XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2786




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 139-bis. 1. Nelle stesse forme previste per i titolari, sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. I componenti supplenti del Tribunale superiore sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 1^ agosto 1959, n. 704".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2715 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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