XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2786
Onorevoli Colleghi! - La mancata previsione espressa
all'articolo 139 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, della necessità della nomina di
componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, importa difficoltà di funzionamento dell'organo
giurisdizionale in ipotesi di assenza o ritardo nella nomina
dei componenti titolari.
Il funzionamento del Tribunale superiore è poi addirittura
impedito quando lo stesso sia chiamato a giudicare in sede di
rinvio operato dalla Suprema Corte di cassazione, in relazione
ad un processo attinente alle materie di cui all'articolo 143
del citato testo unico. In tali ipotesi, infatti, il Tribunale
superiore giudica in composizione di sette membri (tre
magistrati di cassazione, tre consiglieri di Stato, un
tecnico), e, avendo un organico di soli dodici componenti, non
potrebbe deliberare se non con la partecipazione al collegio
di componenti che abbiano già integrato l'organo giudicante in
sede di adozione della decisione annullata con rinvio dalla
Suprema Corte. Tale ipotesi, però, può ritenersi in contrasto
con le previsioni di cui all'articolo 51, primo comma, n. 4,
del codice di procedura civile (che richiede al giudice di
astenersi quando abbia già conosciuto del processo in altro
grado), ed all'articolo 111, secondo comma, della
Costituzione.
Occorre pertanto provvedere a colmare l'evidenziata
lacuna.