XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2798-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2798 con
l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento,
adottando la relazione al disegno di legge presentato al
Senato, che viene allegata.
NARO, Relatore.
Allegato
Il Governo italiano e francese hanno riconfermato il
proprio intento di pervenire alla realizzazione di una nuova
linea ferroviaria tra Torino e Lione, ritenuta necessaria per
un miglior collegamento logistico tra i due Paesi.
Si è da poco conclusa la prima fase relativa a tale
realizzazione, fase iniziata a seguito dell'adozione del primo
Accordo intergovernativo firmato a Parigi il 15 gennaio 1996.
In base a tale Accordo, si è proceduto ad espletare una serie
di studi diretti ad individuare un possibile tracciato del
percorso ferroviario, nonché ad individuare le più rilevanti
questioni concernenti il territorio interessato.
L'infrastruttura da realizzare è stata considerata di
grande interesse per le ampie possibilità di sviluppo
economico e sociale che la stessa potrà assicurare nella
logica di un rapporto in evoluzione tra i due Paesi, nel
contesto sempre più vivo della Unione europea. E' noto infatti
come il problema dei valichi sia per il nostro Paese
essenziale per il collegamento con il Nord Europa, al fine di
scongiurare una condizione di allontanamento se non di
emarginazione che conseguirebbe ad una difficoltà nei
collegamenti logistici. Tutto ciò è stato invero riconosciuto
non solo nei programmi prioritari di infrastrutture
internazionali promossi dall'Unione europea, ma anche in
particolare dal nostro Piano generale dei trasporti e della
logistica.
E' nella consapevolezza di tali esigenze e obiettivi di
intervento che i due Governi hanno quindi deliberato l'avvio
di una seconda fase dei lavori di realizzazione
dell'infrastruttura in questione, assumendo conformi decisioni
nel Vertice italo-francese di Torino del 29 gennaio 2001,
sulla base delle quali è stato stipulato il secondo Accordo
intergovernativo. Tale seconda fase sarà più specificatamente
diretta alla definizione del tracciato ferroviario da
realizzare.
Si viene così a rendere concreto un ulteriore
avvicinamento agli obiettivi proposti, in applicazione della
Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo
il 7 novembre 1991 e resa esecutiva ai sensi della legge 14
ottobre 1999, n.403.
Tutto ciò premesso, si procede ad illustrare i contenuti
analitici del nuovo Accordo che si struttura sostanzialmente
in tre titoli, concernenti rispettivamente le disposizioni di
carattere generale (Titolo I), la fase preliminare degli studi
e sull'organizzazione (Titolo II) e disposizioni finali
(Titolo III). Sul piano analitico, si riassumono i contenuti
principali dei singoli articoli:
Articolo 1: viene definito l'oggetto dell'Accordo,
concernente l'impegno dei Governi italiano e francese a
costruire o far costruire le opere necessarie alla
realizzazione del nuovo collegamento ferroviario misto
merci-viaggiatori tra Torino e Lione;
Articolo 2: vengono stabilite le definizioni sia
della sezione internazionale del tracciato, sia della
Commissione intergovernativa italo-francese, sia del
Promotore. In particolare viene chiarito che la sezione
internazionale concerne l'insieme delle opere, impianti ed
attrezzature ferroviarie tra Sillon Alpin e il nodo di Torino.
Viene inoltre confermata la validità della Commissione
intergovernativa che resta la stessa istituita dal precedente
Accordo del 15 gennaio 1996. Per Promotore, infine, si intende
l'organo comune con personalità giuridica costituito in parti
uguali tra i due gestori delle infrastrutture ferroviarie e
che viene a configurarsi quale analoga struttura rispetto a
quella già istituita nella precedente fase nella forma del
GETE Alpetunnel che al momento ha concluso il proprio mandato
con la formulazione della proposta del tracciato base;
Articoli 3 e 4: vengono definite sul piano tecnico
quali sono le opere da realizzare per la parte comune
italo-francese, la loro realizzabilità per fasi funzionali e
le procedure per la loro messa in opera;
Articolo 5: concerne la definizione delle
condizioni secondo le quali verranno condotti, a partire dal
2001, gli studi, le ricognizioni e i lavori preliminari della
parte comune italo-francese, quale prima fase sulla base della
quale la Commissione intergovernativa potrà proporre un
addendum al presente Accordo per la realizzazione delle
opere definitive;
Articolo 6: concerne la definizione della figura
del Promotore, che dovrà essere costituito dai gestori
ferroviari dei due Paesi nel rispetto della normativa vigente.
