XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2798-A




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.


Art. 2.

        1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.


Art. 3.

        1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la societā Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla societā stessa dal bilancio dello Stato.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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