XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2780
Onorevoli Deputati! - La recente, lunga e drammatica
occupazione del Convento francescano e della Basilica della
Natività in Bethlemme da parte di alcuni elementi locali, in
occasione di operazioni militari eseguite dalle forze armate
israeliane in quella città, è stata conclusa mediante uno
sforzo diplomatico che ha visto l'Unione europea assumere un
ruolo estremamente significativo, consistente nell'offrire
accoglienza nel territorio di alcuni degli Stati membri ad una
parte degli occupanti (ritenuti "militanti" di organizzazioni
palestinesi).
L'Italia ha accettato di partecipare attivamente
all'iniziativa, che ha indiscutibili risvolti umanitari ed un
alto significato sul piano degli sforzi concreti per il
conseguimento della pace nei territori palestinesi. Si pone
pertanto la necessità indifferibile ed urgente di apprestare
strumenti legislativi adeguati a soddisfare l'esigenza di
permettere sia l'ingresso che la permanenza dei palestinesi
che l'Unione europea ritiene di assegnare all'Italia in base
alle determinazioni del Consiglio.
Il ricorso allo strumento del decreto-legge appare
giustificato pienamente sia in relazione all'assoluta urgenza
di permettere la partenza e l'arrivo in Italia delle persone
assegnate, provvisoriamente sistemate a Cipro, sia in vista
dell'impossibilità di reperire all'interno della vigente
legislazione uno strumento adeguato alla situazione
assolutamente particolare.
Si tratta, infatti, di fornire ospitalità a persone che
nel periodo dell'occupazione della Basilica di Bethlemme
avevano disponibilità specifica di armi da guerra (alcune
delle quali sono altresì sospettate di aver svolto attività
terroristica) e che, pertanto, potrebbero comportare problemi
giuridici nell'ingresso sul territorio e di sicurezza in
relazione alla permanenza ed alla stessa ospitalità. Non è
stato, dunque, possibile ricorrere alle disposizioni ordinarie
sia del testo unico in materia di immigrazione di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia della
normativa in materia di asilo, contenuta nella Convenzione di
Dublino del 15 giugno 1990 (ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523), per difetto dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio
1990, n. 39, e per l'impossibilità, con le vie ordinarie, di
apprestare un regime di tutela assolutamente speciale.
La soluzione adottata permette di operare in regime di
deroga alla vigente legislazione purché gli interessati
accettino le condizioni alle quali lo Stato è disposto a
offrire accoglienza per fini umanitari (articolo 1 del
presente decreto), fornendo altresì i dati identificativi
necessari. L'accoglienza è prevista in strutture apposite,
organizzate per l'occasione, ed a totale carico dello Stato,
che cura altresì la predisposizione di misure di sicurezza
adeguate.
L'articolo 2 del decreto prevede una valutazione
dell'allontanamento dalle strutture in chiave abdicativa al
beneficio dell'ospitalità e la possibilità per i palestinesi,
in accordo con l'ordinamento internazionale, di lasciare il
Paese.
L'articolo 3 contiene la copertura finanziaria ed il
richiamo alle norme in materia di gestione riservata ed
esonero dalla rendicontazione (articolo 17 del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82).
L'articolo 4 determina l'entrata in vigore del decreto.