XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2789




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, determina ogni anno con proprio decreto, il numero massimo di detenuti per ogni singola cella, tenendo conto della capienza regolamentare di ciascun istituto penitenziario e delle diverse istanze ed esigenze di cui i detenuti sono portatori. Tale numero non puņ essere per alcuna ragione superato e i responsabili degli istituti di pena non devono consentire che tale limite sia, anche solo per un tempo limitato, superato.
        2. Chiunque contravvenga a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 1 č punito con la reclusione da uno a sei mesi.



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