XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2784




        Onorevoli Colleghi! - Come noto, per effetto del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, a partire dalla dichiarazione dei redditi percepiti nel 2001, la contribuzione versata per l'assicurazione regionale per la pensione alle casalinghe non è più deducibile dal reddito, mentre sino al dicembre 2000 era detraibile dall'imposta fino al limite massimo di lire 2.500.000.
        Ciò perché, come si evince dalla nota emessa dall'Agenzia delle entrate su richiesta della regione Trentino-Alto Adige/S)dtirol, la legge regionale 27 febbraio 1993, n. 3, è integrativa e non attuativa rispetto a quella statale, e inoltre la norma fiscale, ove prevede la deducibilità, è tassativa.
        Il danno che deriva dalla nuova situazione investe circa 4000 cittadini della regione, ed introduce una discriminazione grave ed ingiustificata dei nostri conterranei.
        Si prospetta quindi la necessità di una soluzione legislativa che preveda una esplicita menzione della deducibilità dei contributi versati a forme pensionistiche integrative istituite con leggi regionali.
        E' evidente l'importanza di addivenire in tempi brevi ad una positiva soluzione del problema in questione, per potere ripristinare una situazione di equità nei confronti di quei cittadini che, nel sottoscrivere una polizza per una pensione integrativa, hanno confidato in una situazione delineata da un quadro legislativo di favore che è stato successivamente, in modo immotivato e irrazionale, modificato.




Frontespizio Testo articoli