XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2798-A
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione
di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Torino il
29 gennaio 2001.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in
vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 13
dell'Accordo stesso.
Art. 3.
1. Alla realizzazione delle opere della parte comune
italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai
sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1,
provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la
societā Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio
bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite
alla societā stessa dal bilancio dello Stato.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.