XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2789




        Onorevoli Colleghi! - Oggetto della presente proposta di legge è il problema connesso al costante aumento del numero dei detenuti, ossia il numero delle persone che ricevono risposte sanzionatorie dal nostro ordinamento a seguito della commissione di reati. Secondo una recente indagine, infatti, le persone detenute sono attualmente circa 50.000 (47.000 uomini e 3.000 donne), nonostante le strutture penitenziarie abbiano una disponibilità di 35.000 posti distribuiti nei 200 istituti esistenti. Dei suddetti 50.000 detenuti, 13.000 sono extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500 HIV-sieropositivi, oltre 4.000 i sofferenti di turbe psichiche anche molto gravi. Il fenomeno del sovraffollamento delle carceri è immediatamente collegabile all'aumento del numero dei condannati che ha visto il periodo più critico negli anni 1994-1995. Nel giugno 1994 i detenuti nelle carceri italiane risultavano più di 54.000, da allora alla fine del 1996 si è riscontrato un sostanziale decremento del numero dei detenuti presenti negli istituti penitenziari, le cui presenze, ora però, sono di nuovo in ascesa. Si fa presente che l'attuale capienza regolamentare degli istituti penitenziari (definita sulla base delle norme emanate nel 1988 dal Ministero della sanità) prevede in 9 metri quadrati l'area minima di una cella singola, con un aumento di 5 metri quadrati per ogni detenuto in più.
        Tutto ciò premesso, si fa presente che la Costituzione fissa dei precisi caratteri per la pena che delineano un nuovo sistema punitivo e rendono incostituzionali le pene che da esso si discostano. La Costituzione fonda la pena su alcuni princìpi cardine quali: necessità, legalità, proporzionalità, personalità, umanizzazione e finalità rieducativa.
        In particolare, con l'affermare che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (...) (principio di umanizzazione), l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, ha inteso bandire ogni trattamento disumano e crudele ed escludere dalla pena ogni afflizione che non sia inscindibilmente connessa alla restrizione della libertà personale.
        Il principio di umanizzazione si completa con quello del rispetto della personalità e della dignità del condannato che ha una portata più ampia e pregnante. E' possibile, invero, trattare il detenuto con umanità, senza però rispettarne integralmente la persona, poiché il trattamento umanitario è, spesso, sinonimo di trattamento non crudele. Il rispetto della personalità del detenuto implica, invece, il rispetto dei diritti fondamentali del cittadino riconosciuti dalla Costituzione (articoli 2, 3, 8, 13, 15, 32 eccetera) ed il cui esercizio sia logicamente compatibile con lo stato di detenzione e la pericolosità dello stesso, nonché con l'ordine del carcere, indispensabile per la stessa sicurezza dei detenuti, specie i più deboli, contro la violenza e la prevaricazione degli altri detenuti.
        La forma prima di umanizzazione della pena e del rispetto della personalità del detenuto è oggi il garantire l'ordine nelle carceri, avendo ogni carcerato il diritto-dovere fondamentale: a) di sottostare al solo "controllo imposto dallo Stato" e non da altri detenuti; b) di scontare la sola "pena statuale", e non sottostare a sommari processi e alla esecuzione di pene corporali inflitte da carcerati "giustizieri"; c) di sottostare ad un trattamento egualitario essendo trattamenti differenziati giustificabili solo per esigenze generali di prevenzione e non per situazioni di privilegio, autocreatesi dai detenuti prevaricatori; d) di vedersi assicurato il contemperamento delle esigenze di difesa della collettività con la tutela del diritto alla salute.
        Ecco quindi che il problema del sovraffollamento delle carceri si fa sempre più pregnante non solo da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Infatti, la forzata convivenza in pochi metri quadrati, per mancanza di idonee strutture, di detenuti giovani e adulti, imputati e condannati, di diverse razze e religioni, sani e con problemi di tossicodipendenza (o di sieropositività) crea gravi problemi di promiscuità e di tensione anche in situazioni dove l'affollamento non è particolarmente rilevante e, comunque, lede gravemente i princìpi costituzionali sopra ricordati che intendono garantire il rispetto della dignità del detenuto.
        Sebbene il problema della pena richiederebbe una radicale ridefinizione normativa - a partire da una indagine sull'attuale stato di applicazione della legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni - si reputa necessario intervenire con un provvedimento parziale ma urgente che costituisca un segnale di civiltà per tutti e, in modo particolare, per la popolazione detenuta, che abbia una finalità deflattiva, che sia in grado di coniugare le esigenze di umanità e le finalità della pena con quelle di tutela della collettività.
        La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere "più umano" il periodo di reclusione, affinché, alla fine della pena, sia più facile il reinserimento nella famiglia e nella società.




Frontespizio Testo articoli