente resosi disponibile e concesso in locazione, sono a carico del Ministero della difesa.


Art. 8.

(Abrogazione).

        1. L'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, è abrogato, fatti salvi i procedimenti relativi ai rimborsi richiesti ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, della legge n. 86 del 2001, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 9.

(Attribuzione dei rimborsi).

        1. I rimborsi di cui alla presente legge possono essere attribuiti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1^ gennaio 2003 a tutto il personale trasferito d'autorità nell'attuale sede di servizio ovvero in prima assegnazione, in possesso dei requisiti e non compreso tra i soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 5, indipendentemente dalla data in cui e stato disposto e materialmente effettuato il relativo provvedimento d'impiego.



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