XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2783
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 421 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 421-bis. (Abuso di credulità popolare attraverso
la pubblicizzazione di capacità paranormali). - Chiunque
commetta i fatti previsti dall'articolo 661 attribuendo
capacità paranormali a sé, ad altra persona o ad oggetti, è
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Ai fini del presente articolo per capacità paranormali si
intende la capacità di effettuare sortilegi, incantesimi,
esorcismi o qualsiasi attività che richieda virtù
straordinarie o miracolose.
Se i fatti previsti dal primo comma sono commessi
utilizzando trasmissioni radiotelevisive la pena è aumentata
da un terzo alla metà".