XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2783
Onorevoli Colleghi! - Nel nostro ordinamento esistono
diverse norme a tutela dell'ordine pubblico. Per ordine
pubblico si intende il regolare andamento della vita sociale,
l'armonica e pacifica coesistenza dei cittadini sotto la
sovranità dello Stato ossia la pace pubblica cui corrisponde
il senso di tranquillità e di sicurezza dei cittadini.
Il codice penale dedica alla tutela dell'ordine pubblico
il titolo V del libro II, per quanto riguarda i delitti
(articolo 414 - Istigazione a delinquere; articolo 415 -
Istigazione a disobbedire alle leggi, eccetera), e alcune
disposizioni della sezione I del capo I del titolo I del libro
III, per quanto riguarda le contravvenzioni dirette a
rafforzare la tutela dell'ordine pubblico, e della
tranquillità pubblica.
Tra le contravvenzioni l'articolo 661 sanziona l'abuso
della credulità popolare che consiste "nell'abuso", ossia nel
trarre vantaggio dalla credulità popolare.
Per credulità si intende la possiblità di prestare fede ad
un messaggio da parte di soggetti deboli a causa di
limitazioni di tipo culturale, problemi di disagio o
inclinazione alla superstizione. Secondo le vigenti
disposizioni il mezzo che consente l'abuso deve essere
"un'impostura", intesa come atteggiamento malizioso diretto ad
ingannare e idoneo allo scopo in relazione alle persone verso
cui si esplica.
La disposizione prevede che il fatto sia commesso
pubblicamente e che possa determinare un turbamento
dell'ordine pubblico, anche se non è necessario che si
realizzi effettivamente tale condizione, essendo sufficiente,
ai fini della configurabilità del reato, la potenziale
idoneità del messaggio a creare tale turbativa.
Tra le ipotesi di reato disciplinate dal citato articolo
661 rientrano anche i messaggi pubblicitari inerenti la sfera
del paranormale, diretti cioè a persone portate a credere
all'esistenza di fenomeni caratterizzati da un'intrinseca
indimostrabilità. Tuttavia, data l'esistenza in Italia di
oltre 20.000 maghi che pongono in essere innumerevoli truffe e
raggiri, è necessario provvedere ad introdurre una sanzione
più severa che colpisca veggenti, maghi e santoni che
approfittano della credulità popolare.
Occorre peraltro tenere conto del fatto che l'articolo
121, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
vieta "il mestiere di ciarlatano" e che l'articolo 231 del
regolamento per l'esecuzione del citato testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza specifica che, sotto la
denominazione di "mestiere di ciarlatano", si comprende ogni
attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a
sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio, come fanno
usualmente gli indovini, gli interpreti di sogni, i
cartomanti, coloro che esercitano giochi di sortilegio,
incantesimo, esorcismi, eccetera.
Con la presente proposta si intende prevedere, quindi, un
delitto specifico, aggravato nell'ipotesi di impiego di
strumenti di comunicazione di massa particolarmente insidiosi
ed efficaci sia per il numero di persone che si raggiungono
sia per la capacità di influenzare i destinatari del
messaggio. Tali strumenti sono oggi largamente utilizzati da
parte di maghi, streghe, veggenti, cabalisti, eccetera.
La proposta introduce nel codice penale l'articolo
421-bis tra i delitti contro l'ordine pubblico. Con la
nuova disposizione qualora i fatti previsti dall'articolo 661
siano commessi al fine di pubblicizzare capacità paranormali
proprie, altrui o attribuite ad oggetti (talismani, pietre,
eccetera), saranno sanzionati con pene più severe, in quanto
configureranno un delitto. E' prevista la reclusione da sei
mesi a cinque anni in luogo della sanzione prevista
dall'articolo 661 dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda
fino a due milioni. Si prevede poi una fattispecie aggravata
se il fatto è commesso con il mezzo radiotelevisivo per le
insidie del mezzo utilizzato che crea un maggior pericolo per
il bene giuridico protetto: l'ordine pubblico.
Come nel caso della contravvenzione, punita ai sensi
dell'articolo 661, anche per la nuova ipotesi criminosa,
qualora l'impostura sia diretta a persona determinata e
ricorrano gli altri elementi costitutivi del reato di truffa
(danno per l'ingannato e profitto per l'ingannatore), si avrà
concorso tra i due reati.