Ciò dovrà avvenire sotto l'autorità della Commissione
intergovernativa, che dovrà approvarne lo statuto e le
eventuali modifiche ed alla quale dovranno essere comunicati
tempestivamente i risultati degli studi e delle ricognizioni
effettuati;
Articolo 7: reca disposizioni di carattere
puramente tecnico relativamente alla natura demaniale e
fondiaria delle opere da realizzare, tenuto conto della loro
localizzazione;
Articolo 8: relativamente alle disposizioni
legislative e regolamentari da applicare, la norma fa espresso
riferimento alla normativa nazionale rispettivamente vigente
nei due Paesi interessati (lettera b), pur non mancando
di fornire un indirizzo comportamentale di massima (lettera
a), relativamente all'auspicio che i due Governi
adottino, ove possibile, procedure armonizzate;
Articolo 9: relativamente alla Commissione
intergovernativa, il nuovo Accordo sostanzialmente ribadisce
la validità della Commissione già istituita con il precedente
Accordo del 15 gennaio 1996, attribuendo tuttavia funzioni
supplementari quali, in particolare, l'approvazione del
tracciato definitivo del progetto, la proposta già indicata di
un addendum per la successiva fase di realizzazione
delle opere, dell'approvazione del programma degli interventi
affidati al Promotore. Circa la struttura della Commissione,
l'Accordo prevede l'adozione di un regolamento interno, la
costituzione di un Segretariato unico o di due Segretari
nazionali, la costituzione di un comitato di sicurezza
nazionale. E' previsto, altresì, che la Commissione si avvalga
della collaborazione delle Amministrazioni nazionali, e che
possa ricorrere ad esperti ed organismi di propria scelta e
consultare un apposito Comitato di operatori delle reti
ferroviarie interessate in ordine alle proprie proposte e
conclusioni;
Articolo 10: reca disposizioni in ordine al
finanziamento della prima fase relativa agli studi generali ed
al progetto preliminare, da finanziare in parti uguali tra i
due Paesi. Va chiarito che, come già avvenuto in attuazione
del precedente Accordo, l'onere per tale fase resta a carico
del bilancio delle rispettive Società ferroviarie. Per quanto
concerne la Società italiana Ferrovie dello Stato S.p.A. va
chiarito che la stessa riceve annualmente e con carattere di
generalità appositi fondi stanziati con gli strumenti (legge
di Bilancio e legge Finanziaria), per far fronte alle proprie
attività istituzionali. E' previsto inoltre l'impegno che i
due Governi sollecitino il sostegno dei fondi europei
destinati a finanziare le reti transeuropee (RTE);
Articolo 11: sono previste norme di modificazione
delle disposizioni dell'Accordo nel corso della sua
attuazione, soprattutto per gli aspetti relativi alla
consistenza del progetto, alla figura del Promotore allo stato
di sicurezza delle opere, alla previsione di ulteriori
studi;
Articolo 12: reca disposizioni per la
regolamentazione delle eventuali controversie, prevedendo sia
la fattispecie della risoluzione tramite via diplomatica, sia
la soluzione mediante tribunale arbitrale, con la designazione
in comune di un arbitro super partes che non sia
cittadino di uno dei due Paesi;
Articolo 13: dispone in ordine alla ratifica e
all'entrata in vigore dell'Accordo, lasciando libero ciascun
Governo di adottare le procedure di ratifica secondo i
princìpi del proprio ordinamento interno.
Il disegno di legge di recepimento dell'Accordo in parola
si compone di quattro articoli, in cui, oltre alle
disposizioni contenute negli articoli canonici, è altresì
esplicitata, all'articolo 3, la puntuale definizione della
copertura finanziaria del provvedimento, che viene assicurata
annualmente attraverso i fondi trasferiti a tale proposito dal
bilancio dello Stato al bilancio della società che gestisce
l'operazione, nel quadro del Piano generale dei trasporti
presentato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.