XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2784




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565" sono inserite le seguenti: ", nonché i contributi versati a forme pensionistiche integrative rivolte agli stessi destinatari, istituite con leggi regionali".


Art. 2.

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano con effetto dal 1^ gennaio 2001.
        2. Per quanto concerne l'anno 2002, gli oneri di cui all'articolo 1, pagati nel corso dell'anno 2001 e non dedotti nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2001, possono essere dedotti nella dichiarazioni dei redditi dell'anno 2002.



Frontespizio Relazione