XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2786




        Onorevoli Colleghi! - La mancata previsione espressa all'articolo 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della necessità della nomina di componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche, importa difficoltà di funzionamento dell'organo giurisdizionale in ipotesi di assenza o ritardo nella nomina dei componenti titolari.
        Il funzionamento del Tribunale superiore è poi addirittura impedito quando lo stesso sia chiamato a giudicare in sede di rinvio operato dalla Suprema Corte di cassazione, in relazione ad un processo attinente alle materie di cui all'articolo 143 del citato testo unico. In tali ipotesi, infatti, il Tribunale superiore giudica in composizione di sette membri (tre magistrati di cassazione, tre consiglieri di Stato, un tecnico), e, avendo un organico di soli dodici componenti, non potrebbe deliberare se non con la partecipazione al collegio di componenti che abbiano già integrato l'organo giudicante in sede di adozione della decisione annullata con rinvio dalla Suprema Corte. Tale ipotesi, però, può ritenersi in contrasto con le previsioni di cui all'articolo 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile (che richiede al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto del processo in altro grado), ed all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.
        Occorre pertanto provvedere a colmare l'evidenziata lacuna.




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