XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2784
Onorevoli Colleghi! - Come noto, per effetto del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, a partire dalla
dichiarazione dei redditi percepiti nel 2001, la contribuzione
versata per l'assicurazione regionale per la pensione alle
casalinghe non è più deducibile dal reddito, mentre sino al
dicembre 2000 era detraibile dall'imposta fino al limite
massimo di lire 2.500.000.
Ciò perché, come si evince dalla nota emessa dall'Agenzia
delle entrate su richiesta della regione Trentino-Alto
Adige/S)dtirol, la legge regionale 27 febbraio 1993, n. 3, è
integrativa e non attuativa rispetto a quella statale, e
inoltre la norma fiscale, ove prevede la deducibilità, è
tassativa.
Il danno che deriva dalla nuova situazione investe circa
4000 cittadini della regione, ed introduce una discriminazione
grave ed ingiustificata dei nostri conterranei.
Si prospetta quindi la necessità di una soluzione
legislativa che preveda una esplicita menzione della
deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche
integrative istituite con leggi regionali.
E' evidente l'importanza di addivenire in tempi brevi ad
una positiva soluzione del problema in questione, per potere
ripristinare una situazione di equità nei confronti di quei
cittadini che, nel sottoscrivere una polizza per una pensione
integrativa, hanno confidato in una situazione delineata da un
quadro legislativo di favore che è stato successivamente, in
modo immotivato e irrazionale, modificato.