XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2780




        Onorevoli Deputati! - La recente, lunga e drammatica occupazione del Convento francescano e della Basilica della Natività in Bethlemme da parte di alcuni elementi locali, in occasione di operazioni militari eseguite dalle forze armate israeliane in quella città, è stata conclusa mediante uno sforzo diplomatico che ha visto l'Unione europea assumere un ruolo estremamente significativo, consistente nell'offrire accoglienza nel territorio di alcuni degli Stati membri ad una parte degli occupanti (ritenuti "militanti" di organizzazioni palestinesi).
        L'Italia ha accettato di partecipare attivamente all'iniziativa, che ha indiscutibili risvolti umanitari ed un alto significato sul piano degli sforzi concreti per il conseguimento della pace nei territori palestinesi. Si pone pertanto la necessità indifferibile ed urgente di apprestare strumenti legislativi adeguati a soddisfare l'esigenza di permettere sia l'ingresso che la permanenza dei palestinesi che l'Unione europea ritiene di assegnare all'Italia in base alle determinazioni del Consiglio.
        Il ricorso allo strumento del decreto-legge appare giustificato pienamente sia in relazione all'assoluta urgenza di permettere la partenza e l'arrivo in Italia delle persone assegnate, provvisoriamente sistemate a Cipro, sia in vista dell'impossibilità di reperire all'interno della vigente legislazione uno strumento adeguato alla situazione assolutamente particolare.
        Si tratta, infatti, di fornire ospitalità a persone che nel periodo dell'occupazione della Basilica di Bethlemme avevano disponibilità specifica di armi da guerra (alcune delle quali sono altresì sospettate di aver svolto attività terroristica) e che, pertanto, potrebbero comportare problemi giuridici nell'ingresso sul territorio e di sicurezza in relazione alla permanenza ed alla stessa ospitalità. Non è stato, dunque, possibile ricorrere alle disposizioni ordinarie sia del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia della normativa in materia di asilo, contenuta nella Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 (ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523), per difetto dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e per l'impossibilità, con le vie ordinarie, di apprestare un regime di tutela assolutamente speciale.
        La soluzione adottata permette di operare in regime di deroga alla vigente legislazione purché gli interessati accettino le condizioni alle quali lo Stato è disposto a offrire accoglienza per fini umanitari (articolo 1 del presente decreto), fornendo altresì i dati identificativi necessari. L'accoglienza è prevista in strutture apposite, organizzate per l'occasione, ed a totale carico dello Stato, che cura altresì la predisposizione di misure di sicurezza adeguate.
        L'articolo 2 del decreto prevede una valutazione dell'allontanamento dalle strutture in chiave abdicativa al beneficio dell'ospitalità e la possibilità per i palestinesi, in accordo con l'ordinamento internazionale, di lasciare il Paese.
        L'articolo 3 contiene la copertura finanziaria ed il richiamo alle norme in materia di gestione riservata ed esonero dalla rendicontazione (articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82).
        L'articolo 4 determina l'entrata in vigore del decreto.




Frontespizio Testo articoli Testo del decreto legge