XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2786
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 139 del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
"Art. 139-bis. 1. Nelle stesse forme previste
per i titolari, sono nominati in pari numero componenti
supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. I
componenti supplenti del Tribunale superiore sono retribuiti,
per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista
dall'articolo 1 della legge 1^ agosto 1959, n. 704".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2715 euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.