XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2789
Onorevoli Colleghi! - Oggetto della presente proposta
di legge è il problema connesso al costante aumento del numero
dei detenuti, ossia il numero delle persone che ricevono
risposte sanzionatorie dal nostro ordinamento a seguito della
commissione di reati. Secondo una recente indagine, infatti,
le persone detenute sono attualmente circa 50.000 (47.000
uomini e 3.000 donne), nonostante le strutture penitenziarie
abbiano una disponibilità di 35.000 posti distribuiti nei 200
istituti esistenti. Dei suddetti 50.000 detenuti, 13.000 sono
extracomunitari, 15.000 tossicodipendenti, 2.500
HIV-sieropositivi, oltre 4.000 i sofferenti di turbe psichiche
anche molto gravi. Il fenomeno del sovraffollamento delle
carceri è immediatamente collegabile all'aumento del numero
dei condannati che ha visto il periodo più critico negli anni
1994-1995. Nel giugno 1994 i detenuti nelle carceri italiane
risultavano più di 54.000, da allora alla fine del 1996 si è
riscontrato un sostanziale decremento del numero dei detenuti
presenti negli istituti penitenziari, le cui presenze, ora
però, sono di nuovo in ascesa. Si fa presente che l'attuale
capienza regolamentare degli istituti penitenziari (definita
sulla base delle norme emanate nel 1988 dal Ministero della
sanità) prevede in 9 metri quadrati l'area minima di una cella
singola, con un aumento di 5 metri quadrati per ogni detenuto
in più.
Tutto ciò premesso, si fa presente che la Costituzione
fissa dei precisi caratteri per la pena che delineano un nuovo
sistema punitivo e rendono incostituzionali le pene che da
esso si discostano. La Costituzione fonda la pena su alcuni
princìpi cardine quali: necessità, legalità, proporzionalità,
personalità, umanizzazione e finalità rieducativa.
In particolare, con l'affermare che le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (...)
(principio di umanizzazione), l'articolo 27, terzo comma,
della Costituzione, ha inteso bandire ogni trattamento
disumano e crudele ed escludere dalla pena ogni afflizione che
non sia inscindibilmente connessa alla restrizione della
libertà personale.
Il principio di umanizzazione si completa con quello del
rispetto della personalità e della dignità del condannato che
ha una portata più ampia e pregnante. E' possibile, invero,
trattare il detenuto con umanità, senza però rispettarne
integralmente la persona, poiché il trattamento umanitario è,
spesso, sinonimo di trattamento non crudele. Il rispetto della
personalità del detenuto implica, invece, il rispetto dei
diritti fondamentali del cittadino riconosciuti dalla
Costituzione (articoli 2, 3, 8, 13, 15, 32 eccetera) ed il cui
esercizio sia logicamente compatibile con lo stato di
detenzione e la pericolosità dello stesso, nonché con l'ordine
del carcere, indispensabile per la stessa sicurezza dei
detenuti, specie i più deboli, contro la violenza e la
prevaricazione degli altri detenuti.
La forma prima di umanizzazione della pena e del rispetto
della personalità del detenuto è oggi il garantire l'ordine
nelle carceri, avendo ogni carcerato il diritto-dovere
fondamentale: a) di sottostare al solo "controllo
imposto dallo Stato" e non da altri detenuti; b) di
scontare la sola "pena statuale", e non sottostare a sommari
processi e alla esecuzione di pene corporali inflitte da
carcerati "giustizieri"; c) di sottostare ad un
trattamento egualitario essendo trattamenti differenziati
giustificabili solo per esigenze generali di prevenzione e non
per situazioni di privilegio, autocreatesi dai detenuti
prevaricatori; d) di vedersi assicurato il
contemperamento delle esigenze di difesa della collettività
con la tutela del diritto alla salute.
Ecco quindi che il problema del sovraffollamento delle
carceri si fa sempre più pregnante non solo da un punto di
vista quantitativo ma anche qualitativo. Infatti, la forzata
convivenza in pochi metri quadrati, per mancanza di idonee
strutture, di detenuti giovani e adulti, imputati e
condannati, di diverse razze e religioni, sani e con problemi
di tossicodipendenza (o di sieropositività) crea gravi
problemi di promiscuità e di tensione anche in situazioni dove
l'affollamento non è particolarmente rilevante e, comunque,
lede gravemente i princìpi costituzionali sopra ricordati che
intendono garantire il rispetto della dignità del detenuto.
Sebbene il problema della pena richiederebbe una radicale
ridefinizione normativa - a partire da una indagine
sull'attuale stato di applicazione della legge di riforma
dell'ordinamento penitenziario, legge n. 354 del 1975, e
successive modificazioni - si reputa necessario intervenire
con un provvedimento parziale ma urgente che costituisca un
segnale di civiltà per tutti e, in modo particolare, per la
popolazione detenuta, che abbia una finalità deflattiva, che
sia in grado di coniugare le esigenze di umanità e le finalità
della pena con quelle di tutela della collettività.
La presente proposta di legge ha lo scopo di rendere "più
umano" il periodo di reclusione, affinché, alla fine della
pena, sia più facile il reinserimento nella famiglia e nella
società.