XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2784
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, dopo le parole: "Sono altresì
deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565" sono
inserite le seguenti: ", nonché i contributi versati a forme
pensionistiche integrative rivolte agli stessi destinatari,
istituite con leggi regionali".
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano con
effetto dal 1^ gennaio 2001.
2. Per quanto concerne l'anno 2002, gli oneri di cui
all'articolo 1, pagati nel corso dell'anno 2001 e non dedotti
nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2001, possono essere
dedotti nella dichiarazioni dei redditi dell'anno 2002.