XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2789
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute, determina ogni anno con proprio
decreto, il numero massimo di detenuti per ogni singola cella,
tenendo conto della capienza regolamentare di ciascun istituto
penitenziario e delle diverse istanze ed esigenze di cui i
detenuti sono portatori. Tale numero non puņ essere per alcuna
ragione superato e i responsabili degli istituti di pena non
devono consentire che tale limite sia, anche solo per un tempo
limitato, superato.
2. Chiunque contravvenga a quanto stabilito dal decreto di
cui al comma 1 č punito con la reclusione da uno a sei
mesi.